Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2026, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13829 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto Paritario -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonia Scione, Arianna Scione, con domicilio eletto presso lo studio Arianna Scione in Roma, via Aureliana 25;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto -OMISSIS- emanato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e relativo elenco, nella parte in cui non include l’Istituto ricorrente nell’elenco allegato e parte integrante del predetto Decreto tra le scuole autorizzate allo sdoppiamento delle classi ed al funzionamento delle classi collaterali indicate per l’anno scolastico 2024-2025;
- del Decreto -OMISSIS- emanato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, comunicato in data 25.11.24, nella parte in cui è negata all’Istituto ricorrente l’autorizzazione al funzionamento delle classi quinte collaterali, relative all’indirizzo A.F.M. e all’indirizzo S.I.A., per l’anno scolastico 2024-2025;
- nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ISTITUTO PARITARIO -OMISSIS- il 8\1\2025:
- del provvedimento -OMISSIS- emanato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, comunicato in data 17.12.24, recante mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali (doc. 13);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Vista la nota del 25 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RA EL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con nota depositata in data 25 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL SS, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA EL RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL RB | AL SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.