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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato il 2/10/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.
867/24 del 7/03/2024, pubblicata in data 11/03/2024.
TRA
C.F. ) con l'Avv. Antonio Salvia ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano presso il suo studio via Turati 40
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in personal del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Trapattoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviglio via Roma 7
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 867/2024, in materia di
“Altri contratti atipici”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“in via principale, nel merito
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di con fronti del Controparte_1 sig. attesa la falsità materiale e ideologica della scrittura privata del 23 Parte_1 pagina 1 di 8 novembre 2007 che parte attrice non ha prodotto in originale con conseguente inefficacia probatoria del documento prodotto in copia ai fini della decisione e per l'effetto, in accoglimento della presente domanda, rigettare le domande proposte nei suoi confronti da parte attrice;
- accertare e dichiarare che l'occupazione illegittima del suolo di proprietà foglio 13, Pt_1 mappale 54 ha determinato l'alterazione del normale deflusso delle acque piovane nella proprietà e, per l'effetto condannare all'esecuzione di opere Pt_1 Controparte_1 di rispristino del normale deflusso delle acque piovane.
In via istruttoria:
- disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, atteso che la relazione peritale depositata dal consulente nominato, geom. è affetta da vizi ed errori derivanti dalla Pt_2 errata e omessa valutazione delle risultanze dei documenti prodotti in atti ed acquisiti nel corso delle operazioni peritali, e più in dettaglio in relazione alla omessa ed erronea valutazione delle risultanze dei documenti in atti in merito all'esistenza a carico della proprietà di Pt_1 una servitù di scolo di acque piovane, oltre che in merito alla circostanza dell'eliminazione, per effetto delle opere abusive realizzate da . sulla proprietà come accertate CP_2 Pt_1 dal CTU (i.e. muro di sostegno e terrazza parcheggio), del “fosso colatore” con la conseguente alterazione del normale deflusso delle acque piovane.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Gestioni Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
- Nel merito, in via principale, rigettare il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite Parte_1 della presente procedura, con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario;
e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c., secondo l'equo apprezzamento della Corte d'Appello adita.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1/07/2019, la Società Parte_3
(Gest.Imm.) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Monza il Sig. per Parte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 30.031,41, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere edili.
In particolare, la società attrice deduceva di essere stata incaricata dal Sig. con una Pt_1 scrittura privata del 23.11.2007, di provvedere alla costruzione di opere murarie di recinzione.
Al termine dei lavori, il Sig. non avrebbe pagato l'impresa, nonostante questa gli avesse Pt_1 fatto pervenire in data 30.06.2008 il consuntivo dei lavori e i relativi costi per un ammontare pari ad € 24.615,91 oltre IVA.
Si costituiva in giudizio il Sig. deducendo l'insussistenza del credito vantato da Pt_1 controparte e proponendo ai sensi dell'art. 221 c.p.c. querela di falso avverso la scrittura privata del 23.11.2007 e del consuntivo dei lavori del 30.06.2008 al fine di far accertare la falsità ideologica di entrambi i documenti, oltre che la falsità della sottoscrizione in calce al primo.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'occupazione illegittima della sua proprietà da parte di Gest.Imm. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima alla riduzione in pristino e/o il risarcimento dei danni patiti quantificati nella somma di €
25.000,00 o in quella diversa anche maggiore da accertarsi in corso di causa.
Il Sig. nel proprio atto di costituzione ricostruiva i fatti nei termini seguenti: Pt_1
- Nel 2007 la società Gest.Imm. dava inizio a dei lavori di ristrutturazione nella proprietà attigua a quella del Sig. Gli immobili così ristrutturati l'anno seguente venivano venduti ai Pt_1
Sig.ri . Pt_4
- il Sig. qualche anno più tardi, faceva eseguire degli accertamenti tecnici dai quali Pt_1 emergeva che nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione aveva realizzato CP_2 abusivamente una terrazza e un terrapieno ad uso parcheggio occupando con tali opere parte della propria proprietà.
-Con lettera raccomandata dell'8.04.2011, l'avvocato di fiducia del Sig. provvedeva a Pt_1 contestare a l'occupazione abusiva di parte dell'immobile, riservandosi di CP_2 promuovere in futuro le opportune azioni giudiziarie. Con la medesima comunicazione,
pagina 3 di 8 l'avvocato prospettava altresì la possibilità di una soluzione conciliativa. In particolare, il Sig.
avrebbe rinunciato a promuovere un giudizio avverso la Gest.Imm, a fronte della Pt_1 disponibilità di quest'ultima ad eseguire, a sue spese, lavori di manutenzione e di ristrutturazione nella proprietà si sarebbe dovuta occupare anche di Pt_1 CP_2 regolarizzare sotto il profilo amministrativo e catastale la situazione venutasi a creare a seguito dell'occupazione.
- Nel luglio 2011 si teneva un incontro al quale erano presenti il Sig. il Controparte_4 rappresentante di Gest. Imm, nonché i Sigg.ri , i loro legali e il geom. , nel Parte_5 CP_5 corso del quale riconosceva a voce la fondatezza delle contestazioni mosse dal Sig. CP_2
dichiarandosi disponibile a una soluzione transattiva. Nel corso della riunione il sig. Pt_1 faceva presente che “un primo passo in tal senso avrebbe potuto essere rappresentato Pt_1 dalla disponibilità di ad occuparsi a sua cura e spese del rifacimento del muro di CP_2 contenimento all'interno della sua proprietà”.
-Gest.Imm si dichiarava disponibile ad occuparsi del rifacimento del muro a proprie spese, il quale veniva rifatto nel mese di agosto 2011.
La ricostruzione dei fatti di cui sopra - a detta del Sig. - confermerebbe l'infondatezza Pt_1 della pretesa creditoria di Gest.Imm, dal momento che i lavori da non sarebbero mai stati commissionati o fatti realizzare.
Con ordinanza del 3.12.2020, il Giudice istruttore dichiarava l'inammissibilità della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 23.11.2007 “stante l'indisponibilità dell'originale del documento impugnato di falso”, nonché “la inammissibilità della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 30 giugno 2008 in quanto la querela di falso può essere proposta unicamente avverso un documento munito di fede privilegiata nel caso di falsità materiale dello stesso al fine di scindere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione e non nel caso di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato”.
Con sentenza n. 867/2024, del 7.03.2024, pubblicata in data 11.03.2024, il Tribunale di Monza accertava il credito vantato per le opere edili eseguite dalla società attrice nei confronti del convenuto e condannava quest'ultimo al pagamento della somma di € 24.615,91, oltre iva e interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Sulla base dei documenti acquisiti e dell'esame testimoniale, il giudice riteneva dimostrato che la società avesse eseguito dei lavori CP_2 edili a favore del Sig. senza ricevere da questi il corrispettivo. Inoltre, il Tribunale, sulla Pt_1 base delle risultanze della disposta C.T.U. che riconosceva l'avvenuta occupazione abusiva da pagina 4 di 8 parte della di una frazione del suolo del Sig. accoglieva, seppur parzialmente, CP_2 Pt_1 la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, condannando ad eliminare le CP_2 opere abusive eseguite e a risarcire il danno subito dal Sig. per non aver avuto la Pt_1 possibilità di godere del proprio terreno, quantificato nella somma di € 1.035,04. Tuttavia, dal momento che la relazione del C.T.U. accertava che la realizzazione delle opere edili in questione non avevano provocato alcuna alterazione né alcun danno al normale deflusso delle acque piovane, il giudice rigettava la domanda attorea con specifico riferimento all'esecuzione di opere di ripristino del normale deflusso delle acque piovane. Infine, il giudice condannava la al pagamento in favore del Sig. della somma di € 1.500,00, a titolo di rimborso CP_2 Pt_1 della sanzione amministrativa comminata dal al Sig. in qualità di CP_6 Pt_1 proprietario dell'area, per le opere eseguite senza titolo abilitativo dall'attrice. Il Tribunale disponeva la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 867/24, con atto notificato in data 2.10.2024, il
Sig. ha proposto appello, lamentando i seguenti motivi: Parte_1
1. Omesso esame delle risultanze probatorie emergenti dai documenti in atti e dalle prove orali espletate, dalle quali sarebbe emersa l'inesistenza del titolo azionato. In particolare, l'appellante contesta l'efficacia probatoria dei documenti prodotti da controparte, stante la denegata possibilità di procedere alla querela di falso a causa della mancata produzione delle copie originali da parte di CP_7
[... Carenza assoluta di motivazione con riferimento al rigetto della domanda di condanna all'esecuzione delle opere di ripristino del normale deflusso delle acque, avendo il giudice acriticamente accolto le conclusioni del CTU.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo CP_2 il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 867/2024 emessa dal Tribunale di Monza. Chiedeva inoltre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c..
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
Con riferimento al primo motivo d'appello la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente svolto l'esame delle risultanze istruttorie, il quale non risulta affetto da alcun vizio, in particolare con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso avanzata ex art. 221 c.p.c. dall'odierna parte appellante.
pagina 5 di 8 Preliminarmente, ai fini della delimitazione del thema decidendum, la Corte evidenzia che l'appellante non ha riproposto querela di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c. nella presente fase del giudizio, sicché quest'ultimo non può estendersi all'esame della sussistenza dei presupposti necessari ai fini della remissione della causa al giudice di primo grado, rimanendo invece circoscritto alla sola valutazione della correttezza della decisione impugnata.
Ciò posto, la Corte conferma in primo luogo l'inammissibilità della querela di falso sia avverso il documento del 23.11.2007 sia avverso il documento del 30.06.2008 quanto al denunciato falso ideologico. Ed invero, principale caratteristica della querela di falso è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c.. Ne discende che le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (Cfr.: Cass. Civ., sez. III, ord. del 7 giugno 2022, n. 18328). La scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale rappresentando in tal caso l'unico rimedio idoneo ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore (Cfr., ex multis: Cass. Civ. n. 12707 del 14 maggio 2019; Cass Civ. n. 47 del 1988; Cass. Civ. n. 3667 del 13 aprile 1987). Deve pertanto escludersi l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti, cioè la falsità ideologica, dei documenti del 23.11.2007 del 30.06. 2008.
Discorso a parte, merita la contestazione di falsità della sottoscrizione del documento del
23.11.2007, ritenuta dal Tribunale di Monza inammissibile in quanto prodotta solamente in copia e non in originale. In punto di efficacia probatoria dei documenti di scritture private in copia fotostatica, infatti, il codice civile all'art. 2719 detta una specifica disciplina stabilendo che esse hanno la stessa efficacia della copia autentica solamente a condizione che la conformità all'originale sia stata attestata da un pubblico ufficiale ovvero se non sia stata espressamente disconosciuta. La norma, che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie, per giurisprudenza costante è applicabile tanto alle ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella del disconoscimento della autenticità
pagina 6 di 8 della scrittura o della sottoscrizione nei modi previsti dagli artt. 214 e 215 c.p.c.. In particolare, con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione, questa deve avvenire “in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese” (Cass. Civ. ord. n. 17313 del 17 giugno 2021). Ebbene, nel caso di specie, l'odierna appellante non ha certamente proceduto a disconoscere nei modi richiesti il documento del 23.11.2007, con la conseguenza che a quest'ultimo non potrà essere riconosciuto lo stesso valore della versione autentica e nemmeno la possibilità di procedere per la via di una querela di falso.
Ad ogni modo, preme rilevare che, nonostante la dichiarata inammissibilità della querela di falso, il Tribunale, a fondamento della propria decisione, ha comunque posto materiale probatorio diverso dal documento tacciato di falsità della sottoscrizione, evidentemente accertando i fatti aliunde. Nello specifico, il giudice ha ritenuto di condannare il Sig. Pt_1 sulla base del documento del 30.06.2008, dalla corrispondenza intercorsa tra le parte e dall'esame delle prove testimoniali.
Sulla scorta delle osservazioni sopra svolte la Corte ritiene il primo motivo di appello infondato.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda di condanna all'esecuzione delle opere di ripristino del normale deflusso delle acque, la Corte conferma le statuizioni assunte dal Tribunale. Premesso che costituisce principio pacifico quello per cui il giudice quando aderisce alle conclusioni del C.T.U. esaurisce il proprio obbligo di motivazione indicando la fonte del suo convincimento, nel caso di specie, in ogni caso, non sussistono ragioni che giustifichino un discostamento dalle risultanze emerse dalla C.T.U.. Ed invero, questa è stata regolarmente eseguita in ossequio ai quesiti posti, nel contraddittorio delle parti che vi hanno partecipato mediante i propri consulenti tecnici di parte, le cui osservazioni sono state debitamente tenute in considerazione nella relazione conclusiva. Ad ogni modo, per completezza, la Corte rileva come durante le operazioni peritali” non è stato rinvenuto e/o individuato alcun fosso colatore e/o rinvenuta o prodotta documentazione inconfutabile circa
l'esistenza dello stesso. L'attenta e congiunta esamina della mappa catastale al Fg. 13 mapp.le
54 (oggi mapp.le 365) non ne riporta presenza, come evidenziato dallo scrivente a parte convenuta ed alle parti tecniche e legali in occasione del sopralluogo in data 5 ottobre 2022 e come riscontrabile dall'estratto di mappa a corredo della presente relazione (Allegato 10”
(cfr.: relazione tecnica del C.T.U. geom. p. 18). Quanto alle osservazioni del Persona_1
C.T.P. di parte convenuta - odierna appellante, il C.T.U. ha coerentemente replicato che non è stata prodotta documentazione da cui emerga inconfutabilmente l'esistenza del fosso colatore in questione. Inoltre, la comunicazione del 22.12.2014 del Comune di per la quale CP_6
pagina 7 di 8 “l'edificio si trova a valle di un luogo compluvio naturale che, estendendosi per tutta la lunghezza della proprietà da nord a sud, costituisce un bacino di invaso di rilevanti Pt_1 proporzioni” nulla dice in merito alla correlazione tra gli allagamenti lamentati dal Sig. Pt_1
e le opere eseguite dalla società Gest.Imm.
Infine, la Corte rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. avanzata da Gest.Imm. in quanto non motivata in alcuna maniera e proposta solamente in sede di conclusioni.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di Parte_1 andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, Controparte_1 liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. n. 867/24 del 7/0372024, Parte_1 pubblicata in data 11/03/2024., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Milano il 10.06.2025 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato il 2/10/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.
867/24 del 7/03/2024, pubblicata in data 11/03/2024.
TRA
C.F. ) con l'Avv. Antonio Salvia ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano presso il suo studio via Turati 40
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in personal del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Trapattoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviglio via Roma 7
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 867/2024, in materia di
“Altri contratti atipici”.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“in via principale, nel merito
- accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di con fronti del Controparte_1 sig. attesa la falsità materiale e ideologica della scrittura privata del 23 Parte_1 pagina 1 di 8 novembre 2007 che parte attrice non ha prodotto in originale con conseguente inefficacia probatoria del documento prodotto in copia ai fini della decisione e per l'effetto, in accoglimento della presente domanda, rigettare le domande proposte nei suoi confronti da parte attrice;
- accertare e dichiarare che l'occupazione illegittima del suolo di proprietà foglio 13, Pt_1 mappale 54 ha determinato l'alterazione del normale deflusso delle acque piovane nella proprietà e, per l'effetto condannare all'esecuzione di opere Pt_1 Controparte_1 di rispristino del normale deflusso delle acque piovane.
In via istruttoria:
- disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, atteso che la relazione peritale depositata dal consulente nominato, geom. è affetta da vizi ed errori derivanti dalla Pt_2 errata e omessa valutazione delle risultanze dei documenti prodotti in atti ed acquisiti nel corso delle operazioni peritali, e più in dettaglio in relazione alla omessa ed erronea valutazione delle risultanze dei documenti in atti in merito all'esistenza a carico della proprietà di Pt_1 una servitù di scolo di acque piovane, oltre che in merito alla circostanza dell'eliminazione, per effetto delle opere abusive realizzate da . sulla proprietà come accertate CP_2 Pt_1 dal CTU (i.e. muro di sostegno e terrazza parcheggio), del “fosso colatore” con la conseguente alterazione del normale deflusso delle acque piovane.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per Gestioni Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare.
- Nel merito, in via principale, rigettare il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
- In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite Parte_1 della presente procedura, con distrazione delle stesse ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente difensore, il quale si dichiara antistatario;
e con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma I e III c.p.c., secondo l'equo apprezzamento della Corte d'Appello adita.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 1/07/2019, la Società Parte_3
(Gest.Imm.) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Monza il Sig. per Parte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 30.031,41, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere edili.
In particolare, la società attrice deduceva di essere stata incaricata dal Sig. con una Pt_1 scrittura privata del 23.11.2007, di provvedere alla costruzione di opere murarie di recinzione.
Al termine dei lavori, il Sig. non avrebbe pagato l'impresa, nonostante questa gli avesse Pt_1 fatto pervenire in data 30.06.2008 il consuntivo dei lavori e i relativi costi per un ammontare pari ad € 24.615,91 oltre IVA.
Si costituiva in giudizio il Sig. deducendo l'insussistenza del credito vantato da Pt_1 controparte e proponendo ai sensi dell'art. 221 c.p.c. querela di falso avverso la scrittura privata del 23.11.2007 e del consuntivo dei lavori del 30.06.2008 al fine di far accertare la falsità ideologica di entrambi i documenti, oltre che la falsità della sottoscrizione in calce al primo.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'occupazione illegittima della sua proprietà da parte di Gest.Imm. e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima alla riduzione in pristino e/o il risarcimento dei danni patiti quantificati nella somma di €
25.000,00 o in quella diversa anche maggiore da accertarsi in corso di causa.
Il Sig. nel proprio atto di costituzione ricostruiva i fatti nei termini seguenti: Pt_1
- Nel 2007 la società Gest.Imm. dava inizio a dei lavori di ristrutturazione nella proprietà attigua a quella del Sig. Gli immobili così ristrutturati l'anno seguente venivano venduti ai Pt_1
Sig.ri . Pt_4
- il Sig. qualche anno più tardi, faceva eseguire degli accertamenti tecnici dai quali Pt_1 emergeva che nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione aveva realizzato CP_2 abusivamente una terrazza e un terrapieno ad uso parcheggio occupando con tali opere parte della propria proprietà.
-Con lettera raccomandata dell'8.04.2011, l'avvocato di fiducia del Sig. provvedeva a Pt_1 contestare a l'occupazione abusiva di parte dell'immobile, riservandosi di CP_2 promuovere in futuro le opportune azioni giudiziarie. Con la medesima comunicazione,
pagina 3 di 8 l'avvocato prospettava altresì la possibilità di una soluzione conciliativa. In particolare, il Sig.
avrebbe rinunciato a promuovere un giudizio avverso la Gest.Imm, a fronte della Pt_1 disponibilità di quest'ultima ad eseguire, a sue spese, lavori di manutenzione e di ristrutturazione nella proprietà si sarebbe dovuta occupare anche di Pt_1 CP_2 regolarizzare sotto il profilo amministrativo e catastale la situazione venutasi a creare a seguito dell'occupazione.
- Nel luglio 2011 si teneva un incontro al quale erano presenti il Sig. il Controparte_4 rappresentante di Gest. Imm, nonché i Sigg.ri , i loro legali e il geom. , nel Parte_5 CP_5 corso del quale riconosceva a voce la fondatezza delle contestazioni mosse dal Sig. CP_2
dichiarandosi disponibile a una soluzione transattiva. Nel corso della riunione il sig. Pt_1 faceva presente che “un primo passo in tal senso avrebbe potuto essere rappresentato Pt_1 dalla disponibilità di ad occuparsi a sua cura e spese del rifacimento del muro di CP_2 contenimento all'interno della sua proprietà”.
-Gest.Imm si dichiarava disponibile ad occuparsi del rifacimento del muro a proprie spese, il quale veniva rifatto nel mese di agosto 2011.
La ricostruzione dei fatti di cui sopra - a detta del Sig. - confermerebbe l'infondatezza Pt_1 della pretesa creditoria di Gest.Imm, dal momento che i lavori da non sarebbero mai stati commissionati o fatti realizzare.
Con ordinanza del 3.12.2020, il Giudice istruttore dichiarava l'inammissibilità della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 23.11.2007 “stante l'indisponibilità dell'originale del documento impugnato di falso”, nonché “la inammissibilità della querela di falso proposta avverso la scrittura privata del 30 giugno 2008 in quanto la querela di falso può essere proposta unicamente avverso un documento munito di fede privilegiata nel caso di falsità materiale dello stesso al fine di scindere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione e non nel caso di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato”.
Con sentenza n. 867/2024, del 7.03.2024, pubblicata in data 11.03.2024, il Tribunale di Monza accertava il credito vantato per le opere edili eseguite dalla società attrice nei confronti del convenuto e condannava quest'ultimo al pagamento della somma di € 24.615,91, oltre iva e interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Sulla base dei documenti acquisiti e dell'esame testimoniale, il giudice riteneva dimostrato che la società avesse eseguito dei lavori CP_2 edili a favore del Sig. senza ricevere da questi il corrispettivo. Inoltre, il Tribunale, sulla Pt_1 base delle risultanze della disposta C.T.U. che riconosceva l'avvenuta occupazione abusiva da pagina 4 di 8 parte della di una frazione del suolo del Sig. accoglieva, seppur parzialmente, CP_2 Pt_1 la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, condannando ad eliminare le CP_2 opere abusive eseguite e a risarcire il danno subito dal Sig. per non aver avuto la Pt_1 possibilità di godere del proprio terreno, quantificato nella somma di € 1.035,04. Tuttavia, dal momento che la relazione del C.T.U. accertava che la realizzazione delle opere edili in questione non avevano provocato alcuna alterazione né alcun danno al normale deflusso delle acque piovane, il giudice rigettava la domanda attorea con specifico riferimento all'esecuzione di opere di ripristino del normale deflusso delle acque piovane. Infine, il giudice condannava la al pagamento in favore del Sig. della somma di € 1.500,00, a titolo di rimborso CP_2 Pt_1 della sanzione amministrativa comminata dal al Sig. in qualità di CP_6 Pt_1 proprietario dell'area, per le opere eseguite senza titolo abilitativo dall'attrice. Il Tribunale disponeva la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 867/24, con atto notificato in data 2.10.2024, il
Sig. ha proposto appello, lamentando i seguenti motivi: Parte_1
1. Omesso esame delle risultanze probatorie emergenti dai documenti in atti e dalle prove orali espletate, dalle quali sarebbe emersa l'inesistenza del titolo azionato. In particolare, l'appellante contesta l'efficacia probatoria dei documenti prodotti da controparte, stante la denegata possibilità di procedere alla querela di falso a causa della mancata produzione delle copie originali da parte di CP_7
[... Carenza assoluta di motivazione con riferimento al rigetto della domanda di condanna all'esecuzione delle opere di ripristino del normale deflusso delle acque, avendo il giudice acriticamente accolto le conclusioni del CTU.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte appellante, chiedendo CP_2 il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza n. 867/2024 emessa dal Tribunale di Monza. Chiedeva inoltre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c..
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Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
Con riferimento al primo motivo d'appello la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente svolto l'esame delle risultanze istruttorie, il quale non risulta affetto da alcun vizio, in particolare con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della querela di falso avanzata ex art. 221 c.p.c. dall'odierna parte appellante.
pagina 5 di 8 Preliminarmente, ai fini della delimitazione del thema decidendum, la Corte evidenzia che l'appellante non ha riproposto querela di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c. nella presente fase del giudizio, sicché quest'ultimo non può estendersi all'esame della sussistenza dei presupposti necessari ai fini della remissione della causa al giudice di primo grado, rimanendo invece circoscritto alla sola valutazione della correttezza della decisione impugnata.
Ciò posto, la Corte conferma in primo luogo l'inammissibilità della querela di falso sia avverso il documento del 23.11.2007 sia avverso il documento del 30.06.2008 quanto al denunciato falso ideologico. Ed invero, principale caratteristica della querela di falso è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c.. Ne discende che le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (Cfr.: Cass. Civ., sez. III, ord. del 7 giugno 2022, n. 18328). La scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale rappresentando in tal caso l'unico rimedio idoneo ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore (Cfr., ex multis: Cass. Civ. n. 12707 del 14 maggio 2019; Cass Civ. n. 47 del 1988; Cass. Civ. n. 3667 del 13 aprile 1987). Deve pertanto escludersi l'ammissibilità della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti, cioè la falsità ideologica, dei documenti del 23.11.2007 del 30.06. 2008.
Discorso a parte, merita la contestazione di falsità della sottoscrizione del documento del
23.11.2007, ritenuta dal Tribunale di Monza inammissibile in quanto prodotta solamente in copia e non in originale. In punto di efficacia probatoria dei documenti di scritture private in copia fotostatica, infatti, il codice civile all'art. 2719 detta una specifica disciplina stabilendo che esse hanno la stessa efficacia della copia autentica solamente a condizione che la conformità all'originale sia stata attestata da un pubblico ufficiale ovvero se non sia stata espressamente disconosciuta. La norma, che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie, per giurisprudenza costante è applicabile tanto alle ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella del disconoscimento della autenticità
pagina 6 di 8 della scrittura o della sottoscrizione nei modi previsti dagli artt. 214 e 215 c.p.c.. In particolare, con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione, questa deve avvenire “in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese” (Cass. Civ. ord. n. 17313 del 17 giugno 2021). Ebbene, nel caso di specie, l'odierna appellante non ha certamente proceduto a disconoscere nei modi richiesti il documento del 23.11.2007, con la conseguenza che a quest'ultimo non potrà essere riconosciuto lo stesso valore della versione autentica e nemmeno la possibilità di procedere per la via di una querela di falso.
Ad ogni modo, preme rilevare che, nonostante la dichiarata inammissibilità della querela di falso, il Tribunale, a fondamento della propria decisione, ha comunque posto materiale probatorio diverso dal documento tacciato di falsità della sottoscrizione, evidentemente accertando i fatti aliunde. Nello specifico, il giudice ha ritenuto di condannare il Sig. Pt_1 sulla base del documento del 30.06.2008, dalla corrispondenza intercorsa tra le parte e dall'esame delle prove testimoniali.
Sulla scorta delle osservazioni sopra svolte la Corte ritiene il primo motivo di appello infondato.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda di condanna all'esecuzione delle opere di ripristino del normale deflusso delle acque, la Corte conferma le statuizioni assunte dal Tribunale. Premesso che costituisce principio pacifico quello per cui il giudice quando aderisce alle conclusioni del C.T.U. esaurisce il proprio obbligo di motivazione indicando la fonte del suo convincimento, nel caso di specie, in ogni caso, non sussistono ragioni che giustifichino un discostamento dalle risultanze emerse dalla C.T.U.. Ed invero, questa è stata regolarmente eseguita in ossequio ai quesiti posti, nel contraddittorio delle parti che vi hanno partecipato mediante i propri consulenti tecnici di parte, le cui osservazioni sono state debitamente tenute in considerazione nella relazione conclusiva. Ad ogni modo, per completezza, la Corte rileva come durante le operazioni peritali” non è stato rinvenuto e/o individuato alcun fosso colatore e/o rinvenuta o prodotta documentazione inconfutabile circa
l'esistenza dello stesso. L'attenta e congiunta esamina della mappa catastale al Fg. 13 mapp.le
54 (oggi mapp.le 365) non ne riporta presenza, come evidenziato dallo scrivente a parte convenuta ed alle parti tecniche e legali in occasione del sopralluogo in data 5 ottobre 2022 e come riscontrabile dall'estratto di mappa a corredo della presente relazione (Allegato 10”
(cfr.: relazione tecnica del C.T.U. geom. p. 18). Quanto alle osservazioni del Persona_1
C.T.P. di parte convenuta - odierna appellante, il C.T.U. ha coerentemente replicato che non è stata prodotta documentazione da cui emerga inconfutabilmente l'esistenza del fosso colatore in questione. Inoltre, la comunicazione del 22.12.2014 del Comune di per la quale CP_6
pagina 7 di 8 “l'edificio si trova a valle di un luogo compluvio naturale che, estendendosi per tutta la lunghezza della proprietà da nord a sud, costituisce un bacino di invaso di rilevanti Pt_1 proporzioni” nulla dice in merito alla correlazione tra gli allagamenti lamentati dal Sig. Pt_1
e le opere eseguite dalla società Gest.Imm.
Infine, la Corte rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. avanzata da Gest.Imm. in quanto non motivata in alcuna maniera e proposta solamente in sede di conclusioni.
In applicazione del principio di soccombenza processuale, a carico di Parte_1 andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, Controparte_1 liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Deve darsi altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. n. 867/24 del 7/0372024, Parte_1 pubblicata in data 11/03/2024., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.888,00 oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Milano il 10.06.2025 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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