TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2020
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Omessa impugnazione del silenzio rigetto

    Il ricorso introduttivo, nella parte in cui impugna il silenzio inadempimento serbato dall'amministrazione sulla nota di sollecito/diffida del 28 ottobre 2025 con riferimento alle istanze di accesso di giugno e agosto 2025, deve ritenersi inammissibile e comunque irricevibile, per la omessa impugnazione del silenzio rigetto nel termine di 30 giorni dalla formazione del provvedimento tacito di rigetto sulle predette istanze di accesso.

  • Rigettato
    Richiesta di deposito documentazione mancante

    La predetta istanza non può essere accolta, in quanto, come rilevato nella Camera di Consiglio del 12/02/2026, il ricorso introduttivo del presente giudizio, nella parte in cui la Società ricorrente impugna il silenzio inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione sulla nota di sollecito/diffida del 28 ottobre 2025 con riferimento alle istanze di accesso di giugno 2025 e di agosto 2025 deve ritenersi inammissibile e comunque irricevibile, per la omessa impugnazione del silenzio rigetto nel termine di 30 giorni dalla formazione del provvedimento tacito di rigetto sulle predette istanze di accesso. Né la suddetta inammissibilità/irricevibilità può dirsi superata dalla nota di accoglimento dell’accesso agli atti del 23 dicembre 2025 (rispetto alla quale residuerebbe ancora una documentazione non esibita dal Comune intimato), come sostenuto da parte ricorrente, non avendo quest’ultima, in disparte ogni altra questione, impugnato (nemmeno) il silenzio rigetto parziale formatosi a seguito della nota di accoglimento (asseritamente parziale) dell’accesso del 23 dicembre 2025, fermo restando la possibilità di parte ricorrente di presentare in via amministrativa una nuova istanza di accesso.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere espresso

    Il Comune intimato ha l'obbligo di riscontrare espressamente in parte qua la predetta nota di sollecito/diffida, essendosi il silenzio della P.A. protratto oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi, chiarendo la questione della regolarità (o meno) della concessione occupazione suolo pubblico rilasciata a favore della attività denominata Jack all’Epomeo.

  • Accolto
    Obbligo di fornire chiarimenti sulla posizione amministrativa

    Il Comune intimato ha l'obbligo di riscontrare espressamente in parte qua la predetta nota di sollecito/diffida, essendosi il silenzio della P.A. protratto oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi, chiarendo la questione della regolarità (o meno) della concessione occupazione suolo pubblico rilasciata a favore della attività denominata Jack all’Epomeo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2020
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2020
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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