Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante in questione in relazione al reato di furto perpetrato in orario notturno all'interno di una officina, sita in zona periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2017, n. 53570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53570 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
5 3570-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 05/10/2017 Presidente - Sent. n. sez.1721/17 FRANCESCO MARIA CIAMPI CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.20545/2017 Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA ALESSANDRO RANALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR US nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando nei confronti degli odierni ri- correnti OR US e EF AN, con sentenza del 7.7.2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Monocratico di Venezia, emessa in data 17.11.2015, appellata dagli imputati, disponeva l'immediata restituzione dei telefoni cellulari ad essi sequestrati, confermando nel resto la sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle spese di assistenza e patrocinio alla parte civile e con ordine di immediata restituzione alla parte civile del denaro se- questrato agli imputati. Il G.M. del Tribunale di Venezia, aveva dichiarato in primo grado, TO Giu- seppe e NI AN, rinviati a giudizio per rito direttissimo e giudicati con rito abbreviato, responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, dopo avere danneggiato la porta a vetri dell'officina della GI LO & FI s.n.c., situata in via Co- lombara 125/H e dopo essersi introdotti all'interno di tale struttura, si imposses- savano della somma in contanti di euro 1.090,00, sottraendola alla persona offe- sa. Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando di condizioni di tempo e di luogo (ora notturna e luogo poco frequentato), tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. In Venezia Marghera, il 7 ottobre 2015 Gli imputati venivano condannati, concesse loro le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 200,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese proces- suali;
con condanna, in solido, alla rifusione in favore della parte civile dei danni quantificati in € 4.000,00, con restituzione alla stessa parte civile delle somme sequestrate agli imputati nella misura di € 990,00, disponendo l'immediata resti- tuzione a Villani Sabrina della vettura Fiat 500 tg. ES549FF, con confisca del ri- manente denaro in sequestro e confisca dell'ulteriore merce in sequestro.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, con due distinti atti di identico contenuto, TO US e NI AN, deducendo i motivi di seguito enunciati nei li- miti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. risultando il vizio dal testo del provve- dimento. I ricorrenti eccepiscono carenza di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen., fondata esclusivamente sull'orario del furto. 2 Pertanto, continuano i ricorrenti, i soli riferimenti al tempo e al luogo del fur- to sarebbero insufficienti per soddisfare l'obbligo motivazionale, essendo neces- sario individuare elementi specifici che consentano di ritenere una effettiva dimi- nuzione della capacità di difesa. Inoltre, nel caso di specie, sarebbe determinante, ai fini dell'esclusione della contestata aggravante, la circostanza che il furto sia stato scoperto grazie ad un casuale controllo di una volante transitata nelle vicinanze. b. Mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche sulla residua aggravante. I ricorrenti rilevano che l'avvenuta esclusione del riconoscimento delle circo- stanze attenuanti prevalenti, non sarebbe stata oggetto di adeguata valutazione volta ad accertare l'esistenza di un effettiva resipiscenza, limitandosi la corte di appello ad affermare che l'ammissione dell'addebito non avrebbe portato un con- tributo probatorio significativo. Lo NI, in particolare, lamenta che nessuna rilevanza sia stata attribuita alla sua immediata ammissione della propria responsabilità a differenza dell'altro imputato che dichiarava di essersi recato sul luogo per fare un giro con l'amico. c. Mancata esclusione della parte civile per inosservanza delle norme pro- cessuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ovvero per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. I ricorrenti censurano l'impugnata sentenza in relazione alla mancata esclu- sione della parte civile, a seguito dell'omesso deposito di conclusione scritte da parte della stessa, con conseguente revoca delle statuizioni o rideterminazione delle spese. La Corte distrettuale avrebbe operato un mero richiamo alla memoria di par- te civile ed alle locuzioni di stile contenute nei verbali di udienza per dichiarare infondata la richiesta degli appellanti. Nel caso di specie la parte civile non solo non avrebbe depositato le conclu- sioni scritte ma non avrebbe nemmeno operato alcun richiamo a scritti prece- dentemente depositati, limitandosi a verbalizzare una generica richiesta di con- danna degli imputati e di risarcimento in via equitativa, violando il dovere di de- terminare il quantum della pretesa risarcitoria e il tipo di danno subito. Il giudice avrebbe determinato una valutazione in via equitativa anche in re- lazione al mancato deposito della nota spese relativa alle competenze della dife- sa. 3 Ci si duole che, in mancanza delle conclusioni scritte la costituzione di parte civile avrebbe dovuto essere revocata, ma la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di impugnazione senza motivare la propria decisione. I ricorrenti chiedono, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Quanto al primo motivo, con motivazione logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- la Corte veneziana ha dato conto degli elementi in ragione dei quali ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, essendo stato il furto perpetrato in ora notturna (alle ore 00,40) e in luogo isolato, precisamente nella via Colom- bara di Marghera, ossia nella zona industriale, nella zona industriale dove non c'erano esercizi commerciali aperti. Sul punto i giudici del gravame dl merito hanno già confutato, argomenta- tamente, il rilievo difensivo, oggi riproposto tout court, secondo cui il fatto che fosse presente un sistema d'allarme avrebbe reso più difficile l'accesso notturno nell'edificio di notte, laddove, invece, come aveva dato conto il giudice di primo grado nella propria sentenza, l'officina non era munita di serrande né di sbarre, ma per entrarvi c'era solo da rompere -com'è poi avvenuto- la vetrata. Né, al- trettanto correttamente, è stato ritenuto che potesse incidere sulla sussistenza dell'aggravante contestata, in relazione alla concreta situazione di tempo e di luogo, il fatto che si sia trovata per caso a transitare una volante della Polizia. La pronuncia oggi impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo di quell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentano, come nel caso che ci occupa, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (così questa Sez. 4, n. 53343 del 30/11/2016, Mihai, Rv. 268697 in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante in questione in un caso di furto di una autovettura parcheggiata, in ora notturna, in una zona periferica pressoché deserta, con conseguente insussistenza di una sorveglianza anche indiretta di terze persone;
conf. Sez. 2, 4 n. 3598 del 18/1/2011, Salvatore, Rv. 249270; Sez. 5, n. 8819 del 2/2/2010, Maero, Rv. 246160). Va rilevato, peraltro, che permane un altro orientamento secondo cui la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa (Sez. 5, n. 32244 del 26/1/2015, Halilovic, Rv. 265300 relativa ad una fattispecie di furto all'interno di un capannone indu- striale, in ora notturna;
Sez. 5, n. 7433 del 13/1/2011, Santamaria ed altro, Rv. 249603 che ha ritenuto sussistente l'aggravante nel caso di un tentato furto commesso all'interno di un'azienda agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno;
Sez. 5, n. 35616 del 27/5/2010, Di Mella, Rv. 248883 che ha posto l'accento sul fatto che il tentativo di furto era stato commesso in tempo di notte e ha ritenuto che ciò bastasse ad integrare l'aggravante, in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresì, l'ordinaria vigilanza del proprietario;
Sez. 4, n. 34354 del 8/7/2009, Perica, Rv. 244988).
3. Infondato è anche il motivo di ricorso sulla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, perché adeguatamente motivato. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità di avere valutato, ai fini del diniego, che, l' ammissione dell' addebito da parte degli imputati, peraltro gravati da precedenti condanne, non ha portato un contributo probatorio particolarmente significativo vista la flagranza. Peraltro, va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazio- ne tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazio- ne, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irro- gata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
4. Parimenti infondato appare anche il motivo relativo alla mancata esclu- sione della parte civile in quanto l'aver reso le conclusioni in forma orale non im- plica revoca tacita della costituzione Il verbale stenotipico come ricorda il provvedimento impugnato- indica che, "esaurita l'assunzione delle prove, le parti formano ed illustrano le rispettive conclusioni". E quello riassuntivo, come conclusioni della parte civile, riporta "condanna degli imputati, risarcimento in via equitativa". I giudici del gravame del merito rilevano anche che, sul secondo punto, nell'atto di costituzione di parte civile, si rappresenta che erano stati danneggiati 5 non solo la finestra ma anche un macchinario, cagionando un danno di 800 euro per la riparazione della vetrata, 1.327,27 euro oltre IVA per la sostituzione del macchinario danneggiato, 1.000 euro circa pari al denaro sottratto, oltre danni non patrimoniali quantificati in 5.000 euro e concludendo con la richiesta del pa- gamento di complessivi 8.100 euro. Ebbene, a fronte di tali richieste, la Corte veneziana ha ritenuto che il danno alla vetrata fosse certo, essendo stato constatato anche dai verbalizzanti, e che l' importo di 800 euro per la riparazione fosse congruo. Quanto al danno al mac- chinario ha rilevato, invece, che non risulta denunciato in querela e non è docu- mentato. Tuttavia ha dato conto in motivazione di avere ritenuto la parte restan- te dell'importo liquidato dal primo giudice, di circa 3.200 euro, tale da soddisfare l'esigenza di ristorare i restanti danni patrimoniali e non, derivati al derubato, per il tempo perso per sostituire la vetrata, ripulire e sistemare il luogo, nobchè per l'agitazione e il senso di frustrazione indotti dal furto notturno. L'onere motivazionale risulta, pertanto, pienamente e logicamente adempiu- to, ed anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 cod. proc. pen.), allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure sia- no verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla conces- sione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Sez. 5, n. 29675 del 2/5/2016, Carbonelli, Rv. 267385), Come rileva condivisibilmente Sez. 2, n. 38155 del 9/7/2015, Alberti, non mass., infatti, una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della condanna al risarcimento del danno o di concessione di una provvisionale e della refusione delle spese si tratterebbe di una contraddizione in termini, non poten- dosi presumere una revoca di fronte ad una esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta. Pertanto, ancorché la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata nella forma scritta, come richiesto dall'art. 523 cod. proc.pen., essendo state precisate oralmente le conclusioni, di cui vi è la prova scritta nel verbale in termini precisi, tale forma irrituale non può che costituire una irregola- rità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue richieste (in tal senso si era espressa anche la più risalente Sez. 4, n. 39595 del 27/6/2007, Rv. 237773). Dalla giurisprudenza sopra ricordata emerge con chiarezza una interpreta- zione della revoca prevista dall'art. 82 cod. proc. pen. come una conseguenza 6 limitata alla manifesta inerzia della parte civile. In altri termini, la costituzione "si intende" revocata solo se emerge un chiara volontà di non volere più perseguire in sede penale la pretesa risarcitoria. Tale inerzia deve essere caratterizzata dal- la mancanza assoluta di indicazioni sulla pretesa risarcitoria e dalla rinuncia alle conclusioni (anche in forma orale), ma non può conseguire alla sola mancata presentazione di conclusioni scritte. Tale omissione integra, invece, una mera ir- regolarità inidonea a segnalare la volontà di rinunciare alla pretesa risarcitoria in presenza di chiare manifestazioni di segno contrario. La volontà di insistere nella pretesa civile può ricavarsi, in primo grado, dalle indicazioni contenute nell'atto di costituzione, oltre che dalle precisazioni orali trasfuse nel verbale di udienza (cfr. Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rv. 2377739). Ciò che rileva è che sia compiutamente indicati i termini della pretesa e che l'azione civile sia coltivata anche in sede di conclusioni, seppure in modo irrego- lare attraverso conclusioni orali. Il controllo sulla volontà di proseguire nella azione civile e sulla ammissibilità della pretesa in termini di precisione e comple- tezza, deve essere effettuato anche nel processo di appello. Può essere pertanto ribadito il principio di diritto per cui la revoca della co- stituzione di parte civile prevista dall'art. 82 cod. proc. pen. deve essere intesa come conseguenza dell'inerzia della parte nel corso della progressione proces- suale conseguente alla costituzione. E tale inerzia deve trovare fondamento nell'assenza di precise indicazioni circa l'entità del risarcimento e nel mancato sostegno della pretesa nella fase delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado o d'appello. Le conclusioni orali della parte civile, se non producono incer- tezza sui termini della pretesa, integrano una violazione delle regole codicistiche cui non consegue la revoca della costituzione, ma configura una mera irregolari- tà.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pa- gamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincep verfelle Francesco Maria Ciampi Vincenzo Pezzella Depositata in Cancelleria Oggi. 27 NOV. 2017 7 II Funzionario C iziario Patrizia Corra