TAR
Sentenza breve 27 marzo 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00483/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00803 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00483/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 483 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Majorini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento previa sospensione N. 00483/2026 REG.RIC.
- del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 02.02.2026 Prot.
01/2026 Cat. A.12/Imm/Sez II, notificato lo stesso giorno di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. NO CI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento, prot. 01/2026 CAT. A.
12./IMM./SEZ.II del 2 febbraio 2026, notificato in pari data, con cui l'Ufficio
Immigrazione della Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l'istanza con egli aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I19408375, scaduto il 31.12.2023.
2. Espone il ricorrente di essersi recato, prima della scadenza del titolo, presso il
Commissariato di -OMISSIS-al fine di chiederne il rinnovo consegnando tutta la documentazione lavorativa concernente il proprio rapporto di lavoro, e che l'autorità di Pubblica Sicurezza si sarebbe rifiutata di acquisire la pratica ritenendone necessaria l'integrazione con una dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro, recante l'attestazione dell'effettiva esistenza del rapporto lavorativo in essere. Richiesta la citata documentazione al datore di lavoro, questo ultimo, a propria volta, ne rifiutava il rilascio, stante l'esistenza di documentazione attestante l'esistenza del predetto rapporto lavorativo. N. 00483/2026 REG.RIC.
Il ricorrente si risolveva perciò ad inoltrare la domanda di rinnovo tramite kit postale, ma l'istanza veniva dichiarata inammissibile dall'Amministrazione intimata con il provvedimento in questa sede gravato, che è stato motivato con riferimento alla circostanza che “…il richiedente non aveva titolo per inoltrare un'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, in quanto era titolare di un permesso di soggiorno n.
119408375 scaduto di validità il 31.12.20[2]3, e come contemplato dall'art. 5 c. 4
T.U.I.: "Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza…”.
3. Per chiedere l'annullamento del provvedimento in questione è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio successivo.
Il mezzo di tutela è affidato a due ordini di censure con cui il ricorrente lamenta:
(I) la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato, non preceduto dal rituale preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;
(II) l'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, atteso che il ricorrente sarebbe titolare da anni di rapporto di lavoro e legittimato perciò ad ottenere il titolo di soggiorno.
4. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha, dapprima, documentato che, in esito al venir meno del titolo di soggiorno, è stato adottato nei confronti del ricorrente un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e, successivamente, con memoria del 23 marzo 2026, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato e chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 27 marzo
2026, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato alle parti la possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, a mente dell'art. 60 del codice del processo amministrativo. N. 00483/2026 REG.RIC.
6. Il ricorso è fondato e va accolto non essendovi ragioni nella fattispecie all'esame per derogare al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, che considera come meramente ordinatorio il termine di 60 giorni previsto per la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, non potendo dipendere unicamente dal mancato rispetto di esso il diniego della richiesta (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2020, n. 4956 e, da ultimo, in termini, TAR
Palermo, sez. III, 21 novembre 2025, n. 2529).
6.1. Sul punto il Giudice d'appello ha condivisibilmente evidenziato che:
“Contrariamente a quanto affermato dall'autorità amministrativa e dal primo giudice, la tardività dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non rappresenta motivo ostativo all'esame nel merito delle ragioni dell'interessato. Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero (...) almeno sessanta giorni prima della scadenza (...)”, non ha natura perentoria.
La norma in discorso non prevede alcuna sanzione a carico dell'istante per l'ipotesi di mancata osservanza del termine di sessanta giorni né preclude all'amministrazione adita la possibilità di prendere in esame la richiesta di rinnovo pervenuta. Muovendo dalla tradizionale distinzione tra termine perentorio e termine ordinatorio, categoria al cui interno viene sovente ricondotta la sottocategoria dei termini sollecitatori, già la lettura del citato art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 risulta risolutiva. Il termine
è ordinatorio allorquando il legislatore non ne sanzioni l'inosservanza attraverso la previsione di una decadenza o di altro meccanismo che impedisca il compimento tardivo dell'atto, mentre è perentorio qualora il suo spirare costituisca il limite oltre il quale l'atto non può più essere compiuto efficacemente. In materia, è consolidata la giurisprudenza della Sezione (n. 1228 del 2019, secondo cui “Il testo dell'art. 5 cit. non indica il termine in questione come perentorio né usa espressioni che comunemente sono usate dal legislatore, allorquando prevede che un privato dia N. 00483/2026 REG.RIC.
inizio ad un procedimento amministrativo entro un termine fissato a pena di decadenza, cioè perentorio”). Anche la giurisprudenza civile, con orientamento consolidato, ha affermato da tempo che, nel caso di presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, al termine debba essere attribuita natura sollecitatoria e non perentoria. Proprio di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8786 del 2021 ha ribadito che “la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza, non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore, nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato”.
Sul tema le Sezioni Unite della Cassazione civile (SS.UU. n. 7892 del 2003) da tempo hanno affermato che il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiutato
“per la semplice tardiva proposizione della domanda in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori termine, sicché il ritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo”.
In secondo luogo, l'interpretazione sistematica dell'art. 5, d.lgs. n. 286 del 1998 suggerisce la stessa conclusione, ove si consideri che le disposizioni che introducono motivi ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno, per principio generale, non possono non essere di stretta interpretazione. In conseguenza, atteso che il rispetto del termine di giorni sessanta non viene previsto quale specifico requisito per concedere il rinnovo del titolo di soggiorno, l'inosservanza del medesimo termine, anche in assenza di sufficienti giustificazioni, non può essere considerata quale preliminare ragione per rigettare l'istanza di rinnovo, omettendo la valutazione circa la N. 00483/2026 REG.RIC.
sussistenza o meno degli effettivi requisiti sostanziali previsti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.
La natura perentoria del termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo neppure può essere desunta dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dal provvedimento reiettivo opposto allo straniero. La norma attiene infatti all'espulsione dello straniero e prevede che debba essere disposta quando il titolo di soggiorno sia scaduto da oltre sessanta giorni e non sia stata presentata domanda di rinnovo. Non vi è riferimento al tardivo invio della istanza di rinnovo né alle possibili conseguenze che ne derivano. Richiedendo siffatta duplice condizione ai fini dell'espulsione, il legislatore implicitamente prevede la possibilità che, pur a fronte di un permesso di soggiorno scaduto, possa comunque intervenire una richiesta di rinnovo, meritevole di esame, che sia precedente ad un eventuale decreto di espulsione.
La natura del termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 è quindi sollecitatoria, trattandosi di uno strumento avente lo scopo di garantire il corretto andamento del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno, evitando che il decorso di un lungo lasso di tempo, dal momento della scadenza del titolo a quello dell'esame dell'istanza, possa pregiudicare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Assolutamente ragionevole è la previsione legislativa, anche per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ma eccessivamente rigoroso sarebbe negare un rinnovo del permesso di soggiorno, in presenza dei requisiti per ottenerlo, soltanto a causa della tardività dell'istanza.” (Consiglio di Stato, sez. III, 17 agosto 2022, n. 7156).
7. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di diniego impugnato in questa sede
è illegittimo in quanto unicamente ancorato alla tardività della richiesta.
La Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto, e dovrà, valutare la posizione del ricorrente e verificare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per l'ottenimento del titolo di soggiorno. N. 00483/2026 REG.RIC.
Sul punto il Collegio rileva come l'odierno appellante abbia dichiarato di vivere da diversi anni in Italia, ed abbia prodotto ampia documentazione attestante la sua condizione lavorativa, il suo reddito e la disponibilità di un alloggio.
Tali elementi non sono stati vagliati dall'Autorità di pubblica sicurezza, in quanto la stessa non ha consentito al ricorrente di prendere parte al procedimento, omettendo illegittimamente il preavviso di rigetto sull'erroneo presupposto che l'avversato diniego costituisse atto dovuto e non discrezionale.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l'onere conformativo per la resistente Amministrazione di riesaminare, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, la posizione del ricorrente valutando la eventuale sussistenza di tutti i presupposti di legge per il chiesto rinnovo, senza tenere conto della data di presentazione della domanda.
9. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda controversa, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
10. Da ultimo il ricorrente va ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato sussistendo i presupposti di legge. Il compenso verrà liquidato con separato decreto collegiale, previa istanza del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione dovrà assumere nei termini indicati.
Compensa le spese di lite.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con le precisazioni di cui in motivazione. N. 00483/2026 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente
NO CI, Consigliere, Estensore
Elena RH, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NO CI CA IN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00803 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00483/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 483 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Majorini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento previa sospensione N. 00483/2026 REG.RIC.
- del provvedimento emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 02.02.2026 Prot.
01/2026 Cat. A.12/Imm/Sez II, notificato lo stesso giorno di irricevibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. NO CI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento, prot. 01/2026 CAT. A.
12./IMM./SEZ.II del 2 febbraio 2026, notificato in pari data, con cui l'Ufficio
Immigrazione della Questura di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile l'istanza con egli aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I19408375, scaduto il 31.12.2023.
2. Espone il ricorrente di essersi recato, prima della scadenza del titolo, presso il
Commissariato di -OMISSIS-al fine di chiederne il rinnovo consegnando tutta la documentazione lavorativa concernente il proprio rapporto di lavoro, e che l'autorità di Pubblica Sicurezza si sarebbe rifiutata di acquisire la pratica ritenendone necessaria l'integrazione con una dichiarazione sostitutiva del datore di lavoro, recante l'attestazione dell'effettiva esistenza del rapporto lavorativo in essere. Richiesta la citata documentazione al datore di lavoro, questo ultimo, a propria volta, ne rifiutava il rilascio, stante l'esistenza di documentazione attestante l'esistenza del predetto rapporto lavorativo. N. 00483/2026 REG.RIC.
Il ricorrente si risolveva perciò ad inoltrare la domanda di rinnovo tramite kit postale, ma l'istanza veniva dichiarata inammissibile dall'Amministrazione intimata con il provvedimento in questa sede gravato, che è stato motivato con riferimento alla circostanza che “…il richiedente non aveva titolo per inoltrare un'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, in quanto era titolare di un permesso di soggiorno n.
119408375 scaduto di validità il 31.12.20[2]3, e come contemplato dall'art. 5 c. 4
T.U.I.: "Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza…”.
3. Per chiedere l'annullamento del provvedimento in questione è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 febbraio 2025 e depositato il 27 febbraio successivo.
Il mezzo di tutela è affidato a due ordini di censure con cui il ricorrente lamenta:
(I) la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato, non preceduto dal rituale preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;
(II) l'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, atteso che il ricorrente sarebbe titolare da anni di rapporto di lavoro e legittimato perciò ad ottenere il titolo di soggiorno.
4. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha, dapprima, documentato che, in esito al venir meno del titolo di soggiorno, è stato adottato nei confronti del ricorrente un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e, successivamente, con memoria del 23 marzo 2026, ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato e chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 27 marzo
2026, nel corso della quale il Collegio ha evidenziato alle parti la possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, a mente dell'art. 60 del codice del processo amministrativo. N. 00483/2026 REG.RIC.
6. Il ricorso è fondato e va accolto non essendovi ragioni nella fattispecie all'esame per derogare al costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, che considera come meramente ordinatorio il termine di 60 giorni previsto per la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, non potendo dipendere unicamente dal mancato rispetto di esso il diniego della richiesta (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2020, n. 4956 e, da ultimo, in termini, TAR
Palermo, sez. III, 21 novembre 2025, n. 2529).
6.1. Sul punto il Giudice d'appello ha condivisibilmente evidenziato che:
“Contrariamente a quanto affermato dall'autorità amministrativa e dal primo giudice, la tardività dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non rappresenta motivo ostativo all'esame nel merito delle ragioni dell'interessato. Il termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero (...) almeno sessanta giorni prima della scadenza (...)”, non ha natura perentoria.
La norma in discorso non prevede alcuna sanzione a carico dell'istante per l'ipotesi di mancata osservanza del termine di sessanta giorni né preclude all'amministrazione adita la possibilità di prendere in esame la richiesta di rinnovo pervenuta. Muovendo dalla tradizionale distinzione tra termine perentorio e termine ordinatorio, categoria al cui interno viene sovente ricondotta la sottocategoria dei termini sollecitatori, già la lettura del citato art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 risulta risolutiva. Il termine
è ordinatorio allorquando il legislatore non ne sanzioni l'inosservanza attraverso la previsione di una decadenza o di altro meccanismo che impedisca il compimento tardivo dell'atto, mentre è perentorio qualora il suo spirare costituisca il limite oltre il quale l'atto non può più essere compiuto efficacemente. In materia, è consolidata la giurisprudenza della Sezione (n. 1228 del 2019, secondo cui “Il testo dell'art. 5 cit. non indica il termine in questione come perentorio né usa espressioni che comunemente sono usate dal legislatore, allorquando prevede che un privato dia N. 00483/2026 REG.RIC.
inizio ad un procedimento amministrativo entro un termine fissato a pena di decadenza, cioè perentorio”). Anche la giurisprudenza civile, con orientamento consolidato, ha affermato da tempo che, nel caso di presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, al termine debba essere attribuita natura sollecitatoria e non perentoria. Proprio di recente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8786 del 2021 ha ribadito che “la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza, non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore, nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato”.
Sul tema le Sezioni Unite della Cassazione civile (SS.UU. n. 7892 del 2003) da tempo hanno affermato che il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiutato
“per la semplice tardiva proposizione della domanda in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori termine, sicché il ritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo”.
In secondo luogo, l'interpretazione sistematica dell'art. 5, d.lgs. n. 286 del 1998 suggerisce la stessa conclusione, ove si consideri che le disposizioni che introducono motivi ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno, per principio generale, non possono non essere di stretta interpretazione. In conseguenza, atteso che il rispetto del termine di giorni sessanta non viene previsto quale specifico requisito per concedere il rinnovo del titolo di soggiorno, l'inosservanza del medesimo termine, anche in assenza di sufficienti giustificazioni, non può essere considerata quale preliminare ragione per rigettare l'istanza di rinnovo, omettendo la valutazione circa la N. 00483/2026 REG.RIC.
sussistenza o meno degli effettivi requisiti sostanziali previsti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.
La natura perentoria del termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo neppure può essere desunta dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dal provvedimento reiettivo opposto allo straniero. La norma attiene infatti all'espulsione dello straniero e prevede che debba essere disposta quando il titolo di soggiorno sia scaduto da oltre sessanta giorni e non sia stata presentata domanda di rinnovo. Non vi è riferimento al tardivo invio della istanza di rinnovo né alle possibili conseguenze che ne derivano. Richiedendo siffatta duplice condizione ai fini dell'espulsione, il legislatore implicitamente prevede la possibilità che, pur a fronte di un permesso di soggiorno scaduto, possa comunque intervenire una richiesta di rinnovo, meritevole di esame, che sia precedente ad un eventuale decreto di espulsione.
La natura del termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 è quindi sollecitatoria, trattandosi di uno strumento avente lo scopo di garantire il corretto andamento del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno, evitando che il decorso di un lungo lasso di tempo, dal momento della scadenza del titolo a quello dell'esame dell'istanza, possa pregiudicare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
Assolutamente ragionevole è la previsione legislativa, anche per la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ma eccessivamente rigoroso sarebbe negare un rinnovo del permesso di soggiorno, in presenza dei requisiti per ottenerlo, soltanto a causa della tardività dell'istanza.” (Consiglio di Stato, sez. III, 17 agosto 2022, n. 7156).
7. Alla luce di quanto esposto, il provvedimento di diniego impugnato in questa sede
è illegittimo in quanto unicamente ancorato alla tardività della richiesta.
La Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto, e dovrà, valutare la posizione del ricorrente e verificare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per l'ottenimento del titolo di soggiorno. N. 00483/2026 REG.RIC.
Sul punto il Collegio rileva come l'odierno appellante abbia dichiarato di vivere da diversi anni in Italia, ed abbia prodotto ampia documentazione attestante la sua condizione lavorativa, il suo reddito e la disponibilità di un alloggio.
Tali elementi non sono stati vagliati dall'Autorità di pubblica sicurezza, in quanto la stessa non ha consentito al ricorrente di prendere parte al procedimento, omettendo illegittimamente il preavviso di rigetto sull'erroneo presupposto che l'avversato diniego costituisse atto dovuto e non discrezionale.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l'onere conformativo per la resistente Amministrazione di riesaminare, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento, la posizione del ricorrente valutando la eventuale sussistenza di tutti i presupposti di legge per il chiesto rinnovo, senza tenere conto della data di presentazione della domanda.
9. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda controversa, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
10. Da ultimo il ricorrente va ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato sussistendo i presupposti di legge. Il compenso verrà liquidato con separato decreto collegiale, previa istanza del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni che l'Amministrazione dovrà assumere nei termini indicati.
Compensa le spese di lite.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con le precisazioni di cui in motivazione. N. 00483/2026 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente
NO CI, Consigliere, Estensore
Elena RH, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NO CI CA IN
IL SEGRETARIO