CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
OR AR MARIA, Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6459/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catania
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 21.10.2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2025
90184972 30/000 notificata da ADER il 15.7.2025 (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni di ADER) di cui deduce la notifica in data 28.7.2025 e le cartelle di pagamento ad essa sottese:.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento, la prescrizione del credito tributario, delle sanzioni e degli interessi.
Resistono DE la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e l'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/1992 in quanto tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento
29320259018497230000, notificata in data 15/07/2025 – ricorso notificato in data 21/10/2025).
La notifica dell'atto impugnato è stata effettuata a mani del contribuente in data 15.7.2025 come da relata depositata in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €700,00 per ciascun resistente, oltre accessori di legge, se dovuti, distraendo quelle liquidate ad DE in favore dell'avv. Difensore_3 che ne ha fatto rituale richiesta.
Catania 2.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. NA IL IS
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
OR AR MARIA, Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6459/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catania
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 I.C.I. 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018497230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 21.10.2025 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2025
90184972 30/000 notificata da ADER il 15.7.2025 (cfr. doc. 4 allegato alle controdeduzioni di ADER) di cui deduce la notifica in data 28.7.2025 e le cartelle di pagamento ad essa sottese:.
Eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento, la prescrizione del credito tributario, delle sanzioni e degli interessi.
Resistono DE la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e l'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/1992 in quanto tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento
29320259018497230000, notificata in data 15/07/2025 – ricorso notificato in data 21/10/2025).
La notifica dell'atto impugnato è stata effettuata a mani del contribuente in data 15.7.2025 come da relata depositata in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €700,00 per ciascun resistente, oltre accessori di legge, se dovuti, distraendo quelle liquidate ad DE in favore dell'avv. Difensore_3 che ne ha fatto rituale richiesta.
Catania 2.2.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
IA M. NA IL IS