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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3401/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2020 00365269 40 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2020 00829130 17 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021 00242425 32 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021 00683581 89 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2022 00379159 39 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2022 00843223 33 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00132870 90 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00376839 27 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00631955 44 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00745728 78 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7603/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Per l'appellante nessuno è presente in udienza alle ore 10:00. Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli atti. Il dott. Difensore_2 eccepisce la mancanza di autentica in ordine alla firma del procuratore di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3401/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza n.
14113/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 07176202400002665000 con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 739.458,44 di cui a 18 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento emessi rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate DP1 e dal Comune di Napoli per Tari 2015.
Con il ricorso di primo grado, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell'importo ipotecabile o l'annullamento dell'atto, deducendo che alcune cartelle erano già oggetto di appello o di sentenze passate in giudicato che avevano annullato sanzioni e interessi, oltre all'omessa notifica di numerose altre cartelle.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, limitando l'analisi alle cartelle indicate sub
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 per le quali l'ente di riscossione ha prodotto documentazione insufficiente
(copia in bianco della relata per la cartella 8 e copie delle ricevute di consegna/accettazione PEC in formato
.eml per le altre).
La Corte ha ritenuto non applicabile il principio della Cass. ord. n.16189/2023, poiché in quel caso la notifica era avvenuta in formato pdf, mentre qui l'ente aveva prodotto le ricevute in formato .eml. La Corte ha, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 24 bis del d.lgs. 546/92 (in vigore dal 04.01.2024), la copia informatica di un atto processuale depositato deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità del difensore o del dipendente.
.3.- Avverso tale decisione ha proposto appello A.D.E.R., deducendo:
– la ritualità ed efficacia delle notifiche PEC già prodotte in primo grado;
– la legittimità della produzione in appello delle stesse ricevute PEC corredate da attestazione di conformità;
– la conseguente erroneità dell'annullamento delle cartelle;
– l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
Il contribuente si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale, deducendo:
– nullità dell'appello principale per vizi della procura e del contraddittorio;
– violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992;
– inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992, come modificato;
– erroneità della motivazione della sentenza di primo grado;
– violazione dell'art. 26 DPR 602/1973.Con Ordinanza N. 1146/2025, depositata il 26/05/2025, questa
Sezione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parte resistente circa la validità della procura alle liti dell'appellante principale.
L'eccezione è infondata.
La procura speciale rilasciata al difensore A.D.E.R. risulta conferita nelle forme prescritte dall'art. 12 D.Lgs.
546/1992 ed è allegata all'atto di appello.
Non emergono profili di invalidità né in ordine alla sottoscrizione né in ordine ai poteri rappresentativi.
Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione del resistente relativa alla pretesa violazione dell'art. 331 c.p.c..
Il Comune di Napoli non è parte necessaria del presente giudizio, il quale riguarda esclusivamente l'annullamento delle cartelle nn. 8–18 emesse da A.D.E.R. e non concerne l'avviso di accertamento comunale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere non necessaria l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione riguarda atti imputabili ad un solo ente impositore (Cass. 23031/2014; Cass. 16412/2016). L'eccezione va pertanto respinta.
2.- Non merita accoglimento l'appello principale.
Correttamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto non provata la rituale notificazione,
a mezzo PEC, delle cartelle di pagamento nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, atteso che la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione era priva di attestazione di conformità agli originali digitali notificati.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, l'onere di dimostrare la regolare notifica delle cartelle di pagamento incombe sull'Agente della riscossione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa tributaria (Cass., sez. V, nn. 6395/2014; 3354/2016). In presenza di specifica contestazione da parte del contribuente, la produzione di copie non asseverate di documenti informatici non è idonea a fornire valida prova della notificazione (Cass., sez. V, n. 19671/2019).
La produzione, in sede di appello, delle attestazioni di conformità mancanti non vale a sanare la carenza probatoria originaria, dovendo la correttezza della decisione di primo grado essere valutata con riferimento agli atti ritualmente prodotti in quel giudizio. La facoltà di produrre nuovi documenti ex art. 58, comma 2, D.
Lgs. n. 546/1992 non può risolversi in una rimessione in termini della parte onerata della prova (Cass., sez.
V, n. 18907/2018).
Parimenti infondato è il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, non potendo operare la sanatoria ex artt. 156 e 160 c.p.c. quando difetti la prova stessa dell'avvenuta notificazione dell'atto (Cass., sez. V, n.
5077/2017).
Quanto alle spese di lite, la compensazione disposta dal giudice di primo grado risulta correttamente motivata in ragione del parziale accoglimento del ricorso e rientra nel potere discrezionale del giudice.
3.- Parimenti infondato è l'appello incidentale proposto dal contribuente.
Le censure formulate avverso la sentenza di primo grado non colgono nel segno, atteso che la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione sufficiente, chiara e coerente con il thema decidendum, come richiesto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione meramente apparente, avendo il giudice di primo grado esplicitamente individuato la ragione dell'accoglimento parziale del ricorso nella mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, con conseguente inidoneità probatoria delle copie delle ricevute di accettazione e consegna delle notifiche PEC. La motivazione, pertanto, consente pienamente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e non si risolve in formule di stile o assertive.
È altresì infondato l'assunto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente confuso il formato dei documenti informatici (.pdf/.eml). La sentenza non fonda la decisione sul formato del file, bensì sulla mancanza dell'attestazione di conformità agli originali digitali, profilo autonomo e dirimente, che prescinde dalla questione del formato di deposito.
Il richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16189/2023 non è pertinente, poiché tale arresto attiene ai requisiti del deposito telematico degli atti notificati a mezzo PEC e alla verifica del raggiungimento dello scopo della notificazione, mentre nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente rilevato un difetto originario di prova della notifica, non sanabile in assenza di documentazione idonea e ritualmente prodotta.
Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Dall'accertata mancanza di prova della notificazione delle cartelle di pagamento discende, semmai, la corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova, non già un vizio di erronea interpretazione della norma che disciplina le modalità di notifica.
Quanto alla richiesta di riforma della sentenza in punto di spese, deve ribadirsi che la compensazione disposta dal giudice di primo grado trova adeguata giustificazione nel parziale accoglimento del ricorso e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli principale e incidentale. Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3401/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 TRIBUTI VARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 I.C.I. 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400002665000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2020 00365269 40 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2020 00829130 17 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021 00242425 32 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2021 00683581 89 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2022 00379159 39 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2022 00843223 33 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00132870 90 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00376839 27 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00631955 44 000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2023 00745728 78 000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7603/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Per l'appellante nessuno è presente in udienza alle ore 10:00. Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli atti. Il dott. Difensore_2 eccepisce la mancanza di autentica in ordine alla firma del procuratore di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3401/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza n.
14113/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 07176202400002665000 con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 739.458,44 di cui a 18 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento emessi rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate DP1 e dal Comune di Napoli per Tari 2015.
Con il ricorso di primo grado, il ricorrente ha chiesto la rideterminazione dell'importo ipotecabile o l'annullamento dell'atto, deducendo che alcune cartelle erano già oggetto di appello o di sentenze passate in giudicato che avevano annullato sanzioni e interessi, oltre all'omessa notifica di numerose altre cartelle.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, limitando l'analisi alle cartelle indicate sub
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 per le quali l'ente di riscossione ha prodotto documentazione insufficiente
(copia in bianco della relata per la cartella 8 e copie delle ricevute di consegna/accettazione PEC in formato
.eml per le altre).
La Corte ha ritenuto non applicabile il principio della Cass. ord. n.16189/2023, poiché in quel caso la notifica era avvenuta in formato pdf, mentre qui l'ente aveva prodotto le ricevute in formato .eml. La Corte ha, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 24 bis del d.lgs. 546/92 (in vigore dal 04.01.2024), la copia informatica di un atto processuale depositato deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità del difensore o del dipendente.
.3.- Avverso tale decisione ha proposto appello A.D.E.R., deducendo:
– la ritualità ed efficacia delle notifiche PEC già prodotte in primo grado;
– la legittimità della produzione in appello delle stesse ricevute PEC corredate da attestazione di conformità;
– la conseguente erroneità dell'annullamento delle cartelle;
– l'erroneità della compensazione delle spese di lite.
Il contribuente si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale, deducendo:
– nullità dell'appello principale per vizi della procura e del contraddittorio;
– violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992;
– inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.Lgs. 546/1992, come modificato;
– erroneità della motivazione della sentenza di primo grado;
– violazione dell'art. 26 DPR 602/1973.Con Ordinanza N. 1146/2025, depositata il 26/05/2025, questa
Sezione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di parte resistente circa la validità della procura alle liti dell'appellante principale.
L'eccezione è infondata.
La procura speciale rilasciata al difensore A.D.E.R. risulta conferita nelle forme prescritte dall'art. 12 D.Lgs.
546/1992 ed è allegata all'atto di appello.
Non emergono profili di invalidità né in ordine alla sottoscrizione né in ordine ai poteri rappresentativi.
Sempre in via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione del resistente relativa alla pretesa violazione dell'art. 331 c.p.c..
Il Comune di Napoli non è parte necessaria del presente giudizio, il quale riguarda esclusivamente l'annullamento delle cartelle nn. 8–18 emesse da A.D.E.R. e non concerne l'avviso di accertamento comunale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere non necessaria l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione riguarda atti imputabili ad un solo ente impositore (Cass. 23031/2014; Cass. 16412/2016). L'eccezione va pertanto respinta.
2.- Non merita accoglimento l'appello principale.
Correttamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto non provata la rituale notificazione,
a mezzo PEC, delle cartelle di pagamento nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, atteso che la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione era priva di attestazione di conformità agli originali digitali notificati.
Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, l'onere di dimostrare la regolare notifica delle cartelle di pagamento incombe sull'Agente della riscossione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa tributaria (Cass., sez. V, nn. 6395/2014; 3354/2016). In presenza di specifica contestazione da parte del contribuente, la produzione di copie non asseverate di documenti informatici non è idonea a fornire valida prova della notificazione (Cass., sez. V, n. 19671/2019).
La produzione, in sede di appello, delle attestazioni di conformità mancanti non vale a sanare la carenza probatoria originaria, dovendo la correttezza della decisione di primo grado essere valutata con riferimento agli atti ritualmente prodotti in quel giudizio. La facoltà di produrre nuovi documenti ex art. 58, comma 2, D.
Lgs. n. 546/1992 non può risolversi in una rimessione in termini della parte onerata della prova (Cass., sez.
V, n. 18907/2018).
Parimenti infondato è il richiamo al principio del raggiungimento dello scopo, non potendo operare la sanatoria ex artt. 156 e 160 c.p.c. quando difetti la prova stessa dell'avvenuta notificazione dell'atto (Cass., sez. V, n.
5077/2017).
Quanto alle spese di lite, la compensazione disposta dal giudice di primo grado risulta correttamente motivata in ragione del parziale accoglimento del ricorso e rientra nel potere discrezionale del giudice.
3.- Parimenti infondato è l'appello incidentale proposto dal contribuente.
Le censure formulate avverso la sentenza di primo grado non colgono nel segno, atteso che la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione sufficiente, chiara e coerente con il thema decidendum, come richiesto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992.
In particolare, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione meramente apparente, avendo il giudice di primo grado esplicitamente individuato la ragione dell'accoglimento parziale del ricorso nella mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, con conseguente inidoneità probatoria delle copie delle ricevute di accettazione e consegna delle notifiche PEC. La motivazione, pertanto, consente pienamente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e non si risolve in formule di stile o assertive.
È altresì infondato l'assunto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente confuso il formato dei documenti informatici (.pdf/.eml). La sentenza non fonda la decisione sul formato del file, bensì sulla mancanza dell'attestazione di conformità agli originali digitali, profilo autonomo e dirimente, che prescinde dalla questione del formato di deposito.
Il richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16189/2023 non è pertinente, poiché tale arresto attiene ai requisiti del deposito telematico degli atti notificati a mezzo PEC e alla verifica del raggiungimento dello scopo della notificazione, mentre nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente rilevato un difetto originario di prova della notifica, non sanabile in assenza di documentazione idonea e ritualmente prodotta.
Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Dall'accertata mancanza di prova della notificazione delle cartelle di pagamento discende, semmai, la corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova, non già un vizio di erronea interpretazione della norma che disciplina le modalità di notifica.
Quanto alla richiesta di riforma della sentenza in punto di spese, deve ribadirsi che la compensazione disposta dal giudice di primo grado trova adeguata giustificazione nel parziale accoglimento del ricorso e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli principale e incidentale. Compensa le spese.