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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4581/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARLISI STEFANIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, in Verona, Via
Augusto Righi n. 2
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“si riporta alle conclusioni riportate in ricorso, di fatto coincidenti con i provvedimenti temporanei ed urgenti ora adottati, oltre che per la pronuncia sullo status con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Ribadisce l'istanza di condanna alle spese del resistente contumace.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 11/02/2005, in FUMANE (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposoto domanda di separazione personale, chiedendo, altresì, la regolamentazione di affido, residenza prevalente e frequentazioni con il genitore non collocatario della figlia minore nonché Per_1
l'assegnazione a sé della casa coniugale e la contribuzione, dovuta dal coniuge, al mantenimento dei due figli (incluso il figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente sul piano economico).
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, e ne è stata dichiarata la contumacia.
È stata quindi ascoltata la figlia minore nata in data [...] e, all'esito, Per_1
sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di cui la ricorrente ha chiesto la definitiva conferma anche nelle proprie conclusioni di merito.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione del resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Per il resto si ritiene debbano essere confermate le determinazioni assunte nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti. va affidata ad ambo i genitori, con ciascuno dei quali – lo ha confermato lei Per_1
stessa – ha un buon rapporto.
Va altresì confermata la sua prevalente collocazione presso la ricorrente, posto che
– al di là della relazione positiva anche con il padre – il genitore di maggiore riferimento pare essere la madre, con cui non solo ha più confidenza, ma su cui può contare maggiormente in ragione della disponibilità in termini di tempo e di supporto negli studi
(la madre è insegnante di scuola superiore).
Ne consegue l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Fumane (VR), Via
Marzane 15/G, con arredi e corredi, alla ricorrente affinché vi viva con i figli.
Considerato che la ragazza è prossima ai diciassette anni, le frequentazioni padre-figlia vanno rimesse a liberi accordi tra e il padre con comunicazione alla madre;
quanto al Per_1
2 riparto dei periodi di vacanza anch'esso va rimesso a liberi accordi tra le parti e la figlia, con l'intesa che i periodi di ferie delle parti vengano reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
Venendo, da ultimo, alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli, per quanto dedotto e documentato dalla ricorrente, sia sulla propria situazione che su quella del resistente, appare congruo accoglierne l'istanza sul punto e disporre a carico di l'obbligo di pagare a entro il giorno 15 di ogni mese la CP_1 Parte_1
somma complessiva di euro 500,00 per il mantenimento di ambo i figli (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da attuale protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a decorrere dal deposito del ricorso (18.07.2024).
L'assegno unico ed universale per i figli va integralmente assegnato alla madre, presso cui vivono.
Quanto alle spese di lite, considerati, da un lato la natura neutra della pronuncia sullo status, dall'altro la determinazione dell'affido condiviso e, comunque, che il resistente, optando per la contumacia, non si è opposto all'accoglimento delle istanze della ricorrente, ne va ravvisata la prevalente soccombenza in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare ed al contributo al mantenimento dei figli. Si ritiene quindi congruo operare la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e, per il residuo 1/3, disporre la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite della resistente, come indicato in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FUMANE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida la figlia minore d ambo i genitori;
Persona_2
4) pone la prevalente residenza della figlia presso la madre, con conseguente Per_1
3 assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Fumane VR, Via Marzane 15/G, con arredi e corredi, alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
5) rimette le frequentazioni padre-figlia a liberi accordi tra e il padre con Per_1
comunicazione alla madre;
anche il riparto dei periodi di vacanza è rimesso a liberi accordi tra le parti e la figlia, con l'intesa che i periodi di ferie delle parti vengano reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
6) pone a carico di l'obbligo di pagare a entro il CP_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese la somma complessiva di euro 500,00 per il mantenimento di ambo i figli (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da attuale protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a decorrere dal deposito del ricorso (18.07.2024);
7) AUU per i figli attribuito integralmente alla madre.
8) Previa compensazione per i 2/3 delle spese di lite, condanna CP_1
er la quota residua (1/3) alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
che si liquidano (al netto della compensazione) in euro Parte_1
1.950,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad euro32,66 per esborsi (CU), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4581/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARLISI STEFANIA, con domicilio elettivo presso il suo studio, in Verona, Via
Augusto Righi n. 2
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“si riporta alle conclusioni riportate in ricorso, di fatto coincidenti con i provvedimenti temporanei ed urgenti ora adottati, oltre che per la pronuncia sullo status con rinuncia ai termini per scritti conclusivi. Ribadisce l'istanza di condanna alle spese del resistente contumace.”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 11/02/2005, in FUMANE (regolarmente trascritto nel registro CP_1
degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposoto domanda di separazione personale, chiedendo, altresì, la regolamentazione di affido, residenza prevalente e frequentazioni con il genitore non collocatario della figlia minore nonché Per_1
l'assegnazione a sé della casa coniugale e la contribuzione, dovuta dal coniuge, al mantenimento dei due figli (incluso il figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente sul piano economico).
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, e ne è stata dichiarata la contumacia.
È stata quindi ascoltata la figlia minore nata in data [...] e, all'esito, Per_1
sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di cui la ricorrente ha chiesto la definitiva conferma anche nelle proprie conclusioni di merito.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto dedotto negli atti difensivi, e tenuto conto della mancata comparizione del resistente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Per il resto si ritiene debbano essere confermate le determinazioni assunte nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti. va affidata ad ambo i genitori, con ciascuno dei quali – lo ha confermato lei Per_1
stessa – ha un buon rapporto.
Va altresì confermata la sua prevalente collocazione presso la ricorrente, posto che
– al di là della relazione positiva anche con il padre – il genitore di maggiore riferimento pare essere la madre, con cui non solo ha più confidenza, ma su cui può contare maggiormente in ragione della disponibilità in termini di tempo e di supporto negli studi
(la madre è insegnante di scuola superiore).
Ne consegue l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Fumane (VR), Via
Marzane 15/G, con arredi e corredi, alla ricorrente affinché vi viva con i figli.
Considerato che la ragazza è prossima ai diciassette anni, le frequentazioni padre-figlia vanno rimesse a liberi accordi tra e il padre con comunicazione alla madre;
quanto al Per_1
2 riparto dei periodi di vacanza anch'esso va rimesso a liberi accordi tra le parti e la figlia, con l'intesa che i periodi di ferie delle parti vengano reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno.
Venendo, da ultimo, alla domanda di contribuzione al mantenimento dei figli, per quanto dedotto e documentato dalla ricorrente, sia sulla propria situazione che su quella del resistente, appare congruo accoglierne l'istanza sul punto e disporre a carico di l'obbligo di pagare a entro il giorno 15 di ogni mese la CP_1 Parte_1
somma complessiva di euro 500,00 per il mantenimento di ambo i figli (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da attuale protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a decorrere dal deposito del ricorso (18.07.2024).
L'assegno unico ed universale per i figli va integralmente assegnato alla madre, presso cui vivono.
Quanto alle spese di lite, considerati, da un lato la natura neutra della pronuncia sullo status, dall'altro la determinazione dell'affido condiviso e, comunque, che il resistente, optando per la contumacia, non si è opposto all'accoglimento delle istanze della ricorrente, ne va ravvisata la prevalente soccombenza in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare ed al contributo al mantenimento dei figli. Si ritiene quindi congruo operare la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 e, per il residuo 1/3, disporre la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite della resistente, come indicato in dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
[...]
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di FUMANE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) affida la figlia minore d ambo i genitori;
Persona_2
4) pone la prevalente residenza della figlia presso la madre, con conseguente Per_1
3 assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Fumane VR, Via Marzane 15/G, con arredi e corredi, alla ricorrente affinché vi abiti con i figli;
5) rimette le frequentazioni padre-figlia a liberi accordi tra e il padre con Per_1
comunicazione alla madre;
anche il riparto dei periodi di vacanza è rimesso a liberi accordi tra le parti e la figlia, con l'intesa che i periodi di ferie delle parti vengano reciprocamente comunicati entro il 31 maggio di ogni anno;
6) pone a carico di l'obbligo di pagare a entro il CP_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese la somma complessiva di euro 500,00 per il mantenimento di ambo i figli (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da attuale protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a decorrere dal deposito del ricorso (18.07.2024);
7) AUU per i figli attribuito integralmente alla madre.
8) Previa compensazione per i 2/3 delle spese di lite, condanna CP_1
er la quota residua (1/3) alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
che si liquidano (al netto della compensazione) in euro Parte_1
1.950,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre ad euro32,66 per esborsi (CU), oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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