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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 03/02/2026, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1612/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16209/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 11051 DEL 2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1115/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16209/2024, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante Sig. Difensore_3, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dalla Dott.ssa Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento IMU p.i. 2020 n. 11051 - Prot. n° QB/2024/447074 del 19/6/2024 (all. 1), notificato da Roma Capitale in data 11/7/24, con il quale è stata richiesta IMU per
€ 212.961,98 oltre 20 interessi e sanzioni (€ 212.961,98), per un totale di € 442.221,93, richiedendone l'annullamento. AQ motivi deduce la illegittimità dell'atto per violazione del principio del contraddittorio ex art.
6-bis l. 212/2000; la illegittimità delle sanzioni irrogate: violazione dell'art. 12 co. 5 d.lgs. 472/97.
Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato, contestando le eccezioni della ricorrente.
La ricorrente ha depositato Memorie illustrative.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
Il Collegio osserva che la problematica è stata già esaminata da questa Corte, sebbene per diverso anno d'imposta (2019), che con la sentenza n.13201/2025 del 06/10/2025 ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, con le stesse identiche motivazioni, per cui non ritiene di mutare l'orientamento precedentemente espresso. Tra l'altro la ricorrente non ha fornito prova di aver prodotto impugnazione alla stessa.
Nella indicata sentenza ritiene il Collegio che il motivo in ordine al difetto di contraddittorio sia infondato.
Infatti parte ricorrente non espone quali siano le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio che si assumere negato. La Corte di Cassazione conferma che anche nel caso dei tributi armonizzati (per i quali sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo), la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio sollevata in giudizio non può essere dichiarata laddove il contribuente non abbia evidenziato quali sono le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio (dimostrando che le stesse avrebbero comunque portato a decisioni diverse da quelle assunte dall'amministrazione finanziaria)
“e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (in senso conforme, Cassazione sentenza n. 2875/2017; ordinanze numero 10030/2017, 20799/2017; 21071/2017; 26943/2017; 2873/2018).
Va rigettato poi anche il motivo relativo alla mancata applicazione del cumulo giuridico. Infatti questa Corte condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del
D. Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento»; (Cassazione 1540/2017 e
2706/2017; Cassazione ordinanza n. 5744/2021; Cassazione 10631/2024). Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, congruamente liquidate in €.2.500,00=.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
ZACCARDI GLAUCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16209/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 11051 DEL 2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1115/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.16209/2024, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante Sig. Difensore_3, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e dalla Dott.ssa Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento IMU p.i. 2020 n. 11051 - Prot. n° QB/2024/447074 del 19/6/2024 (all. 1), notificato da Roma Capitale in data 11/7/24, con il quale è stata richiesta IMU per
€ 212.961,98 oltre 20 interessi e sanzioni (€ 212.961,98), per un totale di € 442.221,93, richiedendone l'annullamento. AQ motivi deduce la illegittimità dell'atto per violazione del principio del contraddittorio ex art.
6-bis l. 212/2000; la illegittimità delle sanzioni irrogate: violazione dell'art. 12 co. 5 d.lgs. 472/97.
Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato, contestando le eccezioni della ricorrente.
La ricorrente ha depositato Memorie illustrative.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sono infondati ed il ricorso va respinto.
Il Collegio osserva che la problematica è stata già esaminata da questa Corte, sebbene per diverso anno d'imposta (2019), che con la sentenza n.13201/2025 del 06/10/2025 ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, con le stesse identiche motivazioni, per cui non ritiene di mutare l'orientamento precedentemente espresso. Tra l'altro la ricorrente non ha fornito prova di aver prodotto impugnazione alla stessa.
Nella indicata sentenza ritiene il Collegio che il motivo in ordine al difetto di contraddittorio sia infondato.
Infatti parte ricorrente non espone quali siano le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio che si assumere negato. La Corte di Cassazione conferma che anche nel caso dei tributi armonizzati (per i quali sussiste l'obbligo di contraddittorio preventivo), la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio sollevata in giudizio non può essere dichiarata laddove il contribuente non abbia evidenziato quali sono le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio (dimostrando che le stesse avrebbero comunque portato a decisioni diverse da quelle assunte dall'amministrazione finanziaria)
“e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (in senso conforme, Cassazione sentenza n. 2875/2017; ordinanze numero 10030/2017, 20799/2017; 21071/2017; 26943/2017; 2873/2018).
Va rigettato poi anche il motivo relativo alla mancata applicazione del cumulo giuridico. Infatti questa Corte condivide l'orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del
D. Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento»; (Cassazione 1540/2017 e
2706/2017; Cassazione ordinanza n. 5744/2021; Cassazione 10631/2024). Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, congruamente liquidate in €.2.500,00=.