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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 674/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
125/C, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 CP_1
(P.IVA , con sede in Modica (RG), C.so Mazzini n. 58, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2023 ha proposto opposizione - sul rilievo Parte_1 di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-001780932 e OI- 001779831 notificatele il 16.02.2023, a mezzo di ciascuna delle quali l' le aveva ingiunto il CP_3 pagamento dell'importo sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa, quale l.r. della mercé l'omesso versamento CP_1 di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata;
con CP_3 note ex art. 127 ter c.p.c. del 22.04.2024 l' ha tuttavia esposto di avere medio tempore CP_2 riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.11.2024, nel corso della quale l'opponente ha documentato il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini e chiesto volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto -, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
All'esito del riconosciuto pagamento delle riliquidate sanzioni e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 674/2023 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'01.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 674/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
125/C, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1 CP_1
(P.IVA , con sede in Modica (RG), C.so Mazzini n. 58, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2023 ha proposto opposizione - sul rilievo Parte_1 di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-001780932 e OI- 001779831 notificatele il 16.02.2023, a mezzo di ciascuna delle quali l' le aveva ingiunto il CP_3 pagamento dell'importo sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa, quale l.r. della mercé l'omesso versamento CP_1 di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2018. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata;
con CP_3 note ex art. 127 ter c.p.c. del 22.04.2024 l' ha tuttavia esposto di avere medio tempore CP_2 riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.11.2024, nel corso della quale l'opponente ha documentato il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini e chiesto volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto -, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
All'esito del riconosciuto pagamento delle riliquidate sanzioni e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 674/2023 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'01.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella