CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa RI NO - Presidente
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
-dr.ssa RI di TI - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3679/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 92/2025, pubblicata il 24 luglio 2025- con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di – proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 con ricorso Parte_1 depositato il 19 agosto 2025
DA (CF. con sede legale in Sondrio (SO) Parte_2 P.IVA_1
Piazza Garibaldi n.16 in persona del Consigliere Delegato rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv Giovanna Carla Milano, nata a [...] il [...] (CF:
) C.F._1
- RECLAMANTE -
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
VE OR (C.F. C.F._3
- RECLAMATA –
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
- INTIMATA –
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 maggio 2025 presentava domanda di Parte_1 omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.67 e ss.
CCII.
Il Tribunale di Nola dichiarava aperta la procedura e disponeva darsene avviso ai creditori.
Nello specifico, presentava una debitoria di complessivi 678.700,37 Parte_3 oltre euro 788,59 per spese mensili correnti ed era titolare di uno stipendio pari a circa euro 1503,96, era proprietaria di una unità immobiliare oggetto di ipoteca giudiziale, di beni mobili di modico valore, oltre che di una somma in denaro di limitato importo giacente sul conto corrente.
Il Tribunale di Nola - qualificata l'istante come consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. e), c.c.i.i., ritenuto che la stessa non avesse dato causa al suo indebitamento, considerate le osservazioni proposte dai creditori e e Parte_2 CP_2 valutata altresì la completezza della documentazione depositata e la fattibilità del piano, come attestata dai gestori della crisi, con la sentenza impugnata omologava il piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la possibilità di soddisfare la debitoria della pur solo parzialmente, mediante l'intervento di finanza esterna messa a Pt_1 disposizione dal figlio . Parte_4
Nello specifico, il piano omologato prevedeva di soddisfare, nel rispetto della par condicio creditorum, le classi di creditori secondo le seguenti percentuali:1) integrale pagamento dei crediti prededucibili con la precisazione che l'advisor legale sarà saldato per la quota apposta in prededuzione, mentre per la parte restante la quota restante sarà inserita nella classe dei creditori privilegiati, e che il compenso dell'OCC sarà distribuito su 120 rate, più una rata a saldo di € 105,49; 2) il pagamento dell'importo 95.294,46 (pari a circa il 16%) in favore del creditore ipotecario mentre il restante credito , pari ad €
494.607,20 viene degradato al rango chirografario con riconoscimento della percentuale del 2,5%; 3) il pagamento del restante 25% del credito privilegiato dell'advisor legale al termine del pagamento del creditore ipotecario;
4) il pagamento del 2,5 % dei crediti chirografari mediante il pagamento di n.160 rate mensili di importo variabile tra gli euro
2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
700,0 e gli euro 800,00 secondo le specificazioni contenute nella relazione del gestore e con l'apporto di finanza esterna da parte del figlio . Parte_4
Il Tribunale rigettava le osservazioni presentate dal creditore ipotecario Parte_2
che contestava: 1) la violazione del diritto di difesa;
2) la violazione dell'art. 10 del
[...]
DM 202/2014; 3) la erronea quantificazione del credito;
4) il compimento di atti in frode, per avere la ricorrente taciuto l'avvenuto rilascio delle garanzie.
Rigettava, altresì, le osservazioni presentate dal creditore e con la CP_2 sentenza n.92/2025 pubblicata il 24 luglio 2025 omologava il piano di ristrutturazione dei debiti.
Avverso tale sentenza di omologazione ha proposto reclamo la Parte_2 con ricorso del 19 agosto 2025 fondato sui seguenti motivi: 1) violazione dei
[...] presupposti di legge previsti dall'art. 69 comma 2 CC.II; 2) in via subordinata, violazione del diritto di difesa.
In particolare la reclamante ha dedotto che aveva sottoscritto, il 30 giugno 2023, un contratto di finanziamento con che si era presentata come “pensionato Parte_3 consumatore”, che aveva regolarmente verificato l'esposizione della cliente verso il sistema bancario e la sostenibilità del concedendo credito, compiendo specifiche attività istruttorie;
che aveva verificato le risultanze della CRIF che avevano dato esito negativo e gli estratti di conto corrente;
che aveva acquisito da una dichiarazione Parte_3 in cui la stessa aveva dichiarato, rappresentando il falso, che non aveva ulteriore esposizione verso banche o finanziarie;
che, pertanto, a seguito della istruttoria svolta, aveva concesso il credito.
Deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso il dolo, la colpa grave o la malafede della debitrice, considerato che l'immobile di proprietà della era già Pt_1 stato sottoposto a pignoramento da altri creditori quando la stessa aveva sottoscritto il contratto di finanziamento con la che la aveva Parte_2 Pt_1 reso dichiarazioni mendaci e che due mesi dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento con la reclamante aveva rilasciato procura all'avvocato per il deposito della domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In via subordinata deduceva che non era stata trasmessa la documentazione su cui la proposta ed il piano erano fondati, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa e deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso che tale violazione
3 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
si fosse verificata. Concludeva pertanto chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, vinte le spese.
Fissata l'udienza, si costituiva che eccepiva l'insussistenza di prove Parte_1 della malafede, del dolo o della colpa grave, considerato che la stessa aveva contratto fideiussioni negli anni 2005 e 2009 e, solo successivamente alla stipula del contratto di finanziamento con la reclamante aveva avuto notizia della pendenza di una procedura esecutiva sull'immobile di sua proprietà, fondata su decreti ingiuntivi che aveva tardivamente opposto, ottenendo la sospensione dell'efficacia esecutiva di uno di essi;
che dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia risultava l'esposizione debitoria per le fideiussioni sottoscritte;
che la dichiarazione rilasciata concerneva l'esistenza di altri finanziamenti con cessione della pensione e non le esposizioni debitorie della reclamata.
Quanto alla violazione del diritto di difesa eccepiva che la reclamante avrebbe potuto presentare istanza di visibilità del fascicolo telematico.
Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo, vinte le spese con distrazione.
Nessuno si è costituito per la Vela 2023 SPV pur regolarmente intimata.
All'udienza del 7 ottobre 2025 la Corte si è riservata la decisione.
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non sussistono, ad avviso della Corte, le condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1,
CC.II.
La norma richiamata dispone che “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Dalla documentazione agli atti è emerso quanto segue. ha richiesto in data 19 giugno 2023 il finanziamento alla banca Parte_1 reclamante, dichiarando ( cfr. allegato n.9 alle osservazioni della reclamante nel procedimento n.148/2025 R.G. dinanzi al Tribunale di Nola) di non aver estinto finanziamenti con cessione del quinto della pensione nell'anno precedente;
inoltre nel questionario allegato ( cfr. allegato n.13 alle osservazioni del creditore reclamante nel giudizio di primo grado) non ha rilasciato dichiarazioni in ordine alla destinazione di importi mensili al pagamento di finanziamenti (mutui, prestiti, carte di credito revolving).
4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
Sul punto va osservato che non vi erano stati e non vi erano altri finanziamenti con cessione della pensione e, all'atto della sottoscrizione del finanziamento con la
[...]
la debitrice non aveva altri pagamenti rateali in corso;
pertanto, Parte_2 non può ritenersi che la reclamata abbia dichiarato il falso.
Inoltre la Banca reclamante avrebbe potuto svolgere una più accurata attività istruttoria eseguendo una visura presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ed avrebbe potuto verificare l'esposizione debitoria dovuta alla sottoscrizione delle due fideiussioni.
Anche la circostanza che la procedura esecutiva fondata sui decreti ingiuntivi emessi per la riscossione delle fideiussioni fosse già iniziata al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con la banca reclamante non costituisce prova del dolo, della colpa grave o della malafede della debitrice, in quanto non vi è prova che la debitrice ne fosse a conoscenza all'atto della sottoscrizione del finanziamento. Anzi, depone in senso contrario la circostanza che la debitrice ha proposto opposizione tardiva ai decreti ingiuntivi (nel 2024) e l'opposizione è stata ritenuta ammissibile con sospensione dell'efficacia esecutiva di uno di essi (cfr. all. n.15 della domanda di omologazione).
Anche la circostanza che la debitrice avesse rilasciato la procura per presentare la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione pochi mesi dopo la sottoscrizione del finanziamento con la on costituisce prova sufficiente della Parte_2 sussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 69 comma 1 CC.II. in quanto la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti risulta depositata presso il Tribunale di Nola solo in data 23 maggio 2025.
Il reclamo sul punto va pertanto rigettato.
Allo stesso modo deve escludersi la sussistenza della violazione del diritto di difesa del reclamante considerato che il creditore avrebbe potuto presentare istanza di visibilità del fascicolo telematico della procedura per visionare i documenti, ed in ogni caso ha potuto articolare dettagliate osservazioni al piano di ristrutturazione.
Alla luce delle osservazioni che precedono, il reclamo va rigettato.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della a Parte_2 rifondere alla reclamata le spese del procedimento di reclamo, che, in Parte_1 mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, e tenuto conto della
5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (gia Prima Sezione Civile Bis)
tabella costituente l'allegato n. 12 del predetto decreto e del valore indeterminato della controversia – in complessivi euro 7.015,00 , di cui euro 6.100,00 per i compensi professionali (euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 1.800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria) ed euro 915,00 per il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte reclamata, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre infine dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_2 con ricorso depositato il 19 agosto 2025, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Nola n. 92/2025, pubblicata il 24 luglio 2025 che ha dichiarato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di Parte_1
A) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la a rifondere a le spese Parte_2 Parte_1 del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di euro 7.015,00, di cui euro 6.100,00 per i compensi professionali ed euro 915,00 per il rimborso forfettario delle spese di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori con distrazione in favore del procuratore Avv. Francesco VE OR per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RI di TI
RI NO
6