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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al numero 1791, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GUARRACINO GUGLIELMO;
parte opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
parte opposta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1 affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 132/2023.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.09.2023, il
[...] si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_1 domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 04.06.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata 27.11.2024.
Tale proposta conciliativa prevede che “parte opponente rinuncia all'opposizione e corrisponde a parte opposta la somma di €. 3.000,00 a tacitazione di ogni pretesa della Pt_2 parte opposta. Spese di lite incluse”. Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere
l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce di quanto indicato nell'ordinanza depositata in data 27.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso