Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 547/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. IPPOLITI Parte_1
ROSSANA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. MISITI CP_1
MORENO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà per ciascuno di essi di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno, dandone all'altro comunicazione immediata. Essi si obbligano, inoltre, a prestare reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo della carta di identità dei figli minori e del passaporto.
2) I figli saranno affidati in modo condiviso ai coniugi, con collocazione paritaria alternata tra gli stessi e fissazione della residenza anagrafica presso la madre.
La collocazione dei figli sarà a weekend alternati;
quando i figli staranno con il padre durante il weekend rimarranno a casa dello stesso genitore fino al martedì successivo;
dal mercoledì alla domenica successiva staranno con la madre;
la settimana successiva i figli staranno dal lunedì al
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e così via.
Durante il periodo natalizio e quello pasquale i minori passeranno con ciascun genitore la metà delle festività concesse dagli istituti scolastici, con tempi da definirsi di comune accordo.
In mancanza di diverso accordo, i minori trascorreranno una settimana (dal 24/12 al 30/12) con un genitore ed una settimana con l'altro (dal 31/12 al 06.01) ad anni alterni. In ogni caso i minori passeranno il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, l'ultimo dell'anno con l'uno ed il capodanno con l'altro.
Nel periodo pasquale, trascorreranno alternativamente, di anno in anno, i primi tre giorni di festività concesse dagli istituti scolastici con un genitore e gli altri tre giorni con l'altro, in modo tale che ad anni alterni i minori trascorrano la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Durante le vacanze estive (dal mese di giugno al mese di agosto) i minori potranno trascorrere, con ciascun genitore, due periodi da 15 gg ciascuno, anche non consecutivi, con tempi da definirsi di comune accordo fra i coniugi, a seconda delle disponibilità feriali e degli impegni lavorativi degli stessi
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre, per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni per il tempo in cui i figli staranno presso il medesimo genitore.
3) Il IG. , provvederà al mantenimento ordinario dei figli e CP_1 Per_1 Per_2 mediante il versamento per ciascun figlio della somma di €.250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente acceso presso Banca Unicredit con IBAN: [...] 000003144463 intestato alla IG.ra . Parte_1
4) Il IG. vrà il godimento esclusivo della casa coniugale, ubicata a Sirolo (AN), in Via Della CP_1
Fornace 5 e, rimanendo inalterata la proprietà indivisa della predetta casa, il pagamento del mutuo continuerà ad essere effettuato da parte di entrambi i comproprietari per la quota del 50% ciascuno;
5) La IG.ra trasferirà la propria residenza insieme ai figli in altra abitazione sita Parte_1
a Sirolo, Via Don Minzoni 11. Il IG. stante il suo godimento esclusivo dell'immobile CP_1
cointestato e fintantoché esso permarrà, verserà alla IG.ra un contributo per il Parte_1 pagamento del contratto di locazione di € 300,00 mensili. Il contributo alle suddette spese della locazione sarà previsto solo a fronte di consegna al marito di copia di un contratto di locazione regolarmente registrato e ciò varrà anche per ogni successiva sua scadenza e/o rinnovo e/o
- 2 - qualsivoglia modifica dello stesso. La IG.ra rinuncerà al suddetto contributo per le spese Parte_1
di locazione nel caso in cui trovi una soluzione che non richieda il pagamento di un canone di locazione;
6) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
per l'individuazione delle predette spese e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno l'accordo preventivo di entrambi i genitori, si farà riferimento al Protocollo redatto a seguito della conferenza distrettuale di Ancona sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia del 10.07.2024 (All. 09 - Piano_genitoriale_sottoscritto.pdf; All. 10 – Protocollo Tribunale di
Ancona.pdf)
7) Il IG. si accollerà interamente a decorrere dal mese di gennaio 2025 ogni spesa CP_1
e/o tassa relative all'ex domicilio coniugale di Via Della Fornace 5 e dovrà intestarsi le utenze della casa coniugale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di omologa della separazione tra i coniugi;
8) La IG.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, per cui nulla viene Parte_1
stabilito per il suo mantenimento;
9) L'assegno familiare e/o assegno unico, eventualmente previsto e concesso per i figli e Per_1
sarà attribuito alla IG.ra ; Per_2 Parte_1
10) La IG.ra , dichiara che, a seguito del trasferimento in altra abitazione, ha già Parte_1
prelevato tutti i beni di sua proprietà ed effetti personali;
di conseguenza i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro tutti i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché regali di nozze, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
11) L'autovettura MINI COOPER D targa FT116XL di proprietà della sig.ra e Parte_1
l'autovettura MERCEDES GLC 220 D targa GP437NV di proprietà del IG. CP_1
rimarranno nel possesso e disponibilità esclusivi dei rispettivi proprietari.
12) Le spese legali relative alla presente procedura si intendono interamente compensate fra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 12.02.2025, e Parte_1 CP_1
che si sono sposati a Sirolo (AN) il 03.05.2014, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
- 3 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a Sirolo (AN) il 3/05/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sirolo
(AN) al n. 1, parte 2, serie A dell'anno 2014; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sirolo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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