Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Michele Dalla Negra, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e l’Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
1. della comunicazione ad oggetto “comunicazione di iscrizione ipotecaria”, Documento n. -OMISSIS-, Fascicolo n. -OMISSIS-, intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, e ricevuta dal ricorrente a mezzo racc. a.r. il 1 luglio 2022, con allegato “Dettaglio delle somme da pagare” - (relativo: - alla cartella di pagamento n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 24 marzo 2015 di totali Euro 471.172,81 – ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08; - alla cartella di pagamento -OMISSIS-, asseritamente notifica il 22 dicembre 2018 per totali Euro 242.064,02 – ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 2000/01 e 2003/04; - alla cartella di pagamento n. -OMISSIS- asseritamente notifica il 27 novembre 2008 per totali Euro 143.965,22 - ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 2001/02 e 2002/03; - alle spese di procedura per un totale di Euro 2.634,04; e quindi con indicazione di “Totale dovuto alla data del 01/06/2022” pari ad Euro 859.838,09) - con la quale si avverte dell'avvenuta iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/73 con “nota numero -OMISSIS-” sui beni immobili di proprietà del ricorrente in Comune di -OMISSIS- per un importo pari al doppio di quello risultante dal prospetto nella sezione “Dettaglio delle somme da pagare”;
2. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, comprese le cartelle di pagamento riportate nell'allegato “Dettaglio delle somme da pagare” alla comunicazione descritta sub 1 – già sopra indicate -, ed i relativi ruoli, nonché la Nota di iscrizione ipotecaria Registro Generale n. -OMISSIS- e Registro Particolare n. -OMISSIS- presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di -OMISSIS- – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di -OMISSIS-, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. DE EP SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso introduttivo, notificato il 28 settembre 2022 e corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare la nullità ovvero di disporre l’annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni di sua proprietà in Comune di -OMISSIS-, comunicata dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione il 1° luglio 2022, per il mancato pagamento di un complesso di crediti vantati da AG e definiti:
- dalla cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata il 24 marzo 2015, di totali Euro 471.172,81 – ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08;
- dalla cartella di pagamento -OMISSIS-, notificata il 22 dicembre 2018, per totali Euro 242.064,02 – ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 2000/01 e 2003/04;
- dalla cartella di pagamento n. -OMISSIS-, notificata il 27 novembre 2008, per totali Euro 143.965,22 - ente creditore “non censito” - per prelievi latte ed interessi relativi ai periodi 2001/02 e 2002/03;
- delle spese di procedura per un totale di Euro 2.634,04; per un “Totale dovuto alla data del 01/06/2022” pari ad Euro 859.838,09.
2. Seppur regolarmente intimati, né l’AGEA né ancora l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio.
3. All’esito della camera di consiglio del 26 ottobre 2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2022, questo T.A.R. accoglieva l’istanza di sospensiva limitatamente al solo periculum in mora , nonché ordinava alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza, “ di depositare in giudizio, entro 90 giorni prima della prossima fissanda udienza pubblica, la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio:
- delle cartelle di pagamento presupposte e della prova della relativa notifica;
- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) e ai primi acquirenti, le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti;
- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) e ai primi acquirenti, relativo ai crediti per i quali è causa ”.
4. Successivamente in data 20 agosto 2024 le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio con un atto puramente formale, senza depositare alcuna memoria o documento in ottemperanza dell’ordine di questo Tribunale.
5. Giunta, quindi, l’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. una possibile ragione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. adito con riferimento alla comunicazione di iscrizione ipotecaria gravata, nonché una possibile ragione di irricevibilità dell’impugnativa ove rivolta a contestare la legittimità degli atti presupposti alla stessa.
6. Preliminarmente, il Collegio deve ricordare che:
a) con riferimento al tema dei provvedimenti di compensazione nazionale e/o di imputazione del prelievo supplementare, “ gli atti inerenti a tale seconda fase (cartella esattoriale, intimazione di pagamento), pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. Amm., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609);
b) la cartella di pagamento, poi, al pari degli altri atti attratti nella giurisdizione esclusiva di questo G.A., soggiace al termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni (T.A.R. per il Veneto, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 2397), decorsi i quali assume carattere di definitività ed inoppugnabilità, con la conseguenza che “sono da considerarsi inammissibili tutte quelle doglianze attoree, formulate in sede di impugnazione dei conseguenziali atti della procedura esecutiva”, inclusa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “avverso l’an e il quantum debeatur, nonché quelle che investono l’asserito contrasto della normativa nazionale in tema di quote latte con il diritto unionale” (cfr. T.A.R. per il Veneto, sez. I, 17 luglio 2025, n. 1252).
6.1. Calando i suddetti principi direttivi al caso di specie, il Collegio rileva l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui risulta essere diretta a contestare il credito accertato con le citate cartella di pagamento nn. -OMISSIS- del 24 marzo 2015, -OMISSIS- del 22 dicembre 2018 e -OMISSIS- del 27 novembre 2008.
Risulta, infatti, pacifico che all’atto della notifica del presente ricorso, effettuata il 28 settembre 2022, fossero decorsi più di 60 giorni – esattamente 1 anno – dalla data di emissione (e presumibilmente di conoscenza) delle citate cartelle di pagamento esattoriale del 2008, 2015 e 2018.
6.2. Discende da quanto sopra esposta la chiara irricevibilità in parte qua dell’impugnativa per tardività ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612), in quanto il ricorso risulta essere stato notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza della cartella di pagamento, previsto dall’art. 29 c.p.a. per l’impugnazione dell’atto amministrativo, del quale si lamenta la illegittimità e la lesività.
7. Ciò posto, il ricorso è, inoltre, inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo nella parte in cui è volto a contestare la comunicazione di iscrizione ipotecaria.
8. Al riguardo il Tribunale, per dovere di sinteticità e ai sensi dell'art. 88, comma 1°, lett. d), del cod.proc.amm, può fare rinvio ad un suo precedente conforme (cfr. T.A.R. per il Veneto, sez. IV, 4 luglio 2025, n. 1134), che in decisione di una questione analoga a quella qui in discussione ha già avuto modo di chiarire che:
- la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), del cod.proc.amm., investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, ma non investe anche la fase esecutiva ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318);
- l'iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato alla fase esecutiva, in quanto inquadrabile fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito;
- di conseguenza esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione degli atti di iscrizione ipotecaria, atteso che i medesimi si collocano più propriamente nella fase esecutiva e, come tali, restano attratti alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
9. Il ricorso deve essere dichiarato in parte qua inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 del cod.proc.amm..
10. In conclusione, il ricorso risulta in parte irricevibile per tardività nella parte in cui è rivolto a contestare la legittimità delle cartelle di pagamento presupposte e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione di questo G.A..
Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo all’esito processuale della controversia nonché al comportamento delle parti resistenti nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’impugnativa:
- in parte irricevibile per tardività nella parte in cui è rivolto a contestare la legittimità delle cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- per la restante parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 del cod.proc.amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
DE EP SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE EP SO | Ida AI |
IL SEGRETARIO