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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice rel.
Dott. Mirko Intravaia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 33/2024
PROMOSSO DA
, nata il [...] a [...] e residente ad Parte_1
Acquedolci via Torino n. 3, c.f. , elettivamente domiciliata in S. Agata di CodiceFiscale_1
Militello (ME), Via Campidoglio (angolo Via Asmara), presso e nello studio dell'Avv.
[...]
(Cod. Fisc. , come da procura in atti Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Milazzo, Via Giorgio Rizzo n. Controparte_1
76, c.f. in persona del legale rappresentante p.t., come da procura in atti P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
; Controparte_1
esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;
udito il Giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle risultanze che seguono:
a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 14/2019, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario (cfr. visura camerale in atti);
b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121
d.lgs. 14/2019, poiché, per un verso, si tratta di società che ha esercitato attività commerciale e, per altro verso, benché ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso (alla società perfezionatasi in data 2/12/2024 a mezzo pec), ha omesso di costituirsi e, quindi, di fornire elementi utili ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante agli effetti degli artt. 2, co. 1, lett. d),
e 121 d.lgs. 14/2019;
c) si osserva, in ogni caso, che il superamento dei predetti limiti si evince dalla documentazione acquisita in corso di causa e, segnatamente, dal bilancio 2021, da cui emerge un attivo patrimoniale pari ad € 406.741;
c) inoltre, lo stato di insolvenza previsto dall'art. 121 d.lgs. 14/2019 in cui versa la società debitrice si ricava dalla documentazione versata in atti e segnatamente: dall'istanza avanzata e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito (cfr. ordinanza di estinzione allegata al ricorso); dallo stato di liquidazione persistente dal 2019 (cfr. visura camerale in atti e cfr. verbale di assemblea del 10/10/2019, in atti); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della società come attestata dall'Ente impositore, pari ad € 91.861,29 (cfr. nota depositata in data
10/12/2024), ciò da cui altresì evincere la sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., d.lgs.
14/2019; dall'incardinamento ai danni della resistente di plurime procedure esecutive, in particolare quella incoata dall'odierna ricorrente e quella iscritta al n. r.g. 75/2022 (cfr. nota Cancelleria del
2/12/2024); visti, dunque, gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 d.lgs. 14/2019;
P.Q.M.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede in Milazzo in via Giorgio Rizzo n. 78, c.f. , n. REA ME –
[...] P.IVA_1
182142, liquidatore Controparte_2
Delega alla procedura il Giudice dott. Fabrizio Di Sano.
Nomina Curatore l'avv. Genovese Francesca Santina, con studio in Barcellona Pozzo di Gotto.
Invita il Curatore a depositare la dichiarazione di accettazione in conformità alla circolare in uso presso questo Ufficio e reperibile in Cancelleria.
Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita. Stabilisce il giorno 17/4/2025, ore 9:00, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del
Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza suddetta per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 49, co. 4, d.lgs.
14/2019.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 14/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Giovanni De Marco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice rel.
Dott. Mirko Intravaia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 33/2024
PROMOSSO DA
, nata il [...] a [...] e residente ad Parte_1
Acquedolci via Torino n. 3, c.f. , elettivamente domiciliata in S. Agata di CodiceFiscale_1
Militello (ME), Via Campidoglio (angolo Via Asmara), presso e nello studio dell'Avv.
[...]
(Cod. Fisc. , come da procura in atti Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Milazzo, Via Giorgio Rizzo n. Controparte_1
76, c.f. in persona del legale rappresentante p.t., come da procura in atti P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
; Controparte_1
esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;
udito il Giudice relatore;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle risultanze che seguono:
a) questo Tribunale è competente, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 14/2019, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario (cfr. visura camerale in atti);
b) la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121
d.lgs. 14/2019, poiché, per un verso, si tratta di società che ha esercitato attività commerciale e, per altro verso, benché ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso (alla società perfezionatasi in data 2/12/2024 a mezzo pec), ha omesso di costituirsi e, quindi, di fornire elementi utili ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla stessa gravante agli effetti degli artt. 2, co. 1, lett. d),
e 121 d.lgs. 14/2019;
c) si osserva, in ogni caso, che il superamento dei predetti limiti si evince dalla documentazione acquisita in corso di causa e, segnatamente, dal bilancio 2021, da cui emerge un attivo patrimoniale pari ad € 406.741;
c) inoltre, lo stato di insolvenza previsto dall'art. 121 d.lgs. 14/2019 in cui versa la società debitrice si ricava dalla documentazione versata in atti e segnatamente: dall'istanza avanzata e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito (cfr. ordinanza di estinzione allegata al ricorso); dallo stato di liquidazione persistente dal 2019 (cfr. visura camerale in atti e cfr. verbale di assemblea del 10/10/2019, in atti); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della società come attestata dall'Ente impositore, pari ad € 91.861,29 (cfr. nota depositata in data
10/12/2024), ciò da cui altresì evincere la sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., d.lgs.
14/2019; dall'incardinamento ai danni della resistente di plurime procedure esecutive, in particolare quella incoata dall'odierna ricorrente e quella iscritta al n. r.g. 75/2022 (cfr. nota Cancelleria del
2/12/2024); visti, dunque, gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 d.lgs. 14/2019;
P.Q.M.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede in Milazzo in via Giorgio Rizzo n. 78, c.f. , n. REA ME –
[...] P.IVA_1
182142, liquidatore Controparte_2
Delega alla procedura il Giudice dott. Fabrizio Di Sano.
Nomina Curatore l'avv. Genovese Francesca Santina, con studio in Barcellona Pozzo di Gotto.
Invita il Curatore a depositare la dichiarazione di accettazione in conformità alla circolare in uso presso questo Ufficio e reperibile in Cancelleria.
Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita. Stabilisce il giorno 17/4/2025, ore 9:00, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del
Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza suddetta per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 49, co. 4, d.lgs.
14/2019.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 14/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Giovanni De Marco