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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 204/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA MAGLIO 4C PORDENONE presso lo studio dell'avv. SILVESTRI FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GARDIN Controparte_1 C.F._2 AR NA elettivamente domiciliato in Via G. Matteotti, 3 - FAX 0434 1691305 33079 SESTO AL REGHENA presso lo studio dell'avv. GARDIN AR NA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/2023 con cui il Tribunale di Pordenone ha ingiunto, in favore di CP_1
, il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi e
[...] spese del monitorio.
Ha ritenuto infondata la pretesa creditoria azionata in ragione dei pregiudizi dallo stesso patito in conseguenza della omessa manutenzione della canna fumaria, da cui sarebbe originato l'incendio occorso in data 15.08.2023.
Ha ritenuto in diritto fondata pertanto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per aver trasferito la proprietà dell'azienda senza averne preservato il suo corretto e regolare funzionamento.
pagina 1 di 5 Si è costituito in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della mancata inclusione della canna fumaria tra i beni oggetto di cessione di azienda e in ragione della non riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta di parte creditrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è del tutto infondata sotto plurimi aspetti.
Nel merito della pretesa in questione, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione..."(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, sotto il profilo del titolo costitutivo, costituisce circostanza incontestata e pacificamente ammessa dallo stesso opponente la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la cessione dell'azienda con controprestazione pecuniaria complessiva di euro 24.000,00.
Anche sotto il profilo dell'effettiva esecuzione delle prestazioni in oggetto, deve ritenersi formata la prova del versamento solo parziale dell'importo suddetto con conseguente esigibilità della presente pretesa creditoria per l'importo residuo di euro 12.000,00.
pagina 2 di 5 In questo contesto assertivo e probatorio, le domande riconvenzionali proposte da parte opponente, fondate espressamente sulle garanzie edilizie riconosciute dal nostro ordinamento, non appaiono in alcun modo idonee ad assurgere a fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria de qua.
Con riferimento alle pretese fatte valere nel presente giudizio per i presunti difetti di conformità riscontrati sulla canna fumaria, occorre preliminarmente rilevare, in punto di inquadramento giuridico della presente domanda, l'operatività, nel caso di specie, della garanzia per vizi prevista dagli artt 1492 e ss c.c..
Ed invero la pretesa di parte opponente, da un lato, per quel che concerne la domanda di risoluzione del contratto, è funzionale a far valere l'esperimento di una azione redibitoria e/o estimatoria per asserito difetto delle qualità promesse dell'azienda e, dall'altro lato, per quel che concerne la domanda risarcitoria, è funzionale, ai sensi dell'art 1494 c.c., non già a paralizzare l'adempimento della prestazione principale ma a far valere, a decurtazione totale o parziale dell'importo comunque dovuto, il pregiudizio discendente dalla non corretta esecuzione della prestazione dedotta nel presente giudizio.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che entrambe le azioni proposte sono inevitabilmente soggette ai termini di prescrizione e decadenza contemplati dall'art 1495 c.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, è da ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione decadenziale sollevata da parte opposta.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova oltre che della tempestività della denuncia anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (C. 13695/2007).
Ciò posto, tuttavia, parte opponente non ha minimamente indicato né provato il giorno della denuncia.
Parte attrice, invero, si limita a riferire di aver riscontrato vizi alla propria attività aziendale in seguito ad un incendio occorso in data 15.08.2023 che lo stesso opponente riconduce ad una inesatta manutenzione della canna fumaria, senza tuttavia minimamente riferire di aver prontamente denunciato i vizi suddetti e la tempistica con cui sarebbe avvenuta la presunta denuncia;
Ne consegue, pertanto, che, a fronte dell'eccezione sollevata da parte opposta, la carenza assoluta di allegazioni sul punto ad opera pagina 3 di 5 di parte opponente non consente di ritenere rispettato il termine decadenziale normativamente previsto.
Anche volendo andare oltre tale eccezione preliminare sollevata, si evidenzia, nel caso di specie, l'insussistenza assoluta di un inadempimento, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che i rimedi azionati nel presente giudizio possono afferire unicamente ai beni oggetto della vicenda traslativa.
Ciò posto nel caso id specie il contratto traslativo in questione ha riguardato unicamente i beni aziendali specificamente indicati nell'allegato in atti, rispetto ai quali la canna fumaria, da cui è originato l'incendio, non rientra affatto, trattandosi di un bene facente parte della struttura del fabbricato e quindi ricollegabile alla proprietà dell'immobile.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che non è esigibile da parte opponente qualsivoglia adempimento involgente un bene non facente parte dei beni aziendali, trattandosi di una obbligazione di manutenzione dell'immobile che, al più, attiene a rapporti contrattuali originariamente esistenti tra parte opposta e il proprietario dei beni in questione.
Sotto l'altro profilo, si evidenzia come la CTU resa in sede di giudizio di ATP ha escluso comunque qualsivoglia addebito a carico di parte opposta, ritenendo l'evento occorso ricollegabile causalmente a un surriscaldamento della parte lignea vicina alla canna fumaria, senza che sia possibile muovere qualsivoglia addebito a parte creditrice in relazione alla manutenzione e pulizia della canna fumaria.
l'inesistenza di un inadempimento ascrivibile a parte opposta consente di ritenere altresì assorbita nel merito la domanda risarcitoria formulata la quale, oltretutto, si appalesa del tutto carente di prova in ordine alle conseguenze dannose suscettibili di ristoro.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
A tale proposto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli oneri difensivi, occorrerà tenere conto anche del valore delle domande riconvenzionali proposte, la cui attribuzione, in quanto diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, conseguentemente, dell'attività difensiva (C. 30840/2018). pagina 4 di 5 Ne consegue, pertanto, che, se di valore eccedente la domanda principale, ai fini della liquidazione delle spese di lite occorrerà utilizzare il parametro correttivo del valore effettivo della controversia ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile.
Nel caso di specie, essendo stato richiesto, in via riconvenzionale, non soltanto la ripetizione di quanto versato, pari a euro 12.000,00 ma anche l'ulteriore, indeterminata, domanda di risarcimento del danno nell'importo da individuare in corso di causa, lo scaglione di riferimento sarà quello previsto per le cause di valore indeterminabile, in ossequio al consolidato principio sul punto.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 1013/2023 di cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 5.700,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 204/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA MAGLIO 4C PORDENONE presso lo studio dell'avv. SILVESTRI FRANCESCO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GARDIN Controparte_1 C.F._2 AR NA elettivamente domiciliato in Via G. Matteotti, 3 - FAX 0434 1691305 33079 SESTO AL REGHENA presso lo studio dell'avv. GARDIN AR NA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/2023 con cui il Tribunale di Pordenone ha ingiunto, in favore di CP_1
, il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi e
[...] spese del monitorio.
Ha ritenuto infondata la pretesa creditoria azionata in ragione dei pregiudizi dallo stesso patito in conseguenza della omessa manutenzione della canna fumaria, da cui sarebbe originato l'incendio occorso in data 15.08.2023.
Ha ritenuto in diritto fondata pertanto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno per aver trasferito la proprietà dell'azienda senza averne preservato il suo corretto e regolare funzionamento.
pagina 1 di 5 Si è costituito in giudizio parte opposta contestando quanto ex adverso dedotto in ragione della mancata inclusione della canna fumaria tra i beni oggetto di cessione di azienda e in ragione della non riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta di parte creditrice.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è del tutto infondata sotto plurimi aspetti.
Nel merito della pretesa in questione, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione..."(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso di specie, sotto il profilo del titolo costitutivo, costituisce circostanza incontestata e pacificamente ammessa dallo stesso opponente la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la cessione dell'azienda con controprestazione pecuniaria complessiva di euro 24.000,00.
Anche sotto il profilo dell'effettiva esecuzione delle prestazioni in oggetto, deve ritenersi formata la prova del versamento solo parziale dell'importo suddetto con conseguente esigibilità della presente pretesa creditoria per l'importo residuo di euro 12.000,00.
pagina 2 di 5 In questo contesto assertivo e probatorio, le domande riconvenzionali proposte da parte opponente, fondate espressamente sulle garanzie edilizie riconosciute dal nostro ordinamento, non appaiono in alcun modo idonee ad assurgere a fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria de qua.
Con riferimento alle pretese fatte valere nel presente giudizio per i presunti difetti di conformità riscontrati sulla canna fumaria, occorre preliminarmente rilevare, in punto di inquadramento giuridico della presente domanda, l'operatività, nel caso di specie, della garanzia per vizi prevista dagli artt 1492 e ss c.c..
Ed invero la pretesa di parte opponente, da un lato, per quel che concerne la domanda di risoluzione del contratto, è funzionale a far valere l'esperimento di una azione redibitoria e/o estimatoria per asserito difetto delle qualità promesse dell'azienda e, dall'altro lato, per quel che concerne la domanda risarcitoria, è funzionale, ai sensi dell'art 1494 c.c., non già a paralizzare l'adempimento della prestazione principale ma a far valere, a decurtazione totale o parziale dell'importo comunque dovuto, il pregiudizio discendente dalla non corretta esecuzione della prestazione dedotta nel presente giudizio.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che entrambe le azioni proposte sono inevitabilmente soggette ai termini di prescrizione e decadenza contemplati dall'art 1495 c.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, è da ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione decadenziale sollevata da parte opposta.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova oltre che della tempestività della denuncia anche dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (C. 13695/2007).
Ciò posto, tuttavia, parte opponente non ha minimamente indicato né provato il giorno della denuncia.
Parte attrice, invero, si limita a riferire di aver riscontrato vizi alla propria attività aziendale in seguito ad un incendio occorso in data 15.08.2023 che lo stesso opponente riconduce ad una inesatta manutenzione della canna fumaria, senza tuttavia minimamente riferire di aver prontamente denunciato i vizi suddetti e la tempistica con cui sarebbe avvenuta la presunta denuncia;
Ne consegue, pertanto, che, a fronte dell'eccezione sollevata da parte opposta, la carenza assoluta di allegazioni sul punto ad opera pagina 3 di 5 di parte opponente non consente di ritenere rispettato il termine decadenziale normativamente previsto.
Anche volendo andare oltre tale eccezione preliminare sollevata, si evidenzia, nel caso di specie, l'insussistenza assoluta di un inadempimento, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che i rimedi azionati nel presente giudizio possono afferire unicamente ai beni oggetto della vicenda traslativa.
Ciò posto nel caso id specie il contratto traslativo in questione ha riguardato unicamente i beni aziendali specificamente indicati nell'allegato in atti, rispetto ai quali la canna fumaria, da cui è originato l'incendio, non rientra affatto, trattandosi di un bene facente parte della struttura del fabbricato e quindi ricollegabile alla proprietà dell'immobile.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che non è esigibile da parte opponente qualsivoglia adempimento involgente un bene non facente parte dei beni aziendali, trattandosi di una obbligazione di manutenzione dell'immobile che, al più, attiene a rapporti contrattuali originariamente esistenti tra parte opposta e il proprietario dei beni in questione.
Sotto l'altro profilo, si evidenzia come la CTU resa in sede di giudizio di ATP ha escluso comunque qualsivoglia addebito a carico di parte opposta, ritenendo l'evento occorso ricollegabile causalmente a un surriscaldamento della parte lignea vicina alla canna fumaria, senza che sia possibile muovere qualsivoglia addebito a parte creditrice in relazione alla manutenzione e pulizia della canna fumaria.
l'inesistenza di un inadempimento ascrivibile a parte opposta consente di ritenere altresì assorbita nel merito la domanda risarcitoria formulata la quale, oltretutto, si appalesa del tutto carente di prova in ordine alle conseguenze dannose suscettibili di ristoro.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
A tale proposto, nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli oneri difensivi, occorrerà tenere conto anche del valore delle domande riconvenzionali proposte, la cui attribuzione, in quanto diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, conseguentemente, dell'attività difensiva (C. 30840/2018). pagina 4 di 5 Ne consegue, pertanto, che, se di valore eccedente la domanda principale, ai fini della liquidazione delle spese di lite occorrerà utilizzare il parametro correttivo del valore effettivo della controversia ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile.
Nel caso di specie, essendo stato richiesto, in via riconvenzionale, non soltanto la ripetizione di quanto versato, pari a euro 12.000,00 ma anche l'ulteriore, indeterminata, domanda di risarcimento del danno nell'importo da individuare in corso di causa, lo scaglione di riferimento sarà quello previsto per le cause di valore indeterminabile, in ossequio al consolidato principio sul punto.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 1013/2023 di cui dichiara l'esecutorietà
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 5.700,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5