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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1370/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pozzallo (RG) Via Pertini n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. SERENA
SANTOCONO, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Modica (RG) il 24.02.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. SERENA SANTOCONO, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 27/11/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2025 e hanno Parte_2 Parte_3 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celerato in Modica (RG) il 2.05.2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 14 parte II serie A;
hanno esposto che dalla loro unione sono nati tre figli, quali , nata a [...] il Per_1
4.01.2011, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Per_2 Per_3 hanno rappresentato che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni e che sono entrambi economicamente indipendenti;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto di omologa del 10.11.2021 (n. 19157/2021
R.G.); hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
***********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il
10.11.2021 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
- le parti vivranno separate fissando la propria residenza ove vorranno;
- l'affidamento dei figli minori sarà condiviso, con materiale collocamento di questi ultimi presso la madre, che continuerà ad abitare, unitamente agli stessi, nella casa coniugale condotta in locazione e sita in Pozzallo (Rg) in Via Pertini n. 45;
- il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra la somma di CP_1 Pt_1 euro 750,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli. Tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta in via anticipata entro il 5 di ogni mese unitamente al 50% delle spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, attività sportive, eventuali spese assicurative per i ciclomotori dei figli) che saranno previamente concordate e debitamente documentate da ciascuno dei coniugi;
- l'importo dell'assegno per il nucleo familiare, pari a circa 800,00 euro mensili (o di quell'altro importo che risulterà a seguito di eventuali variazioni di reddito) a partire dal mese di settembre 2025 verrà ripartito tra i ricorrenti nel seguente modo: euro 200,00 in favore del Sig. ed euro 600,00 in favore della Sig.ra CP_1 Pt_1
- il Sig. potrà avere i figli con sé, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e di CP_1 quelli scolastici e sportivi di questi ultimi, ogni sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 della domenica, durante i mesi invernali, ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00 della domenica durante i mesi estivi, ad eccezione di un week-end al mese che i figli trascorreranno con la madre;
per le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il giorno di Natale o di Capodanno;
per le festività pasquali due intere giornate;
nel il periodo delle vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche continuativi;
- entrambi i genitori adotteranno concordemente tutti gli aspetti riguardanti l'educazione, la salute e
l'istruzione dei figli, e in genere tutto ciò che concerne la relativa crescita psichica e fisica, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi;
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili dei ricorrenti ed, altresì prende atto degli accordi intercorsi tra le parti.
3 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celerato in concordatario
Modica (RG) il 2.05.2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 14 parte II;
;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1370 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Pozzallo (RG) Via Pertini n. 45, rappresentata e difesa dall'avv. SERENA
SANTOCONO, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Modica (RG) il 24.02.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. SERENA SANTOCONO, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 27/11/2025;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.07.2025 e hanno Parte_2 Parte_3 concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celerato in Modica (RG) il 2.05.2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 14 parte II serie A;
hanno esposto che dalla loro unione sono nati tre figli, quali , nata a [...] il Per_1
4.01.2011, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]; Per_2 Per_3 hanno rappresentato che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni e che sono entrambi economicamente indipendenti;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto di omologa del 10.11.2021 (n. 19157/2021
R.G.); hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il
10.11.2021 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
- le parti vivranno separate fissando la propria residenza ove vorranno;
- l'affidamento dei figli minori sarà condiviso, con materiale collocamento di questi ultimi presso la madre, che continuerà ad abitare, unitamente agli stessi, nella casa coniugale condotta in locazione e sita in Pozzallo (Rg) in Via Pertini n. 45;
- il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra la somma di CP_1 Pt_1 euro 750,00 a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli. Tale somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta in via anticipata entro il 5 di ogni mese unitamente al 50% delle spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, attività sportive, eventuali spese assicurative per i ciclomotori dei figli) che saranno previamente concordate e debitamente documentate da ciascuno dei coniugi;
- l'importo dell'assegno per il nucleo familiare, pari a circa 800,00 euro mensili (o di quell'altro importo che risulterà a seguito di eventuali variazioni di reddito) a partire dal mese di settembre 2025 verrà ripartito tra i ricorrenti nel seguente modo: euro 200,00 in favore del Sig. ed euro 600,00 in favore della Sig.ra CP_1 Pt_1
- il Sig. potrà avere i figli con sé, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e di CP_1 quelli scolastici e sportivi di questi ultimi, ogni sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 della domenica, durante i mesi invernali, ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00 della domenica durante i mesi estivi, ad eccezione di un week-end al mese che i figli trascorreranno con la madre;
per le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il giorno di Natale o di Capodanno;
per le festività pasquali due intere giornate;
nel il periodo delle vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche continuativi;
- entrambi i genitori adotteranno concordemente tutti gli aspetti riguardanti l'educazione, la salute e
l'istruzione dei figli, e in genere tutto ciò che concerne la relativa crescita psichica e fisica, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi;
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili dei ricorrenti ed, altresì prende atto degli accordi intercorsi tra le parti.
3 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celerato in concordatario
Modica (RG) il 2.05.2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 14 parte II;
;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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