Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Misaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con il quale il responsabile del Settore Tecnico III del Comune di Marina di Gioiosa Ionica ha rigettato l'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 3.08.2025, nonché degli atti prodromici, consequenziali e, comunque, connessi;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso presentata in data 3.08.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EP RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 30/09/2025 e depositato in data 29/10/2025, la ricorrente impugna il provvedimento del-OMISSIS-, trasmesso in pari data, con cui l’Amministrazione comunale ha rigettato l’istanza di accesso ai documenti richiesti con l’istanza presentata in data 3/8/2025, chiedendo che sia ordinato all’Amministrazione intimata l’esibizione della documentazione richiesta;
- per resistere al ricorso si è costituito, in data 11/11/2025, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, chiedendo, in ogni caso, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell’avvenuta trasmissione all’istante, in data 2/11/2025, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso;
- alla camera di consiglio del 3/12/2025, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., come da verbale di udienza, di un probabile profilo di irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito, avvenuto oltre i termini dimidiati;
RITENUTO che:
- il ricorso sia irricevibile perché tardivamente depositato;
- ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a. nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 116 c.p.a., tutti i termini processuali, compreso, quindi, il termine perentorio di trenta giorni per il deposito del ricorso con modalità telematiche ex art. 45 c.p.a., sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario;
- in conseguenza, è irricevibile, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso introduttivo dell'azione ex art. 116 c.p.a. depositato oltre il termine dimidiato di 15 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario;
- nel caso in esame, il ricorrente ha notificato il ricorso in data 30/09/2025 e lo ha depositato il successivo 29/10/2025, e, dunque, oltre il termine perentorio di quindici giorni;
- per le ragioni sopra esposte va, dunque, dichiarata l'irricevibilità del ricorso per tardività del relativo deposito, profilo preliminare rispetto all’accertamento della cessazione della materia del contendere che attiene al merito della controversia;
RITENUTO, infine, che le spese processuali possano essere compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione su un profilo rilevato d’ufficio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EP RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP RO | NA NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.