Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2176
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Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per violazione normativa edilizia e urbanistica

    La Corte ha ritenuto che l'intervento non fosse riconducibile alla disciplina dei manufatti precari e che, pertanto, non fosse assentibile tramite CILA. Inoltre, l'opera non presentava i caratteri della precarietà, configurandosi come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 61 N.T.A. del R.U.C.

    La Corte ha ritenuto che la normativa regionale consentisse al piano comunale di riservare la realizzazione di manufatti precari alle aziende agricole, escludendo quelli per finalità amatoriali. L'art. 61 N.T.A. è stato interpretato in coerenza con tale assetto.

  • Rigettato
    Tardività dell'ordine demolitorio

    La Corte ha escluso l'applicabilità dei termini di cui alla SCIA, poiché l'intervento realizzato era ontologicamente non assentibile mediante CILA o SCIA, configurandosi come abuso edilizio realizzato in assenza di titolo.

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Commentario1

  • 1Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 16 marzo 2026, n. 2176. È qualificabile come manufatto precario soltanto quell'opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l'esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee. L'utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2176
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2176
Data del deposito : 16 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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