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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD HE Presidente relatrice
ES LD CE
DR SI CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 531/2025, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FERRI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. FERRI LUIGI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 20.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Rovato, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) conferma delle condizioni della separazione, salvo il profilo delle frequentazioni paterne, le quali avverranno a weekend alternati dal sabato alla domenica e, nei giorni da concordare fra le parti, anche durante la settimana, nonché quello economico, con riduzione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre ad € 500,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 per ciascuno), da versare nelle mani della signora entro il giorno dieci (10) di ogni mese, da rivalutarsi — dall'anno CP_1
successivo al deposito del presente ricorso —in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario come da Protocollo in uso a questo Tribunale;
3) revoca dell'incarico dei Servizi Sociali di Rovato;
4) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora CP_1
5) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile;
6) i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso — consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per le figlie”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.1.2025, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 21.1.2017 a Rovato (BS) con iscritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2017, e che dall'unione erano nate le figlie il Persona_1
18.7.2013 e il 27.2.2015. Persona_2
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 3399/2023, pubblicata il 27.12.2023 e passata in giudicato.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status. Dopo la prima udienza dinanzi al CE delegato, celebrata il 23.5.2025, l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e delle determinazioni istruttorie, le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal CE, all'udienza del 20.11.2025, celebrata in modalità cartolare, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il CE, quindi si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, conforme alle indicazioni date dai Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara concluso il mandato ai Servizi Sociali;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025. La Presidente estensora
UD HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD HE Presidente relatrice
ES LD CE
DR SI CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 531/2025, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. FERRI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. FERRI LUIGI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 20.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Rovato, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) conferma delle condizioni della separazione, salvo il profilo delle frequentazioni paterne, le quali avverranno a weekend alternati dal sabato alla domenica e, nei giorni da concordare fra le parti, anche durante la settimana, nonché quello economico, con riduzione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre ad € 500,00 mensili complessivi (ossia ad € 250,00 per ciascuno), da versare nelle mani della signora entro il giorno dieci (10) di ogni mese, da rivalutarsi — dall'anno CP_1
successivo al deposito del presente ricorso —in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese non comprese nel mantenimento ordinario come da Protocollo in uso a questo Tribunale;
3) revoca dell'incarico dei Servizi Sociali di Rovato;
4) l'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora CP_1
5) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile;
6) i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso — consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio per sé e per le figlie”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.1.2025, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 21.1.2017 a Rovato (BS) con iscritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2017, e che dall'unione erano nate le figlie il Persona_1
18.7.2013 e il 27.2.2015. Persona_2
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 3399/2023, pubblicata il 27.12.2023 e passata in giudicato.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status. Dopo la prima udienza dinanzi al CE delegato, celebrata il 23.5.2025, l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e delle determinazioni istruttorie, le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal CE, all'udienza del 20.11.2025, celebrata in modalità cartolare, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il CE, quindi si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, conforme alle indicazioni date dai Servizi Sociali che hanno preso in carico il nucleo familiare.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara concluso il mandato ai Servizi Sociali;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025. La Presidente estensora
UD HE
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209