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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3064/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso presentato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI MI, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
PISANI GIULIA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In Punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le parti danno atto che il sig. ha lasciato la casa coniugale sita in Pianiga (VE), Parte_1
via Monte Cengio n. 17, e si è trasferito a decorrere dai primi di maggio 2025 nel Comune di
IO SE (PD), Piazza Risorgimento n. 6 interno D, fissandovi la propria residenza;
. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualunque importo a titolo di assegno di mantenimento per sé;
4. La casa familiare, con relativi arredi e corredi, viene assegnata alla signora , Parte_2
che vi continuerà a vivere insieme alla figlia , c.f. , Persona_1 C.F._3
nata il [...] a [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
5. I coniugi, al fine di stabilire tra loro un assetto patrimoniale equo e definitivo, in un'ottica di composizione bonaria della crisi matrimoniale, dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo in relazione alle sorti del compendio immobiliare in loro comproprietà,
rispettivamente al 60% (sig. ) e al 40% (sig.ra ) - sito in Pianiga (VE), via Parte_1 Pt_2
Monte Cengio n. 17 int. 3, immobile così catastalmente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 15: Mapp. 782, sub. 33, piano 1-2, cat. A2, Cl. 3, vani 5, sup. catast. mq. 114, costituito da un appartamento ad uso abitazione, ubicato al piano primo del fabbricato di cui fa parte;
Mapp. 782, sub. 13, piano S1, cat. C6, Cl. 6, mq. 34, sup. catast. mq. 37, costituito da un locale ad uso garage, ubicato al piano interrato del fabbricato di cui fa parte - nei seguenti termini: la signora si impegna ad acquistare la quota del 60% di Pt_2 proprietà del sig. , che si impegna a venderla alla signora, al prezzo concordato di Parte_1
€ 100.000,00, comprensivo di arredi e corredi, con rogito definitivo da stipulare entro e non oltre il 31.12.2026 (salvo necessità di proroga determinata da eventuali procedimenti di sanatoria e quindi indipendenti dal volere delle parti) con versamento a tale data del saldo prezzo, stabilendo i coniugi che la signora verserà il prezzo della compravendita in n. Pt_2
4 rate di € 25.000,00 ciascuna alle seguenti scadenze: prima rata, anche a titolo di caparra,
entro e non oltre il 31.07.25 (già corrisposta dalla signora in data 30.07.2025), seconda Pt_2
rata entro e non oltre il 31.12.2025, terza rata entro e non oltre il 30.06.2026, ultima rata al rogito definitivo di compravendita;
resta inteso tra le parti che tutte le spese tecniche per eventuali sanatorie e le spese per il rogito notarile andranno divise a metà tra le parti, che si impegnano altresì a scegliere e nominare di comune accordo i professionisti necessari per la conclusione dell'operazione immobiliare;
I coniugi precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della propria separazione personale e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e, pertanto, l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale);
6. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, verserà entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dal 10.06.2025, la somma di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò farà di intesa con la madre a mezzo bonifico bancario nell'IBAN [...] presso Crédit Agricole Italia, conto corrente intestato alla figlia;
Persona_1
7. L'Assegno Unico Universale viene attribuito alla signora in misura pari al 100%; Pt_2 8. Tutte le spese di gestione dell'auto modello Kia Picanto tg GG363MV attualmente in uso alla figlia saranno sostenute esclusivamente dalla signora , ivi Persona_1 Pt_2
compreso il pagamento del bollo e dell'assicurazione ed eventuale passaggio di proprietà;
9. I genitori dichiarano di approvare sin d'ora la scelta del corso di laurea che verrà effettuato a breve dalla figlia , presso la sede universitaria che lei sceglierà (indicativamente Per_1
presso Padova, Venezia, Ferrara o Bologna) e sosterranno per la metà ciascuno tutti i costi relativi quali, a titolo esemplificativo, le rette, i costi di iscrizione, i libri (escluse le eventuali spese per l'alloggio/posto letto, per il quale nessun contributo sarà dovuto dal padre);
10. I coniugi contribuiranno, in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN e alle ulteriori spese universitarie, sportive e formative sostenute nell'interesse della figlia,
previamente concordate e documentate, facendo riferimento, per quanto qui non esplicitato, al “protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” sottoscritto dal Tribunale di Venezia ed Ordine degli Avvocati di Venezia in data 20.09.2019, in particolare per la disciplina, individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie;
protocollo che i coniugi dichiarano di conoscere.
In particolare, i genitori sono a conoscenza dell'attuale necessità di un percorso psicologico della figlia, impegnandosi in maniera paritaria a contribuire alla spesa, fintantoché la stessa ne avrà bisogno, versando ciascuno la metà dell'importo di ogni singola fattura emessa dal terapista nel conto corrente della figlia, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della singola fattura;
11. il sig. si obbliga a corrispondere alla figlia Parte_1 Persona_1
contestualmente al ricevimento dell'ultima rata/saldo prezzo del rogito notarile di compravendita della quota di sua proprietà dell'immobile di cui sopra, la somma di €
10.000,00 a mezzo assegno circolare a lei intestato, restando inteso che tale versamento non va a modificare l'importo del mantenimento ordinario dovuto a dal sig. , Per_1 Parte_1
né la gestione e suddivisione delle spese straordinarie come sopra disciplinati;
12. Le parti dichiarano compensate tutte le spese e i compensi dei rispettivi legali per le trattative stragiudiziali e per l'assistenza nel presente procedimento;
”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.04.1999 a Fossò, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, anno 1999, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
il 06.09.2006 a Mirano (VE); che gli stessi ponevano da ultimo la residenza
[...]
familiare presso l'immobile sito in Pianiga (VE), via Monte Cengio n. 17 int. 3, in comproprietà di entrambi i coniugi rispettivamente al 60% (sig. ) e al 40% (sig.ra Parte_1
). Pt_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 16.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337
septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 23.10.2025
La Presidente est. Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3064/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso presentato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI MI, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
PISANI GIULIA, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In Punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le parti danno atto che il sig. ha lasciato la casa coniugale sita in Pianiga (VE), Parte_1
via Monte Cengio n. 17, e si è trasferito a decorrere dai primi di maggio 2025 nel Comune di
IO SE (PD), Piazza Risorgimento n. 6 interno D, fissandovi la propria residenza;
. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla richiesta di qualunque importo a titolo di assegno di mantenimento per sé;
4. La casa familiare, con relativi arredi e corredi, viene assegnata alla signora , Parte_2
che vi continuerà a vivere insieme alla figlia , c.f. , Persona_1 C.F._3
nata il [...] a [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
5. I coniugi, al fine di stabilire tra loro un assetto patrimoniale equo e definitivo, in un'ottica di composizione bonaria della crisi matrimoniale, dichiarano di avere raggiunto un accordo transattivo in relazione alle sorti del compendio immobiliare in loro comproprietà,
rispettivamente al 60% (sig. ) e al 40% (sig.ra ) - sito in Pianiga (VE), via Parte_1 Pt_2
Monte Cengio n. 17 int. 3, immobile così catastalmente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 15: Mapp. 782, sub. 33, piano 1-2, cat. A2, Cl. 3, vani 5, sup. catast. mq. 114, costituito da un appartamento ad uso abitazione, ubicato al piano primo del fabbricato di cui fa parte;
Mapp. 782, sub. 13, piano S1, cat. C6, Cl. 6, mq. 34, sup. catast. mq. 37, costituito da un locale ad uso garage, ubicato al piano interrato del fabbricato di cui fa parte - nei seguenti termini: la signora si impegna ad acquistare la quota del 60% di Pt_2 proprietà del sig. , che si impegna a venderla alla signora, al prezzo concordato di Parte_1
€ 100.000,00, comprensivo di arredi e corredi, con rogito definitivo da stipulare entro e non oltre il 31.12.2026 (salvo necessità di proroga determinata da eventuali procedimenti di sanatoria e quindi indipendenti dal volere delle parti) con versamento a tale data del saldo prezzo, stabilendo i coniugi che la signora verserà il prezzo della compravendita in n. Pt_2
4 rate di € 25.000,00 ciascuna alle seguenti scadenze: prima rata, anche a titolo di caparra,
entro e non oltre il 31.07.25 (già corrisposta dalla signora in data 30.07.2025), seconda Pt_2
rata entro e non oltre il 31.12.2025, terza rata entro e non oltre il 30.06.2026, ultima rata al rogito definitivo di compravendita;
resta inteso tra le parti che tutte le spese tecniche per eventuali sanatorie e le spese per il rogito notarile andranno divise a metà tra le parti, che si impegnano altresì a scegliere e nominare di comune accordo i professionisti necessari per la conclusione dell'operazione immobiliare;
I coniugi precisano che la predetta regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal loro matrimonio è stata condizione funzionale e indispensabile alla definizione congiunta della propria separazione personale e chiedono, pertanto, fin d'ora l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 (e, pertanto, l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale e ogni altro beneficio fiscale);
6. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, verserà entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dal 10.06.2025, la somma di € 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò farà di intesa con la madre a mezzo bonifico bancario nell'IBAN [...] presso Crédit Agricole Italia, conto corrente intestato alla figlia;
Persona_1
7. L'Assegno Unico Universale viene attribuito alla signora in misura pari al 100%; Pt_2 8. Tutte le spese di gestione dell'auto modello Kia Picanto tg GG363MV attualmente in uso alla figlia saranno sostenute esclusivamente dalla signora , ivi Persona_1 Pt_2
compreso il pagamento del bollo e dell'assicurazione ed eventuale passaggio di proprietà;
9. I genitori dichiarano di approvare sin d'ora la scelta del corso di laurea che verrà effettuato a breve dalla figlia , presso la sede universitaria che lei sceglierà (indicativamente Per_1
presso Padova, Venezia, Ferrara o Bologna) e sosterranno per la metà ciascuno tutti i costi relativi quali, a titolo esemplificativo, le rette, i costi di iscrizione, i libri (escluse le eventuali spese per l'alloggio/posto letto, per il quale nessun contributo sarà dovuto dal padre);
10. I coniugi contribuiranno, in ragione del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN e alle ulteriori spese universitarie, sportive e formative sostenute nell'interesse della figlia,
previamente concordate e documentate, facendo riferimento, per quanto qui non esplicitato, al “protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” sottoscritto dal Tribunale di Venezia ed Ordine degli Avvocati di Venezia in data 20.09.2019, in particolare per la disciplina, individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie;
protocollo che i coniugi dichiarano di conoscere.
In particolare, i genitori sono a conoscenza dell'attuale necessità di un percorso psicologico della figlia, impegnandosi in maniera paritaria a contribuire alla spesa, fintantoché la stessa ne avrà bisogno, versando ciascuno la metà dell'importo di ogni singola fattura emessa dal terapista nel conto corrente della figlia, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della singola fattura;
11. il sig. si obbliga a corrispondere alla figlia Parte_1 Persona_1
contestualmente al ricevimento dell'ultima rata/saldo prezzo del rogito notarile di compravendita della quota di sua proprietà dell'immobile di cui sopra, la somma di €
10.000,00 a mezzo assegno circolare a lei intestato, restando inteso che tale versamento non va a modificare l'importo del mantenimento ordinario dovuto a dal sig. , Per_1 Parte_1
né la gestione e suddivisione delle spese straordinarie come sopra disciplinati;
12. Le parti dichiarano compensate tutte le spese e i compensi dei rispettivi legali per le trattative stragiudiziali e per l'assistenza nel presente procedimento;
”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.04.1999 a Fossò, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, anno 1999, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1
il 06.09.2006 a Mirano (VE); che gli stessi ponevano da ultimo la residenza
[...]
familiare presso l'immobile sito in Pianiga (VE), via Monte Cengio n. 17 int. 3, in comproprietà di entrambi i coniugi rispettivamente al 60% (sig. ) e al 40% (sig.ra Parte_1
). Pt_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 16.07.2025 per il 21.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 16.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 21.10.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337
septies c.c. non presenta profili di illegittimità.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 23.10.2025
La Presidente est. Dott.ssa Lisa Micochero