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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/08/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori C.F._2
(C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4
), con il patrocinio dell'avv. Roberta Alessandrini, elettivamente domiciliati presso
[...]
l'indirizzo PEC del difensore, in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Squillace, CP_1 C.F._5 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costrizione in giudizio;
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e convenivano Persona_1 Parte_3 in giudizio chiedendo che questo Tribunale, accertata e dichiarata la responsabilità CP_1
1 del convenuto, quale proprietario del cane, razza beagle, per i danni patrimoniali e non, subiti dagli attori, lo condannasse al risarcimento del danno conseguente alla morte del loro cane,
oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria Per_2 di spese di spese ed onorari.
Le parti attrici, a fondamento delle proprie domande, deducevano quanto segue:
• e nel 2017, accertati disturbi comportamentali e Parte_1 Parte_2
neuropsichiatrici sui figli minori, e su consiglio di un medico specialista, Per_1 Parte_3 avevano per loro acquistato, dietro il pagamento del corrispettivo del prezzo di euro 900,00,
un cane di razza chihuahua, affinché i minori potessero intraprendere una c.d. “happy Per_2 therapy;
• i minori avevano tratto un notevole giovamento dalla presenza dell'animale con riscontri positivi sia sul piano psicologico, sia su quello dell'apprendimento e della socializzazione con il prossimo. Nondimeno, gli stessi genitori si erano affezionati all'animale;
• in data 18.05.2019, intorno alle ore 12:30, mentre la famiglia con la propria Pt_2
roulotte, si trovava in un terreno sito alla Contrada Rocosta, nel territorio del Comune di
Sant'Elpidio a Mare, il cane veniva azzannato ed ucciso da un altro cane, di razza Per_2 beagle, ivi giunto, senza guinzaglio e senza museruola. Il tutto avveniva alla presenza dei minori, di e di , amico degli attori;
Parte_1 Persona_3
• richiamato dalle urla dei presenti, giungeva sul posto e qualificatosi come CP_1
proprietario del beagle, oltre a scusarsi per l'accaduto, riferiva loro che l'animale era assicurato per la responsabilità civile con la compagnia;
CP_2
• il convenuto doveva ritenersi responsabile del sinistro occorso, ai sensi dell'art. 2052 c.c.,
o in subordine ai sensi dell'art.2043 c.c., sussistendo il nesso di causalità tra la morte del loro cane e la mancata predisposizione da parte del delle misure necessarie ad evitare CP_1
l'accaduto;
• con riguardo alla quantificazione del danno patito, i coniugi avevano diritto alla Pt_2 rifusione della somma di euro 900,00, corrisposta per l'acquisto del cane, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell'animale, quantificabile in euro 10.000,00, per ciascuno dei due minori ed in euro 1.250,00, per ogni genitore o nel diverso importo ritenuto di Giustizia.
Le parti attrici, pertanto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, ogni contra-ria istanza disattesa, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità di per l prematura morte del cane di proprietà della CP_1 Per_2 [...]
[...
[...] e, per l'effetto, condannarlo, per la perdita dell'animale d'affezione, al risarcimento del danno Parte_4 ex art. 2052 cod. civ. o, in via subordinata, ex art. 2043 cod. civ., nei confronti di e Persona_1 Pt_3
di euro 10.000,00 ciascuno e nei confronti di e di euro 1.250,00 ciascuno a
[...] Parte_1 Parte_2 titolo di danno non patrimonia-le e di euro 900,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto all'effettivo saldo, o del diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia, auto-rizzando Parte_1
e alla riscossione, in nome e per conto di e , della som-ma che
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 verrà a questi liquidata.
Condannare il convenuto alle spese ed ai compensi del giu-dizio e della fase di negoziazione assistita, da liquidarsi anche forfettariamente”. costituitosi in giudizio, contestando le domande di controparte, specificava CP_1 quanto segue:
• non corrispondeva a verità quanto allegato delle parti attrici in ordine al sinistro, asseritamente verificatosi il 18.05.2019. Ed invero, in quella data, mentre era CP_1 occupato a coltivare il suo fondo, appositamente recintato, sito in Sant'Elpidio a Mare, in
Contrada Rocosta, veniva avvisato in merito alla circostanza di un'asserita aggressione e uccisione da parte del beagle di sua proprietà ai danni del chihuahua di proprietà delle odierne parti attrici. Recatosi in prossimità di una roulotte, al convenuto veniva mostrato un cane morto.
Tuttavia, in quel momento, il suo cane si trovava sul suo terreno e non presentava tracce di sangue o altri segni;
• doveva essere, pertanto, in questa sede, contestato lo stesso evento storico dell'aggressione del cane di proprietà degli attori da parte di quello del Inoltre, le CP_1 controparti non avevano fornito prova del certificato di morte del chihuahua, più volte richiesto dal perito nominato dalla compagnia assicurativa del né del certificato di iscrizione CP_1 dell'animale all'anagrafe canina;
neppure era stata prodotta la fattura di acquisto del chihuahua, al pari della prescrizione ai minori di una “happy terapy” mediante acquisto di un cane. Del resto, neppure erano stati dimostrati i disturbi diagnosticati ai minori, né gli asseriti miglioramenti ricondotti dagli attori alla presenza del cane;
• assenti erano poi eventuali dichiarazioni di soggetti terzi idonee a corroborare la dinamica del sinistro così come esposta dai coniugi Pt_2
• con riguardo al risarcimento del danno morale, doveva specificarsi che, quand'anche fosse stata dimostrata la dinamica, nulla era dovuto alle parti attrici a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, non costituendo il fatto da cui era dipeso il decesso dell'animale una fattispecie tipica di reato.
3 La parte convenuta chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, rigettare la domanda avversaria, così come proposta, per infondatezza di fatto e di diritto e, comunque, con qualsiasi diversa statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Instaurato il contraddittorio, assunto l'interrogatorio formale della parte convenuta, escusso il teste ammesso, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza dell'08.05.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Il presente giudizio è stato incardinato dagli attori, ed in Parte_1 Parte_2 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e al fine di Pt_3 Persona_1 accertare la responsabilità del convenuto, ex art. 2052 c.c., per la morte del loro cane. In questi termini hanno fatto valere la loro relazione affettiva con l'animale, poi, deceduto, qualificandosi quali titolari di un autonomo diritto di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita dell'animale da affezione.
Tanto premesso, in via preliminare, preme evidenziare, con ciò superando l'eccezione svolta dal convenuto in punto di mancata prova dell'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la legittimazione attiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione anche a soggetti diversi dal formale proprietario, purché questi abbiano un legame con l'animale stesso
(cfr., ex multis, Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936).
Ebbene nel caso di specie, mai è stato contestato – ed anzi è stato accertato all'esito dell'istruttoria – che l'animale coinvolto nel sinistro per cui è causa fosse inserito nel nucleo familiare degli attori.
Passando al merito della causa, è noto che l'art. 2052 c.c. importa una ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale caratterizzata dalla presunzione di responsabilità, per danno cagionato da animali, in capo al proprietario o a chi si serve di un animale.
La disciplina in esame fonda l'addebito non su un comportamento o un'attività – commissiva od omissiva – da parte del proprietario o del custode ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale che postula un potere di governo sullo stesso.
Su tale fondamento, l'attore-danneggiato è, quindi, onerato di provare oltre che la dinamica del sinistro, il nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo- dannoso da esso causato (ex plurimis cfr. Cass. 19-07-2008 n. 20063); al convenuto spetta invece
4 provare il fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale
(ex plurimis cfr. Cass. 20-07- 2011 n. 15895): la presunzione in parola, infatti, può essere superata dalla prova del caso fortuito che include anche il fatto colposo del danneggiato laddove questo abbia efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. n. 25223 del 15/12/2015;
Cass. n. 10402 del 20/05/2016).
Nel caso in esame, il sinistro e la sua effettiva dinamica possono dirsi confermati dalla testimonianza resa da di particolare rilevanza in questa sede, in quanto Persona_3 afferente a fatti di cui lo stesso ha avuto conoscenza immediata e diretta.
Il teste, sentito in ordine al sinistro occorso in data 18.05.2019, ha confermato l'evento, così come descritto dalle parti attrici nell'atto di citazione, ovvero che in tale data, intorno alle ore 12:30, il chihuahua della famiglia BI veniva azzannato ed ucciso dal beagle di CP_1 dinanzi al teste, alla e ai minori e Pt_1 Per_1 Parte_3
ha, poi, confermato le ulteriori circostanze allegate dagli attori in Persona_3 merito alla dinamica dell'occorso, vale a dire, sia l'intrusione del cane del convenuto nel fondo in cui si trovava la famiglia sia che lo stesso fosse privo del guinzaglio e di museruola Pt_2
(cfr. verbale di udienza del 10.01.2024).
Così ricostruita la dinamica, può senz'altro affermarsi la piena responsabilità ex art. 2052
c.c. della parte convenuta.
Gli attori hanno, infatti, dimostrato l'evento dannoso e il suo nesso con la condotta tenuta nell'occasione dal cane di CP_1
Il convenuto, di contro, non ha provato il caso fortuito.
Ed invero, contestando genericamente le allegazioni delle controparti, in sede CP_1 di interrogatorio formale, ha riferito che, al momento del sinistro, la sua proprietà era aperta, in quanto egli stesso era in procinto di uscire. Il convenuto, ancora, ha negato di sapere da dove il suo cane fosse uscito e l'eventuale presenza di buche nella recinzione posta intorno al proprio fondo.
Ebbene, osserva il Tribunale come dette dichiarazioni evidenziano, innanzitutto, una condotta rilevante in termini di ammissione della propria posizione di custodia sull'animale e di mancata indicazione di elementi da cui desumere la ricorrenza del caso fortuito (cfr. verbale udienza del 31.05.2023).
5 Le dichiarazioni rese dall'interrogando attestano circostanze che non possono essere, infatti, ritenute idonee a configurare un caso fortuito, non potendosi considerare imprevedibile o eccezionale la condotta tenuta nell'occasione dall'animale del convenuto.
Questi, invero, ben avrebbe potuto prevedere – e, pertanto, avrebbe dovuto prevenire – la fuoriuscita del cane dal proprio fondo lasciato, anche solo per poco tempo, aperto, neppure potendosi ritenere imprevedibile che l'animale, ove lasciato in stato di maggiore libertà di movimento, potesse compiere gesti improvvisi.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi censurabile, quantomeno, in termini di negligenza e imprudenza, il contegno della parte convenuta che, prima di aprire la recinzione del proprio fondo, avrebbe dovuto attivare misure idonee ad impedire che il proprio cane potesse muoversi indisturbato sui fondi altrui o, ancora, almeno, applicare all'animale la museruola e il guinzaglio.
La stessa dinamica del sinistro, infatti, tenuto conto delle condizioni spazio-temporali in cui questo si è verificato, dimostra come le suddette misure sarebbero state idonee e sufficienti a prevenire, o quantomeno a ridurre, il rischio del sinistro verificatosi.
Deve, pertanto, ritenersi accertata in termini di an la responsabilità in capo al convenuto, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Passando alla valutazione della domanda risarcitoria, relativamente al quantum debeatur deve rilevarsi come, in primo luogo, le parti attrici abbiano agito per il ristoro del danno patrimoniale subito, da parametrare all'esborso asseritamente sostenuto a titolo di corrispettivo del prezzo per l'acquisto dell'animale rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa, pari ad euro 900,00.
Tanto premesso, nel caso di specie, come già detto, deve ritenersi dimostrata l'esistenza del danno lamentato dagli attori, in termini di perdita dell'animale d'affezione, nonché la sua riconducibilità e compatibilità con il sinistro occorso e alla responsabilità del convenuto.
Quanto alle contestazioni svolte da relative alla mancanza di elementi da cui CP_1 desumere gli esborsi sostenuti dai coniugi osserva il Tribunale che la riscontrata lacuna Pt_2 in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, può essere colmata ricorrendo all'equità, alla luce della prova raggiunta, in base a conferente allegazione degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità.
Con riguardo alla quantificazione, non è inutile rammentare che la giurisprudenza, sul tema, ha avuto modo di chiarire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia provata
6 l'esistenza di danni risarcibili e che risulti difficoltoso provarne il relativo ammontare, sicché la parte interessata è tenuta a provare non solo l'“an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la difficoltà, al fine di consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa (cfr. Cass. n. 127/2016).
Nel caso di specie, allora, emerge l'opportunità di procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa, conforme al dettato normativo e al richiamo giurisprudenziale sopracitato, partendo dalla rilevazione della sussistenza del danno e avvalendosi, ai sensi dell'art. 1226 c.c., dagli elementi raccolti dall'istruttoria espletata, ovvero, nello specifico, del fascicolo fotografico relativo alla razza di appartenenza del cane rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa e della deposizione testimoniale di . Persona_3
Al riguardo, rilevanza assume la testimonianza resa dal citato teste - non trovando applicazione, nel caso di specie, le limitazioni probatorie di cui all'art. 2725 c.c., non essendo richiesto ai fini della validità del contratto di compravendita di un animale, come per altri beni, la forma scritta - il quale, escusso sul punto, ha riferito che, presente al momento dell'arrivo del cane in casa aveva riferito allo stesso di aver corrisposto per l'animale Pt_2 Parte_1 una somma pari all'incirca ad euro 1.000,00. (cfr. verbale di udienza del 10.01.2024).
Pertanto, alla stregua, delle dichiarazioni, sia pure de relato, del testimone, è ben possibile attingere al criterio dell'equità, stimando congruo, in base alla razza dell'animale e ai prezzi di mercato, un corrispettivo versato per l'acquisto dello stesso pari ad euro 900,00.
Le parti attrici hanno, poi, chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando come la perdita dell'animale abbia comportato una sostanziale destabilizzazione dei figli minori anche in termini del venir meno dei benefici dagli stessi tratti dall'interazione con il cane, essendo i bambini affetti da disturbi comportamentali e neuropsichiatrici. Hanno, altresì, allegato la sofferenza che gli stessi genitori avrebbero patito in conseguenza del sinistro occorso.
In punto di diritto, allora, preme osservare, come in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita dell'animale di affezione, le Sezioni Unite della Cassazione, nel tentativo di delimitare i confini del danno non patrimoniale risarcibile, abbiano sostenuto, che
“in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona” (cfr. Cass. civ., Sez. U., Sentenza n.
26974 del 2008.).
7 A distanza di tempo, in linea con il succitato arresto, la giurisprudenza di legittimità ha, ancora, ribadito che “non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita,
a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della «qualità della vita» (cfr. Cass. civ. n. 26770 del
2018).
Non è irrilevante specificare come, negli anni, peraltro, la giurisprudenza di merito con motivazioni pressoché similari abbia riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione.
In particolare, taluni arresti hanno ritenuto che il rapporto tra uomo e animale d'affezione sia meritevole di protezione giuridica e dunque, risarcibile, nel caso in cui detto legame venga leso e ad una simile conclusione si è giunti muovendo dal medesimo punto di partenza delle
Sezioni Unite del 2008, secondo cui l'art. 2 deve ritenersi aperto ad un processo evolutivo e, dunque, alla ricevibilità di “nuovi interessi emersi nella realtà sociale [che] siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”.
Osserva, in ogni caso, il Tribunale che anche gli arresti più recenti – alla stregua dei quali la perdita del bene della vita in questione è ritenuto lesivo dell'interesse della persona alla conservazione della propria sfera affettivo-relazionale, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., costituendo il rapporto tra padrone e animale d'affezione occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale – richiedono, ai dini della risarcibilità, che il danno da perdita o lesione dell'animale d'affezione debba essere provato nei necessari requisiti di gravità (Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n.51; Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296).
Deve, infatti, ribadirsi come il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell' interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis cfr. Cass., n.
29206 del 12/11/2019; Cass., n. 2203 del 22/01/2024).
Ed invero, il danno non patrimoniale non può essere identificato con la lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento.
8 Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale.
Ebbene, nel caso in esame, gli attori non hanno assolto il suddetto onere probatorio.
A sostegno della domanda risarcitoria, invero, i coniugi si sono limitati ad Pt_2 affermare che i figli minori, affetti da disturbi comportamentali e neuropsichiatrici, avevano tratto beneficio dalla presenza del cane di razza chihuahua, acquistato su indicazione di uno specialista.
Tuttavia, tali affermazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a supporto, né in merito alla prescrizione medica ricevuta, né riguardo ai benefici ottenuti dai minori dall'acquisto dell'animale.
Ancora, del tutto carente è stata la prova relativa all'effettivo peggioramento delle patologie di cui i minori sono affetti proprio in conseguenza del decesso dell'animale, documentabile a mezzo di certificazioni da parte del medico che avrebbe prescritto la “happy terapy”.
Del resto, del tutto genericamente è stata allegata la circostanza dell'intensità del legame instauratosi tra l'animale e il nucleo familiare degli attori, in termini di vera e propria relazione affettiva tra gli attori e il cagnolino.
Sul punto, osserva il Tribunale come dagli stessi atti di causa emerga che la suddetta relazione abbia avuto una durata limitata nel tempo. Ed invero, per stessa asserzione degli attori
è possibile desumere che l'animale fosse stato acquistato nell'anno 2017 e che il decesso sia avvenuto in data 18.05.2019.
Ancora, quanto alla prova dell'intensità del legame affettivo tra la famiglia e Pt_2
l'animale, neppure i capitoli formulati possono considerarsi idonei a fornire idonea prova della circostanza de qua, in quanto articolati in termini generici e volti più a provare una generica integrazione dell'animale presso il nucleo familiare, che il grado di affezione dei componenti della famiglia nei riguardi del cane e, di converso, il turbamento provato dalle parti a seguito del decesso.
Del resto, lo stesso capitolo n.11, nella sua formulazione comunque generica, attesta, al più, un disagio dei minori limitato ad “alcune settimane”, durante le quali gli stessi avrebbero smesso di interloquire con i loro genitori e con i compagni di scuola” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c.).
9 Tanto affermato, pertanto, ritiene il Tribunale che non sia stata fornita adeguata prova del danno patito con riguardo ai necessari requisiti di gravità richiesti e la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata.
In definitiva, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore delle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva pari ad euro
900,00.
La somma appena liquidata deve ritenersi già rivalutata tenuto conto della quantificazione della stessa secondo equità e alla data odierna. Sulla stessa, peraltro, devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2
c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre
1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989
n. 1099; Cass. 11439/1997)).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande svolte dagli attori e la rideterminazione significativa della pretesa creditoria giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G.
n.1552/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al CP_1
pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore delle parti attrici, della somma complessiva di euro 900,00, oltre interessi come in parte motiva;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti attrici;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, il 05.08.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori C.F._2
(C.F. ) e (C.F. Persona_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4
), con il patrocinio dell'avv. Roberta Alessandrini, elettivamente domiciliati presso
[...]
l'indirizzo PEC del difensore, in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Squillace, CP_1 C.F._5 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costrizione in giudizio;
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e Parte_1 Parte_2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e convenivano Persona_1 Parte_3 in giudizio chiedendo che questo Tribunale, accertata e dichiarata la responsabilità CP_1
1 del convenuto, quale proprietario del cane, razza beagle, per i danni patrimoniali e non, subiti dagli attori, lo condannasse al risarcimento del danno conseguente alla morte del loro cane,
oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria Per_2 di spese di spese ed onorari.
Le parti attrici, a fondamento delle proprie domande, deducevano quanto segue:
• e nel 2017, accertati disturbi comportamentali e Parte_1 Parte_2
neuropsichiatrici sui figli minori, e su consiglio di un medico specialista, Per_1 Parte_3 avevano per loro acquistato, dietro il pagamento del corrispettivo del prezzo di euro 900,00,
un cane di razza chihuahua, affinché i minori potessero intraprendere una c.d. “happy Per_2 therapy;
• i minori avevano tratto un notevole giovamento dalla presenza dell'animale con riscontri positivi sia sul piano psicologico, sia su quello dell'apprendimento e della socializzazione con il prossimo. Nondimeno, gli stessi genitori si erano affezionati all'animale;
• in data 18.05.2019, intorno alle ore 12:30, mentre la famiglia con la propria Pt_2
roulotte, si trovava in un terreno sito alla Contrada Rocosta, nel territorio del Comune di
Sant'Elpidio a Mare, il cane veniva azzannato ed ucciso da un altro cane, di razza Per_2 beagle, ivi giunto, senza guinzaglio e senza museruola. Il tutto avveniva alla presenza dei minori, di e di , amico degli attori;
Parte_1 Persona_3
• richiamato dalle urla dei presenti, giungeva sul posto e qualificatosi come CP_1
proprietario del beagle, oltre a scusarsi per l'accaduto, riferiva loro che l'animale era assicurato per la responsabilità civile con la compagnia;
CP_2
• il convenuto doveva ritenersi responsabile del sinistro occorso, ai sensi dell'art. 2052 c.c.,
o in subordine ai sensi dell'art.2043 c.c., sussistendo il nesso di causalità tra la morte del loro cane e la mancata predisposizione da parte del delle misure necessarie ad evitare CP_1
l'accaduto;
• con riguardo alla quantificazione del danno patito, i coniugi avevano diritto alla Pt_2 rifusione della somma di euro 900,00, corrisposta per l'acquisto del cane, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell'animale, quantificabile in euro 10.000,00, per ciascuno dei due minori ed in euro 1.250,00, per ogni genitore o nel diverso importo ritenuto di Giustizia.
Le parti attrici, pertanto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, ogni contra-ria istanza disattesa, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità di per l prematura morte del cane di proprietà della CP_1 Per_2 [...]
[...
[...] e, per l'effetto, condannarlo, per la perdita dell'animale d'affezione, al risarcimento del danno Parte_4 ex art. 2052 cod. civ. o, in via subordinata, ex art. 2043 cod. civ., nei confronti di e Persona_1 Pt_3
di euro 10.000,00 ciascuno e nei confronti di e di euro 1.250,00 ciascuno a
[...] Parte_1 Parte_2 titolo di danno non patrimonia-le e di euro 900,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto all'effettivo saldo, o del diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia, auto-rizzando Parte_1
e alla riscossione, in nome e per conto di e , della som-ma che
[...] Parte_2 Persona_1 Parte_3 verrà a questi liquidata.
Condannare il convenuto alle spese ed ai compensi del giu-dizio e della fase di negoziazione assistita, da liquidarsi anche forfettariamente”. costituitosi in giudizio, contestando le domande di controparte, specificava CP_1 quanto segue:
• non corrispondeva a verità quanto allegato delle parti attrici in ordine al sinistro, asseritamente verificatosi il 18.05.2019. Ed invero, in quella data, mentre era CP_1 occupato a coltivare il suo fondo, appositamente recintato, sito in Sant'Elpidio a Mare, in
Contrada Rocosta, veniva avvisato in merito alla circostanza di un'asserita aggressione e uccisione da parte del beagle di sua proprietà ai danni del chihuahua di proprietà delle odierne parti attrici. Recatosi in prossimità di una roulotte, al convenuto veniva mostrato un cane morto.
Tuttavia, in quel momento, il suo cane si trovava sul suo terreno e non presentava tracce di sangue o altri segni;
• doveva essere, pertanto, in questa sede, contestato lo stesso evento storico dell'aggressione del cane di proprietà degli attori da parte di quello del Inoltre, le CP_1 controparti non avevano fornito prova del certificato di morte del chihuahua, più volte richiesto dal perito nominato dalla compagnia assicurativa del né del certificato di iscrizione CP_1 dell'animale all'anagrafe canina;
neppure era stata prodotta la fattura di acquisto del chihuahua, al pari della prescrizione ai minori di una “happy terapy” mediante acquisto di un cane. Del resto, neppure erano stati dimostrati i disturbi diagnosticati ai minori, né gli asseriti miglioramenti ricondotti dagli attori alla presenza del cane;
• assenti erano poi eventuali dichiarazioni di soggetti terzi idonee a corroborare la dinamica del sinistro così come esposta dai coniugi Pt_2
• con riguardo al risarcimento del danno morale, doveva specificarsi che, quand'anche fosse stata dimostrata la dinamica, nulla era dovuto alle parti attrici a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, non costituendo il fatto da cui era dipeso il decesso dell'animale una fattispecie tipica di reato.
3 La parte convenuta chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, rigettare la domanda avversaria, così come proposta, per infondatezza di fatto e di diritto e, comunque, con qualsiasi diversa statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Instaurato il contraddittorio, assunto l'interrogatorio formale della parte convenuta, escusso il teste ammesso, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza dell'08.05.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Il presente giudizio è stato incardinato dagli attori, ed in Parte_1 Parte_2 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e al fine di Pt_3 Persona_1 accertare la responsabilità del convenuto, ex art. 2052 c.c., per la morte del loro cane. In questi termini hanno fatto valere la loro relazione affettiva con l'animale, poi, deceduto, qualificandosi quali titolari di un autonomo diritto di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita dell'animale da affezione.
Tanto premesso, in via preliminare, preme evidenziare, con ciò superando l'eccezione svolta dal convenuto in punto di mancata prova dell'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto la legittimazione attiva in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione anche a soggetti diversi dal formale proprietario, purché questi abbiano un legame con l'animale stesso
(cfr., ex multis, Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51; Trib. Venezia, 17 dicembre 2020, n. 1936).
Ebbene nel caso di specie, mai è stato contestato – ed anzi è stato accertato all'esito dell'istruttoria – che l'animale coinvolto nel sinistro per cui è causa fosse inserito nel nucleo familiare degli attori.
Passando al merito della causa, è noto che l'art. 2052 c.c. importa una ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale caratterizzata dalla presunzione di responsabilità, per danno cagionato da animali, in capo al proprietario o a chi si serve di un animale.
La disciplina in esame fonda l'addebito non su un comportamento o un'attività – commissiva od omissiva – da parte del proprietario o del custode ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale che postula un potere di governo sullo stesso.
Su tale fondamento, l'attore-danneggiato è, quindi, onerato di provare oltre che la dinamica del sinistro, il nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo- dannoso da esso causato (ex plurimis cfr. Cass. 19-07-2008 n. 20063); al convenuto spetta invece
4 provare il fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale
(ex plurimis cfr. Cass. 20-07- 2011 n. 15895): la presunzione in parola, infatti, può essere superata dalla prova del caso fortuito che include anche il fatto colposo del danneggiato laddove questo abbia efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. n. 25223 del 15/12/2015;
Cass. n. 10402 del 20/05/2016).
Nel caso in esame, il sinistro e la sua effettiva dinamica possono dirsi confermati dalla testimonianza resa da di particolare rilevanza in questa sede, in quanto Persona_3 afferente a fatti di cui lo stesso ha avuto conoscenza immediata e diretta.
Il teste, sentito in ordine al sinistro occorso in data 18.05.2019, ha confermato l'evento, così come descritto dalle parti attrici nell'atto di citazione, ovvero che in tale data, intorno alle ore 12:30, il chihuahua della famiglia BI veniva azzannato ed ucciso dal beagle di CP_1 dinanzi al teste, alla e ai minori e Pt_1 Per_1 Parte_3
ha, poi, confermato le ulteriori circostanze allegate dagli attori in Persona_3 merito alla dinamica dell'occorso, vale a dire, sia l'intrusione del cane del convenuto nel fondo in cui si trovava la famiglia sia che lo stesso fosse privo del guinzaglio e di museruola Pt_2
(cfr. verbale di udienza del 10.01.2024).
Così ricostruita la dinamica, può senz'altro affermarsi la piena responsabilità ex art. 2052
c.c. della parte convenuta.
Gli attori hanno, infatti, dimostrato l'evento dannoso e il suo nesso con la condotta tenuta nell'occasione dal cane di CP_1
Il convenuto, di contro, non ha provato il caso fortuito.
Ed invero, contestando genericamente le allegazioni delle controparti, in sede CP_1 di interrogatorio formale, ha riferito che, al momento del sinistro, la sua proprietà era aperta, in quanto egli stesso era in procinto di uscire. Il convenuto, ancora, ha negato di sapere da dove il suo cane fosse uscito e l'eventuale presenza di buche nella recinzione posta intorno al proprio fondo.
Ebbene, osserva il Tribunale come dette dichiarazioni evidenziano, innanzitutto, una condotta rilevante in termini di ammissione della propria posizione di custodia sull'animale e di mancata indicazione di elementi da cui desumere la ricorrenza del caso fortuito (cfr. verbale udienza del 31.05.2023).
5 Le dichiarazioni rese dall'interrogando attestano circostanze che non possono essere, infatti, ritenute idonee a configurare un caso fortuito, non potendosi considerare imprevedibile o eccezionale la condotta tenuta nell'occasione dall'animale del convenuto.
Questi, invero, ben avrebbe potuto prevedere – e, pertanto, avrebbe dovuto prevenire – la fuoriuscita del cane dal proprio fondo lasciato, anche solo per poco tempo, aperto, neppure potendosi ritenere imprevedibile che l'animale, ove lasciato in stato di maggiore libertà di movimento, potesse compiere gesti improvvisi.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi censurabile, quantomeno, in termini di negligenza e imprudenza, il contegno della parte convenuta che, prima di aprire la recinzione del proprio fondo, avrebbe dovuto attivare misure idonee ad impedire che il proprio cane potesse muoversi indisturbato sui fondi altrui o, ancora, almeno, applicare all'animale la museruola e il guinzaglio.
La stessa dinamica del sinistro, infatti, tenuto conto delle condizioni spazio-temporali in cui questo si è verificato, dimostra come le suddette misure sarebbero state idonee e sufficienti a prevenire, o quantomeno a ridurre, il rischio del sinistro verificatosi.
Deve, pertanto, ritenersi accertata in termini di an la responsabilità in capo al convenuto, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Passando alla valutazione della domanda risarcitoria, relativamente al quantum debeatur deve rilevarsi come, in primo luogo, le parti attrici abbiano agito per il ristoro del danno patrimoniale subito, da parametrare all'esborso asseritamente sostenuto a titolo di corrispettivo del prezzo per l'acquisto dell'animale rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa, pari ad euro 900,00.
Tanto premesso, nel caso di specie, come già detto, deve ritenersi dimostrata l'esistenza del danno lamentato dagli attori, in termini di perdita dell'animale d'affezione, nonché la sua riconducibilità e compatibilità con il sinistro occorso e alla responsabilità del convenuto.
Quanto alle contestazioni svolte da relative alla mancanza di elementi da cui CP_1 desumere gli esborsi sostenuti dai coniugi osserva il Tribunale che la riscontrata lacuna Pt_2 in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, può essere colmata ricorrendo all'equità, alla luce della prova raggiunta, in base a conferente allegazione degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità.
Con riguardo alla quantificazione, non è inutile rammentare che la giurisprudenza, sul tema, ha avuto modo di chiarire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia provata
6 l'esistenza di danni risarcibili e che risulti difficoltoso provarne il relativo ammontare, sicché la parte interessata è tenuta a provare non solo l'“an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la difficoltà, al fine di consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa (cfr. Cass. n. 127/2016).
Nel caso di specie, allora, emerge l'opportunità di procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa, conforme al dettato normativo e al richiamo giurisprudenziale sopracitato, partendo dalla rilevazione della sussistenza del danno e avvalendosi, ai sensi dell'art. 1226 c.c., dagli elementi raccolti dall'istruttoria espletata, ovvero, nello specifico, del fascicolo fotografico relativo alla razza di appartenenza del cane rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa e della deposizione testimoniale di . Persona_3
Al riguardo, rilevanza assume la testimonianza resa dal citato teste - non trovando applicazione, nel caso di specie, le limitazioni probatorie di cui all'art. 2725 c.c., non essendo richiesto ai fini della validità del contratto di compravendita di un animale, come per altri beni, la forma scritta - il quale, escusso sul punto, ha riferito che, presente al momento dell'arrivo del cane in casa aveva riferito allo stesso di aver corrisposto per l'animale Pt_2 Parte_1 una somma pari all'incirca ad euro 1.000,00. (cfr. verbale di udienza del 10.01.2024).
Pertanto, alla stregua, delle dichiarazioni, sia pure de relato, del testimone, è ben possibile attingere al criterio dell'equità, stimando congruo, in base alla razza dell'animale e ai prezzi di mercato, un corrispettivo versato per l'acquisto dello stesso pari ad euro 900,00.
Le parti attrici hanno, poi, chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, rilevando come la perdita dell'animale abbia comportato una sostanziale destabilizzazione dei figli minori anche in termini del venir meno dei benefici dagli stessi tratti dall'interazione con il cane, essendo i bambini affetti da disturbi comportamentali e neuropsichiatrici. Hanno, altresì, allegato la sofferenza che gli stessi genitori avrebbero patito in conseguenza del sinistro occorso.
In punto di diritto, allora, preme osservare, come in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita dell'animale di affezione, le Sezioni Unite della Cassazione, nel tentativo di delimitare i confini del danno non patrimoniale risarcibile, abbiano sostenuto, che
“in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona” (cfr. Cass. civ., Sez. U., Sentenza n.
26974 del 2008.).
7 A distanza di tempo, in linea con il succitato arresto, la giurisprudenza di legittimità ha, ancora, ribadito che “non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita,
a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della «qualità della vita» (cfr. Cass. civ. n. 26770 del
2018).
Non è irrilevante specificare come, negli anni, peraltro, la giurisprudenza di merito con motivazioni pressoché similari abbia riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione.
In particolare, taluni arresti hanno ritenuto che il rapporto tra uomo e animale d'affezione sia meritevole di protezione giuridica e dunque, risarcibile, nel caso in cui detto legame venga leso e ad una simile conclusione si è giunti muovendo dal medesimo punto di partenza delle
Sezioni Unite del 2008, secondo cui l'art. 2 deve ritenersi aperto ad un processo evolutivo e, dunque, alla ricevibilità di “nuovi interessi emersi nella realtà sociale [che] siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”.
Osserva, in ogni caso, il Tribunale che anche gli arresti più recenti – alla stregua dei quali la perdita del bene della vita in questione è ritenuto lesivo dell'interesse della persona alla conservazione della propria sfera affettivo-relazionale, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., costituendo il rapporto tra padrone e animale d'affezione occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale – richiedono, ai dini della risarcibilità, che il danno da perdita o lesione dell'animale d'affezione debba essere provato nei necessari requisiti di gravità (Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n.51; Trib. Torino, 29 ottobre 2012, n. 6296).
Deve, infatti, ribadirsi come il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia, appunto, rilevanza costituzionale, che la lesione dell' interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi, ma anche che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis cfr. Cass., n.
29206 del 12/11/2019; Cass., n. 2203 del 22/01/2024).
Ed invero, il danno non patrimoniale non può essere identificato con la lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento.
8 Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale.
Ebbene, nel caso in esame, gli attori non hanno assolto il suddetto onere probatorio.
A sostegno della domanda risarcitoria, invero, i coniugi si sono limitati ad Pt_2 affermare che i figli minori, affetti da disturbi comportamentali e neuropsichiatrici, avevano tratto beneficio dalla presenza del cane di razza chihuahua, acquistato su indicazione di uno specialista.
Tuttavia, tali affermazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a supporto, né in merito alla prescrizione medica ricevuta, né riguardo ai benefici ottenuti dai minori dall'acquisto dell'animale.
Ancora, del tutto carente è stata la prova relativa all'effettivo peggioramento delle patologie di cui i minori sono affetti proprio in conseguenza del decesso dell'animale, documentabile a mezzo di certificazioni da parte del medico che avrebbe prescritto la “happy terapy”.
Del resto, del tutto genericamente è stata allegata la circostanza dell'intensità del legame instauratosi tra l'animale e il nucleo familiare degli attori, in termini di vera e propria relazione affettiva tra gli attori e il cagnolino.
Sul punto, osserva il Tribunale come dagli stessi atti di causa emerga che la suddetta relazione abbia avuto una durata limitata nel tempo. Ed invero, per stessa asserzione degli attori
è possibile desumere che l'animale fosse stato acquistato nell'anno 2017 e che il decesso sia avvenuto in data 18.05.2019.
Ancora, quanto alla prova dell'intensità del legame affettivo tra la famiglia e Pt_2
l'animale, neppure i capitoli formulati possono considerarsi idonei a fornire idonea prova della circostanza de qua, in quanto articolati in termini generici e volti più a provare una generica integrazione dell'animale presso il nucleo familiare, che il grado di affezione dei componenti della famiglia nei riguardi del cane e, di converso, il turbamento provato dalle parti a seguito del decesso.
Del resto, lo stesso capitolo n.11, nella sua formulazione comunque generica, attesta, al più, un disagio dei minori limitato ad “alcune settimane”, durante le quali gli stessi avrebbero smesso di interloquire con i loro genitori e con i compagni di scuola” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c.).
9 Tanto affermato, pertanto, ritiene il Tribunale che non sia stata fornita adeguata prova del danno patito con riguardo ai necessari requisiti di gravità richiesti e la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata.
In definitiva, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore delle parti attrici, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva pari ad euro
900,00.
La somma appena liquidata deve ritenersi già rivalutata tenuto conto della quantificazione della stessa secondo equità e alla data odierna. Sulla stessa, peraltro, devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo effettivo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2
c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre
1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1 marzo 1989
n. 1099; Cass. 11439/1997)).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande svolte dagli attori e la rideterminazione significativa della pretesa creditoria giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G.
n.1552/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al CP_1
pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore delle parti attrici, della somma complessiva di euro 900,00, oltre interessi come in parte motiva;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti attrici;
❖ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, il 05.08.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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