Sentenza 13 novembre 2025
Rigetto
Sentenza breve 23 marzo 2026
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- 1. Accesso civico generalizzato CPR Albania: registro eventi criticiAccesso limitatoSalvatore Fachile · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02406/2026REG.PROV.COLL.
N. 09588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9588 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LU RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20335/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LU RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. FA TO, uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza, come da relativo verbale, e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Dato avviso e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con istanza datata 29 aprile 2025, il sig. LU RO, giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti del Piemonte, ha formulato istanza di accesso civico, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, al registro degli eventi critici verificatisi a partire dall’11 aprile 2025 presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjader in Albania.
2. La Prefettura di Roma, con nota del 29 maggio 2025, ha riscontrato l’istanza, rappresentando che “ dall’11 aprile ad oggi [29 maggio] nel registro degli eventi critici detenuto dall’ente gestore Medihospes presso il Cpr di Gjader sono stati segnalati: - n.1 evento di tentativo di ingestione di shampoo, - n.1 evento di danneggiamento di apertura/chiusura delle porte interne con rottura di vetro - n. 1 evento di tentativo di ingestione di una posata - n.1 evento di autolesionismo su braccia e gambe ”.
3. Ritenendo il suddetto riscontro parziale ed omissivo, il richiedente si è rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Ministero dell’Interno, ribadendo il proprio interesse ad ottenere l’accesso al soprarichiamato registro, evidenziando l’assenza di interessi antagonisti idonei a limitare il proprio diritto di accesso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) e precisando che la garanzia della tutela delle generalità delle persone trattenute nel CPR, protagoniste degli atti riportati nel registro degli eventi critici, doveva ritenersi garantita dall’indicazione di tali soggetti mediante il solo codice identificativo.
4. L’istante ha poi evidenziato che analoghe richieste erano già state riscontrate da altre Prefetture (Potenza e Torino), le quali avevano fornito copia del rispettivo registro degli eventi critici.
5. Il Ministero ha respinto il reclamo, rappresentando che, quando gli elementi rappresentativi dei dati personali sono sostituiti da stringhe o caratteri, come nella fattispecie, gli stessi integrano dati pseudonimi e devono essere tutelati alla stregua di dati personali, richiamando al riguardo il parere del Garante per la protezione dei dati personali datato 12 settembre 2024, in base al quale il rischio di re-identificazione, riconnesso a tale tipologia di dati, prevale sul diritto di accesso civico generalizzato, in quanto riconnesso alla tutela del diritto alla salute degli interessati.
6. Il Ministero ha altresì richiamato l’allegata nota della Prefettura di Roma del 30 giugno 2025, che aveva confermato la precedente determinazione negativa precisando che “ il registro degli eventi critici non può essere oggetto di ostensione in quanto, sia pure oscurando i nominativi dei soggetti controinteressati, i pochi casi registrati renderebbero facilmente individuabili i soggetti protagonisti degli eventi lesivi attraverso ulteriori dati di contesto, venendo a configurare un reale pregiudizio alla protezione dei dati personali e sensibili. ”
7. Il sig. RO ha pertanto adito il T.a.r. per il Lazio, Roma, al fine di ottenere l’accesso al citato registro, deducendo la violazione degli artt. 5 co. 2 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 e lamentando la natura generica ed apodittica delle ragioni ostative addotte dall’Amministrazione, la quale avrebbe ben potuto fornire il documento richiesto oscurando, laddove necessario, i dati dei migranti coinvolti.
8. Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego frapposto dall’Amministrazione e rilevando che eventuali esigenze di riservatezza o l’esistenza di altri motivi ostativi, tra quelli indicati dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, avrebbero potuto essere adeguatamente soddisfatti con l’oscuramento dei dati necessari, evidenziando che altre Prefetture avevano consentito l’accesso al registro, individuando i soggetti coinvolti con un numero identificativo personale (ID) o con le iniziali.
9. Il Ministero dell’Interno ha impugnato la decisione lamentando la violazione degli artt. 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 e 4, par.1, n.1, del RGPD, oltre all’erroneità della motivazione.
10. Il Ministero appellante - premesso che la Prefettura non è tenuta ad ostendere il registro degli eventi critici, non trattandosi di un documento dalla stessa redatto e curato, ma di competenza degli Enti gestori – ha ribadito l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di ostensione per evitare il pericolo di re-identificazione dei migranti coinvolti mediante incrocio dei dati, richiamando al riguardo l’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD ed i provvedimenti nn. 311 del 18 luglio 2023 e 9967883 del 27 novembre 2023, in relazione all’esigenza di tenere conto, nei processi di “anonimizzazione”, del rischio concreto che dati apparentemente neutri o oscurati possano, mediante correlazioni, permettere l’individuazione di una persona fisica.
11. Pertanto, il Ministero appellante ha concluso che, anche in caso di oscuramento dei nominativi, allorquando i pochi casi registrati sono accompagnati da dati specifici di contesto (tempi, luoghi, circostanze, altri dati identificativi correlati), diventerebbe semplice risalire ai soggetti protagonisti, configurando un pregiudizio reale alla protezione dei dati personali e sensibili, richiamando al riguardo il già citato parere del Garante per la Protezione dei dati personali del 12 settembre 2024.
12. L’originario ricorrente si è costituito per resistere all’appello, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
13. All’udienza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, emersi i presupposti per una decisione in forma semplificate e datone avviso alle parti, l’appello è stato trattenuto in decisione.
14. L’appello è infondato.
15. In via preliminare, deve essere rilevato che l’obbligo di ostensione, come correttamente ritenuto dal primo giudice, concerne sia i documenti formati dall’Amministrazione richiesta, sia quelli da essa detenuti, risultando circostanza pacifica che la Prefettura di Roma detiene il registro degli eventi critici così come trasmesso dall’Ente gestore, sul quale la medesima Prefettura esercita finzioni di vigilanza e controllo.
16. Nel merito, appare inconferente il richiamo, ripetutamente effettuato dal Ministero appellante, all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, all’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD ed ai diversi pareri del Garante per la protezione dei dati personali, poiché ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio “concreto” alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante.
17. Ed infatti, il paventato pericolo di re-identificazione, su cui si fonda il provvedimento, non è suffragato da alcun elemento di concreto e pratico riscontro, idoneo a configurare, anche solo a livello indiziario, l’eventualità di un pregiudizio rispetto alla tutela dei dati personali dei migranti. L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti.
18. Pertanto, l’Amministrazione non è stata in grado di dimostrare per quale ragione la copia del registro, con oscuramento selettivo dei nominativi, ovvero dei codici identificativi, avrebbe potuto ciononostante esporre gli aventi diritto all’identificazione, escludendo tout-court la possibilità di un accesso parziale, risultante al contrario possibile e doveroso.
19. Conclusivamente, l’appello va respinto, con integrale conferma della decisione impugnata.
20. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS De LI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
LU Di Raimondo, Consigliere
FA TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA TO | OS De LI |
IL SEGRETARIO