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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5306/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GAZZOLA LUCIANO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GAZZOLA LUCIANO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero, il quale nulla oppone;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/08/2000 da e , trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Uff. Parte_1 Parte_2
NOE, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NOEPOLI (PZ) alle seguenti condizioni:
1) si dà atto che il IG. si impegna a trasferire, a titolo gratuito, la propria Parte_2
quota di comproprietà pari a un mezzo dell'immobile sito in AN (TV), Via Ortigara
n. 16/F a favore della IG.ra . Così facendo si chiede di usufruire dei Parte_1
benefici di cui all'art. 19 L. 74/1987;
2) si dà atto che la IG.ra , pur sussistendo i presupposti per avanzare Parte_1
richiesta di corresponsione di un contributo economico ex art. 5 comma 6, L. n. 898/1790,
2 atteso che non è attualmente occupata in alcuna attività lavorativa e, pertanto, priva di redditi, vi rinuncia espressamente a fronte dell'impegno assunto dal IG. Parte_2
di trasferire a titolo gratuito, a favore della IG.ra , la propria quota di Parte_1
comproprietà pari a un mezzo dell'immobile sito in AN Via Ortigara n. 16/F, un tempo casa coniugale, così catastalmente identificato:
Unità negoziale 1
Immobile 1
Comune: AN (TV)
Catasto: Fabbricati
Sezione: C, Foglio: 2, Particella: 1697, Subalterno: 7
Natura: A2 – Abitazione di tipo civile
Consistenza:
4.5 vani
Indirizzo: Via Ortigara n. 16/F piano T
Immobile 2
Comune: AN (TV)
Catasto: Fabbricati
Sezione: C, Foglio: 2, Particella: 1697, Subalterno: 13
Natura: C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse
Consistenza: 35 mq piano
Indirizzo: Via Ortigara n. 16/F Piano S1
3) si dà atto che la IG.ra continuerà a farsi carico integralmente del Parte_1
pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in AN (TV),
Via Ortigara n. 16/F fino alla sua estinzione;
4) si dà atto che la figlia minore continuerà a risiedere nella casa familiare in Per_1
AN (TV), Via Ortigara n. 16/F;
3 5) la figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, con cui risiederà nell'abitazione sita in
AN (TV), Via Ortigara n. 16/F.
Il padre potrà tenere con sé la figlia dalle ore 8:00 del sabato fino alle ore 21:00 Per_1
della domenica, a settimane alterne.
6) il padre, con riferimento al mantenimento dei figli, verserà alla IG.ra Parte_1
l'importo mensile di € 150,00 per il figlio e di € 150,00 per la figlia e, così, Per_2 Per_1
complessivamente € 300,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli Indici Istat;
7) il IG. , in ottemperanza all'obbligo assunto in sede di separazione, Parte_2
provvederà insieme alla IG.ra – in ragione del 50% ciascuno – alle Parte_1
spese straordinarie per i figli, indicate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
8) si dà atto che l'Assegno Unico Inps per i figli e verrà percepito al 100% Per_2 Per_1
percepito dalla IG.ra ; Parte_1
9) si dà atto che i IGnori e dichiarano di avere già Parte_2 Parte_1
esaustivamente regolato e definito tutti i loro rapporti personali e patrimoniali in esecuzione delle condizioni omologate all'esito del procedimento di separazione personale e di non avere, pertanto, null'altro a pretendere, l'uno dall'altra e viceversa, a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto concordato con le presenti condizioni e salvo quanto indicato e concordato in sede di trasferimento della quota di comproprietà pari a un mezzo dell'immobile sito in AN Via Ortigara n. 16/F a favore della IG.ra
; Parte_1
10) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
4 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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