Articolo 4 della Legge 28 marzo 1991, n. 119
Articolo 3Articolo 5
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10 aprile 1991
Art. 4. 1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni per il 1990, in lire 1.150 milioni per il 1991 ed in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede per l'anno 1990 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e, per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al suddetto capitolo 6856 per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 aprile 1991