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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 106/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OM NE come da procura alle liti in atti
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 nella fase monitoria dall'avv. OM Nolè, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
-convenuta opposta- nonché nei confronti di
Controparte_2
in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. OM Nolè, come da procura alle liti in atti
-interveniente ex art. 111 c.p.c.-
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. OM Nolè, come da procura alle liti in atti
-interveniente ex art. 111 c.p.c.-
*** *** ***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.): Parte_1
“a) revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo per tutte le causali descritte in premessa, anche nei confronti della Società cessionaria, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
b) ritenere e dichiarare che è stato superato il tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
c) ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza al tasso legale o, gradatamente a quello che si assume pattuito;
d) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto legale antistatario”
on ha rassegnato conclusioni nella fase di merito Controparte_1
ha così concluso (come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.): Controparte_3
“Voglia, l'Ill.mo Giudicante adito, disattesa ogni avversa istanza, anche istruttoria:
IN VIA PRELIMINARE
- concedere, in presenza dei relativi presupposti di legge, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso in favore di Controparte_1 ed altresì disporre che gli importi di cui all'ingiunzione siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito, Controparte_6 ;
[...]
- in via subordinata (e salvo gravame), emettere, in favore di
[...] l'ordinanza ingiunzione in corso di Controparte_6 causa, ex art. 186 ter c.p.c., per i medesimi importi di cui al decreto ingiuntivo;
- disattendere l'istanza avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa;
- in ogni caso: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fideiussore in merito alle domande di ripetizione e/o di compensazione di asseriti indebiti, non avendo peraltro il medesimo effettuato alcun pagamento e non potendo comunque domandare alcuna ripetizione e/o compensazione tra i saldi dei diversi rapporti azionati;
b) dichiarare il difetto di legittimazione dell'esponente cessionaria in ordine a tutte le contestazioni e domande relative ad atti e fatti antecedenti l'avvenuta cessione;
NEL MERITO
- rigettare in ogni caso tutte le domande proposte, anche istruttorie, in quanto infondate e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atto, disponendo che gli importi di cui all'ingiunzione siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito, Controparte_6
[...]
- per la sola (non creduta) ipotesi di modifica o revoca del decreto ingiuntivo – e comunque salvo gravame – condannare l'opponente al pagamento del medesimo importo ingiunto ovvero del diverso importo, inferiore - in tal caso salvo gravame - o superiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, se del caso provvedendo alla compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto, a qualsiasi titolo, in favore dell'opponente, con la maggiore creditoria riconosciuta a
[...]
; Controparte_6
2 - con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa”
ha così concluso (come da atto di intervento del 10.10.2025): Controparte_5
“IN VIA PRELIMINARE
- concedere, in presenza dei relativi presupposti di legge, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso in favore di Controparte_1 ed altresì disporre che gli importi di cui all'ingiunzione – al netto dell'intervenuta escussione - siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito,
[...] ; Controparte_5
- in via subordinata (e salvo gravame), emettere, in favore di
[...]
, l'ordinanza ingiunzione in corso di Controparte_5 causa, ex art. 186 ter c.p.c., per i medesimi importi di cui al decreto ingiuntivo, ridotti al netto dell'importo escusso;
- disattendere l'istanza avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa;
- in ogni caso: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fideiussore in merito alle domande di ripetizione e/o di compensazione di asseriti indebiti, non avendo peraltro il medesimo effettuato alcun pagamento e non potendo comunque domandare alcuna ripetizione e/o compensazione tra i saldi dei diversi rapporti azionati;
b) dichiarare il difetto di legittimazione dell'esponente cessionaria in ordine a tutte le contestazioni e domande relative ad atti e fatti antecedenti l'avvenuta cessione;
NEL MERITO
- rigettare in ogni caso tutte le domande proposte, anche istruttorie, in quanto infondate e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atto, disponendo che gli importi di cui all'ingiunzione siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito, Controparte_5 ;
[...]
- per la sola (non creduta) ipotesi di modifica o revoca del decreto ingiuntivo – e comunque salvo gravame – condannare l'opponente al pagamento - sia pur per quanto concernente la posizione creditoria di e con ogni salvezza dei diritti CP_1 Pa di surroga ex art. 1203 c.c. del creditore che ha pagato l'importo escusso - limitatamente alla minor somma di euro 273.305,28, oltre interessi indicati per ciascun rapporto creditizio;
importo complessivo così determinatosi a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia consortile per euro 60.000,00, come dettagliatamente indicato in atto;
- condannare l'opponente al pagamento ovvero del diverso importo, inferiore - in tal caso salvo gravame - o superiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, se del caso provvedendo alla compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto, a qualsiasi titolo, in favore dell'opponente, con la maggiore creditoria in titolarità oggi a
[...] ; Controparte_5
- con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa”
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 30.12.2022 il sig. proponeva Parte_1 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2262/22 del Tribunale di Nola, con il quale
3 aveva chiesto e ottenuto la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
333.305,28 (oltre interessi e spese legali) a carico della (già Controparte_7 [...]
, nonché nei confronti di Controparte_8 Parte_3 Parte_1 CP_9
e in qualità di fideiussori. Controparte_10
La somma ingiunta trae origine da vari titoli contrattuali e, in particolare: (i) dal contratto di conto corrente di corrispondenza Package Imprendo Plus n. 101670573, sottoscritto il
28.9.2011, con esposizione debitoria al 26.7.2022 di euro 78.064,91; (ii) dal contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 8425077, concluso l'11.2.2020, con saldo debitore di euro
79.827,09; e (iii) dal contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 8777087 concluso il
7.4.2021, con saldo debitore di euro 175.413,28.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per una pluralità di motivi;
eccepiva, in particolare: (i) la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 4.4
D.M. 23.9.2015, che prevede il divieto di c.d. doppia garanzia sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo di Garanzia PMI di cui alla legge n. 662/96; (ii) l'usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia nei contratti di mutuo e conto corrente;
(iii) la nullità delle clausole anatocistiche, che prevedono l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sul contratto di conto corrente, in assenza di specifica approvazione in forma scritta e di reciprocità tra interessi attivi e passivi;
(iv) la mancata prova del credito da parte della Banca opposta, attore in senso sostanziale. In via istruttoria, chiedeva la rideterminazione del saldo tramite CTU contabile.
1.2. La convenuta opposta non si costituiva in giudizio. Controparte_1
1.3. Con comparsa di costituzione in data 4.12.2023, interveniva in giudizio
[...]
(di seguito, ), Controparte_2 CP_3 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento della somma ingiunta in favore della cessionaria con rigetto di tutte le domande di parte CP_3 opponente e sua condanna alle spese. affermava innanzitutto la propria legittimazione attiva, in quanto cessionaria del credito CP_3
a seguito di operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.3.2023,
e contestualmente contestava la propria legittimazione passiva per le domande di ripetizione o risarcimento relative a fatti anteriori alla cessione. Nel merito, eccepiva la validità delle fideiussioni rilasciate dal sig. in quanto l'art.
4.4 D.M. 2005 non vieta alla Parte_1
Banca di ottenere garanzie personali di soggetti terzi che si aggiungano alla garanzia del
Fondo, ma soltanto garanzie reali, assicurative e bancarie;
produceva documentazione a prova del credito vantato (contratti, estratti conto, certificazioni ex art. 50 TUB); contestava la
4 genericità delle eccezioni attoree su usura e capitalizzazione;
ribadiva l'applicazione di tassi d'interesse entro la soglia di legge.
1.3. Con ordinanza in data 2.1.2024, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. Con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice ribadiva la propria richiesta di CTU contabile e, preso atto dell'intervento in giudizio della cessionaria del credito ne CP_3 eccepiva la carenza di legittimazione attiva, per non essa avere provato la titolarità del credito ceduto.
1.5. All'udienza del 29.10.2024, che si svolgeva in forma scritta, il giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
1.6. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in data 10.10.2025, si costituiva in giudizio
[...]
(di seguito, ”), la quale affermava di essere l'attuale Controparte_5 CP_5 titolare del credito a seguito di cessione pro soluto da in data 30.11.2024, pubblicata CP_3 sulla Gazzetta Ufficiale del 10.12.2024.
L'interveniente dava preliminarmente atto di avere escusso la garanzia consortile SIC CP_5 per € 60.000, e rideterminava conseguentemente l'esposizione debitoria dell'obbligata principale in € 273.305,28, oltre interessi. CP_7
contestava la propria legittimazione passiva per le domande di ripetizione o CP_5 risarcimento relative a fatti anteriori alla cessione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento della somma di € 273.305,28 (o diverso importo accertato), oltre interessi.
2. Per ragioni di ordine logico, occorre trattare in via preliminare le questioni relative alla legittimazione (attiva e passiva) dei vari soggetti intervenuti in giudizio, e all'eventuale estromissione dei cedenti ex art. 111 c.p.c.
2.1. L'opponente contesta che vi sia la prova dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa da a e quindi da . CP_1 CP_3 CP_11
L'eccezione è infondata.
In tema di interpretazione dell'art. 58 TUB, la Corte di Cassazione ha nel tempo individuato il perimetro dell'onere della prova gravante sul cessionario del credito, fermo restando che la
5 sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario (se il debitore contesta tale titolarità).
Da ultimo, e per quanto qui interessa, la Suprema Corte ha confermato che incombe sul cessionario l'onere di dimostrare che il singolo credito sia compreso nel perimetro della cessione, e che la mera esistenza del contratto di cessione in blocco non è sufficiente a tal fine
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, n. 23834).
Nella specie, tuttavia, sia sia hanno provato che il debito originariamente CP_3 CP_5 contratto dalla (in forza di un contratto di conto corrente e di due contratti di mutuo CP_7 con la banca sia stato oggetto di cessione. Controparte_1
Più specificamente, quanto alla cessione da a si osserva che: CP_1 CP_3
− a seguito dell'operazione di cartolarizzazione di cui all'Avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte II n. 34 del 21.3.2023 (cfr. doc. 4 , ha ceduto le CP_3 Controparte_1 posizione creditorie oggetto di causa con contratto del 14.3.2023 a CP_3
− in particolare, nella lista dei debitori ceduti (allegata al menzionato contratto di cessione) sono chiaramente indicati i numeri dei rapporti di conto corrente e mutuo oggetto di causa, i cui saldi creditori sono stati oggetto di cessione (cfr. p. 15 del doc.
5 ; CP_3
− ha affermato di essere in possesso dell'originale del decreto ingiuntivo opposto, CP_3 affermazione non contestata dall'opponente nelle successive difese e dunque pacifica: si ritiene, in proposito, che la disponibilità del titolo esecutivo costituisca un elemento documentale rilevante ai fini della prova della titolarità del rapporto invocato in giudizio (in questo senso, cfr. Cass. 10200/21);
− la notificazione della cessione all'odierno attore può dirsi perfezionata con la costituzione in giudizio di trattandosi di cessione di credito avvenuta in corso CP_3 di causa (il decreto ingiuntivo opposto è stato infatti chiesto e ottenuto dalla cedente
. CP_1
Quanto alla legittimazione attiva di , si rileva che: CP_5
− l'interveniente ha acquistato a titolo oneroso, “in blocco” e pro soluto (di seguito, la
"Cessione"), tra gli altri, da tutti i crediti per capitale, interessi maturati e CP_3 maturandi individuati in base ai criteri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 145, Parte Seconda del 10.12.2024 (cfr. doc. 1 ); CP_5
− che, in particolare, è stata la stessa a dichiarare espressamente che i crediti CP_3 oggetto di questo giudizio sono stati ceduti a (cfr. doc. 2 ). Essendo la CP_5 CP_5
6 cessione avvenuta in corso di causa, la stessa può pacificamente dirsi comunicata all'attore con il deposito in giudizio della documentazione allegata all'atto di intervento di . CP_5
Deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta cessione dei crediti oggetto del contratto di conto corrente e dei contratti di mutuo stipulati da con dapprima a CP_7 Controparte_1 CP_3
e, quindi, a . CP_5
2.2. Si premette ancora che, nel presente giudizio, non può procedersi all'estromissione del cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non risultando dagli atti il consenso delle altre parti all'estromissione.
La presente decisione verrà pertanto assunta – e farà stato – nei confronti di tutte le parti del presente giudizio.
3. Tanto premesso, occorre altresì rilevare che – nelle more del presente giudizio – è intervenuto il pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di € 60.000,00.
Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento dell'intero capitale finanziato – deve essere revocato, e la pretesa creditoria dovrà essere conseguentemente essere riparametrata nei termini di cui all'atto di intervento di (cfr. CP_5 ivi a pag. 8).
4. Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio è stato instaurato dal solo sig. nella sua qualità di Parte_1 fideiussore di in forza delle fideiussioni da lui rilasciate in data Controparte_7
11.2.2020 (doc. 3.2.3 , in data 7.4.2021 (doc.
3.3.3 e in data 9.10.2017 (doc. 3.6 CP_3 CP_3
. CP_3
Con il primo motivo di opposizione, il sig. eccepisce la nullità di tali fideiussioni, Pt_1 sostenendo che esse andrebbero a coprire una quota di finanziamento già coperta dal Fondo di
Garanzia.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di credito assistito dalla garanzia del Fondo, il D.M. 23.9.2005 indica le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
Garanzia per le p.m.i. di cui all' art. 2, comma 100 lett. A) della legge n. 662/1996 n. 662, precisando al punto 4.4 che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
7 Secondo l'opponente, dunque, le garanzie fideiussorie da lui rilasciate in favore della p.m.i. beneficiaria del finanziamento garantito dal Fondo ( costituirebbero ulteriori CP_7
“garanzie bancarie” a tutela del medesimo finanziamento, in quanto tali vietate ai sensi del citato art.
4.4 D.M. 23.9.2005.
Si ritiene tuttavia che tale interpretazione si ponga in contrasto con il medesimo tenore letterale della norma appena richiamata.
Invero, la fideiussione rilasciata da una persona fisica non è qualificabile come “bancaria”, potendo ritenersi tale soltanto quella accordata da una banca, così come è “assicurativa” soltanto quella prestata da una compagnia di assicurazione. Di conseguenza, la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta (banca o assicurazione) e non da quello che ne è beneficiario.
Ora, l'art.
4.4 D.M. 23.9.2005 non introduce alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche.
Conseguentemente, è agevole constatare che le fideiussioni rilasciate da persone fisiche sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Tale conclusione trova conferma in numerose pronunce della giurisprudenza di merito, laddove si afferma testualmente che “il divieto [di doppia garanzia ai sensi dell'art.
4.4 cit,
n.d.r] non riguarda affatto qualsiasi “ulteriore garanzia”, ma solo le garanzie reali, assicurative e bancarie. La fideiussione volontaria, come quella rilasciata dall'opponente, non è -tecnicamente- una fideiussione bancaria, ma personale e volontaria e, come tale, pienamente ammissibile” (così, da ultimo, Trib. Bologna, sent.
5.11.2025 in causa R.G. n.
12871/24).
La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare che “si tratta di norma inserita nella parte II dell'allegato al DM 23/9/2005, destinata alle “Garanzie Dirette”, ossia a quella garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (v. punto c, all.1
DM cit.), che, proprio in quanto limitativa di una libertà negoziale non può essere estesa oltre i casi previsti, con la conseguenza che, laddove si fa divieto di garanzie reali prestate da intermediari assicurativi e bancari, un tale limite non può essere esteso alle garanzie personali prestate da persone fisiche, non menzionate” (così Corte di Appello di Venezia, sent. n. 998 del 2023; in senso conforme, Trib. Busto Arsizio, sent. n. 1448 del 2023); e ancora: “l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali
8 (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria” (così Corte di Appello di Milano, sent.
n. 1436 del 2023).
In conclusione, dunque, devono ritenersi valide le tre fideiussioni rilasciate dall'opponente in Cont favore della (oggi ) con riferimento ai crediti Controparte_8 Controparte_7 vantati da e oggetto di questo giudizio;
crediti successivamente ceduti alle CP_1 intervenienti ed . CP_3 CP_5
5. Analogamente, devono essere rigettate, perché sollevate in via generica, le eccezioni di usurarietà degli interessi applicati (l'attore non indica né il tasso soglia né i tassi in concreto applicati) e di illegittima capitalizzazione degli interessi nel contratto di conto corrente.
Nella specie, sia l'usurarietà dei tassi applicati sia la natura illegittima della capitalizzazione degli interessi sono state meramente affermate dall'attore, senza che venisse prodotta alcuna consulenza di parte al riguardo né effettuato alcun calcolo preciso. Ed è proprio per tale motivo che è stata rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dal medesimo attore, perché ritenuta meramente esplorativa.
Difetta pertanto la prova delle eccezioni di parte opponente.
6. Per contro, deve ritenersi provata in giudizio la pretesa creditoria vantata da (quale CP_5 cessionaria dell'originaria creditrice e della prima cessionaria nei confronti CP_1 CP_3 del sig. Parte_1
La Banca convenuta ha infatti prodotto nella fase monitoria, e ha riprodotto nel CP_3 presente giudizio di merito, la seguente documentazione a prova del proprio credito nei confronti di : Controparte_7
− il contratto di conto corrente di corrispondenza Package Imprendo Plus n. 101670573, sottoscritto il 28.9.2011, con esposizione debitoria al 26.7.2022 di euro 78.064,91; il contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 8425077, concluso l'11.2.2020, con saldo debitore di euro 79.827,09; e il contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n.
8777087 concluso il 7.4.2021, con saldo debitore di euro 175.413,28;
− gli estratti conto integrali del conto corrente n. 101670573, da cui risulta l'avvenuta effettiva erogazione delle somme finanziate (doc. 3.1.3 ; CP_3
− gli estratto conto ex art. 50 TUB del conto corrente e dei finanziamenti, da cui risultano il quantum debeatur (precisamente, le rate impagate e gli interessi maturati alla data della risoluzione del contratto;
cfr. docc. 3.1.2, 3.2 e 3.5 ; CP_3
− il conteggio di quanto ancora dovuto a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia
(cfr. doc. 4 ); CP_5
9 − le garanzie fideiussorie (specifiche e omnibus) rilasciate dal sig. Pt_1
Alla stregua di quanto sopra, è dunque provato il credito vantato dalla cessionaria nei CP_5 confronti di e – per quanto qui interessa – nei confronti del Controparte_7 fideiussore Parte_1
La quantificazione formulata da nel suo atto di intervento non è stata oggetto di CP_5 specifica contestazione da parte dell'attore e, dunque, deve essere considerata parimenti provata.
, quale ultima cessionaria del credito oggetto di causa, ha conseguente il diritto al CP_5 pagamento della somma di € 273.305,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
7. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attore.
Si rileva che, a fronte dell'intervento in giudizio delle società cessionarie di volta in volta titolari del credito oggetto di questo giustizio, si ritiene irragionevole la duplicazione delle spese in favore dei cedenti ( e e dell'ultima cessionaria ( ). In CP_1 CP_3 CP_5 particolare, la duplicazione delle spese contrasterebbe con l'unitarietà delle difese della CP_12 cedente e delle successive cessionarie, peraltro tutte assistite dal medesimo difensore nelle varie fasi del presente giudizio.
Devono infine ritenersi assorbite nelle spese di lite anche le spese della fase monitoria, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento nei limiti di cui sopra (cfr. in questo Senso Cass. n. 27949 del 30.9.2022, per cui “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
Ciò posto, le spese vengono liquidate come segue, sul valore della causa determinato in base al decisum, atteso il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie (cfr. Cass.
22.3.2022, n. 9237), e sulla base dei parametri di cui alle nuove tabelle forensi allegati al
D.M. 13.8.2022, n. 147 (scaglione di riferimento per cause di valore tra 260.000,01 e €
520.000,00, valore prossimo al minimo), e dunque in totale € 11.500,00 (fase di studio €
1.800; fase introduttiva € 1.200,00; fase di trattazione € 5.000,00 e fase decisoria € 3.500,00), oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
esse sono liquidate a favore delle cessionarie ed , da considerarsi quali creditori in solido. Nulla viene CP_3 CP_5
10 liquidato in favore della convenuta rimasta contumacia nel presente giudizio (cfr. CP_1 ex multis Cass. n. 14972/25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− revoca il decreto ingiuntivo n. 2262/22 del Tribunale di Nola;
− condanna il sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della complessiva somma di € Controparte_5
273.305,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
− condanna il sig. al rimborso integrale delle spese del giudizio in Parte_1 favore delle intervenienti e Controparte_5 in solido tra loro, liquidandole in € Controparte_3 complessivi € 11.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice
IZ SA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 106/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OM NE come da procura alle liti in atti
-attore opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 nella fase monitoria dall'avv. OM Nolè, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
-convenuta opposta- nonché nei confronti di
Controparte_2
in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. OM Nolè, come da procura alle liti in atti
-interveniente ex art. 111 c.p.c.-
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. OM Nolè, come da procura alle liti in atti
-interveniente ex art. 111 c.p.c.-
*** *** ***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso (come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.): Parte_1
“a) revocare, dichiarare nullo, ed in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo per tutte le causali descritte in premessa, anche nei confronti della Società cessionaria, emanando all'uopo ogni provvedimento consequenziale e di legge;
b) ritenere e dichiarare che è stato superato il tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
c) ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza al tasso legale o, gradatamente a quello che si assume pattuito;
d) con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto legale antistatario”
on ha rassegnato conclusioni nella fase di merito Controparte_1
ha così concluso (come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.): Controparte_3
“Voglia, l'Ill.mo Giudicante adito, disattesa ogni avversa istanza, anche istruttoria:
IN VIA PRELIMINARE
- concedere, in presenza dei relativi presupposti di legge, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso in favore di Controparte_1 ed altresì disporre che gli importi di cui all'ingiunzione siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito, Controparte_6 ;
[...]
- in via subordinata (e salvo gravame), emettere, in favore di
[...] l'ordinanza ingiunzione in corso di Controparte_6 causa, ex art. 186 ter c.p.c., per i medesimi importi di cui al decreto ingiuntivo;
- disattendere l'istanza avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa;
- in ogni caso: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fideiussore in merito alle domande di ripetizione e/o di compensazione di asseriti indebiti, non avendo peraltro il medesimo effettuato alcun pagamento e non potendo comunque domandare alcuna ripetizione e/o compensazione tra i saldi dei diversi rapporti azionati;
b) dichiarare il difetto di legittimazione dell'esponente cessionaria in ordine a tutte le contestazioni e domande relative ad atti e fatti antecedenti l'avvenuta cessione;
NEL MERITO
- rigettare in ogni caso tutte le domande proposte, anche istruttorie, in quanto infondate e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atto, disponendo che gli importi di cui all'ingiunzione siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito, Controparte_6
[...]
- per la sola (non creduta) ipotesi di modifica o revoca del decreto ingiuntivo – e comunque salvo gravame – condannare l'opponente al pagamento del medesimo importo ingiunto ovvero del diverso importo, inferiore - in tal caso salvo gravame - o superiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, se del caso provvedendo alla compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto, a qualsiasi titolo, in favore dell'opponente, con la maggiore creditoria riconosciuta a
[...]
; Controparte_6
2 - con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa”
ha così concluso (come da atto di intervento del 10.10.2025): Controparte_5
“IN VIA PRELIMINARE
- concedere, in presenza dei relativi presupposti di legge, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, originariamente emesso in favore di Controparte_1 ed altresì disporre che gli importi di cui all'ingiunzione – al netto dell'intervenuta escussione - siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito,
[...] ; Controparte_5
- in via subordinata (e salvo gravame), emettere, in favore di
[...]
, l'ordinanza ingiunzione in corso di Controparte_5 causa, ex art. 186 ter c.p.c., per i medesimi importi di cui al decreto ingiuntivo, ridotti al netto dell'importo escusso;
- disattendere l'istanza avversaria di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto inammissibile ed esplorativa;
- in ogni caso: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fideiussore in merito alle domande di ripetizione e/o di compensazione di asseriti indebiti, non avendo peraltro il medesimo effettuato alcun pagamento e non potendo comunque domandare alcuna ripetizione e/o compensazione tra i saldi dei diversi rapporti azionati;
b) dichiarare il difetto di legittimazione dell'esponente cessionaria in ordine a tutte le contestazioni e domande relative ad atti e fatti antecedenti l'avvenuta cessione;
NEL MERITO
- rigettare in ogni caso tutte le domande proposte, anche istruttorie, in quanto infondate e comunque non provate e confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atto, disponendo che gli importi di cui all'ingiunzione siano dovuti in favore dell'attuale titolare del credito, Controparte_5 ;
[...]
- per la sola (non creduta) ipotesi di modifica o revoca del decreto ingiuntivo – e comunque salvo gravame – condannare l'opponente al pagamento - sia pur per quanto concernente la posizione creditoria di e con ogni salvezza dei diritti CP_1 Pa di surroga ex art. 1203 c.c. del creditore che ha pagato l'importo escusso - limitatamente alla minor somma di euro 273.305,28, oltre interessi indicati per ciascun rapporto creditizio;
importo complessivo così determinatosi a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia consortile per euro 60.000,00, come dettagliatamente indicato in atto;
- condannare l'opponente al pagamento ovvero del diverso importo, inferiore - in tal caso salvo gravame - o superiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, se del caso provvedendo alla compensazione tra quanto dovesse risultare dovuto, a qualsiasi titolo, in favore dell'opponente, con la maggiore creditoria in titolarità oggi a
[...] ; Controparte_5
- con vittoria di compensi e spese secondo la vigente normativa”
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 30.12.2022 il sig. proponeva Parte_1 opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2262/22 del Tribunale di Nola, con il quale
3 aveva chiesto e ottenuto la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
333.305,28 (oltre interessi e spese legali) a carico della (già Controparte_7 [...]
, nonché nei confronti di Controparte_8 Parte_3 Parte_1 CP_9
e in qualità di fideiussori. Controparte_10
La somma ingiunta trae origine da vari titoli contrattuali e, in particolare: (i) dal contratto di conto corrente di corrispondenza Package Imprendo Plus n. 101670573, sottoscritto il
28.9.2011, con esposizione debitoria al 26.7.2022 di euro 78.064,91; (ii) dal contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 8425077, concluso l'11.2.2020, con saldo debitore di euro
79.827,09; e (iii) dal contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 8777087 concluso il
7.4.2021, con saldo debitore di euro 175.413,28.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per una pluralità di motivi;
eccepiva, in particolare: (i) la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 4.4
D.M. 23.9.2015, che prevede il divieto di c.d. doppia garanzia sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo di Garanzia PMI di cui alla legge n. 662/96; (ii) l'usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia nei contratti di mutuo e conto corrente;
(iii) la nullità delle clausole anatocistiche, che prevedono l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sul contratto di conto corrente, in assenza di specifica approvazione in forma scritta e di reciprocità tra interessi attivi e passivi;
(iv) la mancata prova del credito da parte della Banca opposta, attore in senso sostanziale. In via istruttoria, chiedeva la rideterminazione del saldo tramite CTU contabile.
1.2. La convenuta opposta non si costituiva in giudizio. Controparte_1
1.3. Con comparsa di costituzione in data 4.12.2023, interveniva in giudizio
[...]
(di seguito, ), Controparte_2 CP_3 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento della somma ingiunta in favore della cessionaria con rigetto di tutte le domande di parte CP_3 opponente e sua condanna alle spese. affermava innanzitutto la propria legittimazione attiva, in quanto cessionaria del credito CP_3
a seguito di operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.3.2023,
e contestualmente contestava la propria legittimazione passiva per le domande di ripetizione o risarcimento relative a fatti anteriori alla cessione. Nel merito, eccepiva la validità delle fideiussioni rilasciate dal sig. in quanto l'art.
4.4 D.M. 2005 non vieta alla Parte_1
Banca di ottenere garanzie personali di soggetti terzi che si aggiungano alla garanzia del
Fondo, ma soltanto garanzie reali, assicurative e bancarie;
produceva documentazione a prova del credito vantato (contratti, estratti conto, certificazioni ex art. 50 TUB); contestava la
4 genericità delle eccezioni attoree su usura e capitalizzazione;
ribadiva l'applicazione di tassi d'interesse entro la soglia di legge.
1.3. Con ordinanza in data 2.1.2024, il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. Con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. parte attrice ribadiva la propria richiesta di CTU contabile e, preso atto dell'intervento in giudizio della cessionaria del credito ne CP_3 eccepiva la carenza di legittimazione attiva, per non essa avere provato la titolarità del credito ceduto.
1.5. All'udienza del 29.10.2024, che si svolgeva in forma scritta, il giudice riteneva la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. che – ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – veniva sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
1.6. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in data 10.10.2025, si costituiva in giudizio
[...]
(di seguito, ”), la quale affermava di essere l'attuale Controparte_5 CP_5 titolare del credito a seguito di cessione pro soluto da in data 30.11.2024, pubblicata CP_3 sulla Gazzetta Ufficiale del 10.12.2024.
L'interveniente dava preliminarmente atto di avere escusso la garanzia consortile SIC CP_5 per € 60.000, e rideterminava conseguentemente l'esposizione debitoria dell'obbligata principale in € 273.305,28, oltre interessi. CP_7
contestava la propria legittimazione passiva per le domande di ripetizione o CP_5 risarcimento relative a fatti anteriori alla cessione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento della somma di € 273.305,28 (o diverso importo accertato), oltre interessi.
2. Per ragioni di ordine logico, occorre trattare in via preliminare le questioni relative alla legittimazione (attiva e passiva) dei vari soggetti intervenuti in giudizio, e all'eventuale estromissione dei cedenti ex art. 111 c.p.c.
2.1. L'opponente contesta che vi sia la prova dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa da a e quindi da . CP_1 CP_3 CP_11
L'eccezione è infondata.
In tema di interpretazione dell'art. 58 TUB, la Corte di Cassazione ha nel tempo individuato il perimetro dell'onere della prova gravante sul cessionario del credito, fermo restando che la
5 sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario (se il debitore contesta tale titolarità).
Da ultimo, e per quanto qui interessa, la Suprema Corte ha confermato che incombe sul cessionario l'onere di dimostrare che il singolo credito sia compreso nel perimetro della cessione, e che la mera esistenza del contratto di cessione in blocco non è sufficiente a tal fine
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto 2025, n. 23834).
Nella specie, tuttavia, sia sia hanno provato che il debito originariamente CP_3 CP_5 contratto dalla (in forza di un contratto di conto corrente e di due contratti di mutuo CP_7 con la banca sia stato oggetto di cessione. Controparte_1
Più specificamente, quanto alla cessione da a si osserva che: CP_1 CP_3
− a seguito dell'operazione di cartolarizzazione di cui all'Avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte II n. 34 del 21.3.2023 (cfr. doc. 4 , ha ceduto le CP_3 Controparte_1 posizione creditorie oggetto di causa con contratto del 14.3.2023 a CP_3
− in particolare, nella lista dei debitori ceduti (allegata al menzionato contratto di cessione) sono chiaramente indicati i numeri dei rapporti di conto corrente e mutuo oggetto di causa, i cui saldi creditori sono stati oggetto di cessione (cfr. p. 15 del doc.
5 ; CP_3
− ha affermato di essere in possesso dell'originale del decreto ingiuntivo opposto, CP_3 affermazione non contestata dall'opponente nelle successive difese e dunque pacifica: si ritiene, in proposito, che la disponibilità del titolo esecutivo costituisca un elemento documentale rilevante ai fini della prova della titolarità del rapporto invocato in giudizio (in questo senso, cfr. Cass. 10200/21);
− la notificazione della cessione all'odierno attore può dirsi perfezionata con la costituzione in giudizio di trattandosi di cessione di credito avvenuta in corso CP_3 di causa (il decreto ingiuntivo opposto è stato infatti chiesto e ottenuto dalla cedente
. CP_1
Quanto alla legittimazione attiva di , si rileva che: CP_5
− l'interveniente ha acquistato a titolo oneroso, “in blocco” e pro soluto (di seguito, la
"Cessione"), tra gli altri, da tutti i crediti per capitale, interessi maturati e CP_3 maturandi individuati in base ai criteri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 145, Parte Seconda del 10.12.2024 (cfr. doc. 1 ); CP_5
− che, in particolare, è stata la stessa a dichiarare espressamente che i crediti CP_3 oggetto di questo giudizio sono stati ceduti a (cfr. doc. 2 ). Essendo la CP_5 CP_5
6 cessione avvenuta in corso di causa, la stessa può pacificamente dirsi comunicata all'attore con il deposito in giudizio della documentazione allegata all'atto di intervento di . CP_5
Deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta cessione dei crediti oggetto del contratto di conto corrente e dei contratti di mutuo stipulati da con dapprima a CP_7 Controparte_1 CP_3
e, quindi, a . CP_5
2.2. Si premette ancora che, nel presente giudizio, non può procedersi all'estromissione del cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c., non risultando dagli atti il consenso delle altre parti all'estromissione.
La presente decisione verrà pertanto assunta – e farà stato – nei confronti di tutte le parti del presente giudizio.
3. Tanto premesso, occorre altresì rilevare che – nelle more del presente giudizio – è intervenuto il pagamento da parte del Fondo di Garanzia della somma di € 60.000,00.
Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo opposto – avente ad oggetto il pagamento dell'intero capitale finanziato – deve essere revocato, e la pretesa creditoria dovrà essere conseguentemente essere riparametrata nei termini di cui all'atto di intervento di (cfr. CP_5 ivi a pag. 8).
4. Ciò posto, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio è stato instaurato dal solo sig. nella sua qualità di Parte_1 fideiussore di in forza delle fideiussioni da lui rilasciate in data Controparte_7
11.2.2020 (doc. 3.2.3 , in data 7.4.2021 (doc.
3.3.3 e in data 9.10.2017 (doc. 3.6 CP_3 CP_3
. CP_3
Con il primo motivo di opposizione, il sig. eccepisce la nullità di tali fideiussioni, Pt_1 sostenendo che esse andrebbero a coprire una quota di finanziamento già coperta dal Fondo di
Garanzia.
L'eccezione è infondata.
Nel caso di credito assistito dalla garanzia del Fondo, il D.M. 23.9.2005 indica le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
Garanzia per le p.m.i. di cui all' art. 2, comma 100 lett. A) della legge n. 662/1996 n. 662, precisando al punto 4.4 che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
7 Secondo l'opponente, dunque, le garanzie fideiussorie da lui rilasciate in favore della p.m.i. beneficiaria del finanziamento garantito dal Fondo ( costituirebbero ulteriori CP_7
“garanzie bancarie” a tutela del medesimo finanziamento, in quanto tali vietate ai sensi del citato art.
4.4 D.M. 23.9.2005.
Si ritiene tuttavia che tale interpretazione si ponga in contrasto con il medesimo tenore letterale della norma appena richiamata.
Invero, la fideiussione rilasciata da una persona fisica non è qualificabile come “bancaria”, potendo ritenersi tale soltanto quella accordata da una banca, così come è “assicurativa” soltanto quella prestata da una compagnia di assicurazione. Di conseguenza, la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta (banca o assicurazione) e non da quello che ne è beneficiario.
Ora, l'art.
4.4 D.M. 23.9.2005 non introduce alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche.
Conseguentemente, è agevole constatare che le fideiussioni rilasciate da persone fisiche sono ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Tale conclusione trova conferma in numerose pronunce della giurisprudenza di merito, laddove si afferma testualmente che “il divieto [di doppia garanzia ai sensi dell'art.
4.4 cit,
n.d.r] non riguarda affatto qualsiasi “ulteriore garanzia”, ma solo le garanzie reali, assicurative e bancarie. La fideiussione volontaria, come quella rilasciata dall'opponente, non è -tecnicamente- una fideiussione bancaria, ma personale e volontaria e, come tale, pienamente ammissibile” (così, da ultimo, Trib. Bologna, sent.
5.11.2025 in causa R.G. n.
12871/24).
La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare che “si tratta di norma inserita nella parte II dell'allegato al DM 23/9/2005, destinata alle “Garanzie Dirette”, ossia a quella garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (v. punto c, all.1
DM cit.), che, proprio in quanto limitativa di una libertà negoziale non può essere estesa oltre i casi previsti, con la conseguenza che, laddove si fa divieto di garanzie reali prestate da intermediari assicurativi e bancari, un tale limite non può essere esteso alle garanzie personali prestate da persone fisiche, non menzionate” (così Corte di Appello di Venezia, sent. n. 998 del 2023; in senso conforme, Trib. Busto Arsizio, sent. n. 1448 del 2023); e ancora: “l'esclusione prevista dalla norma indicata, rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali
8 (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria” (così Corte di Appello di Milano, sent.
n. 1436 del 2023).
In conclusione, dunque, devono ritenersi valide le tre fideiussioni rilasciate dall'opponente in Cont favore della (oggi ) con riferimento ai crediti Controparte_8 Controparte_7 vantati da e oggetto di questo giudizio;
crediti successivamente ceduti alle CP_1 intervenienti ed . CP_3 CP_5
5. Analogamente, devono essere rigettate, perché sollevate in via generica, le eccezioni di usurarietà degli interessi applicati (l'attore non indica né il tasso soglia né i tassi in concreto applicati) e di illegittima capitalizzazione degli interessi nel contratto di conto corrente.
Nella specie, sia l'usurarietà dei tassi applicati sia la natura illegittima della capitalizzazione degli interessi sono state meramente affermate dall'attore, senza che venisse prodotta alcuna consulenza di parte al riguardo né effettuato alcun calcolo preciso. Ed è proprio per tale motivo che è stata rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dal medesimo attore, perché ritenuta meramente esplorativa.
Difetta pertanto la prova delle eccezioni di parte opponente.
6. Per contro, deve ritenersi provata in giudizio la pretesa creditoria vantata da (quale CP_5 cessionaria dell'originaria creditrice e della prima cessionaria nei confronti CP_1 CP_3 del sig. Parte_1
La Banca convenuta ha infatti prodotto nella fase monitoria, e ha riprodotto nel CP_3 presente giudizio di merito, la seguente documentazione a prova del proprio credito nei confronti di : Controparte_7
− il contratto di conto corrente di corrispondenza Package Imprendo Plus n. 101670573, sottoscritto il 28.9.2011, con esposizione debitoria al 26.7.2022 di euro 78.064,91; il contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n. 8425077, concluso l'11.2.2020, con saldo debitore di euro 79.827,09; e il contratto di mutuo chirografario a tasso fisso n.
8777087 concluso il 7.4.2021, con saldo debitore di euro 175.413,28;
− gli estratti conto integrali del conto corrente n. 101670573, da cui risulta l'avvenuta effettiva erogazione delle somme finanziate (doc. 3.1.3 ; CP_3
− gli estratto conto ex art. 50 TUB del conto corrente e dei finanziamenti, da cui risultano il quantum debeatur (precisamente, le rate impagate e gli interessi maturati alla data della risoluzione del contratto;
cfr. docc. 3.1.2, 3.2 e 3.5 ; CP_3
− il conteggio di quanto ancora dovuto a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia
(cfr. doc. 4 ); CP_5
9 − le garanzie fideiussorie (specifiche e omnibus) rilasciate dal sig. Pt_1
Alla stregua di quanto sopra, è dunque provato il credito vantato dalla cessionaria nei CP_5 confronti di e – per quanto qui interessa – nei confronti del Controparte_7 fideiussore Parte_1
La quantificazione formulata da nel suo atto di intervento non è stata oggetto di CP_5 specifica contestazione da parte dell'attore e, dunque, deve essere considerata parimenti provata.
, quale ultima cessionaria del credito oggetto di causa, ha conseguente il diritto al CP_5 pagamento della somma di € 273.305,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
7. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico dell'attore.
Si rileva che, a fronte dell'intervento in giudizio delle società cessionarie di volta in volta titolari del credito oggetto di questo giustizio, si ritiene irragionevole la duplicazione delle spese in favore dei cedenti ( e e dell'ultima cessionaria ( ). In CP_1 CP_3 CP_5 particolare, la duplicazione delle spese contrasterebbe con l'unitarietà delle difese della CP_12 cedente e delle successive cessionarie, peraltro tutte assistite dal medesimo difensore nelle varie fasi del presente giudizio.
Devono infine ritenersi assorbite nelle spese di lite anche le spese della fase monitoria, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attore al pagamento nei limiti di cui sopra (cfr. in questo Senso Cass. n. 27949 del 30.9.2022, per cui “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
Ciò posto, le spese vengono liquidate come segue, sul valore della causa determinato in base al decisum, atteso il solo parziale accoglimento delle domande risarcitorie (cfr. Cass.
22.3.2022, n. 9237), e sulla base dei parametri di cui alle nuove tabelle forensi allegati al
D.M. 13.8.2022, n. 147 (scaglione di riferimento per cause di valore tra 260.000,01 e €
520.000,00, valore prossimo al minimo), e dunque in totale € 11.500,00 (fase di studio €
1.800; fase introduttiva € 1.200,00; fase di trattazione € 5.000,00 e fase decisoria € 3.500,00), oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
esse sono liquidate a favore delle cessionarie ed , da considerarsi quali creditori in solido. Nulla viene CP_3 CP_5
10 liquidato in favore della convenuta rimasta contumacia nel presente giudizio (cfr. CP_1 ex multis Cass. n. 14972/25).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− revoca il decreto ingiuntivo n. 2262/22 del Tribunale di Nola;
− condanna il sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della complessiva somma di € Controparte_5
273.305,28, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
− condanna il sig. al rimborso integrale delle spese del giudizio in Parte_1 favore delle intervenienti e Controparte_5 in solido tra loro, liquidandole in € Controparte_3 complessivi € 11.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola, 27 novembre 2025
Il Giudice
IZ SA
11