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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7113 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.re Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 settembre 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , difeso in Parte_1 C.F._1 proprio
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Amministratrice di sostegno Avv. LUCIANI CRISTINA nominata con decreto del Giudice Tutelare del 13.06.2013
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
pagina 1 di 11 - in via principale la revoca dell'assegno divorzile disposto, qualora l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere venuto meno il diritto della resistente alla corresponsione del medesimo;
- i n via gradata la riduzione dell'assegno divorzile tenuto conto delle mutate circostanze economiche in pejus per il ricorrente, per le condizioni in cui versa così come documentate e provate, tenuto altresì conto delle nuove, accresciute esigenze di vita della figlia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge>>.
In via istruttoria: Si insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte, ivi comprese quelle articolate nella prima memoria ex art. 473-bis.17, co.1, c.p.c. (alle pagg. 21-22), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insistendo segnatamente nelle formulate istanze di acquisizione d'ufficio della movimentazione delle carte bancomat e prepagate/ ricaricabili di cui è intestataria e/o cointestataria la resistente, non prodotta ex adverso, anche alla luce di quanto indicato con la memoria ex art. 473-bis.17, co. 3,
c.p.c., a pag.
7. Quanto sopra, tenuto conto del mancato, avverso adempimento volontario, in particolare, della richiesta avente ad oggetto le carte prepagate/ricaricabili, ivi comprese quelle “smarrite” o “smagnetizzate” identificabili dagli estratti conto di cui all'avverso doc. 13, dai quali ultimi – tra l'altro – è dato evincere come anche il padre della GN effettui direttamente, sulla “ricaricabile” della figlia, versamenti di CP_1 denaro (nonostante il conto intestato all' risulti sempre in attivo). Si rendono pertanto necessari CP_2 accertamenti in ordine alla tipologia (cfr. Ord.za Cass. n. 1482/23 già citata) di spese effettuate – atteso che, in casi di disturbi similari a quello della GN gli sono tenuti a versare agli amministrati piccoli CP_1 CP_2 importi, peraltro con frequenza settimanale, proprio per evitare inappropriati utilizzi e/o compulsivi spechi di denaro (di certo non apparendo “limitati”, come afferma controparte, gli importi così come versati alla resistente sulla carta prepagata in unica soluzione, di cui si è riferito a pag. 18, 3° cpv. della precedente memoria, senza tener conto dei versamenti effettuati dal padre) – nonché alle attività economiche eventualmente svolte dalla resistente per verificare la sua effettiva situazione reddituale.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
- Rigettare la domanda proposta in via principale dal ricorrente di revoca dell'assegno divorzile versato dal signor a favore della GN perché infondata in fatto ed in diritto;
Pt_1 CP_1
- Rigettare altresì la domanda proposta in via subordinata dall'attore di riduzione dell'assegno divorzile, in quanto infondata in fatto ed in diritto Per l'effetto confermare quanto disposto in punto di assegno divorzile a favore della GN dalla sentenza n.3511/2014 emessa dal Tribunale di Milano in data 12 febbraio CP_1
2014 nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.n. 3136/2014, nell'importo ad oggi rivalutato di € 656,60;
-con vittoria di spese e compensi professionali pagina 2 di 11 In via istruttoria
Effettuare le necessarie indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del ricorrente e della di lui moglie, avvalendosi anche dell'intervento della Polizia Tributaria Ordinare ex art. 210 c.p.c. al ricorrente il deposito: degli estratti conto intestati/cointestati alla moglie, avv. Cristina Ciceri, relativi agli ultimi 3 anni al fine di verificare chi si fa carico delle spese della famiglia considerato che negli estratti conto dell'avv. Pt_1 non compare alcuna spesa relativamente a spese di vitto, abbigliamento, utenze della casa coniugale ecc. la dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi 2023) nonché l'elenco delle fatture emesse nel 2024 dalla moglie dell'avv. avv. Cristina Ciceri;
Pt_1
Effettuare, se ritenuto, un controllo circa le procedure allo stato pendenti avanti al Tribunale e alla Corte
d'Appello di Milano, ove lo stesso ricopra il ruolo di difensore, in ambito civile e penale, al fine di valutare gli effetti incarichi assunti dallo stesso.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/09/2024 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale l'ex coniuge e chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza CP_1 resa su domanda congiunta dal Tribunale di Milano n. 3511/2014 del 12/2/2014 pubblicata il 19/03/2014. In particolare, chiedeva in via principale che il Tribunale revocasse l'obbligo posto a suo carico di corrispondere all'ex coniuge l'assegno divorzile (pari ad euro 550,00); chiedeva, in via gradata, disporsi quantomeno una sua riduzione ad importo compatibile con i prospettati mutamenti;
in via istruttoria formulava le richieste articolate in atti.
Ritualmente costituitosi in giudizio , integralmente contestando le richieste di parte attrice, CP_1 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al Giudice onorario del 21 febbraio 2025 all'esito della quale, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, si rimettevano le parti avanti al Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 19 marzo
2025.
A detta udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice Delegato procedeva a sentire ampiamente le parti.
Parte convenuta dichiarava di poter accettare una riduzione ad euro 400,00 mensili dell'assegno divorzile;
il
Giudice delegato ritenuto di poter far propria la proposta invitava parte attrice a valutarla;
parte attrice dichiarava di poter accettare una riduzione ad euro 280/300 mensili;
sfumata la possibilità di addivenire ad un accordo il
Giudice Delegato adottava a verbale il seguente provvedimento::
“ Ritenuto, in questa fase, atteso il mancato raggiungimento di accordo, non opportuna né necessaria da parte pagina 3 di 11 del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni del divorzio, in attesa a questo punto della documentazione che dovrà essere acquisita, considerato che i provvedimenti emessi statuiranno anche in ordine alla eventuale decorrenza e considerate le tempistiche di definizione del giudizio;
PQM
Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti, in vigenza dei provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano, su ricorso congiunto delle parti, n. 3511/2014 del 12.02.2014.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ritenuto altresì di dover respingere le istanze istruttorie di parte attrice sia ex art. 210 c.p.c. con ordine di esibizione della posizione Inps della GN in quanto superflua sulla base di quanto già prodotto CP_1 dalla parte convenuta e dalla sua amministratrice di sostegno Avv. Luciani sia con riferimento alle richieste di accertamenti per il tramite di Polizia Tributaria/Polizia locale per la ricostruzione della capacità reddituale e il tenore di vita della GN e/o di accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate per ricostruire la capacità patrimoniale, reddituale, bancaria della medesima e/o in ordine allo svolgimento di attività economiche della GN in quanto per come formulate del tutto generiche, esplorative, superflue e superate sulla base di quanto già prodotto e acquisito agli atti e anche per il tramite del suo Amministratore di sostegno.
Ritenuto di dover ammettere invece le istanze istruttorie di parte convenuta, in quanto ammissibili e rilevanti, anche sulla base di quanto dedotto e contestato dalla parte attrice a fondamento della istanza di revoca o riduzione, limitatamente agli estratti conto del c/c EU intestato alla parte attrice per il periodo mancante dal 1.07.2024 alla data di acquisizione nonché la movimentazione bancaria con saldo finale di tutti gli ulteriori conti correnti, conti titoli, depositi intestati all'avv. (anche per lo svolgimento della sua attività Pt_1 professionale) e/o o cointestati con terze persone tra cui la moglie (Avv. Cristina Ceci) nonché ultima dichiarazione dei redditi 2024 (per il 2023) della medesima moglie;
Ritenuto di non dovere ammettere le ulteriori istanze di parte convenuta di svolgimento di indagini per il tramite della Polizia tributaria sulla situazione economica e patrimoniale dell'avv. e acquisizione fatture 2024 Pt_1 della moglie e movimentazione bancaria riferita ai conti intestati alla medesima in quanto generiche, irrilevanti, esplorative e/o in parte superate da documenti in atti e/o che verranno depositati.
Ritenuto di dover ordinare alle parti di aggiornare il Modello sulle informazioni economiche delle parti (ICE) alla data di acquisizione con il deposito di tutta la ulteriore documentazione indicata e alla parte convenuta di depositare l'ultimo rendiconto prodotto al GT.
Osservato che acquisita la documentazione va fissata udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
PQM
1) Rigetta le istanze istruttorie di parte attrice per quanto in motivazione;
pagina 4 di 11 2) Ordina a parte attrice di produrre entro il 15 MAGGIO 2025 i seguenti documenti: - estratti conto del c/c
EU intestato alla parte attrice per il periodo mancante dal 1.07.2024 alla data di acquisizione;
- movimentazione bancaria con saldo finale di tutti gli ulteriori conti correnti, conti titoli, depositi intestati o cointestati all'avv. (anche per lo svolgimento della sua attività professionale) e/o con terze persone, Pt_1 tra cui la moglie (Avv. Cristina Ceci) degli ultimi tre anni (fino alla data di acquisizione);
-ultima dichiarazione dei redditi 2024 (per il 2023) della moglie avv. Cristina Ceci.
3) Ordina ad entrambe le parti di produrre entro il 15 MAGGIO 2025 Modello sulle informazioni economiche delle parti (ICE) aggiornato e completo alla data di acquisizione con il deposito di tutta la ulteriore documentazione indicata.
4) Ordina a parte convenuta di produrre entro il 15 MAGGIO 2025 ultimo rendiconto depositato al Giudice
Tutelare;
5) Rigetta le residue istanze istruttorie di parte convenuta per quanto in motivazione;
6) Fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 17 settembre 2025 (ore 10,00) assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. qui richiamati, il termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
15 giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione al collegio
7) Invita le parti nelle more a intavolare nuove serie trattative per giungere ad una soluzione concordata.
Con provvedimento del 17 settembre 2025 il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di condividere l'ordinanza del Giudice Delegato sopra riportata con i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. anche in ordine alle istanze istruttorie su cui le parti hanno insistito.
Si ritiene quindi che sulle questioni relative all'assegno divorzile unico aspetto qui rilevante, le ampie verbalizzazioni delle parti alle udienze in cui sono comparse, i documenti depositati in giudizio per come anche integrati su ordine del Tribunale con l'ordinanza richiamata nonché tutti gli elementi raccolti costituisca materiale più che esaustivo e completo per consentire di operare una corretta valutazione della situazione in cui attualmente versano le parti nonché delle rispettive condizioni economiche funzionale ed adeguata a motivare sulle domande svolte dalle parti.
Le ulteriori richieste su cui hanno insistito le parti di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sulle rispettive situazioni, appaiono conseguentemente manifestatamente superflue e sovrabbondanti a fronte delle ampie pagina 5 di 11 evidenze in atti per come anche integrate su disposizione del Tribunale considerato anche il contenuto delle domande giudiziali delle parti.
Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Sull'assegno divorzile
Le parti con gli accordi divorzili stabilivano che il Signor avrebbe corrisposto alla ex coniuge RA Pt_1
una somma mensile di euro 550,00 a titolo di assegno divorzile. L'accordo veniva quindi recepito dalla CP_1
Sentenza di divorzio n. 3511/2014 emessa da questo Tribunale il 12.2.2014, resa pubblica il 13.03.2014 e passata in giudicato (v. doc. A). L'importo corrisposto per l'assegno divorzile per effetto della rivalutazione ammonta oggi a circa euro 656,00 mensili.
Con il presente ricorso, parte attrice, dando atto di un mutamento delle circostanze rispetto al contesto delle intese divorzili, ha chiesto in via principale che venisse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere il predetto assegno divorzile;
in subordine una sua consistente riduzione. Rappresentava infatti che la propria condizione economica aveva subito negli anni un complessivo deterioramento sia a causa di una documentata contrazione dei compensi percepiti dall'attività professionale esercitata, sia per l'aumento dei costi e delle spese Per_ di vita quotidiana per il sostentamento della nuova famiglia e della figlia e, in generale, del costo della vita.
Adduceva, altresì, che era invece, migliorata la situazione dell'ex coniuge che, oltre a continuare a percepire l'assegno di invalidità, avrebbe anche iniziato a svolgere attività lavorativa in proprio come dog sitter.
Parte convenuta si costitutiva in giudizio e, contestando integralmente la ricostruzione di parte attrice chiedeva, invece, l'integrale rigetto del ricorso. Riferiva, infatti, che alcun mutamento migliorativo era intercorso nella propria situazione economica e lavorativa essendo del resto la stessa impossibilitata, a ragione della sua precarica condizione personale ( che infra meglio si analizzerà) a poter svolgere qualsiasi attività lavorativa;
parimenti alcuna sopravvenienza peggiorativa avrebbe colpito parte attrice, la cui capacità economica, considerati anche gli oneri economici cui lo stesso era in grado di sostenere, sarebbe rimasta pressoché intatta.
Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti e inquadrati i termini della contesa vanno ora contestualizzate le attuali condizioni economiche delle parti per come documentalmente emerse.
continua a svolgere la professione di Avvocato in ambito sia civile che penale. Parte_1
Esercita l'attività nel proprio studio sito in Milano via Venini insieme alla moglie anch'essa Avvocato che opera invece prevalentemente in ambito penale.
I redditi nell'ultimo triennio fotografano la seguente situazione: nell'anno di imposta del 2022 il reddito complessivo lordo si è attestato sugli euro 14.627,00. I compensi complessivi derivanti dall'attività professionale forense sono stati pari ad euro 18.117,00 e le spese per euro 2.273,00 pari ad un reddito professionale di euro pagina 6 di 11 13.956,00 (v. riquadro RE 21 del P.F. 2023). La differenza tra i due importi è data dalle deduzione dal reddito complessivo dell'abitazione principale per euro 671,00.
Nell'anno di imposta del 2023 il reddito complessivo lordo si è attestato sugli euro 25.291,00. I compensi da attività professionale sono stati pari ad euro 27.773,00, le spese euro 3.153,00 con un reddito pari ad euro
24.620,00, aumentato quindi rispetto all'anno precedente (v. P.F. 2024); nell'anno di imposta del 2024, invece, il reddito complessivo si è attestato sugli euro 15.199,00; i compensi pari ad euro 17.002,00, le spese per euro
2.247,00 pari ad un reddito da attività professionale di euro 14.528,00, in diminuzione rispetto all'anno precedente.
Al tempo degli accordi divorzili i redditi di parte attrice erano invece i seguenti: nell'anno di imposta del 2012, infatti, detti compensi erano pari ad euro 33.959,00 con un reddito che, al netto delle spese, era di euro 28.533,00
(v. P.F. 2013); nell'anno di imposta del 2013, i compensi erano pari ad euro 32.963,00 con un reddito professionale di euro 26.148,00 risultato sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente.
I redditi in concreto attualmente percepiti dalla parte attrice sono poi gravati dalle seguenti spese: dai contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP 21 del P.F.); dall'importo pattuito per l'assegno divorzile per euro 550,00 che, oggi per effetto della rivalutazione, è pari a circa euro 656,00 (rigo RP 22); tali voci rappresentano entrambi oneri deducibili con l'effetto di abbattere il reddito complessivo (in tutte le dichiarazioni dei redditi, difatti,
l'imponibile è sensibilmente più contenuto). Il medesimo deve poi sostenere la rata del mutuo accesso per l'acquisto dell'abitazione di Milano in via Venini 38/4 immobile che, parte attrice, utilizza per l'esercizio dell'attività professionale. Il mutuo trentennale è stato acceso nel 2011 per l'importo di euro 148,000,00, a tasso variabile e con rata pari a circa euro 700,00 mensili. All'interno dello studio esercita la professione anche la moglie, Avv. Cristina Ciceri;
all'udienza avanti al GOT del 21.02.2025 parte attrice ha riferito di un impegno soltanto limitato della moglie nell'attività professionale essendo nel resto del tempo la medesima occupata a Per_ seguire la figlia . Le sue entrate - qui acquisiste su disposizione del Tribunale - per effetto di tale organizzazione familiare nell'anno di imposta del 2023 si sono attestate su complessivi euro 6.302,00 (compensi per euro 7.820,00 e spese per euro 1.518,00, v. P.F. 2024). Il nuovo nucleo familiare dell'attore vive nella casa familiare di Cernusco sul Naviglio di proprietà della moglie e non gravata da mutuo.
Parte attrice è poi titolare di un conto corrente Fideuram. Non sono stati riferiti investimenti e/o risparmi gestiti.
Nel complesso come sopra illustrato, risulta quindi documentata una flessione dei redditi professionali prodotti da parte attrice rispetto alla media di quelli disponibili al tempo degli accordi divorzili.
Non si registra però una corrispondente contrazione, quantomeno non nella misura ed entità lamentata degli atti, della complessiva capacità economica di parte attrice che, valutata alla stregua anche degli ulteriori indicatori emersi, rimane comunque tale da consentire al medesimo di sopportare una serie di oneri economici e non apportare sostanziali modificazioni nella propria organizzazione di vita. Continua, infatti, ad essere in grado di pagina 7 di 11 sostenere oneri economici impegnativi come il mutuo per lo studio legale di Milano, pur vivendo il medesimo a
Cernusco sul Naviglio (dove forse sarebbe più facile trovare oneri più sopportabili); parimenti a dirsi per il Per_ minor impegno della moglie nell'attività forense, pur a fronte di un onere di accudimento della figlia che data l'età della ragazza (la stessa a breve compirà 16 anni) è senz'altro meno gravoso e potrebbe essere certamente compatibile con un'attività lavorativa maggiormente significativa e quindi più remunerativa.
Quanto a parte convenuta, , non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. CP_1
La medesima versa infatti in una condizione personale di estrema fragilità. Dal 2004 è in carico al CPS del
Niguarda per un disturbo psichiatrico diagnosticato accertato come disturbo depressivo ricorrente, disturbo borderline di personalità e pregressa dipendenza da alcol. A fronte di tale condizione alla medesima è stato nominato un ADS individuato nella persona dell'avv. Cristina Luciani che la assiste anche come difensore nel presente giudizio (v. provvedimento di questo Tribunale del 13.06.2013); è stata dichiarata invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa (v. verbali accertamento invalidità civile).
Risulta quindi chiaro che la situazione personale e sanitaria della RA documentalmente accertata continua ad essere connotata da una sostanziale incompatibilità con la possibilità di assumere in via continuativa un impegno lavorativo. Le diverse allegazioni di parte attrice circa l'attività lavorativa che l'ex coniuge avrebbe iniziato a svolgere come dog sitter (e che tale risulterebbe dal profilo Instagram della GN) non hanno trovato alcun riscontro nella documentazione agli atti che pare, anzi, poter escludere tale eventualità; del resto, né il rendiconto Contr annuale presentato dall' e approvato relativo al periodo settembre 2023 – settembre 2024, né la movimentazione bancaria della RA, registrano alcun tipo di entrata e/o movimentazione anche solo tramite accrediti di denaro contante riconducibili ad un'attività lavorativa. (v. doc. 24, rendiconto annuale e 24 a) allegati).
Le sue uniche entrate sono, dunque, rappresentate dall'assegno di invalidità pari per il 2025 ad euro 336,00 mensili per tredici mensilità e dall'assegno divorzile dall'ex coniuge per l'importo pari ad euro 550,00 mensili che, oggi dovrebbe essere pari a circa euro 656,00 mensili. Si evidenzia, tuttavia, che dai movimenti di conto corrente della GN disponibili sino a novembre 2024 si evince che gli accrediti dall'ex coniuge vengono corrisposti per l'importo originariamente pattuito di euro 550,00 mensili. (v. doc. 13).
Nell'anno di imposta del 2023 la stessa ha quindi percepito come reddito da pensione di invalidità euro 4.111,25
( v. C.U. 2023 Inps) ed euro 8.594,00 dal coniuge per l'assegno divorzile per un totale di euro 12.705,74 ( v. anche P.F. 2024 e Modello ICE); per l'anno di imposta del 2024 non è stata depositata la dichiarazione aggiornata;
la convenuta, tuttavia, in sede di modello ICE ha riferito di aver percepito nel 2024 un reddito annuo complessivo di euro 12.173, 54 ( euro 7.840,25 dall'assegno divorzile ed euro 4.333,29 da pensione di invalidità) importo in linea con quello dell'anno precedente.
pagina 8 di 11 È nuda proprietaria dell'immobile in cui abita sito in Milano Piazza Guardi n. 15 acquistato dai genitori che ne sono usufruttuari. Non è pertanto gravata da un onere abitativo.
La medesima ha poi riferito di essere sostenuta economicamente dai genitori che provvedono a farsi carico di alcune spese di vita quotidiana (v. verbale udienza del 19.03.2025).
La RA, peraltro, come emerso durante il procedimento, avrebbe anche la possibilità di incrementare l'assegno di invalidità accedendo al c.d. incremento al milione, una forma di maggiorazione sociale che viene riconosciuta ad alcune categorie di soggetti (tra cui anche i soggetti già riconosciuti invalidi al 100% come la GN) e subordinata al rispetto di alcuni parametri e requisiti reddituali;
il l limite di reddito per potere accedere a tale integrazione è stato fissato nel 2025 ad euro 9.721,92. Anche sulla base di tale eventualità
l'amministratrice di sostegno aveva dichiarato di essere disposta a valutare una riduzione purché contenuta dell'assegno divorzile.
Tenuto quindi conto di tutte le circostanze sopra illustrate, della condizione personale e lavorativa delle parti e dei dati economici e patrimoniali evidenziati ritiene il Tribunale che la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata in via principale da parte attrice non possa essere accolta.
Permangono, infatti, invariate le esigenze di natura assistenziale della RA . La sua complessiva CP_1 situazione personale e sanitaria continua, infatti, ad essere connotata da una particolare condizione di fragilità che tale è rimasta nel corso degli anni senza alcun sostanziale miglioramento (sono state infatti allegate diverse relazioni del CPS presso cui la stessa è tuttora in carico) e che, evidentemente non le consente, né evidentemente in futuro è immaginabile le consentirà, di potersi fattivamente impiegare nel mondo del lavoro.
Il fatto che la RA abbia diritto a percepire prestazioni di natura pubblica – prestazioni che peraltro CP_1 già percepiva al tempo degli accordi divorzili (ed in ogni caso al marito la situazione di salute del coniuge era certamente ben nota e chiara) – non comporta, né diversamente potrebbe tanto più a fronte di un quadro personale e sanitario rimasto nei fatti immutato rispetto a quello considerato dai coniugi, il venire meno della finalità di natura assistenziale sottese al riconoscimento in favore della GN di una contribuzione divorzile;
finalità che, del resto, trova proprio la sua ratio nel dovere di solidarietà verso il coniuge che si trova in una condizione di maggiore vulnerabilità e difficoltà e che, dunque, permane anche una volta sciolto il vincolo coniugale.
Può trovare, invece, parziale accoglimento la domanda di riduzione del contributo avanzata in via gradata da parte attrice, che anche in udienza in un'ottica conciliativa aveva offerto per un importo se pur basso (€ 280/300) rispetto alla somma che la convenuta avrebbe accettato (€ 400,00), peraltro fatta propria dallo steso Giudice delegato.
Le evidenze del giudizio hanno infatti permesso di evidenziare una sostanziale e innegabile contrazione dei redditi professionali prodotti da parte attrice in documentata flessione rispetto a quelli disponibili e presi in pagina 9 di 11 considerazione al momento degli accordi di divorzio del 2014; vi è poi da considerare i maggiori costi connessi Per_ al mantenimento della figlia che oggi ha quindici anni (ne aveva appena quattro nel 2014) le cui esigenze e necessità con l'età sono inevitabilmente accresciute.
Va poi anche considerato dal lato della convenuta che la RA oltre all'assegno di invalidità e al CP_1 contributo divorzile dall'ex coniuge, è supportata economicamente dai suoi genitori e ha la concreta possibilità di poter integrare la pensione di invalidità attivandosi eventualmente anche per il riconoscimento della maggiorazione sociale dell'incremento al milione o mediante altri sussidi pubblici.
Vi è quindi la necessità di ricalibrare l'assetto economico e prenderlo maggiormente aderente alla complessiva e rispettiva situazione delle parti per come oggi di fatto esistente e sopra illustrata
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce dei dati sopra evidenziati e di quanto argomentato, equo e congruo rideterminare l'entità del contributo a carico del signor in favore del coniuge nella somma già emersa Pt_1 in udienza - tale da garantirle anche di potere eventualmente accedere all'integrazione alla pensione di invalidità
- di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza avendo il Collegio così statuito solo all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi complessivamente emersi.
Si provvede pertanto come in dispositivo in parziale accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio e a parziale modifica di quanto vigente. Rimangono ferme le ulteriori statuizioni di divorzio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore della presente decisione, considerata la reciproca e parziale soccombenza, si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3511/2014 del Tribunale di Milano del 12 febbraio/ 13 marzo
2014, così provvede, pagina 10 di 11 1) RIDETERMINA a carico di l'obbligo di corrispondere a , ex art. 5 Parte_1 CP_1 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese,
l'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat), con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza.
2) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott.re Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 19 settembre 2024 promossa da:
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. , difeso in Parte_1 C.F._1 proprio
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] Cod. Fisc. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Amministratrice di sostegno Avv. LUCIANI CRISTINA nominata con decreto del Giudice Tutelare del 13.06.2013
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
pagina 1 di 11 - in via principale la revoca dell'assegno divorzile disposto, qualora l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere venuto meno il diritto della resistente alla corresponsione del medesimo;
- i n via gradata la riduzione dell'assegno divorzile tenuto conto delle mutate circostanze economiche in pejus per il ricorrente, per le condizioni in cui versa così come documentate e provate, tenuto altresì conto delle nuove, accresciute esigenze di vita della figlia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge>>.
In via istruttoria: Si insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie non accolte, ivi comprese quelle articolate nella prima memoria ex art. 473-bis.17, co.1, c.p.c. (alle pagg. 21-22), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, insistendo segnatamente nelle formulate istanze di acquisizione d'ufficio della movimentazione delle carte bancomat e prepagate/ ricaricabili di cui è intestataria e/o cointestataria la resistente, non prodotta ex adverso, anche alla luce di quanto indicato con la memoria ex art. 473-bis.17, co. 3,
c.p.c., a pag.
7. Quanto sopra, tenuto conto del mancato, avverso adempimento volontario, in particolare, della richiesta avente ad oggetto le carte prepagate/ricaricabili, ivi comprese quelle “smarrite” o “smagnetizzate” identificabili dagli estratti conto di cui all'avverso doc. 13, dai quali ultimi – tra l'altro – è dato evincere come anche il padre della GN effettui direttamente, sulla “ricaricabile” della figlia, versamenti di CP_1 denaro (nonostante il conto intestato all' risulti sempre in attivo). Si rendono pertanto necessari CP_2 accertamenti in ordine alla tipologia (cfr. Ord.za Cass. n. 1482/23 già citata) di spese effettuate – atteso che, in casi di disturbi similari a quello della GN gli sono tenuti a versare agli amministrati piccoli CP_1 CP_2 importi, peraltro con frequenza settimanale, proprio per evitare inappropriati utilizzi e/o compulsivi spechi di denaro (di certo non apparendo “limitati”, come afferma controparte, gli importi così come versati alla resistente sulla carta prepagata in unica soluzione, di cui si è riferito a pag. 18, 3° cpv. della precedente memoria, senza tener conto dei versamenti effettuati dal padre) – nonché alle attività economiche eventualmente svolte dalla resistente per verificare la sua effettiva situazione reddituale.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
- Rigettare la domanda proposta in via principale dal ricorrente di revoca dell'assegno divorzile versato dal signor a favore della GN perché infondata in fatto ed in diritto;
Pt_1 CP_1
- Rigettare altresì la domanda proposta in via subordinata dall'attore di riduzione dell'assegno divorzile, in quanto infondata in fatto ed in diritto Per l'effetto confermare quanto disposto in punto di assegno divorzile a favore della GN dalla sentenza n.3511/2014 emessa dal Tribunale di Milano in data 12 febbraio CP_1
2014 nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.n. 3136/2014, nell'importo ad oggi rivalutato di € 656,60;
-con vittoria di spese e compensi professionali pagina 2 di 11 In via istruttoria
Effettuare le necessarie indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del ricorrente e della di lui moglie, avvalendosi anche dell'intervento della Polizia Tributaria Ordinare ex art. 210 c.p.c. al ricorrente il deposito: degli estratti conto intestati/cointestati alla moglie, avv. Cristina Ciceri, relativi agli ultimi 3 anni al fine di verificare chi si fa carico delle spese della famiglia considerato che negli estratti conto dell'avv. Pt_1 non compare alcuna spesa relativamente a spese di vitto, abbigliamento, utenze della casa coniugale ecc. la dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi 2023) nonché l'elenco delle fatture emesse nel 2024 dalla moglie dell'avv. avv. Cristina Ciceri;
Pt_1
Effettuare, se ritenuto, un controllo circa le procedure allo stato pendenti avanti al Tribunale e alla Corte
d'Appello di Milano, ove lo stesso ricopra il ruolo di difensore, in ambito civile e penale, al fine di valutare gli effetti incarichi assunti dallo stesso.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/09/2024 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale l'ex coniuge e chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza CP_1 resa su domanda congiunta dal Tribunale di Milano n. 3511/2014 del 12/2/2014 pubblicata il 19/03/2014. In particolare, chiedeva in via principale che il Tribunale revocasse l'obbligo posto a suo carico di corrispondere all'ex coniuge l'assegno divorzile (pari ad euro 550,00); chiedeva, in via gradata, disporsi quantomeno una sua riduzione ad importo compatibile con i prospettati mutamenti;
in via istruttoria formulava le richieste articolate in atti.
Ritualmente costituitosi in giudizio , integralmente contestando le richieste di parte attrice, CP_1 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso proposto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti venivano dapprima sentite all'udienza avanti al Giudice onorario del 21 febbraio 2025 all'esito della quale, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa, si rimettevano le parti avanti al Giudice delegato all'udienza di prima comparizione del 19 marzo
2025.
A detta udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. il Giudice Delegato procedeva a sentire ampiamente le parti.
Parte convenuta dichiarava di poter accettare una riduzione ad euro 400,00 mensili dell'assegno divorzile;
il
Giudice delegato ritenuto di poter far propria la proposta invitava parte attrice a valutarla;
parte attrice dichiarava di poter accettare una riduzione ad euro 280/300 mensili;
sfumata la possibilità di addivenire ad un accordo il
Giudice Delegato adottava a verbale il seguente provvedimento::
“ Ritenuto, in questa fase, atteso il mancato raggiungimento di accordo, non opportuna né necessaria da parte pagina 3 di 11 del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni del divorzio, in attesa a questo punto della documentazione che dovrà essere acquisita, considerato che i provvedimenti emessi statuiranno anche in ordine alla eventuale decorrenza e considerate le tempistiche di definizione del giudizio;
PQM
Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti, in vigenza dei provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Milano, su ricorso congiunto delle parti, n. 3511/2014 del 12.02.2014.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ritenuto altresì di dover respingere le istanze istruttorie di parte attrice sia ex art. 210 c.p.c. con ordine di esibizione della posizione Inps della GN in quanto superflua sulla base di quanto già prodotto CP_1 dalla parte convenuta e dalla sua amministratrice di sostegno Avv. Luciani sia con riferimento alle richieste di accertamenti per il tramite di Polizia Tributaria/Polizia locale per la ricostruzione della capacità reddituale e il tenore di vita della GN e/o di accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate per ricostruire la capacità patrimoniale, reddituale, bancaria della medesima e/o in ordine allo svolgimento di attività economiche della GN in quanto per come formulate del tutto generiche, esplorative, superflue e superate sulla base di quanto già prodotto e acquisito agli atti e anche per il tramite del suo Amministratore di sostegno.
Ritenuto di dover ammettere invece le istanze istruttorie di parte convenuta, in quanto ammissibili e rilevanti, anche sulla base di quanto dedotto e contestato dalla parte attrice a fondamento della istanza di revoca o riduzione, limitatamente agli estratti conto del c/c EU intestato alla parte attrice per il periodo mancante dal 1.07.2024 alla data di acquisizione nonché la movimentazione bancaria con saldo finale di tutti gli ulteriori conti correnti, conti titoli, depositi intestati all'avv. (anche per lo svolgimento della sua attività Pt_1 professionale) e/o o cointestati con terze persone tra cui la moglie (Avv. Cristina Ceci) nonché ultima dichiarazione dei redditi 2024 (per il 2023) della medesima moglie;
Ritenuto di non dovere ammettere le ulteriori istanze di parte convenuta di svolgimento di indagini per il tramite della Polizia tributaria sulla situazione economica e patrimoniale dell'avv. e acquisizione fatture 2024 Pt_1 della moglie e movimentazione bancaria riferita ai conti intestati alla medesima in quanto generiche, irrilevanti, esplorative e/o in parte superate da documenti in atti e/o che verranno depositati.
Ritenuto di dover ordinare alle parti di aggiornare il Modello sulle informazioni economiche delle parti (ICE) alla data di acquisizione con il deposito di tutta la ulteriore documentazione indicata e alla parte convenuta di depositare l'ultimo rendiconto prodotto al GT.
Osservato che acquisita la documentazione va fissata udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
PQM
1) Rigetta le istanze istruttorie di parte attrice per quanto in motivazione;
pagina 4 di 11 2) Ordina a parte attrice di produrre entro il 15 MAGGIO 2025 i seguenti documenti: - estratti conto del c/c
EU intestato alla parte attrice per il periodo mancante dal 1.07.2024 alla data di acquisizione;
- movimentazione bancaria con saldo finale di tutti gli ulteriori conti correnti, conti titoli, depositi intestati o cointestati all'avv. (anche per lo svolgimento della sua attività professionale) e/o con terze persone, Pt_1 tra cui la moglie (Avv. Cristina Ceci) degli ultimi tre anni (fino alla data di acquisizione);
-ultima dichiarazione dei redditi 2024 (per il 2023) della moglie avv. Cristina Ceci.
3) Ordina ad entrambe le parti di produrre entro il 15 MAGGIO 2025 Modello sulle informazioni economiche delle parti (ICE) aggiornato e completo alla data di acquisizione con il deposito di tutta la ulteriore documentazione indicata.
4) Ordina a parte convenuta di produrre entro il 15 MAGGIO 2025 ultimo rendiconto depositato al Giudice
Tutelare;
5) Rigetta le residue istanze istruttorie di parte convenuta per quanto in motivazione;
6) Fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 17 settembre 2025 (ore 10,00) assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. qui richiamati, il termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
15 giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione al collegio
7) Invita le parti nelle more a intavolare nuove serie trattative per giungere ad una soluzione concordata.
Con provvedimento del 17 settembre 2025 il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di condividere l'ordinanza del Giudice Delegato sopra riportata con i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. anche in ordine alle istanze istruttorie su cui le parti hanno insistito.
Si ritiene quindi che sulle questioni relative all'assegno divorzile unico aspetto qui rilevante, le ampie verbalizzazioni delle parti alle udienze in cui sono comparse, i documenti depositati in giudizio per come anche integrati su ordine del Tribunale con l'ordinanza richiamata nonché tutti gli elementi raccolti costituisca materiale più che esaustivo e completo per consentire di operare una corretta valutazione della situazione in cui attualmente versano le parti nonché delle rispettive condizioni economiche funzionale ed adeguata a motivare sulle domande svolte dalle parti.
Le ulteriori richieste su cui hanno insistito le parti di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sulle rispettive situazioni, appaiono conseguentemente manifestatamente superflue e sovrabbondanti a fronte delle ampie pagina 5 di 11 evidenze in atti per come anche integrate su disposizione del Tribunale considerato anche il contenuto delle domande giudiziali delle parti.
Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Sull'assegno divorzile
Le parti con gli accordi divorzili stabilivano che il Signor avrebbe corrisposto alla ex coniuge RA Pt_1
una somma mensile di euro 550,00 a titolo di assegno divorzile. L'accordo veniva quindi recepito dalla CP_1
Sentenza di divorzio n. 3511/2014 emessa da questo Tribunale il 12.2.2014, resa pubblica il 13.03.2014 e passata in giudicato (v. doc. A). L'importo corrisposto per l'assegno divorzile per effetto della rivalutazione ammonta oggi a circa euro 656,00 mensili.
Con il presente ricorso, parte attrice, dando atto di un mutamento delle circostanze rispetto al contesto delle intese divorzili, ha chiesto in via principale che venisse revocato l'obbligo a suo carico di corrispondere il predetto assegno divorzile;
in subordine una sua consistente riduzione. Rappresentava infatti che la propria condizione economica aveva subito negli anni un complessivo deterioramento sia a causa di una documentata contrazione dei compensi percepiti dall'attività professionale esercitata, sia per l'aumento dei costi e delle spese Per_ di vita quotidiana per il sostentamento della nuova famiglia e della figlia e, in generale, del costo della vita.
Adduceva, altresì, che era invece, migliorata la situazione dell'ex coniuge che, oltre a continuare a percepire l'assegno di invalidità, avrebbe anche iniziato a svolgere attività lavorativa in proprio come dog sitter.
Parte convenuta si costitutiva in giudizio e, contestando integralmente la ricostruzione di parte attrice chiedeva, invece, l'integrale rigetto del ricorso. Riferiva, infatti, che alcun mutamento migliorativo era intercorso nella propria situazione economica e lavorativa essendo del resto la stessa impossibilitata, a ragione della sua precarica condizione personale ( che infra meglio si analizzerà) a poter svolgere qualsiasi attività lavorativa;
parimenti alcuna sopravvenienza peggiorativa avrebbe colpito parte attrice, la cui capacità economica, considerati anche gli oneri economici cui lo stesso era in grado di sostenere, sarebbe rimasta pressoché intatta.
Così sintetizzate le rispettive posizioni delle parti e inquadrati i termini della contesa vanno ora contestualizzate le attuali condizioni economiche delle parti per come documentalmente emerse.
continua a svolgere la professione di Avvocato in ambito sia civile che penale. Parte_1
Esercita l'attività nel proprio studio sito in Milano via Venini insieme alla moglie anch'essa Avvocato che opera invece prevalentemente in ambito penale.
I redditi nell'ultimo triennio fotografano la seguente situazione: nell'anno di imposta del 2022 il reddito complessivo lordo si è attestato sugli euro 14.627,00. I compensi complessivi derivanti dall'attività professionale forense sono stati pari ad euro 18.117,00 e le spese per euro 2.273,00 pari ad un reddito professionale di euro pagina 6 di 11 13.956,00 (v. riquadro RE 21 del P.F. 2023). La differenza tra i due importi è data dalle deduzione dal reddito complessivo dell'abitazione principale per euro 671,00.
Nell'anno di imposta del 2023 il reddito complessivo lordo si è attestato sugli euro 25.291,00. I compensi da attività professionale sono stati pari ad euro 27.773,00, le spese euro 3.153,00 con un reddito pari ad euro
24.620,00, aumentato quindi rispetto all'anno precedente (v. P.F. 2024); nell'anno di imposta del 2024, invece, il reddito complessivo si è attestato sugli euro 15.199,00; i compensi pari ad euro 17.002,00, le spese per euro
2.247,00 pari ad un reddito da attività professionale di euro 14.528,00, in diminuzione rispetto all'anno precedente.
Al tempo degli accordi divorzili i redditi di parte attrice erano invece i seguenti: nell'anno di imposta del 2012, infatti, detti compensi erano pari ad euro 33.959,00 con un reddito che, al netto delle spese, era di euro 28.533,00
(v. P.F. 2013); nell'anno di imposta del 2013, i compensi erano pari ad euro 32.963,00 con un reddito professionale di euro 26.148,00 risultato sostanzialmente analogo a quello dell'anno precedente.
I redditi in concreto attualmente percepiti dalla parte attrice sono poi gravati dalle seguenti spese: dai contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP 21 del P.F.); dall'importo pattuito per l'assegno divorzile per euro 550,00 che, oggi per effetto della rivalutazione, è pari a circa euro 656,00 (rigo RP 22); tali voci rappresentano entrambi oneri deducibili con l'effetto di abbattere il reddito complessivo (in tutte le dichiarazioni dei redditi, difatti,
l'imponibile è sensibilmente più contenuto). Il medesimo deve poi sostenere la rata del mutuo accesso per l'acquisto dell'abitazione di Milano in via Venini 38/4 immobile che, parte attrice, utilizza per l'esercizio dell'attività professionale. Il mutuo trentennale è stato acceso nel 2011 per l'importo di euro 148,000,00, a tasso variabile e con rata pari a circa euro 700,00 mensili. All'interno dello studio esercita la professione anche la moglie, Avv. Cristina Ciceri;
all'udienza avanti al GOT del 21.02.2025 parte attrice ha riferito di un impegno soltanto limitato della moglie nell'attività professionale essendo nel resto del tempo la medesima occupata a Per_ seguire la figlia . Le sue entrate - qui acquisiste su disposizione del Tribunale - per effetto di tale organizzazione familiare nell'anno di imposta del 2023 si sono attestate su complessivi euro 6.302,00 (compensi per euro 7.820,00 e spese per euro 1.518,00, v. P.F. 2024). Il nuovo nucleo familiare dell'attore vive nella casa familiare di Cernusco sul Naviglio di proprietà della moglie e non gravata da mutuo.
Parte attrice è poi titolare di un conto corrente Fideuram. Non sono stati riferiti investimenti e/o risparmi gestiti.
Nel complesso come sopra illustrato, risulta quindi documentata una flessione dei redditi professionali prodotti da parte attrice rispetto alla media di quelli disponibili al tempo degli accordi divorzili.
Non si registra però una corrispondente contrazione, quantomeno non nella misura ed entità lamentata degli atti, della complessiva capacità economica di parte attrice che, valutata alla stregua anche degli ulteriori indicatori emersi, rimane comunque tale da consentire al medesimo di sopportare una serie di oneri economici e non apportare sostanziali modificazioni nella propria organizzazione di vita. Continua, infatti, ad essere in grado di pagina 7 di 11 sostenere oneri economici impegnativi come il mutuo per lo studio legale di Milano, pur vivendo il medesimo a
Cernusco sul Naviglio (dove forse sarebbe più facile trovare oneri più sopportabili); parimenti a dirsi per il Per_ minor impegno della moglie nell'attività forense, pur a fronte di un onere di accudimento della figlia che data l'età della ragazza (la stessa a breve compirà 16 anni) è senz'altro meno gravoso e potrebbe essere certamente compatibile con un'attività lavorativa maggiormente significativa e quindi più remunerativa.
Quanto a parte convenuta, , non risulta svolgere alcuna attività lavorativa. CP_1
La medesima versa infatti in una condizione personale di estrema fragilità. Dal 2004 è in carico al CPS del
Niguarda per un disturbo psichiatrico diagnosticato accertato come disturbo depressivo ricorrente, disturbo borderline di personalità e pregressa dipendenza da alcol. A fronte di tale condizione alla medesima è stato nominato un ADS individuato nella persona dell'avv. Cristina Luciani che la assiste anche come difensore nel presente giudizio (v. provvedimento di questo Tribunale del 13.06.2013); è stata dichiarata invalida al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa (v. verbali accertamento invalidità civile).
Risulta quindi chiaro che la situazione personale e sanitaria della RA documentalmente accertata continua ad essere connotata da una sostanziale incompatibilità con la possibilità di assumere in via continuativa un impegno lavorativo. Le diverse allegazioni di parte attrice circa l'attività lavorativa che l'ex coniuge avrebbe iniziato a svolgere come dog sitter (e che tale risulterebbe dal profilo Instagram della GN) non hanno trovato alcun riscontro nella documentazione agli atti che pare, anzi, poter escludere tale eventualità; del resto, né il rendiconto Contr annuale presentato dall' e approvato relativo al periodo settembre 2023 – settembre 2024, né la movimentazione bancaria della RA, registrano alcun tipo di entrata e/o movimentazione anche solo tramite accrediti di denaro contante riconducibili ad un'attività lavorativa. (v. doc. 24, rendiconto annuale e 24 a) allegati).
Le sue uniche entrate sono, dunque, rappresentate dall'assegno di invalidità pari per il 2025 ad euro 336,00 mensili per tredici mensilità e dall'assegno divorzile dall'ex coniuge per l'importo pari ad euro 550,00 mensili che, oggi dovrebbe essere pari a circa euro 656,00 mensili. Si evidenzia, tuttavia, che dai movimenti di conto corrente della GN disponibili sino a novembre 2024 si evince che gli accrediti dall'ex coniuge vengono corrisposti per l'importo originariamente pattuito di euro 550,00 mensili. (v. doc. 13).
Nell'anno di imposta del 2023 la stessa ha quindi percepito come reddito da pensione di invalidità euro 4.111,25
( v. C.U. 2023 Inps) ed euro 8.594,00 dal coniuge per l'assegno divorzile per un totale di euro 12.705,74 ( v. anche P.F. 2024 e Modello ICE); per l'anno di imposta del 2024 non è stata depositata la dichiarazione aggiornata;
la convenuta, tuttavia, in sede di modello ICE ha riferito di aver percepito nel 2024 un reddito annuo complessivo di euro 12.173, 54 ( euro 7.840,25 dall'assegno divorzile ed euro 4.333,29 da pensione di invalidità) importo in linea con quello dell'anno precedente.
pagina 8 di 11 È nuda proprietaria dell'immobile in cui abita sito in Milano Piazza Guardi n. 15 acquistato dai genitori che ne sono usufruttuari. Non è pertanto gravata da un onere abitativo.
La medesima ha poi riferito di essere sostenuta economicamente dai genitori che provvedono a farsi carico di alcune spese di vita quotidiana (v. verbale udienza del 19.03.2025).
La RA, peraltro, come emerso durante il procedimento, avrebbe anche la possibilità di incrementare l'assegno di invalidità accedendo al c.d. incremento al milione, una forma di maggiorazione sociale che viene riconosciuta ad alcune categorie di soggetti (tra cui anche i soggetti già riconosciuti invalidi al 100% come la GN) e subordinata al rispetto di alcuni parametri e requisiti reddituali;
il l limite di reddito per potere accedere a tale integrazione è stato fissato nel 2025 ad euro 9.721,92. Anche sulla base di tale eventualità
l'amministratrice di sostegno aveva dichiarato di essere disposta a valutare una riduzione purché contenuta dell'assegno divorzile.
Tenuto quindi conto di tutte le circostanze sopra illustrate, della condizione personale e lavorativa delle parti e dei dati economici e patrimoniali evidenziati ritiene il Tribunale che la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata in via principale da parte attrice non possa essere accolta.
Permangono, infatti, invariate le esigenze di natura assistenziale della RA . La sua complessiva CP_1 situazione personale e sanitaria continua, infatti, ad essere connotata da una particolare condizione di fragilità che tale è rimasta nel corso degli anni senza alcun sostanziale miglioramento (sono state infatti allegate diverse relazioni del CPS presso cui la stessa è tuttora in carico) e che, evidentemente non le consente, né evidentemente in futuro è immaginabile le consentirà, di potersi fattivamente impiegare nel mondo del lavoro.
Il fatto che la RA abbia diritto a percepire prestazioni di natura pubblica – prestazioni che peraltro CP_1 già percepiva al tempo degli accordi divorzili (ed in ogni caso al marito la situazione di salute del coniuge era certamente ben nota e chiara) – non comporta, né diversamente potrebbe tanto più a fronte di un quadro personale e sanitario rimasto nei fatti immutato rispetto a quello considerato dai coniugi, il venire meno della finalità di natura assistenziale sottese al riconoscimento in favore della GN di una contribuzione divorzile;
finalità che, del resto, trova proprio la sua ratio nel dovere di solidarietà verso il coniuge che si trova in una condizione di maggiore vulnerabilità e difficoltà e che, dunque, permane anche una volta sciolto il vincolo coniugale.
Può trovare, invece, parziale accoglimento la domanda di riduzione del contributo avanzata in via gradata da parte attrice, che anche in udienza in un'ottica conciliativa aveva offerto per un importo se pur basso (€ 280/300) rispetto alla somma che la convenuta avrebbe accettato (€ 400,00), peraltro fatta propria dallo steso Giudice delegato.
Le evidenze del giudizio hanno infatti permesso di evidenziare una sostanziale e innegabile contrazione dei redditi professionali prodotti da parte attrice in documentata flessione rispetto a quelli disponibili e presi in pagina 9 di 11 considerazione al momento degli accordi di divorzio del 2014; vi è poi da considerare i maggiori costi connessi Per_ al mantenimento della figlia che oggi ha quindici anni (ne aveva appena quattro nel 2014) le cui esigenze e necessità con l'età sono inevitabilmente accresciute.
Va poi anche considerato dal lato della convenuta che la RA oltre all'assegno di invalidità e al CP_1 contributo divorzile dall'ex coniuge, è supportata economicamente dai suoi genitori e ha la concreta possibilità di poter integrare la pensione di invalidità attivandosi eventualmente anche per il riconoscimento della maggiorazione sociale dell'incremento al milione o mediante altri sussidi pubblici.
Vi è quindi la necessità di ricalibrare l'assetto economico e prenderlo maggiormente aderente alla complessiva e rispettiva situazione delle parti per come oggi di fatto esistente e sopra illustrata
Ritiene pertanto il Collegio, alla luce dei dati sopra evidenziati e di quanto argomentato, equo e congruo rideterminare l'entità del contributo a carico del signor in favore del coniuge nella somma già emersa Pt_1 in udienza - tale da garantirle anche di potere eventualmente accedere all'integrazione alla pensione di invalidità
- di euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza avendo il Collegio così statuito solo all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi complessivamente emersi.
Si provvede pertanto come in dispositivo in parziale accoglimento del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio e a parziale modifica di quanto vigente. Rimangono ferme le ulteriori statuizioni di divorzio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del tenore della presente decisione, considerata la reciproca e parziale soccombenza, si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3511/2014 del Tribunale di Milano del 12 febbraio/ 13 marzo
2014, così provvede, pagina 10 di 11 1) RIDETERMINA a carico di l'obbligo di corrispondere a , ex art. 5 Parte_1 CP_1 comma 6 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese,
l'assegno divorzile nella misura di euro 400,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat), con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza.
2) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate;
3) COMPENSA le spese di lite tra le parti
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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