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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3659/2024 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Pietro Di Lupo Parra 109, ed elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza S. Paolo all'Orto,
22, presso lo studio dell'Avv. Elena Jaccheri, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F.: ), residente in [...], Butry sur Oise, Parte_2 C.F._2
Rue de Parmai, 56– 95430, ed elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza San Francesco,
5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Cutellè, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 8.1.2025 e 16.1.2025, in vista dell'udienza cartolare del 29.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Cascina (PI), in data 3 dicembre 2016, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Cascina (PI) anno 2016, parte I, serie A, atto n° 56; - che dall'unione è nata, in data 29 giugno 2018, la figlia;
- che con decreto di Per_1
omologa del 19.12.2022 emesso dal Tribunale di Pisa (n. 4049/2022) si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Pag. 2 di 7 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della minore.
La regolamentazione del diritto di visita, lasciato alla libera determinazione delle parti, è idonea a garantire alla minore la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Si precisa che non può essere disposta l”assegnazione” della casa coniugale, in senso tecnico, trattandosi di un immobile non di proprietà delle parti, ma condotto in locazione dal e di proprietà di terzi, estranei alla lite e alla regolamentazione Pt_2
della crisi coniugale;
il Tribunale si limita quindi a prendere atto del fatto che la ricorrente continuerà ad abitare tale immobile, con l'obbligo del di Pt_2
corrispondere il canone di locazione mensile di € 405,00.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in Cascina (PI) dicembre 2016, trascritto nei Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Cascina (PI) anno 2016, parte I, serie A, atto n° 56;
Pag. 3 di 7 b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cascina (PI) anno 2016, parte I, serie A, atto n° 56;
c) dispone che gli ex coniugi potranno stabilire la loro residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
d) prende atto che la casa coniugale, posta in Cascina (PI), Via Di Pietro Parra, 109, condotta in locazione da , sarà abitata da unitamente alla Parte_2 Parte_1
figlia minore;
prende altresì atto che si obbliga a corrispondere il canone Parte_2
di locazione mensile pari a € 405,00;
e) dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre;
f) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le parti si impegnano ed obbligano quindi ad adempiere a tutti quegli aspetti che riguardano i bisogni oggettivi della figlia. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui la minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori.
Prende altresì atto che “Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alla figlia, né a farla convivere, con terze persone con le quali eventualmente intrattengano relazioni sentimentali, se non allorquando la relazione sia divenuta stabile”;
g) prende atto dell'impegno delle parti a fare tutto quanto sia loro possibile perché derivi il minor danno alla figlia, a provvedere, di comune accordo, ad ogni necessità della figlia ed a continuare ad allevarla ed educarla secondo i migliori canoni pedagogici. Le decisioni più importanti sull'educazione, sull'istruzione, sulla salute, verranno, comunque, sempre prese di comune accordo ed in perfetta armonia tra i genitori;
h) dispone che il padre potrà tenere la figlia ogniqualvolta si recherà in Italia, indicativamente una volta al mese, dal venerdì al lunedì;
Pag. 4 di 7 prende atto che il padre della minore manifesta ampia disponibilità, quando riesca a liberarsi dal lavoro e/o ad usufruire di alcuni permessi, o ferie, o cambi di giorni di ingresso, ad ampliare le frequentazioni con la figlia, sia nel periodo feriale che nei periodi di vacanza. Ove esigenze lavorative dovessero procrastinare il suo rientro in
Italia oltre la indicativa mensilità, il padre potrà tenere con sé la figlia per un'intera settimana, a far data dal giorno del suo arrivo, previamente comunicato, consentendo in tale periodo alla bimba la consueta frequenza scolastica;
prende atto che la madre della minore, qualora il padre fosse impossibilitato a venire in
Italia per motivi di lavoro, manifesta ampia disponibilità ad accompagnare, sostenendone le spese di viaggio, la figlia minore in Francia presso l'abitazione Per_1
del padre per agevolarne gli incontri ed ampliare la frequentazione, indicativamente una o due volte l'anno. Con possibilità da parte del padre di estendere il diritto di visita e la frequentazione anche ai nonni paterni, che vivono a Pisa, con cui la figlia minore Per_1
manterrà un rapporto continuativo;
prende atto che si impegna a comunicare preventivamente le date e gli Parte_2
orari di arrivo in Italia e di partenza;
i) dispone che le festività natalizie e pasquali, nonché le feste nazionali, saranno trascorse dalla figlia con ciascuno dei genitori ad anni alterni, così come anche il suo compleanno seguirà il regime dell'alternanza annuale.
Il padre potrà trascorrere insieme alla figlia l'intero mese di luglio, ovvero di agosto, ad anni alterni, che, per preminenti esigenze, può essere frazionato in due periodi (15 giorni a luglio e 15 ad agosto, secondo il criterio dell'alternanza);
l) dispone che durante il periodo di permanenza del all'estero, oltre ai Pt_2 Per_1 contatti telefonici, potrà fare in ogni caso videochiamate, eventualmente con l'ausilio della madre se necessario, e in tal senso il dà fin d'ora ampia disponibilità, Pt_2 all'esclusivo fine di consentire alla figlia di mantenere con lui un rapporto continuativo;
m) dispone che i viaggi all'estero dovranno essere preventivamente richiesti e concordati fra i genitori, che pur danno l'autorizzazione reciproca per il rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
n) prende atto che le previsioni di cui alle lettere h); i); l); m) rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata,
Pag. 5 di 7 nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro, della disponibilità dei genitori, ed in considerazione della crescita della bambina. I coniugi, pertanto, nel superiore interesse della figlia, si impegnano ad esercitare reciprocamente il diritto di visita, con il preventivo accordo, anche in deroga alle condizioni ivi riportate;
o) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a un Parte_2 Parte_1 contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della figlia Per_1
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla Pt_1
I versamenti mensili dovranno venir eseguiti entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e la somma verrà rivalutata annualmente secondo le variazioni ISTAT.
Le spese straordinarie della figlia verranno divise al 50%. A titolo esemplificativo si considerano straordinarie le seguenti spese: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal pediatra o dal medico di base e se urgenti, per eventuali ulteriori spese specialistiche che dovessero rendersi necessarie, previo obbligo di preventiva concertazione. b) spese scolastiche intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, corredo scolastico, gite scolastiche anche di un solo giorno senza obbligo di concertazione;
con obbligo di preventiva concertazione per i campi solari estivi. Gite scolastiche, senza obbligo di concertazione qualora non superino l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) ciascuna, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (esempio corsi aggiuntivi, lingua straniera, gite scolastiche di più di un giorno, etc, oppure dove la spesa superi 100,00; c) spese sportive intese come iscrizione, rette, attrezzature e abbigliamento senza obbligo di concertazione quanto ad un corso ogni anno;
p) prende atto che le parti non si riconoscono reciprocamente alcun assegno per il proprio mantenimento, al quale, quindi, rinunciano;
q) prende atto che gli ex coniugi si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, e per eventuali successivi rinnovi;
r) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Pag. 6 di 7 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 5.2.2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente
dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel.
dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3659/2024 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Pietro Di Lupo Parra 109, ed elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza S. Paolo all'Orto,
22, presso lo studio dell'Avv. Elena Jaccheri, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F.: ), residente in [...], Butry sur Oise, Parte_2 C.F._2
Rue de Parmai, 56– 95430, ed elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza San Francesco,
5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Cutellè, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in data 8.1.2025 e 16.1.2025, in vista dell'udienza cartolare del 29.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12/12/2024 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile in Cascina (PI), in data 3 dicembre 2016, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Cascina (PI) anno 2016, parte I, serie A, atto n° 56; - che dall'unione è nata, in data 29 giugno 2018, la figlia;
- che con decreto di Per_1
omologa del 19.12.2022 emesso dal Tribunale di Pisa (n. 4049/2022) si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Con le note a trattazione scritta depositate in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Pag. 2 di 7 Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della minore.
La regolamentazione del diritto di visita, lasciato alla libera determinazione delle parti, è idonea a garantire alla minore la conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Si precisa che non può essere disposta l”assegnazione” della casa coniugale, in senso tecnico, trattandosi di un immobile non di proprietà delle parti, ma condotto in locazione dal e di proprietà di terzi, estranei alla lite e alla regolamentazione Pt_2
della crisi coniugale;
il Tribunale si limita quindi a prendere atto del fatto che la ricorrente continuerà ad abitare tale immobile, con l'obbligo del di Pt_2
corrispondere il canone di locazione mensile di € 405,00.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale recepisce l'accordo delle parti e dispone in conformità, e precisamente:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, in Cascina (PI) dicembre 2016, trascritto nei Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Cascina (PI) anno 2016, parte I, serie A, atto n° 56;
Pag. 3 di 7 b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cascina (PI) anno 2016, parte I, serie A, atto n° 56;
c) dispone che gli ex coniugi potranno stabilire la loro residenza dove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
d) prende atto che la casa coniugale, posta in Cascina (PI), Via Di Pietro Parra, 109, condotta in locazione da , sarà abitata da unitamente alla Parte_2 Parte_1
figlia minore;
prende altresì atto che si obbliga a corrispondere il canone Parte_2
di locazione mensile pari a € 405,00;
e) dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocazione prevalente presso la madre;
f) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le parti si impegnano ed obbligano quindi ad adempiere a tutti quegli aspetti che riguardano i bisogni oggettivi della figlia. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui la minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori.
Prende altresì atto che “Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alla figlia, né a farla convivere, con terze persone con le quali eventualmente intrattengano relazioni sentimentali, se non allorquando la relazione sia divenuta stabile”;
g) prende atto dell'impegno delle parti a fare tutto quanto sia loro possibile perché derivi il minor danno alla figlia, a provvedere, di comune accordo, ad ogni necessità della figlia ed a continuare ad allevarla ed educarla secondo i migliori canoni pedagogici. Le decisioni più importanti sull'educazione, sull'istruzione, sulla salute, verranno, comunque, sempre prese di comune accordo ed in perfetta armonia tra i genitori;
h) dispone che il padre potrà tenere la figlia ogniqualvolta si recherà in Italia, indicativamente una volta al mese, dal venerdì al lunedì;
Pag. 4 di 7 prende atto che il padre della minore manifesta ampia disponibilità, quando riesca a liberarsi dal lavoro e/o ad usufruire di alcuni permessi, o ferie, o cambi di giorni di ingresso, ad ampliare le frequentazioni con la figlia, sia nel periodo feriale che nei periodi di vacanza. Ove esigenze lavorative dovessero procrastinare il suo rientro in
Italia oltre la indicativa mensilità, il padre potrà tenere con sé la figlia per un'intera settimana, a far data dal giorno del suo arrivo, previamente comunicato, consentendo in tale periodo alla bimba la consueta frequenza scolastica;
prende atto che la madre della minore, qualora il padre fosse impossibilitato a venire in
Italia per motivi di lavoro, manifesta ampia disponibilità ad accompagnare, sostenendone le spese di viaggio, la figlia minore in Francia presso l'abitazione Per_1
del padre per agevolarne gli incontri ed ampliare la frequentazione, indicativamente una o due volte l'anno. Con possibilità da parte del padre di estendere il diritto di visita e la frequentazione anche ai nonni paterni, che vivono a Pisa, con cui la figlia minore Per_1
manterrà un rapporto continuativo;
prende atto che si impegna a comunicare preventivamente le date e gli Parte_2
orari di arrivo in Italia e di partenza;
i) dispone che le festività natalizie e pasquali, nonché le feste nazionali, saranno trascorse dalla figlia con ciascuno dei genitori ad anni alterni, così come anche il suo compleanno seguirà il regime dell'alternanza annuale.
Il padre potrà trascorrere insieme alla figlia l'intero mese di luglio, ovvero di agosto, ad anni alterni, che, per preminenti esigenze, può essere frazionato in due periodi (15 giorni a luglio e 15 ad agosto, secondo il criterio dell'alternanza);
l) dispone che durante il periodo di permanenza del all'estero, oltre ai Pt_2 Per_1 contatti telefonici, potrà fare in ogni caso videochiamate, eventualmente con l'ausilio della madre se necessario, e in tal senso il dà fin d'ora ampia disponibilità, Pt_2 all'esclusivo fine di consentire alla figlia di mantenere con lui un rapporto continuativo;
m) dispone che i viaggi all'estero dovranno essere preventivamente richiesti e concordati fra i genitori, che pur danno l'autorizzazione reciproca per il rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valido per l'espatrio;
n) prende atto che le previsioni di cui alle lettere h); i); l); m) rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata,
Pag. 5 di 7 nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro, della disponibilità dei genitori, ed in considerazione della crescita della bambina. I coniugi, pertanto, nel superiore interesse della figlia, si impegnano ad esercitare reciprocamente il diritto di visita, con il preventivo accordo, anche in deroga alle condizioni ivi riportate;
o) pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a un Parte_2 Parte_1 contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della figlia Per_1
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla Pt_1
I versamenti mensili dovranno venir eseguiti entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e la somma verrà rivalutata annualmente secondo le variazioni ISTAT.
Le spese straordinarie della figlia verranno divise al 50%. A titolo esemplificativo si considerano straordinarie le seguenti spese: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal pediatra o dal medico di base e se urgenti, per eventuali ulteriori spese specialistiche che dovessero rendersi necessarie, previo obbligo di preventiva concertazione. b) spese scolastiche intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, corredo scolastico, gite scolastiche anche di un solo giorno senza obbligo di concertazione;
con obbligo di preventiva concertazione per i campi solari estivi. Gite scolastiche, senza obbligo di concertazione qualora non superino l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) ciascuna, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (esempio corsi aggiuntivi, lingua straniera, gite scolastiche di più di un giorno, etc, oppure dove la spesa superi 100,00; c) spese sportive intese come iscrizione, rette, attrezzature e abbigliamento senza obbligo di concertazione quanto ad un corso ogni anno;
p) prende atto che le parti non si riconoscono reciprocamente alcun assegno per il proprio mantenimento, al quale, quindi, rinunciano;
q) prende atto che gli ex coniugi si concedono reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, e per eventuali successivi rinnovi;
r) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Pag. 6 di 7 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cascina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 5.2.2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 7 di 7