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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO NN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 330/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 429/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18003132 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 330/2025, Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 429/2024 depositata il 25.10.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primio Grado di Chieti, respingeva il ricorso sulla base dell'assunto secondo cui non era stata fornita prova da parte della ricorrente sulla data di notifica dell'avviso di accertamento IMU del 2018, ritenendo che detta prova dovesse essere fornita dalla società e non dal Comune di Ortona, resistente in giudizio non costituito.
Il 6 aprile 2024, il Comune di Ortona notificava l'avviso di accertamento n. 18003132, intimante il pagamento della somma complessiva di Euro 423,00, a titolo di IMU per l'anno 2018.
Ritenendo illegittimo tale atto impositivo Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, lo impugnava con ricorso N. 305/2024 notificato all'Amministrazione comunale il 21.05.2024, eccependo che l'atto era stato emesso il 19 ottobre 2023 e che la pretesa tributaria era prescritta, per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. n. 296 del 2006.
Infatti, l'avviso d'accertamento impugnato doveva essere notificato entro il 31.12.2023, mentre, è stato ricevuto dalla contribuente il 06.04.2024, vale a dire 96 giorni dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizioni. L'atto oggetto di impugnativa, concernente la IMU per l'anno 2018, doveva essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre 2023. Nondimeno, l'avviso medesimo, seppur recante la data del 19 ottobre 2023, è stato notificato il 6 aprile 2024, ossia ben oltre lo spirare del termine di prescrizione suddetto, con conseguente estinzione e inesigibilità del credito ivi rivendicato.
Non si costituiva il Comune di Ortona e sulle sole conclusioni della parte ricorrente la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Chieti respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza si opponeva, con l'atto oggi al nostro esame, la società insistendo sull'eccepita prescrizione e sulla notifica fuori termine dell'avviso di accertamento, come si evincerebbe dalla tracciatura della spedizione della raccomandata contenente l'avviso di accertamento IMU emesso e notificato contemporaneamente all'avviso di accertamento IMU, emergente dal sito di Banca_1 s.p.a..
Anche in secondo grado non si costituiva il Comune di Ortona, sottraendosi all'onere della prova, su di lui gravante, della notifica dell'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza N. 6218 del 09.03.2025, è tornata sul tema delle regole di riparto dell'onere della prova della ritualità e tempestività della notifica dell'atto impositivo, nei casi di contestazione in tal senso, da parte del contribuente, attraverso l'impugnazione dell'atto successivo.
Per il Giudice di legittimità, in particolare, spetta sempre all'Ente impositore provare in giudizio la correttezza e tempestività della notifica dell'atto presupposto, laddove il contribuente sollevi la relativa eccezione con l'impugnazione dell'atto consequenziale.
Peraltro, per i giudizi di appello il cui primo grado è stato instaurato successivamente al 4/01/2024 e nel nostro caso, il ricorso di primo grado rubricato al N. 305/2024 RGA è stato notificato il 21.05.2024, la produzione dei documenti attestanti la ritualità del procedimento notificatorio deve avvenire necessariamente nel giudizio di prime cure.
L'art.58, 3 co. Del D. Lgs 546/1992, infatti, vieta il deposito, per la prima volta in appello “… delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità …”. La disposizione de qua è stata, peraltro, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 36 del 27/03/2025, ne ha, quindi, confermato l'applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 05/01/2024.
La Consulta, ha stabilito che “… l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere”.
Ad ogni buon conto la società ha prodotto, pur non essendovi obbligata, così adiuvando questo Collegio e al fine di contestare quanto disposto illegittimamente dalla sentenza di primo grado, l'esito della spedizione della raccomandata n. 618956557523 (unico elemento, di cui l'appellante può disporre, stante la contumacia dell'ente impositore, tra l'altro disponibile pubblicamente sul sito web di Banca_1 s.p.a.. ), contenente l'avviso di accertamento n. 18003132 del 19 ottobre 2023, concernente l'IMU per l'anno 2018, notificato contemporaneamente all'avviso di accertamento riguardante la TASI 2018,
Da detto documento risulta che, sebbene l'avviso in questione sia stato emesso il 19 ottobre 2023, lo stesso
è stato portato alla notifica solo il 12 marzo 2024 e ricevuto dalla contribuente il 6 aprile 2024. Il tutto, in aperta violazione del termine quinquennale imposto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296 del 2006, come già eccepito nel giudizio di primo, il quale dispone che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".
Invero, l'appello deve essere accolto e la mancata costituzione in giudizio del Comune di Ortona, sia in primo che in secondo grado, seppure non possa essere considerata acquiescenza, non può non essere valutata come comportamento concludente che indica la consapevolezza da parte del Comune di Ortona di aver notificato l'atto impositivo oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Le precedenti considerazioni e la necessità di dover affrontare e, comunque, superare le difficoltà, lamentate già dal Giudice di primo grado, di verificare la tempestività e la ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese processuali.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIOTTI LUCIO, Presidente
SISTO NN, Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 330/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ortona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 429/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18003132 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 330/2025, Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza N. 429/2024 depositata il 25.10.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primio Grado di Chieti, respingeva il ricorso sulla base dell'assunto secondo cui non era stata fornita prova da parte della ricorrente sulla data di notifica dell'avviso di accertamento IMU del 2018, ritenendo che detta prova dovesse essere fornita dalla società e non dal Comune di Ortona, resistente in giudizio non costituito.
Il 6 aprile 2024, il Comune di Ortona notificava l'avviso di accertamento n. 18003132, intimante il pagamento della somma complessiva di Euro 423,00, a titolo di IMU per l'anno 2018.
Ritenendo illegittimo tale atto impositivo Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, lo impugnava con ricorso N. 305/2024 notificato all'Amministrazione comunale il 21.05.2024, eccependo che l'atto era stato emesso il 19 ottobre 2023 e che la pretesa tributaria era prescritta, per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. n. 296 del 2006.
Infatti, l'avviso d'accertamento impugnato doveva essere notificato entro il 31.12.2023, mentre, è stato ricevuto dalla contribuente il 06.04.2024, vale a dire 96 giorni dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizioni. L'atto oggetto di impugnativa, concernente la IMU per l'anno 2018, doveva essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre 2023. Nondimeno, l'avviso medesimo, seppur recante la data del 19 ottobre 2023, è stato notificato il 6 aprile 2024, ossia ben oltre lo spirare del termine di prescrizione suddetto, con conseguente estinzione e inesigibilità del credito ivi rivendicato.
Non si costituiva il Comune di Ortona e sulle sole conclusioni della parte ricorrente la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Chieti respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza si opponeva, con l'atto oggi al nostro esame, la società insistendo sull'eccepita prescrizione e sulla notifica fuori termine dell'avviso di accertamento, come si evincerebbe dalla tracciatura della spedizione della raccomandata contenente l'avviso di accertamento IMU emesso e notificato contemporaneamente all'avviso di accertamento IMU, emergente dal sito di Banca_1 s.p.a..
Anche in secondo grado non si costituiva il Comune di Ortona, sottraendosi all'onere della prova, su di lui gravante, della notifica dell'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza N. 6218 del 09.03.2025, è tornata sul tema delle regole di riparto dell'onere della prova della ritualità e tempestività della notifica dell'atto impositivo, nei casi di contestazione in tal senso, da parte del contribuente, attraverso l'impugnazione dell'atto successivo.
Per il Giudice di legittimità, in particolare, spetta sempre all'Ente impositore provare in giudizio la correttezza e tempestività della notifica dell'atto presupposto, laddove il contribuente sollevi la relativa eccezione con l'impugnazione dell'atto consequenziale.
Peraltro, per i giudizi di appello il cui primo grado è stato instaurato successivamente al 4/01/2024 e nel nostro caso, il ricorso di primo grado rubricato al N. 305/2024 RGA è stato notificato il 21.05.2024, la produzione dei documenti attestanti la ritualità del procedimento notificatorio deve avvenire necessariamente nel giudizio di prime cure.
L'art.58, 3 co. Del D. Lgs 546/1992, infatti, vieta il deposito, per la prima volta in appello “… delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità …”. La disposizione de qua è stata, peraltro, dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 36 del 27/03/2025, ne ha, quindi, confermato l'applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado a decorrere dal 05/01/2024.
La Consulta, ha stabilito che “… l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere”.
Ad ogni buon conto la società ha prodotto, pur non essendovi obbligata, così adiuvando questo Collegio e al fine di contestare quanto disposto illegittimamente dalla sentenza di primo grado, l'esito della spedizione della raccomandata n. 618956557523 (unico elemento, di cui l'appellante può disporre, stante la contumacia dell'ente impositore, tra l'altro disponibile pubblicamente sul sito web di Banca_1 s.p.a.. ), contenente l'avviso di accertamento n. 18003132 del 19 ottobre 2023, concernente l'IMU per l'anno 2018, notificato contemporaneamente all'avviso di accertamento riguardante la TASI 2018,
Da detto documento risulta che, sebbene l'avviso in questione sia stato emesso il 19 ottobre 2023, lo stesso
è stato portato alla notifica solo il 12 marzo 2024 e ricevuto dalla contribuente il 6 aprile 2024. Il tutto, in aperta violazione del termine quinquennale imposto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296 del 2006, come già eccepito nel giudizio di primo, il quale dispone che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".
Invero, l'appello deve essere accolto e la mancata costituzione in giudizio del Comune di Ortona, sia in primo che in secondo grado, seppure non possa essere considerata acquiescenza, non può non essere valutata come comportamento concludente che indica la consapevolezza da parte del Comune di Ortona di aver notificato l'atto impositivo oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Le precedenti considerazioni e la necessità di dover affrontare e, comunque, superare le difficoltà, lamentate già dal Giudice di primo grado, di verificare la tempestività e la ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese processuali.