Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/04/2026, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02665/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2025, proposto da
NN RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza:
della sentenza N. 494/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 5288/2020, pubblicata in data 01/02/2022, notificata in data 08/03/2022, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RI GR D'AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 494/2022, pubblicata in data 01/02/2022 e notificata in data 8 marzo 2022, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria in atti.
Con la sentenza posta in esecuzione, il giudice del lavoro ha così statuito “accoglie la domanda e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi valutare per intero tutto il servizio svolto con contratti a termine ai fini dell’inquadramento retributivo, nei limiti e con le modalità indicati in motivazione; - per l’effetto condanna il UR a riconoscere il diritto alla relativa progressione stipendiale, con
condanna dello stesso al pagamento in favore della parte ricorrente dell’importo di €. 15.407,50,
oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di differenze retributive spettanti; […]”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte istante ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva in data 8 marzo 2022 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso, con ordine al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, con fissazione di un termine per provvedere, nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, anche con facoltà di procedere mediante speciale ordine di pagamento, con applicazione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza posta in esecuzione è stata notificata in data 8 marzo 2022, è passata in giudicato ed è stata azionata in ottemperanza con ricorso ritualmente notificato e depositato; risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Poiché non è stata allegata né provata l’esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione resistente di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato sulla sentenza in epigrafe.
Va, pertanto, assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere all’integrale esecuzione del giudicato. In difetto, va nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6) che, in caso di inottemperanza dell’amministrazione obbligata, provvederà all’incombente nei 60 giorni successivi, previa notifica, da inoltrare anche alla controparte, di apposita istanza da parte del ricorrente.
La liquidazione del compenso in favore del commissario avverrà, se del caso, con separato provvedimento all’esito dell’incarico.
Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro per l’ulteriore violazione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo tenuto conto della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UR DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
RI GR D'AL, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RI GR D'AL | RI UR DD |
IL SEGRETARIO