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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7436 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Pia Magistro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Francesca Dell'Anna Misurale, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 15 maggio 2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2020, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.5.2005 secondo il rito concordatario in Lecce;
che CP_1 dall'unione coniugale erano nati due figli e, cioè, il 12.2.2006 e il 17.8.2011; R_ Per_2 che con decreto del 21.5.2018 del Tribunale di Lecce (nel giudizio iniziato con ricorso congiunto del 26.3.2018) era stata omologata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in atti (in sintesi: affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri con il padre, obbligo per di versare alla un assegno mensile rivalutato annualmente secondo indici Pt_1 CP_1
Istat della somma di euro 800,00 di cui 300,00 euro per ciascun figlio e 200,00 euro per lei,
1 comprensivo di assegni familiari percepiti da che avrebbe beneficiato interamente della Pt_1 detrazione per figli a carico;
obbligo per il padre di pagare il 60% delle spese straordinarie per i figli e versamento di euro 100,00 ogni mese di dicembre in concomitanza dell'erogazione della tredicesima mensilità quale contributo forfettario per le spese straordinarie;
versamento da parte di a titolo di una tantum, della somma di euro Pt_1
2.000,00 all'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione ed ulteriori euro 1.000,00 entro il successivo gennaio 2019 per far fronte alle difficoltà iniziali); che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che CP_ erano economicamente autosufficienti;
che la sig.ra , giovane, laureata ed automunita, lavorava ed era perfettamente in grado di reperire reddito per se stessa con la propria attività; che il ricorrente percepiva solo uno stipendio ed in considerazione delle turnazioni lavorative era costretto ad abitare a Bari con annesse spese di vitto e alloggio nonché quelle necessarie agli spostamenti da e per Lecce per incontrare i figli;
che il sig. aveva Pt_1 inoltrato alla resistente, senza esito, una richiesta di negoziazione assistita per valutare la possibilità di un accordo di divorzio. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle condizioni specificate in ricorso.
costituendosi con memoria depositata l'8.3.2021, non si è opposta alla CP_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato, per le ragioni specificate in atti, le richieste del ricorrente di eliminazione dell'assegno in suo favore, di riduzione al 50% della sua partecipazione alle spese straordinarie per i figli, di eliminazione del contributo forfettario di euro 100,00 erogato nel mese di dicembre di ogni anno ed ha chiesto che il contributo al mantenimento dei figli fosse portato alla somma di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat e che gli assegni familiari venissero versati direttamente a lei in qualità di genitore convivente con i figli, con obbligo per il sig. di prestare il consenso per i relativi adempimenti di Pt_1 legge.
All'esito della comparizione delle parti alle udienze dell'11.3.2021 e del 16.6.2021, la
Presidente Delegata, con ordinanza del 20.7.2021, ha confermato le condizioni concordate tra le parti in sede di separazione, precisando che alla resistente, oltre al contributo mensile al mantenimento dei figli di euro 300,00 per ciascun figlio, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovevano essere corrisposti dal ricorrente anche gli assegni familiari per i figli;
che non era più dovuto il contributo annuo forfettario di euro 100,00 previsto in sede di separazione;
che l'assegno di mantenimento in favore della resistente era rideterminato in euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
2 Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Dopo il deposito delle memorie integrative, su richiesta di parte ricorrente, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 13.6.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa davanti al G.I. per il prosieguo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali entrambe le parti hanno formulato richiesta di interrogatorio formale, di prova testimoniale e di acquisizioni documentali, con ordinanza del 16.11.2022 sono state ammesse le prove orali nei limiti indicati nella stessa ordinanza, con riserva di valutare le richieste di acquisizioni documentali all'esito delle prove orali. Esaurita l'istruttoria nelle udienze successive, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti ad aggiornare la documentazione relativa alle rispettive situazioni reddituali.
Per l'udienza del 15.05.2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti, previo aggiornamento della documentazione relativa ai loro redditi, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per il suo rituale intervento.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
All'esito della sentenza non definitiva già in precedenza richiamata, vanno adottati, in questa sede, i provvedimenti definitivi in relazione al figlio minorenne e al Per_2 contributo economico del padre per il mantenimento della figlia , già maggiorenne R_ ma non economicamente indipendente, e va valutata la richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile.
Può trovare conferma, innanzi tutto, la regolamentazione di carattere non patrimoniale adottata in sede di separazione consensuale per quanto attiene al figlio ancora minorenne (affidamento condiviso, collocamento prevalente presso la madre e Per_2 calendario di incontri tra padre e figlio): in ordine a tale regolamentazione, infatti, nessuna delle parti ha formulato specifiche richieste di modifica, né sono state segnalate criticità, in ordine al rapporto tra ciascuno dei genitori e il figlio, che ne giustifichino una revisione.
Il calendario di incontri tra padre e figlio concordato tra le parti in sede di separazione era, in particolare, il seguente:
- il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi a settimana, da concordare tra i genitori Per_2 di volta in volta in base ai turni di lavoro del sig. prendendolo all'uscita da scuola e Pt_1 riaccompagnandolo presso la residenza familiare dopo cena;
3 -il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati con pernottamento presso di Pt_1 sé, dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina;
in considerazione dei turni di servizio e delle imprevedibili e mutabili condizioni di lavoro del signor il calendario di cui sopra potrà Pt_1 subire variazioni che saranno concordate di volta in volta in modo da rispettare gli stessi tempi di permanenza padre –figlio sopra stabiliti;
-il padre potrà tenere con sé il figlio in occasione delle vacanze di Natale per cinque giorni consecutivi, che comprenderanno, ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno, da concordare di volta in volta tra i genitori;
due giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua che comprenderanno, ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì dell' Angelo;
quindici giorni consecutivi o frazionabili in due periodi di sette giorni, in occasione delle vacanze estive, che i genitori concorderanno entro il mese di giugno in considerazione dei periodi di ferie;
- i genitori si impegnano a festeggiare insieme i compleanni del figlio minore oltre a tutti gli eventi più importanti riguardanti la sua vita (a titolo esemplificativo prima comunione, cresima, saggi, feste di fine anno scolastico ecc). In difetto, il figlio trascorrerà, ad anni alterni il giorno festivo con un genitore e il primo giorno festivo successivo con l'altro;
-è fatto salvo, comunque, ogni diverso accordo tra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative, e sempre tenuto conto dei desideri e degli impegni del figlio, nel suo primario interesse.
Quanto ai profili economici, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo per il mantenimento della moglie, deducendo che la coniuge, giovane, laureata, con propria autovettura, è economicamente autonoma poiché lavora ed è in grado di reperire reddito con la propria attività; ha chiesto inoltre la parificazione del contributo alle spese straordinarie per i figli al 50% (fissato in sede di separazione al 60% a suo carico), mentre la resistente ha chiesto per entrambi i suindicati profili la conferma delle condizioni della separazione;
ha chiesto inoltre l'aumento del contributo al mantenimento dei figli alla somma di euro 350,00 per ciascun figlio e il ripristino del contributo annuale di euro 100,00 ogni mese di dicembre.
Con l'ordinanza presidenziale del 20.7.2021 è stato evidenziato “che la condizione economica del ricorrente risulta sostanzialmente analoga a quella dell'epoca della separazione (il suo reddito da lavoro dipendente è lievemente aumentato;
quanto all'onere per canone di locazione assunto dopo l'inizio del presente giudizio, deve ritenersi che, in difetto di specifiche allegazioni circa sopravvenute situazioni di necessità, il ricorrente ne abbia preventivamente valutato la compatibilità con l'attuale situazione reddituale
e gli oneri allo stato sullo stesso gravanti), mentre la condizione economica della resistente si è modificata solo per effetto della corresponsione del reddito di cittadinanza per il modesto importo di euro 280 mensili;
4 “che, pertanto, anche tenuto conto delle accresciute esigenze della prole, correlate all'età, il contributo mensile per il mantenimento di ciascuno dei figli potrà essere confermato nella misura mensile di euro
300,00, ma prevedendo che gli assegni familiari spettanti al ricorrente dovranno essere corrisposti alla resistente, quale genitore collocatario dei figli e, inoltre, tenuto conto del modesto introito mensile della resistente, il contributo per il suo mantenimento potrà essere ridotto ad euro 150,00 mensili, con esclusione del contributo “straordinario” di euro 100,00 mensili previsto in sede di separazione;
”
Rispetto alle condivisibili valutazioni dell'ordinanza presidenziale, sopra riportate, non vi sono state sopravvenienze istruttorie tali da far ritenere significativamente mutata la situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione. Nel successivo corso del giudizio sono stati acquisiti elementi che confermano la sostanziale stabilità economica del ricorrente, mentre non risultano elementi di riscontro in ordine allo svolgimento di CP_ attività lavorative da parte della sig.ra che ne assicurino l'autonomia economica.
In particolare, nel termine del 6.5.2024 assegnato per il deposito di documentazione aggiornata in ordine alla propria situazione reddituale il ricorrente ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2022 da cui emerge una situazione reddituale solida anche in considerazione del moderato incremento dell'introito mensile e del godimento delle detrazioni fiscali per i figli. Dalle dichiarazioni fiscali, infatti, si desume che il ricorrente aveva un reddito netto di circa 28.000 euro nel 2017 e ha avuto un reddito netto di circa 31.000 euro nel 2022 (reddito lordo euro 39.241 – imposta netta pari a euro
8.157). La resistente ha depositato in data 3.5.2024 documentazione fiscale che attesta un consistente impoverimento della sua già insufficiente situazione reddituale durante il giudizio (attestazioni ISEE basate su dichiarazione sostitutiva unica degli anni 2023, 2022 e
2021, da cui si evince un indicatore di reddito pari ad euro 4.056,72 per il 2021 contro euro
8.237,17 per il 2019), cui occorre aggiungere sia la perdita fin da febbraio 2022 del contributo portato dal reddito di cittadinanza, per quanto esiguo, sia la divisione a metà con l'ex coniuge (per un importo di euro 175,00 a testa) dell'assegno unico per i figli, che frattanto ha sostituito l'istituto degli assegni familiari per i quali l'ordinanza del 20.7.2021 aveva disposto che il relativo importo fosse devoluto interamente alla resistente quale genitore collocatario dei figli. Pur considerando l'eventualità di lavori saltuari svolti di tanto in tanto dalla resistente, cui parte ricorrente vorrebbe collegare redditi superiori rispetto a quelli dichiarati dalla stessa, va tuttavia evidenziato che nessuno specifico riscontro è emerso in tal senso in fase istruttoria, sicché deve ritenersi confermato che la capacità reddituale della convenuta resta di gran lunga inferiore a quella della controparte. Al contrario è provato uno stato di disoccupazione della resistente risalente nel tempo, come da Mod. C/2 storico depositato proprio da parte ricorrente, previa procedura di accesso
5 agli atti (cfr. memoria conclusionale del 15.7.2024). Ed è parimenti agli atti il contratto di locazione dell'immobile sito in Surbo alla via F. Petrarca n. 31, ove la resistente risiede con i figli, condotto per un canone mensile di euro 450,00 interamente a suo carico (cfr. memorie istruttorie di parte resistente del 3.10.2022). Inoltre, con memoria integrativa del 4.9.2024 il ricorrente ha depositato un nuovo contratto di locazione abitativa agevolata, per la durata di tre anni e sei mesi non prorogabile, dell'immobile condotto in Bari alla Strada Carbonara
– Modugno n. 4/29, da cui si evince un impegno di spesa inferiore rispetto a quello prospettato ad inizio giudizio in relazione alla precedente allocazione abitativa: il canone di locazione mensile sopportato attualmente dal ricorrente è pari alla somma di euro 390,00 contro quello di euro 670,00 per il precedente immobile di cui alle note di trattazione scritta del 2.9.2022. D'altro canto, permangono le spese ulteriori sostenute dal padre per i ripetuti spostamenti da Bari a Surbo per poter incontrare e stare con i propri figli.
Sulla base degli elementi di valutazione sin qui considerati, in definitiva, non si ravvisano ragioni che giustifichino l'accoglimento con decorrenza dall'inizio di questo giudizio della richiesta di parte ricorrente di aumento del contributo perequativo paterno per i figli. Il tempo trascorso dall'inizio del giudizio e il conseguente aumento delle esigenze dei figli, correlate all'età, unitamente alla considerazione del reddito dell'obbligato (circa
2580 euro mensili per 12 mensilità, benché gravato di alcuni oneri, già segnalati) e della circostanza che egli nel corso del giudizio ha iniziato a beneficiare del 50% dell'A.U.U., fanno ritenere, tuttavia, giustificata una rideterminazione dell'assegno per i figli in euro
350,00 mensili a decorrere dalla presente decisione, con conferma, per il periodo precedente, della misura fissata in via provvisoria in corso di causa.
La differente condizione reddituale delle parti giustifica, altresì, la conferma della vigente misura di ripartizione delle spese straordinarie (60% a carico del ricorrente e 40% a carico della resistente).
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, secondo il più recente orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 5 co. 6
l. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
6 patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u.
11.7.2018 n. 18287).
Nel caso in esame la resistente, costituendosi nel presente giudizio, ha dedotto di essere disoccupata e priva di reddito, così come in sede di separazione;
con le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.5.2024, ha documentato con attestazione ISEE del
2024 una situazione reddituale di euro 4.056,72 e dichiarato per gli anni di imposta 2022 e
2023 di non aver avuto alcun reddito assoggettabile ad Irpef. Lo stato di disoccupazione non è stato contestato dal ricorrente, il quale, con memoria del 4.10.2022, ha allegato una propria mail del 13.09.2022 diretta alla resistente con l'indicazione di un'offerta di lavoro a CP_ cui le consigliava di candidarsi e ha anche chiesto di provare che la sig.ra aveva rifiutato “ogni attività utile al rinvenimento di un'occupazione”.
Quanto in precedenza osservato in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente di redditi significativamente superiori e di una situazione economica certamente più stabile rispetto alla resistente, induce a ritenere fondata la richiesta di assegno divorzile qui in esame.
Oltre che per la valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, la fondatezza della domanda di assegno divorzile, nel caso in esame, deve, poi, ravvisarsi anche in funzione compensativa e perequativa per il contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare prima della separazione (e anche dopo), con particolare riferimento agli oneri di accudimento dei figli che, come desumibile dalla storia familiare, sono stati assolti in via assolutamente prevalente sulla madre. La prova per testi assunta nel presente giudizio (udienza del 5.6.2023), d'altra parte, ha confermato quanto dedotto dalla resistente in ordine alla perdita di opportunità di sviluppo professionale conseguenti al matrimonio, che è avvenuto subito dopo la sua laurea e che prevedeva un trasferimento della resistente a Verona, dove lavorava il marito, deciso di comune accordo.
La prima figlia è nata già nel primo anno di matrimonio comportando l'impegno fin da subito per la resistente di dedicarsi prioritariamente alle sue cure quasi sempre da sola, considerato che il marito lavorava e data la lontananza dai luoghi e dalle famiglie di origine.
Il secondogenito è nato quando era ancora piccola e la resistente non ha avuto R_ modo, pertanto, di dedicarsi alla costruzione di una vera e propria carriera. Non vi è prova,
d'altra parte, che la resistente abbia ingiustificatamente rifiutato o abbandonato specifiche possibilità di lavoro e di reddito.
Sulla base degli elementi di valutazione sin qui richiamati, in definitiva, può concludersi che l'attuale disparità delle condizioni reddituali delle parti va ricondotta,
7 almeno in parte, alle scelte compiute dai coniugi durante la vita matrimoniale, durata circa
13 anni fino alla separazione, con l'attribuzione alla resistente di prevalenti compiti di accudimento della prole, mentre il marito svolgeva la sua carriera professionale. Anche dopo la separazione, inoltre, è proseguita la prevalente dedizione della resistente alla cura della prole, ancora minorenne, in ragione degli impegni lavorativi fuori sede del ricorrente.
Per quanto attiene alla misura dell'assegno divorzile, d'altra parte, deve tenersi conto degli oneri di mantenimento dei figli e a carico del padre (così come in R_ Per_2 precedenza determinati), sicché, allo stato, la liquidazione dovrà limitarsi all'importo di euro
150,00 mensili, in continuità con quanto riconosciuto in via provvisoria in corso di causa.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M.
10.3.2014 n. 55, vanno poste a carico del ricorrente, secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 16.10.2020 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dato atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1 – affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e conferma del calendario di incontri tra padre e figlio concordato in sede di separazione e riportato in motivazione;
2 – obbligo di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e R_
, nella misura di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla Per_2 presente decisione, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, confermando, per il periodo precedente, l'importo stabilito in via provvisoria in corso di causa;
3 – conferma dell'obbligo del pagamento delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di Parte_1
secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di CP_1 spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce
e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
4 – obbligo di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo mensile euro 150,00, a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
8 b) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese processuali, liquidate in euro 2.800,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7436 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
Pia Magistro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Francesca Dell'Anna Misurale, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 15 maggio 2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.10.2020, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.5.2005 secondo il rito concordatario in Lecce;
che CP_1 dall'unione coniugale erano nati due figli e, cioè, il 12.2.2006 e il 17.8.2011; R_ Per_2 che con decreto del 21.5.2018 del Tribunale di Lecce (nel giudizio iniziato con ricorso congiunto del 26.3.2018) era stata omologata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in atti (in sintesi: affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e calendario di incontri con il padre, obbligo per di versare alla un assegno mensile rivalutato annualmente secondo indici Pt_1 CP_1
Istat della somma di euro 800,00 di cui 300,00 euro per ciascun figlio e 200,00 euro per lei,
1 comprensivo di assegni familiari percepiti da che avrebbe beneficiato interamente della Pt_1 detrazione per figli a carico;
obbligo per il padre di pagare il 60% delle spese straordinarie per i figli e versamento di euro 100,00 ogni mese di dicembre in concomitanza dell'erogazione della tredicesima mensilità quale contributo forfettario per le spese straordinarie;
versamento da parte di a titolo di una tantum, della somma di euro Pt_1
2.000,00 all'atto della sottoscrizione dell'accordo di separazione ed ulteriori euro 1.000,00 entro il successivo gennaio 2019 per far fronte alle difficoltà iniziali); che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che CP_ erano economicamente autosufficienti;
che la sig.ra , giovane, laureata ed automunita, lavorava ed era perfettamente in grado di reperire reddito per se stessa con la propria attività; che il ricorrente percepiva solo uno stipendio ed in considerazione delle turnazioni lavorative era costretto ad abitare a Bari con annesse spese di vitto e alloggio nonché quelle necessarie agli spostamenti da e per Lecce per incontrare i figli;
che il sig. aveva Pt_1 inoltrato alla resistente, senza esito, una richiesta di negoziazione assistita per valutare la possibilità di un accordo di divorzio. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle condizioni specificate in ricorso.
costituendosi con memoria depositata l'8.3.2021, non si è opposta alla CP_1 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato, per le ragioni specificate in atti, le richieste del ricorrente di eliminazione dell'assegno in suo favore, di riduzione al 50% della sua partecipazione alle spese straordinarie per i figli, di eliminazione del contributo forfettario di euro 100,00 erogato nel mese di dicembre di ogni anno ed ha chiesto che il contributo al mantenimento dei figli fosse portato alla somma di euro 700,00 (350,00 per ciascun figlio) da adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat e che gli assegni familiari venissero versati direttamente a lei in qualità di genitore convivente con i figli, con obbligo per il sig. di prestare il consenso per i relativi adempimenti di Pt_1 legge.
All'esito della comparizione delle parti alle udienze dell'11.3.2021 e del 16.6.2021, la
Presidente Delegata, con ordinanza del 20.7.2021, ha confermato le condizioni concordate tra le parti in sede di separazione, precisando che alla resistente, oltre al contributo mensile al mantenimento dei figli di euro 300,00 per ciascun figlio, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, dovevano essere corrisposti dal ricorrente anche gli assegni familiari per i figli;
che non era più dovuto il contributo annuo forfettario di euro 100,00 previsto in sede di separazione;
che l'assegno di mantenimento in favore della resistente era rideterminato in euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
2 Ha disposto, quindi, procedersi all'istruzione della causa.
Dopo il deposito delle memorie integrative, su richiesta di parte ricorrente, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 13.6.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa davanti al G.I. per il prosieguo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali entrambe le parti hanno formulato richiesta di interrogatorio formale, di prova testimoniale e di acquisizioni documentali, con ordinanza del 16.11.2022 sono state ammesse le prove orali nei limiti indicati nella stessa ordinanza, con riserva di valutare le richieste di acquisizioni documentali all'esito delle prove orali. Esaurita l'istruttoria nelle udienze successive, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti ad aggiornare la documentazione relativa alle rispettive situazioni reddituali.
Per l'udienza del 15.05.2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti, previo aggiornamento della documentazione relativa ai loro redditi, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponendo la trasmissione degli atti al p.m. in sede per il suo rituale intervento.
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All'esito della sentenza non definitiva già in precedenza richiamata, vanno adottati, in questa sede, i provvedimenti definitivi in relazione al figlio minorenne e al Per_2 contributo economico del padre per il mantenimento della figlia , già maggiorenne R_ ma non economicamente indipendente, e va valutata la richiesta della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile.
Può trovare conferma, innanzi tutto, la regolamentazione di carattere non patrimoniale adottata in sede di separazione consensuale per quanto attiene al figlio ancora minorenne (affidamento condiviso, collocamento prevalente presso la madre e Per_2 calendario di incontri tra padre e figlio): in ordine a tale regolamentazione, infatti, nessuna delle parti ha formulato specifiche richieste di modifica, né sono state segnalate criticità, in ordine al rapporto tra ciascuno dei genitori e il figlio, che ne giustifichino una revisione.
Il calendario di incontri tra padre e figlio concordato tra le parti in sede di separazione era, in particolare, il seguente:
- il padre potrà vedere e tenere con sé due pomeriggi a settimana, da concordare tra i genitori Per_2 di volta in volta in base ai turni di lavoro del sig. prendendolo all'uscita da scuola e Pt_1 riaccompagnandolo presso la residenza familiare dopo cena;
3 -il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati con pernottamento presso di Pt_1 sé, dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina;
in considerazione dei turni di servizio e delle imprevedibili e mutabili condizioni di lavoro del signor il calendario di cui sopra potrà Pt_1 subire variazioni che saranno concordate di volta in volta in modo da rispettare gli stessi tempi di permanenza padre –figlio sopra stabiliti;
-il padre potrà tenere con sé il figlio in occasione delle vacanze di Natale per cinque giorni consecutivi, che comprenderanno, ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno, da concordare di volta in volta tra i genitori;
due giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua che comprenderanno, ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì dell' Angelo;
quindici giorni consecutivi o frazionabili in due periodi di sette giorni, in occasione delle vacanze estive, che i genitori concorderanno entro il mese di giugno in considerazione dei periodi di ferie;
- i genitori si impegnano a festeggiare insieme i compleanni del figlio minore oltre a tutti gli eventi più importanti riguardanti la sua vita (a titolo esemplificativo prima comunione, cresima, saggi, feste di fine anno scolastico ecc). In difetto, il figlio trascorrerà, ad anni alterni il giorno festivo con un genitore e il primo giorno festivo successivo con l'altro;
-è fatto salvo, comunque, ogni diverso accordo tra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative, e sempre tenuto conto dei desideri e degli impegni del figlio, nel suo primario interesse.
Quanto ai profili economici, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo per il mantenimento della moglie, deducendo che la coniuge, giovane, laureata, con propria autovettura, è economicamente autonoma poiché lavora ed è in grado di reperire reddito con la propria attività; ha chiesto inoltre la parificazione del contributo alle spese straordinarie per i figli al 50% (fissato in sede di separazione al 60% a suo carico), mentre la resistente ha chiesto per entrambi i suindicati profili la conferma delle condizioni della separazione;
ha chiesto inoltre l'aumento del contributo al mantenimento dei figli alla somma di euro 350,00 per ciascun figlio e il ripristino del contributo annuale di euro 100,00 ogni mese di dicembre.
Con l'ordinanza presidenziale del 20.7.2021 è stato evidenziato “che la condizione economica del ricorrente risulta sostanzialmente analoga a quella dell'epoca della separazione (il suo reddito da lavoro dipendente è lievemente aumentato;
quanto all'onere per canone di locazione assunto dopo l'inizio del presente giudizio, deve ritenersi che, in difetto di specifiche allegazioni circa sopravvenute situazioni di necessità, il ricorrente ne abbia preventivamente valutato la compatibilità con l'attuale situazione reddituale
e gli oneri allo stato sullo stesso gravanti), mentre la condizione economica della resistente si è modificata solo per effetto della corresponsione del reddito di cittadinanza per il modesto importo di euro 280 mensili;
4 “che, pertanto, anche tenuto conto delle accresciute esigenze della prole, correlate all'età, il contributo mensile per il mantenimento di ciascuno dei figli potrà essere confermato nella misura mensile di euro
300,00, ma prevedendo che gli assegni familiari spettanti al ricorrente dovranno essere corrisposti alla resistente, quale genitore collocatario dei figli e, inoltre, tenuto conto del modesto introito mensile della resistente, il contributo per il suo mantenimento potrà essere ridotto ad euro 150,00 mensili, con esclusione del contributo “straordinario” di euro 100,00 mensili previsto in sede di separazione;
”
Rispetto alle condivisibili valutazioni dell'ordinanza presidenziale, sopra riportate, non vi sono state sopravvenienze istruttorie tali da far ritenere significativamente mutata la situazione economica delle parti rispetto all'epoca della separazione. Nel successivo corso del giudizio sono stati acquisiti elementi che confermano la sostanziale stabilità economica del ricorrente, mentre non risultano elementi di riscontro in ordine allo svolgimento di CP_ attività lavorative da parte della sig.ra che ne assicurino l'autonomia economica.
In particolare, nel termine del 6.5.2024 assegnato per il deposito di documentazione aggiornata in ordine alla propria situazione reddituale il ricorrente ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020, 2021, 2022 da cui emerge una situazione reddituale solida anche in considerazione del moderato incremento dell'introito mensile e del godimento delle detrazioni fiscali per i figli. Dalle dichiarazioni fiscali, infatti, si desume che il ricorrente aveva un reddito netto di circa 28.000 euro nel 2017 e ha avuto un reddito netto di circa 31.000 euro nel 2022 (reddito lordo euro 39.241 – imposta netta pari a euro
8.157). La resistente ha depositato in data 3.5.2024 documentazione fiscale che attesta un consistente impoverimento della sua già insufficiente situazione reddituale durante il giudizio (attestazioni ISEE basate su dichiarazione sostitutiva unica degli anni 2023, 2022 e
2021, da cui si evince un indicatore di reddito pari ad euro 4.056,72 per il 2021 contro euro
8.237,17 per il 2019), cui occorre aggiungere sia la perdita fin da febbraio 2022 del contributo portato dal reddito di cittadinanza, per quanto esiguo, sia la divisione a metà con l'ex coniuge (per un importo di euro 175,00 a testa) dell'assegno unico per i figli, che frattanto ha sostituito l'istituto degli assegni familiari per i quali l'ordinanza del 20.7.2021 aveva disposto che il relativo importo fosse devoluto interamente alla resistente quale genitore collocatario dei figli. Pur considerando l'eventualità di lavori saltuari svolti di tanto in tanto dalla resistente, cui parte ricorrente vorrebbe collegare redditi superiori rispetto a quelli dichiarati dalla stessa, va tuttavia evidenziato che nessuno specifico riscontro è emerso in tal senso in fase istruttoria, sicché deve ritenersi confermato che la capacità reddituale della convenuta resta di gran lunga inferiore a quella della controparte. Al contrario è provato uno stato di disoccupazione della resistente risalente nel tempo, come da Mod. C/2 storico depositato proprio da parte ricorrente, previa procedura di accesso
5 agli atti (cfr. memoria conclusionale del 15.7.2024). Ed è parimenti agli atti il contratto di locazione dell'immobile sito in Surbo alla via F. Petrarca n. 31, ove la resistente risiede con i figli, condotto per un canone mensile di euro 450,00 interamente a suo carico (cfr. memorie istruttorie di parte resistente del 3.10.2022). Inoltre, con memoria integrativa del 4.9.2024 il ricorrente ha depositato un nuovo contratto di locazione abitativa agevolata, per la durata di tre anni e sei mesi non prorogabile, dell'immobile condotto in Bari alla Strada Carbonara
– Modugno n. 4/29, da cui si evince un impegno di spesa inferiore rispetto a quello prospettato ad inizio giudizio in relazione alla precedente allocazione abitativa: il canone di locazione mensile sopportato attualmente dal ricorrente è pari alla somma di euro 390,00 contro quello di euro 670,00 per il precedente immobile di cui alle note di trattazione scritta del 2.9.2022. D'altro canto, permangono le spese ulteriori sostenute dal padre per i ripetuti spostamenti da Bari a Surbo per poter incontrare e stare con i propri figli.
Sulla base degli elementi di valutazione sin qui considerati, in definitiva, non si ravvisano ragioni che giustifichino l'accoglimento con decorrenza dall'inizio di questo giudizio della richiesta di parte ricorrente di aumento del contributo perequativo paterno per i figli. Il tempo trascorso dall'inizio del giudizio e il conseguente aumento delle esigenze dei figli, correlate all'età, unitamente alla considerazione del reddito dell'obbligato (circa
2580 euro mensili per 12 mensilità, benché gravato di alcuni oneri, già segnalati) e della circostanza che egli nel corso del giudizio ha iniziato a beneficiare del 50% dell'A.U.U., fanno ritenere, tuttavia, giustificata una rideterminazione dell'assegno per i figli in euro
350,00 mensili a decorrere dalla presente decisione, con conferma, per il periodo precedente, della misura fissata in via provvisoria in corso di causa.
La differente condizione reddituale delle parti giustifica, altresì, la conferma della vigente misura di ripartizione delle spese straordinarie (60% a carico del ricorrente e 40% a carico della resistente).
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, secondo il più recente orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 5 co. 6
l. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la l. 74/1987, il riconoscimento di tale assegno, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
6 patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (questo il principio di diritto enunciato da Cass. s.u.
11.7.2018 n. 18287).
Nel caso in esame la resistente, costituendosi nel presente giudizio, ha dedotto di essere disoccupata e priva di reddito, così come in sede di separazione;
con le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.5.2024, ha documentato con attestazione ISEE del
2024 una situazione reddituale di euro 4.056,72 e dichiarato per gli anni di imposta 2022 e
2023 di non aver avuto alcun reddito assoggettabile ad Irpef. Lo stato di disoccupazione non è stato contestato dal ricorrente, il quale, con memoria del 4.10.2022, ha allegato una propria mail del 13.09.2022 diretta alla resistente con l'indicazione di un'offerta di lavoro a CP_ cui le consigliava di candidarsi e ha anche chiesto di provare che la sig.ra aveva rifiutato “ogni attività utile al rinvenimento di un'occupazione”.
Quanto in precedenza osservato in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente di redditi significativamente superiori e di una situazione economica certamente più stabile rispetto alla resistente, induce a ritenere fondata la richiesta di assegno divorzile qui in esame.
Oltre che per la valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, la fondatezza della domanda di assegno divorzile, nel caso in esame, deve, poi, ravvisarsi anche in funzione compensativa e perequativa per il contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare prima della separazione (e anche dopo), con particolare riferimento agli oneri di accudimento dei figli che, come desumibile dalla storia familiare, sono stati assolti in via assolutamente prevalente sulla madre. La prova per testi assunta nel presente giudizio (udienza del 5.6.2023), d'altra parte, ha confermato quanto dedotto dalla resistente in ordine alla perdita di opportunità di sviluppo professionale conseguenti al matrimonio, che è avvenuto subito dopo la sua laurea e che prevedeva un trasferimento della resistente a Verona, dove lavorava il marito, deciso di comune accordo.
La prima figlia è nata già nel primo anno di matrimonio comportando l'impegno fin da subito per la resistente di dedicarsi prioritariamente alle sue cure quasi sempre da sola, considerato che il marito lavorava e data la lontananza dai luoghi e dalle famiglie di origine.
Il secondogenito è nato quando era ancora piccola e la resistente non ha avuto R_ modo, pertanto, di dedicarsi alla costruzione di una vera e propria carriera. Non vi è prova,
d'altra parte, che la resistente abbia ingiustificatamente rifiutato o abbandonato specifiche possibilità di lavoro e di reddito.
Sulla base degli elementi di valutazione sin qui richiamati, in definitiva, può concludersi che l'attuale disparità delle condizioni reddituali delle parti va ricondotta,
7 almeno in parte, alle scelte compiute dai coniugi durante la vita matrimoniale, durata circa
13 anni fino alla separazione, con l'attribuzione alla resistente di prevalenti compiti di accudimento della prole, mentre il marito svolgeva la sua carriera professionale. Anche dopo la separazione, inoltre, è proseguita la prevalente dedizione della resistente alla cura della prole, ancora minorenne, in ragione degli impegni lavorativi fuori sede del ricorrente.
Per quanto attiene alla misura dell'assegno divorzile, d'altra parte, deve tenersi conto degli oneri di mantenimento dei figli e a carico del padre (così come in R_ Per_2 precedenza determinati), sicché, allo stato, la liquidazione dovrà limitarsi all'importo di euro
150,00 mensili, in continuità con quanto riconosciuto in via provvisoria in corso di causa.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M.
10.3.2014 n. 55, vanno poste a carico del ricorrente, secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 16.10.2020 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dato atto della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1 – affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con Per_2 collocamento prevalente presso la madre e conferma del calendario di incontri tra padre e figlio concordato in sede di separazione e riportato in motivazione;
2 – obbligo di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e R_
, nella misura di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) a decorrere dalla Per_2 presente decisione, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, confermando, per il periodo precedente, l'importo stabilito in via provvisoria in corso di causa;
3 – conferma dell'obbligo del pagamento delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di Parte_1
secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di CP_1 spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce
e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
4 – obbligo di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, l'importo mensile euro 150,00, a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
8 b) condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese processuali, liquidate in euro 2.800,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA
e CAP come per legge.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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