Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 620
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Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto non provata la rituale notificazione delle cartelle di pagamento in quanto la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione era priva di attestazione di conformità agli originali digitali notificati. La produzione in appello di tali attestazioni non sana la carenza probatoria originaria.

  • Rigettato
    Erroneità della compensazione delle spese di lite

    La compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado è stata ritenuta correttamente motivata in ragione del parziale accoglimento del ricorso e rientra nel potere discrezionale del giudice.

  • Rigettato
    Nullità dell'appello principale per vizi della procura e del contraddittorio

    L'eccezione relativa alla validità della procura alle liti dell'appellante principale è stata ritenuta infondata in quanto conferita nelle forme prescritte. L'eccezione relativa alla pretesa violazione dell'art. 331 c.p.c. è stata respinta poiché il Comune di Napoli non è parte necessaria del giudizio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    La censura non è stata accolta, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione meramente apparente.

  • Rigettato
    Inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello

    La facoltà di produrre nuovi documenti ex art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 non può risolversi in una rimessione in termini della parte onerata della prova.

  • Rigettato
    Erroneità della motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado sufficiente, chiara e coerente, non ravvisando vizi di motivazione apparenti o erronea confusione dei formati dei documenti informatici.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 26 DPR 602/1973

    Dall'accertata mancanza di prova della notificazione delle cartelle discende la corretta applicazione dei principi in tema di onere della prova, non già un vizio di erronea interpretazione della norma.

  • Rigettato
    Richiesta di riforma della sentenza in punto di spese

    La compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado trova adeguata giustificazione nel parziale accoglimento del ricorso e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 620
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 620
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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