Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7033 del 2025, proposto da
La Tinaia di Mandl Giulia & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
HI ON, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
del silenzio serbato dall'amministrazione sulla nota (da valere anche quale diffida ad adempiere) inviata dalla ricorrente in data 28/10/2025 volta alla definizione e conclusione dei procedimenti avviati dal Comune di Forio a seguito di due istanze di accesso agli atti presentate dalla Società La Tinaia nell'ambito del contenzioso promosso da HI ON titolare dell'attività commerciale Jack all'Epomeo innanzi al T.A.R. Campania, Napoli e rilascio della documentazione (oggetto delle istanze in fase di stallo) con richiesta, inoltre, al Comune di trasmissione di una relazione complessiva da parte del Comune sulla posizione amministrativa di HI ON, in relazione alla questioni oggetto di precorsa corrispondenza, e sui provvedimenti emessi nei confronti di questi, nota non riscontrata (né quanto alla definizione dell'accesso né quanto alla richiesta di notizie sulla posizione del HI ON) e su cui si è formato il silenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (titolare dell’attività commerciale sita nel Comune di Forio d’Ischia, denominata Re del Caffe, contigua ad altra attività gestita da HI ON posta nelle medesima piazza Matteotti denominata Jack all’Epomeo), con ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., notificato il 09/12/2025 e depositato in giudizio il 15/12/2025, chiede l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Forio sulla nota di sollecito (da valere anche quale diffida ad adempiere) inviata dalla ricorrente in data 28/10/2025 volta alla definizione e conclusione dei procedimenti avviati dal Comune di Forio a seguito di due istanze di accesso agli atti presentate dalla Società ricorrente nel giugno 2025 e nell’agosto 2025 nell'ambito del contenzioso promosso da HI ON, titolare dell'attività commerciale Jack all'Epomeo, innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, e rilascio della documentazione (oggetto delle istanze in fase di stallo), con richiesta, inoltre, al Comune di Forio di trasmissione di una relazione complessiva da parte del Comune sulla posizione amministrativa di HI ON, in relazione alla questioni oggetto di precorsa corrispondenza, e sui provvedimenti emessi nei confronti di questi, nota non riscontrata (né quanto alla definizione dell'accesso né quanto alla richiesta di notizie sulla posizione del HI ON).
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2 LEGGE 241/90 S.M.I. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ILLOGICITA’ SVIAMENTO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Il 05/02/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha rappresentato che “ Il Comune di Forio con pec trasmessa alla scrivente difesa in data 2.2,2026, versata in atti, ha dato parziale esecuzione alle richieste della ricorrente ”, sia perché entrambe le istanze di acceso del giugno 2025 e dell’agosto 2025 sono state solo parzialmente evase, sia perché, “ Allo stato, pertanto, resta conclamato il mancato riscontro da parte del Comune di Forio ad una serie di sollecitazioni pervenute da parte della ricorrente volte a avere un quadro chiaro della posizione e della regolarità (o meno) della concessione occupazione suolo pubblico rilasciata a favore della attività denominata Jack all’Epomeo ”, concludendo per l’accoglimento del ricorso con ordine alla amministrazione convenuta di riscontrare adeguatamente il contenuto della nota di sollecito/diffida della ricorrente del 28/10/2025, nei sensi ivi precisati e per la nomina di un Commissario ad Acta in caso di ulteriore inerzia da parte della amministrazione.
Non si sono costituiti in giudizio né Comune di Forio, né il controinteressato intimato.
Nella Camera di Consiglio del 12/02/2026, il Collegio ha dato avviso alla parte ricorrente, ex art. 73 c.p.a., della possibile inammissibilità e irricevibilità del ricorso nella parte in cui impugna il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla nota di sollecito/diffida del 28 ottobre 2025, con riferimento all’istanza di accesso di giugno e agosto 2025, per mancata impugnazione del silenzio rigetto e anche con riferimento alla istanza di autotutela del 2023, 2024, 2025 per mancanza dell’obbligo di provvedere e per il superamento del termine annuale; il difensore di parte ricorrente ha precisato, in replica, che l’istanza del 28 ottobre 2025 si fonda su motivi nuovi, quali il ricorso al T.A.R. e la inammissibilità e irricevibilità è superata dalla nota di accoglimento dell’accesso agli atti del 23 dicembre 2025, rispetto alla quale residua ancora una documentazione non esibita dal Comune, come da nota di udienza versata in atti, quindi il Collegio ha disposto il passaggio in decisione della causa.
DIRITTO
0. - Il ricorso deve essere definito, in parte, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in parte, deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, irricevibile e, in parte, va accolto nei sensi di seguito precisati.
1. - Osserva, anzitutto, il Collegio che, con comunicazione n. 55821 del 23/12/2025 (recante in oggetto “ Accoglimento dell’istanza della istanza di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/1990 ”), il Comune di Forio ha accolto le istanze di accesso agli atti del 23/06/2025 e del 13/08/2025, con riferimento alla ostensione della seguente documentazione richiesta: “ - titoli edilizi, licenze edilizie, nulla osta, DIA, SCIA o PDC relativi all'installazione della tettoia in ferro presente sulla facciata dell'esercizio commerciale ad insegna "Jack all'Epomeo", alla luce del riferito rapporto di vicinitas tra l'istante e le opere in titolarità del contro interessato. ”
Il ricorso, pertanto, deve essere definito con una dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, nella parte in cui la Società ricorrente impugna il silenzio inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione sulla nota di sollecito/diffida del 28 ottobre 2025 con riferimento alle istanze di accesso di giugno 2025 e di agosto 2025 (lamentando che “ci si trova nella atipica posizione per cui ben due istanze di accesso agli atti - necessarie per la migliore difesa della posizione della scrivente nel pendente ricorso al Tar Campania - non sono state evase da parte del Comune, che si è limitato ad avviare il procedimento, mai ultimato (quanto alla seconda istanza essendo la stessa conseguenza di accesso agli atti presentato dal ON neppure vi era esigenza di un nuovo avvio del procedimento ”), attesa la documentazione esibita dal Comune di Forio con la comunicazione n. 55821 del 23/12/2025 versata in atti.
1.1. - Ciononostante, parte ricorrente, nella memoria difensiva del 05/02/2026, lamenta che le suddette istanze di accesso sono state solo parzialmente evase, come meglio chiarito nella suddetta memoria, e chiede a questo Tribunale di ordinare il deposito della documentazione mancante.
La predetta istanza non può, però, essere accolta, in quanto, come rilevato nella Camera di Consiglio del 12/02/2026, il ricorso introduttivo del presente giudizio, nella parte in cui la Società ricorrente impugna il silenzio inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione sulla nota di sollecito/diffida del 28 ottobre 2025 con riferimento alle istanze di accesso di giugno 2025 e di agosto 2025 deve ritenersi inammissibile e comunque irricevibile, per la omessa impugnazione del silenzio rigetto nel termine di 30 giorni dalla formazione del provvedimento tacito di rigetto sulle predette istanze di accesso.
Né la suddetta inammissibilità/irricevibilità può dirsi superata dalla nota di accoglimento dell’accesso agli atti del 23 dicembre 2025 (rispetto alla quale residuerebbe ancora una documentazione non esibita dal Comune intimato), come sostenuto da parte ricorrente, non avendo quest’ultima, in disparte ogni altra questione, impugnato (nemmeno) il silenzio rigetto parziale formatosi a seguito della nota di accoglimento (asseritamente parziale) dell’accesso del 23 dicembre 2025, fermo restando la possibilità di parte ricorrente di presentare in via amministrativa una nuova istanza di accesso.
2. - Il ricorso introduttivo del giudizio, nella parte in cui la Società ricorrente impugna il silenzio inadempimento serbato dalla P.A. resistente sulla nota di sollecito/diffida del ricorrente 28/10/2025 con riferimento alle istanze di autotutela di luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025, deve, invece ritenersi ammissibile e fondato.
Osserva, anzitutto, il Collegio che - a ben vedere - la nota di sollecito/diffida del 28/10/2025 non ha natura meramente reiterativa delle precedenti istanze di autotutela del luglio 2023 “PER L’ANNULLAMENTO E/O LA PARZIALE MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PUBBLICHE INTESTATA A MONTI GIOACCHINO” e del luglio 2024 recante “RICHIESTA INFORMAZIONI ESITO ISTANZA AUTOTUTELA PER L’ANNULLAMENTO E/O LA PARZIALE MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PUBBLICHE INTESTATA A MONTI GIOACCHINO. IN VIA SUBORDINATA RINNOVO DELLA RICHIESTA”, avendole il Comune di Forio già riscontrate in senso favorevole a parte ricorrente, la prima, con nota del 28/08/2023, in cui l’A.C. intimata ha comunicato alla ricorrente di “ dover modificare/rettificare la concessione del Ristorante denominato “Jack all’Epomeo” ”, la seconda, con nota senza data, in cui la A.C. intimata ha chiesto al controinteressato di produrre idonea planimetria, avvertendolo che in mancanza la concessione di suolo pubblico “ verrà rettificata d’ufficio ”, senza poi concludere il relativo procedimento.
Pertanto, la nota di sollecito/diffida del 28/10/2025 di parte ricorrente, analogamente alla precedente e di poco anteriore istanza del luglio 2025 (recante “RISCONTRO PRECEDENTE DIFFIDA AD ADEMPIERE PER MODIFICA CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI AREE PUBBLICHE INTESTATA A MONTI GIOACCHINO”, con cui la Società ricorrente chiede “ di NOTIZIARE la scrivente società nel termine di legge sulla rettifica della concessione e sui Provvedimenti adottati dal Comune successivi alla comunicazione del 6 agosto 2024 e, dunque, sulla chiusura del procedimento attivato a seguito della segnalazione della scrivente ”), è espressamente volta ad ottenere una “ nota riepilogativa della posizione del ON in ordine alla questione della tettoia e dei provv.ti adottati dal Comune sulla corretta occupazione delle aree ”, allo stato restando “ conclamato il mancato riscontro da parte del Comune di Forio ad una serie di sollecitazioni pervenute da parte della scrivente volte a avere un quadro chiaro della posizione e della regolarità (o meno) della concessione occupazione suolo pubblico rilasciata a favore della attività denominata Jack all’Epomeo ”.
Peraltro, anche il fatto che, nella nota di sollecito/diffida del 28/10/2025, si faccia riferimento all’azione proposta dal controinteressato innanzi al Capo dello Stato e, successivamente, trasposta al T.A.R. Campania, ne fa, in parte qua , una nuova istanza.
2.1. - Ciò premesso, il Tribunale ritiene fondato ed assorbente il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
Osserva, infatti, il Tribunale che l’art. 2 della Legge n. 241/1990 (che, in particolare, al comma 1, recita: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”) sancisce il principio fondamentale di certezza del tempo amministrativo, da un lato, imponendo alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, dall’altro, prescrivendo alla stessa Amministrazione di fissare il termine entro il quale il procedimento si deve concludere, stabilendo, a tal fine, il termine legale suppletivo di 30 giorni decorrente dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se trattasi di procedimento ad istanza di parte.
Secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, “ perché possa esservi un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l'istanza, ma occorre che l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere; tale obbligo e, quindi, l'obbligo di procedere sull'istanza del privato, sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, per il quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra amministrazioni ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 16/03/2015, n. 4207; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 11/02/2020, n. 185).
Pertanto, nel caso di specie, non avendo il Comune di Forio provveduto a modificare/rettificare la concessione del Ristorante denominato “Jack all’Epomeo”, come essa stessa aveva detto di voler fare nella nota del 28/08/2023 ed essendo rimasto del tutto inerte a fronte della nota di sollecito/diffida della ricorrente del 28/10/2025 (e del luglio 2025) con riferimento alla richiesta di una relazione complessiva da parte del Comune intimato sulla posizione amministrativa di HI ON, in relazione alla questioni oggetto di precorsa corrispondenza, e sui provvedimenti emessi nei confronti di questi, il Collegio ritiene che il Comune intimato abbia l’obbligo di riscontrare espressamente in parte qua la predetta nota di sollecito/diffida, essendosi il silenzio della P.A. protratto oltre il termine di legge per provvedere sull’istanza di che trattasi, chiarendo la questione della regolarità (o meno) della concessione occupazione suolo pubblico rilasciata a favore della attività denominata Jack all’Epomeo.
Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere, quindi, accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, ordinandosi, per l’effetto, al Comune di Forio, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., di pronunciarsi espressamente sulla nota di sollecito/diffida datata 28/10/2025 in parte qua e comunicare la relativa determinazione alla Società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a., Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, provvederà - in sostituzione del Comune di Forio - con atto espresso a riscontrare in parte qua la nota di sollecito/diffida del 28/10/2025. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Comune intimato e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
3. - Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio, anche considerato l’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte lo dichiara inammissibile e, comunque, irricevibile e, in parte, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, determinando in € 1.000,00 (Mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Comune intimato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LA DA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TE | AR LA DA |
IL SEGRETARIO