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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1928/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6329/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 17/10/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220018285516000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1870/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società appellante insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore delegato di AD insiste nelle svolte difese;
Regione Sicilia non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., in persona del Suo Presidente L.R. Rappresentante_1, difeso dai sigg. avv.ti Difensore_2
e Difensore_1 , con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 21.07.2022 e depositato/inviato il 15.12.2022,
contro
A.E.-OS e Regione Sicilia, impugna la cartella n. 018285516, che dichiara, ma non documenta e/ma produce PEC del 20.05.2022 riferita a cartella n. 010154388306, notificata a mezzo PEC il 23.05.2022, per un totale di Euro 15.485,70, per Contravvenzioni Codice stata più
Comuni e Tassa Auto 2016 per complessive Euro 11.810,13, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dalla Regione Siciliana Assessorato dell'Economia, per insussistenza del credito perché in relazione a veicoli dettagliatamente indicati nella cartella stante che la Ricorrente_1 s.p.a. quale concessionaria ha beneficiato, dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del 30/12/1982 - N. 953 ed ha regolarmente corrisposto per ognuno dei suddetti veicoli il diritto fisso, come si evince dagli elenchi che all'uopo si allegano, per prescrizione.
Produce quanto depositato con sua costituzione in giudizio.
I resistenti non figura costituiti.
Alla Camerale del 12.10.2023 il ricorso è stato esaminato e posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Preliminarmente il Collegio rileva che ha giurisdizione soltanto per iscrizioni tasse auto e che ma deve dichiarare la inammissibilità del ricorso in quanto non è possibile verificare la sua tempestività, considerato che parte ricorrente nel dichiarare che l'atto impugnato gli sarebbe stato notificato a mezzo PEC il 23.05.2022, documenta, depositandola, altra PEC del 20.05.2022 e riferita ad altra cartella recante il n. 010154388306.
Tanto rilevato, e ciò posto, non provvede sulla richiesta di sospensiva, sulla quale, e nel merito, le parti resistenti possono comunque provvedere in autotutela sulla base di quanto dichiarato e documentato dalla resistente. Nulla spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Società Ricorrente_1 S.p.A in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig. Rappresentante_1 con atto del 22 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza impugnata deve ritenersi errata avendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a. pur non sussistendone i presupposti e violando il diritto di difesa della ricorrente. Invero, la pronuncia di inammissibilità del ricorso è stata motivata dalla Corte di primo grado sulla circostanza che la Corte medesima non avrebbe potuto verificare la tempestività del ricorso in quanto, sebbene nel ricorso fosse stato dichiarato che l'atto impugnato era stato notificato a mezzo pec il 23.05.2022, era stata depositata in atti un'altra pec del 20.05.2022 riferita ad altra cartella. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, avrebbe, infatti, dovuto onerare la ricorrente, trattandosi peraltro il deposito della notifica relativa ad una cartella di pagamento diversa, un palese errore materiale nel deposito telematico del documento in quanto nel ricorso era stata indicata la data corretta di notifica della cartella di pagamento corrispondente al 23.05.2022, di produrre la pec di notifica relativa alla cartella impugnata e, soltanto nel caso di omessa esibizione e/o deposito, avrebbe potuto dichiarare l'eventuale inammissibilità. Inoltre, si rileva che la Corte di primo grado, dopo essersi riservata la decisione sulla sospensiva, nell'esaminare d'ufficio, (considerato che non vi era stata nella fattispecie alcuna contestazione da parte delle resistenti essendo le stesse non costituite) la questione sulla pretesa impossibilità di verificare la tempestività del ricorso a causa del deposito da parte della ricorrente della notifica pec relativa ad una cartella diversa da quella impugnata, fondando su tale circostanza il proprio convincimento che il ricorso fosse inammissibile senza trattare la suddetta questione e senza chiedere alla ricorrente chiarimenti e consentirle di esibire e/o depositare la pec di notifica corretta, ha di fatto impedito il contraddittorio e violato il diritto di difesa della ricorrente medesima. Poiché l'odierna Corte di Giustizia Tributaria è chiamata a decidere anche il merito del ricorso qualora, in accoglimento del presente appello, ritenga, così come si auspica, errata la pronuncia sull'inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, si evidenziano i motivi per i quali la cartella di pagamento n. 29320220018285516000 deve ritenersi illegittima e deve essere pertanto annullata nella parte in cui è stato intimato il pagamento delle somme asseritamente dovute dalla Ricorrente_1 s.p.a. per l'omesso pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2016. In particolare, si eccepisce l'insussistenza della presunta pretesa tributaria vantata dalla Regione Sicilia in relazione ai seguenti veicoli targati: Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5 , Targa_6 , Targa_7 , Targa_8 , Targa_9 , Targa_10 , Targa_11 , Targa_12 , Targa_13, Targa_14. A riguardo si evidenzia che per detti veicoli la Ricorrente_1, quale concessionaria ha beneficiato, dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del 30/12/1982 - N. 953 ed ha regolarmente corrisposto per ognuno dei suddetti veicoli il diritto fisso, come si evince dagli elenchi depositati in primo grado. Inoltre, in relazione al veicolo targato Targa_2 la tassa di circolazione è illegittimamente pretesa atteso che detta targa a causa smarrimento è stata sostituita con la targa Targa_15 (cfr. certificato cronologico PRA) per la quale la Ricorrente_1 s.p.a. ha beneficiato della sopra indicata interruzione (cfr. elenco I Quad. 2017). Conseguentemente gli importi relativi ai sopra indicati veicoli pari complessivamente a € 4.221,33 per la tassa automobilistica a € 1.226,42 per sanzioni ed a € 403,28 per interessi oltre gli oneri di riscossione, pretesi con la suddetta cartella devono ritenersi non dovuti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6729/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 17
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – OS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente_1 S.p.a., la sentenza di primo grado è corretta in quanto è stata inibita, ai giudici della Corte, qualunque valutazione in merito alla tempestività del ricorso;
di qui la dichiarazione della sua inammissibilità. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, è onere di parte ricorrente al momento della costituzione in giudizio “depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza di uno specifico onere gravante sulla parte ricorrente di dare prova non solo dell'atto impugnato, ma anche della data di notifica dello stesso;
nessun dubbio neanche in merito alla circostanza che tale onere deve essere assolto già al momento della costituzione in giudizio. Nel caso che qui ci occupa, tale onere non risulta adempiuto dalla Società ricorrente, la quale ha prodotto in atti la prova di notifica di un atto diverso da quello oggetto d'impugnazione. Sempre in via preliminare, si rileva che tutte le doglianze sollevate da controparte relativamente alla prescrizione delle somme richieste a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2016, alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, e all'illegittimità dell' iscrizione a ruolo per insussistenza della pretesa tributaria vantata dalla
Regione Siciliana in relazione ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa_7, Targa_8, Targa_9, Targa_10, Targa_11, Targa_12, Targa_13, Targa_14, non potranno che essere indirizzate esclusivamente alla Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia -
Dipartimento Finanze e Credito;
pertanto, in ordine ai motivi di opposizione inerenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, questa difesa eccepisce il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate -
OS (già OS Sicilia S.p.A.). In particolare, per quanto concerne le somme richieste a titolo di Tassa automobilistica, si rileva che: - è onere della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia -
Dipartimento Finanze e Credito notificare l'eventuale avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo delle somme;
- si rileva altresì che il ruolo è stato reso esecutivo in data 08.06.2021 e consegnato ad AdER in data 10.08.2021. Pertanto, ove dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione delle somme (per mancata notifica dell'avviso di accertamento) nessuna responsabilità potrà essere imputata ad AdER, che una volta ricevuti i ruoli ha notificato tempestivamente e regolarmente quanto di sua competenza. Parte appellante evidenzia, inoltre, che per i veicoli identificati dalle targhe ut supra, la Ricorrente_1 n.q. concessionaria avrebbe beneficiato dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del
30/12/1982 - n. 953 e avrebbe regolarmente corrisposto per ognuno dei suddetti veicoli il diritto fisso. Quanto al veicolo targato Targa_2, poi, la tassa di circolazione sarebbe illegittimamente pretesa, atteso che, a causa di smarrimento, detta targa sarebbe stata sostituita con la targa Targa_15 per la quale la Ricorrente_1 s.p.a. avrebbe beneficiato della sopra indicata interruzione. Conseguentemente, gli importi relativi ai sopra indicati veicoli pretesi con la cartella n. 29320220018285516/000 e pari complessivamente a € 4.221,33 per la tassa automobilistica, a € 1.226,42 per sanzioni, e a € 403,28 per interessi oltre oneri di riscossione, a dire dell'appellante dovrebbero ritenersi non dovuti. Quanto agli altri veicoli indicati nella cartella impugnata, la Ricorrente_1 s.p.a. deduce che dopo la proposizione del ricorso in primo grado avrebbe provveduto ad eseguire il pagamento degli importi pretesi, perdendo dunque interesse a una pronuncia sugli stessi. Anche relativamente all'asserita prescrizione delle somme iscritte a ruolo dalla Regione Siciliana, si rinvia al già eccepito difetto di legittimazione passiva. Invero, ove dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione per mancata notifica dell'avviso di accertamento, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad AdER, che una volta ricevuto il ruolo in data 10.08.2021 ha adempiuto regolarmente e tempestivamente all'attività di propria competenza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
La Regione Sicilia, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, Deve richiamarsi il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.22 D. Lgs.546/1992 si applica unicamente per il mancato deposito degli atti e documenti indicati al comma 1, ma non anche per quelli previsti dal comma 4 dello stesso articolo. Pertanto, il ricorrente può produrre in un momento successivo l'atto impugnato e la prova della relativa notificazione, ove richiesto dal giudice tributario, che esercita i poteri di cui al comma 5 dell'art.22. Nel caso in esame, la ricorrente aveva prontamente indicato nel ricorso introduttivo la data di notifica della cartella impugnata, risultando il deposito di atto riferito ad altra cartella un mero errore materiale, agevolmente sanabile via sollecitazione d'ufficio ovvero su istanza di parte. La mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Collegio di primo grado ha determinato una ingiustificata preclusione al diritto di difesa e al contraddittorio, violando il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Deve quindi essere accolta la domanda di riforma della sentenza gravata per nullità. Posta la ritualità e tempestività del ricorso, la Corte può decidere nel merito ex art.58 D.
Lgs.546/1992. La sospensione del bollo auto per commercianti riguarda i veicoli iscritti al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) che sono nella disponibilità di soggetti autorizzati alla compravendita di veicoli. In base alla normativa (art.
7-quater, D.L. 22/10/2016, n. 193; art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), la sospensione della tassa automobilistica si applica per il periodo in cui il veicolo è registrato come "in deposito" presso il commerciante e non viene utilizzato su strada. La finalità è evitare il pagamento del bollo per veicoli che non sono effettivamente utilizzati, ma destinati alla rivendita.
La sospensione decorre dalla data di annotazione al PRA e termina con la successiva vendita, reimmatricolazione o cancellazione del veicolo dal registro. Le modalità operative prevedono che il commerciante annoti il veicolo come "in deposito" presso il PRA;
durante tale periodo, non è dovuto il pagamento del bollo. Al termine della sospensione, il nuovo proprietario o utilizzatore dovrà provvedere al pagamento della tassa automobilistica secondo le regole ordinarie. Le conseguenze fiscali sono che il veicolo non è soggetto a tassa automobilistica durante la sospensione, ma torna ad esserlo al termine della stessa.
La normativa di riferimento disciplina anche le procedure di controllo e verifica da parte degli enti impositori, nonché le eventuali sanzioni in caso di irregolarità. Nel caso di specie, risulta provato in atti che la società, per i veicoli targati: Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa_7, Targa_8, Targa_9, Targa_10 , Targa_11 , Targa_12 , Targa_13 , Targa_14 ha beneficiato della sospensione/ interruzione del pagamento prevista dall'art.5 del D. L9.53/1982, avendo corrisposto per ognuno di essi il diritto fisso dovuto. In particolare, per il veicolo Targa_2, la tassa è stata illegittimamente pretesa poiché la relativa targa, a causa di smarrimento, è stata sostituita e l'obbligazione è cessata secondo le risultanze
PRA. Gli importi pretesi per tali veicoli, come risulta dagli elenchi depositati e dalla documentazione allegata agli atti, non sono dovuti. La prescrizione del bollo auto, cioè il termine entro cui l'amministrazione può richiedere il pagamento della tassa automobilistica, è fissata in tre anni. Questo termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Se entro tale periodo non viene notificata alcuna richiesta di pagamento (avviso di accertamento o cartella esattoriale), il diritto dell'ente impositore si estingue e il contribuente non è più tenuto al versamento del tributo. La disciplina trova fondamento nell'art. 37, comma 1, D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce la decadenza triennale per l'accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo. La giurisprudenza ha confermato che la tassa automobilistica regionale segue la stessa regola, in quanto assimilata all'imposta di bollo. In caso di notifica di atti interruttivi della prescrizione (come una cartella di pagamento), il termine ricomincia a decorrere dalla data di notifica. In sintesi, se non viene notificata alcuna richiesta entro tre anni dal termine di pagamento, il bollo auto si considera prescritto e non può più essere richiesto dall'amministrazione (art. 37, comma 1,
D.P.R. n. 642/1972; Cass. Civ. 3.07.2019, n. 17834; Tribunale Napoli 16/04/2025 n. 1758). Nel caso di specie, trattandosi di tassa riferita al 2016, il termine triennale risulta spirato senza che siano stati prodotti atti interruttivi idonei. Sussiste pertanto la prescrizione dell'obbligazione de qua.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto, va annullata la cartella di pagamento opposta.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - OS appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della società Ricorrente_1 S.p.A., che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e annulla la cartella opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1928/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6329/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 17/10/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220018285516000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1870/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della società appellante insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore delegato di AD insiste nelle svolte difese;
Regione Sicilia non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A., in persona del Suo Presidente L.R. Rappresentante_1, difeso dai sigg. avv.ti Difensore_2
e Difensore_1 , con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 21.07.2022 e depositato/inviato il 15.12.2022,
contro
A.E.-OS e Regione Sicilia, impugna la cartella n. 018285516, che dichiara, ma non documenta e/ma produce PEC del 20.05.2022 riferita a cartella n. 010154388306, notificata a mezzo PEC il 23.05.2022, per un totale di Euro 15.485,70, per Contravvenzioni Codice stata più
Comuni e Tassa Auto 2016 per complessive Euro 11.810,13, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata dalla Regione Siciliana Assessorato dell'Economia, per insussistenza del credito perché in relazione a veicoli dettagliatamente indicati nella cartella stante che la Ricorrente_1 s.p.a. quale concessionaria ha beneficiato, dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del 30/12/1982 - N. 953 ed ha regolarmente corrisposto per ognuno dei suddetti veicoli il diritto fisso, come si evince dagli elenchi che all'uopo si allegano, per prescrizione.
Produce quanto depositato con sua costituzione in giudizio.
I resistenti non figura costituiti.
Alla Camerale del 12.10.2023 il ricorso è stato esaminato e posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Preliminarmente il Collegio rileva che ha giurisdizione soltanto per iscrizioni tasse auto e che ma deve dichiarare la inammissibilità del ricorso in quanto non è possibile verificare la sua tempestività, considerato che parte ricorrente nel dichiarare che l'atto impugnato gli sarebbe stato notificato a mezzo PEC il 23.05.2022, documenta, depositandola, altra PEC del 20.05.2022 e riferita ad altra cartella recante il n. 010154388306.
Tanto rilevato, e ciò posto, non provvede sulla richiesta di sospensiva, sulla quale, e nel merito, le parti resistenti possono comunque provvedere in autotutela sulla base di quanto dichiarato e documentato dalla resistente. Nulla spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Società Ricorrente_1 S.p.A in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig. Rappresentante_1 con atto del 22 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza impugnata deve ritenersi errata avendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.p.a. pur non sussistendone i presupposti e violando il diritto di difesa della ricorrente. Invero, la pronuncia di inammissibilità del ricorso è stata motivata dalla Corte di primo grado sulla circostanza che la Corte medesima non avrebbe potuto verificare la tempestività del ricorso in quanto, sebbene nel ricorso fosse stato dichiarato che l'atto impugnato era stato notificato a mezzo pec il 23.05.2022, era stata depositata in atti un'altra pec del 20.05.2022 riferita ad altra cartella. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, avrebbe, infatti, dovuto onerare la ricorrente, trattandosi peraltro il deposito della notifica relativa ad una cartella di pagamento diversa, un palese errore materiale nel deposito telematico del documento in quanto nel ricorso era stata indicata la data corretta di notifica della cartella di pagamento corrispondente al 23.05.2022, di produrre la pec di notifica relativa alla cartella impugnata e, soltanto nel caso di omessa esibizione e/o deposito, avrebbe potuto dichiarare l'eventuale inammissibilità. Inoltre, si rileva che la Corte di primo grado, dopo essersi riservata la decisione sulla sospensiva, nell'esaminare d'ufficio, (considerato che non vi era stata nella fattispecie alcuna contestazione da parte delle resistenti essendo le stesse non costituite) la questione sulla pretesa impossibilità di verificare la tempestività del ricorso a causa del deposito da parte della ricorrente della notifica pec relativa ad una cartella diversa da quella impugnata, fondando su tale circostanza il proprio convincimento che il ricorso fosse inammissibile senza trattare la suddetta questione e senza chiedere alla ricorrente chiarimenti e consentirle di esibire e/o depositare la pec di notifica corretta, ha di fatto impedito il contraddittorio e violato il diritto di difesa della ricorrente medesima. Poiché l'odierna Corte di Giustizia Tributaria è chiamata a decidere anche il merito del ricorso qualora, in accoglimento del presente appello, ritenga, così come si auspica, errata la pronuncia sull'inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, si evidenziano i motivi per i quali la cartella di pagamento n. 29320220018285516000 deve ritenersi illegittima e deve essere pertanto annullata nella parte in cui è stato intimato il pagamento delle somme asseritamente dovute dalla Ricorrente_1 s.p.a. per l'omesso pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2016. In particolare, si eccepisce l'insussistenza della presunta pretesa tributaria vantata dalla Regione Sicilia in relazione ai seguenti veicoli targati: Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5 , Targa_6 , Targa_7 , Targa_8 , Targa_9 , Targa_10 , Targa_11 , Targa_12 , Targa_13, Targa_14. A riguardo si evidenzia che per detti veicoli la Ricorrente_1, quale concessionaria ha beneficiato, dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del 30/12/1982 - N. 953 ed ha regolarmente corrisposto per ognuno dei suddetti veicoli il diritto fisso, come si evince dagli elenchi depositati in primo grado. Inoltre, in relazione al veicolo targato Targa_2 la tassa di circolazione è illegittimamente pretesa atteso che detta targa a causa smarrimento è stata sostituita con la targa Targa_15 (cfr. certificato cronologico PRA) per la quale la Ricorrente_1 s.p.a. ha beneficiato della sopra indicata interruzione (cfr. elenco I Quad. 2017). Conseguentemente gli importi relativi ai sopra indicati veicoli pari complessivamente a € 4.221,33 per la tassa automobilistica a € 1.226,42 per sanzioni ed a € 403,28 per interessi oltre gli oneri di riscossione, pretesi con la suddetta cartella devono ritenersi non dovuti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6729/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 11 e depositata il 17
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – OS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ricorrente_1 S.p.a., la sentenza di primo grado è corretta in quanto è stata inibita, ai giudici della Corte, qualunque valutazione in merito alla tempestività del ricorso;
di qui la dichiarazione della sua inammissibilità. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992, è onere di parte ricorrente al momento della costituzione in giudizio “depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza di uno specifico onere gravante sulla parte ricorrente di dare prova non solo dell'atto impugnato, ma anche della data di notifica dello stesso;
nessun dubbio neanche in merito alla circostanza che tale onere deve essere assolto già al momento della costituzione in giudizio. Nel caso che qui ci occupa, tale onere non risulta adempiuto dalla Società ricorrente, la quale ha prodotto in atti la prova di notifica di un atto diverso da quello oggetto d'impugnazione. Sempre in via preliminare, si rileva che tutte le doglianze sollevate da controparte relativamente alla prescrizione delle somme richieste a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2016, alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, e all'illegittimità dell' iscrizione a ruolo per insussistenza della pretesa tributaria vantata dalla
Regione Siciliana in relazione ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa_7, Targa_8, Targa_9, Targa_10, Targa_11, Targa_12, Targa_13, Targa_14, non potranno che essere indirizzate esclusivamente alla Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia -
Dipartimento Finanze e Credito;
pertanto, in ordine ai motivi di opposizione inerenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, questa difesa eccepisce il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate -
OS (già OS Sicilia S.p.A.). In particolare, per quanto concerne le somme richieste a titolo di Tassa automobilistica, si rileva che: - è onere della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia -
Dipartimento Finanze e Credito notificare l'eventuale avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo delle somme;
- si rileva altresì che il ruolo è stato reso esecutivo in data 08.06.2021 e consegnato ad AdER in data 10.08.2021. Pertanto, ove dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione delle somme (per mancata notifica dell'avviso di accertamento) nessuna responsabilità potrà essere imputata ad AdER, che una volta ricevuti i ruoli ha notificato tempestivamente e regolarmente quanto di sua competenza. Parte appellante evidenzia, inoltre, che per i veicoli identificati dalle targhe ut supra, la Ricorrente_1 n.q. concessionaria avrebbe beneficiato dell'interruzione del pagamento di cui all'art. 5 del Decreto legge del
30/12/1982 - n. 953 e avrebbe regolarmente corrisposto per ognuno dei suddetti veicoli il diritto fisso. Quanto al veicolo targato Targa_2, poi, la tassa di circolazione sarebbe illegittimamente pretesa, atteso che, a causa di smarrimento, detta targa sarebbe stata sostituita con la targa Targa_15 per la quale la Ricorrente_1 s.p.a. avrebbe beneficiato della sopra indicata interruzione. Conseguentemente, gli importi relativi ai sopra indicati veicoli pretesi con la cartella n. 29320220018285516/000 e pari complessivamente a € 4.221,33 per la tassa automobilistica, a € 1.226,42 per sanzioni, e a € 403,28 per interessi oltre oneri di riscossione, a dire dell'appellante dovrebbero ritenersi non dovuti. Quanto agli altri veicoli indicati nella cartella impugnata, la Ricorrente_1 s.p.a. deduce che dopo la proposizione del ricorso in primo grado avrebbe provveduto ad eseguire il pagamento degli importi pretesi, perdendo dunque interesse a una pronuncia sugli stessi. Anche relativamente all'asserita prescrizione delle somme iscritte a ruolo dalla Regione Siciliana, si rinvia al già eccepito difetto di legittimazione passiva. Invero, ove dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione per mancata notifica dell'avviso di accertamento, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad AdER, che una volta ricevuto il ruolo in data 10.08.2021 ha adempiuto regolarmente e tempestivamente all'attività di propria competenza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
La Regione Sicilia, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, Deve richiamarsi il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.22 D. Lgs.546/1992 si applica unicamente per il mancato deposito degli atti e documenti indicati al comma 1, ma non anche per quelli previsti dal comma 4 dello stesso articolo. Pertanto, il ricorrente può produrre in un momento successivo l'atto impugnato e la prova della relativa notificazione, ove richiesto dal giudice tributario, che esercita i poteri di cui al comma 5 dell'art.22. Nel caso in esame, la ricorrente aveva prontamente indicato nel ricorso introduttivo la data di notifica della cartella impugnata, risultando il deposito di atto riferito ad altra cartella un mero errore materiale, agevolmente sanabile via sollecitazione d'ufficio ovvero su istanza di parte. La mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Collegio di primo grado ha determinato una ingiustificata preclusione al diritto di difesa e al contraddittorio, violando il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Deve quindi essere accolta la domanda di riforma della sentenza gravata per nullità. Posta la ritualità e tempestività del ricorso, la Corte può decidere nel merito ex art.58 D.
Lgs.546/1992. La sospensione del bollo auto per commercianti riguarda i veicoli iscritti al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) che sono nella disponibilità di soggetti autorizzati alla compravendita di veicoli. In base alla normativa (art.
7-quater, D.L. 22/10/2016, n. 193; art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), la sospensione della tassa automobilistica si applica per il periodo in cui il veicolo è registrato come "in deposito" presso il commerciante e non viene utilizzato su strada. La finalità è evitare il pagamento del bollo per veicoli che non sono effettivamente utilizzati, ma destinati alla rivendita.
La sospensione decorre dalla data di annotazione al PRA e termina con la successiva vendita, reimmatricolazione o cancellazione del veicolo dal registro. Le modalità operative prevedono che il commerciante annoti il veicolo come "in deposito" presso il PRA;
durante tale periodo, non è dovuto il pagamento del bollo. Al termine della sospensione, il nuovo proprietario o utilizzatore dovrà provvedere al pagamento della tassa automobilistica secondo le regole ordinarie. Le conseguenze fiscali sono che il veicolo non è soggetto a tassa automobilistica durante la sospensione, ma torna ad esserlo al termine della stessa.
La normativa di riferimento disciplina anche le procedure di controllo e verifica da parte degli enti impositori, nonché le eventuali sanzioni in caso di irregolarità. Nel caso di specie, risulta provato in atti che la società, per i veicoli targati: Targa_1, Targa_2, Targa_3, Targa_4, Targa_5, Targa_6, Targa_7, Targa_8, Targa_9, Targa_10 , Targa_11 , Targa_12 , Targa_13 , Targa_14 ha beneficiato della sospensione/ interruzione del pagamento prevista dall'art.5 del D. L9.53/1982, avendo corrisposto per ognuno di essi il diritto fisso dovuto. In particolare, per il veicolo Targa_2, la tassa è stata illegittimamente pretesa poiché la relativa targa, a causa di smarrimento, è stata sostituita e l'obbligazione è cessata secondo le risultanze
PRA. Gli importi pretesi per tali veicoli, come risulta dagli elenchi depositati e dalla documentazione allegata agli atti, non sono dovuti. La prescrizione del bollo auto, cioè il termine entro cui l'amministrazione può richiedere il pagamento della tassa automobilistica, è fissata in tre anni. Questo termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Se entro tale periodo non viene notificata alcuna richiesta di pagamento (avviso di accertamento o cartella esattoriale), il diritto dell'ente impositore si estingue e il contribuente non è più tenuto al versamento del tributo. La disciplina trova fondamento nell'art. 37, comma 1, D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce la decadenza triennale per l'accertamento delle violazioni in materia di imposta di bollo. La giurisprudenza ha confermato che la tassa automobilistica regionale segue la stessa regola, in quanto assimilata all'imposta di bollo. In caso di notifica di atti interruttivi della prescrizione (come una cartella di pagamento), il termine ricomincia a decorrere dalla data di notifica. In sintesi, se non viene notificata alcuna richiesta entro tre anni dal termine di pagamento, il bollo auto si considera prescritto e non può più essere richiesto dall'amministrazione (art. 37, comma 1,
D.P.R. n. 642/1972; Cass. Civ. 3.07.2019, n. 17834; Tribunale Napoli 16/04/2025 n. 1758). Nel caso di specie, trattandosi di tassa riferita al 2016, il termine triennale risulta spirato senza che siano stati prodotti atti interruttivi idonei. Sussiste pertanto la prescrizione dell'obbligazione de qua.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto, va annullata la cartella di pagamento opposta.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - OS appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della società Ricorrente_1 S.p.A., che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) per il primo grado ed euro 1.000,00 (mille/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e annulla la cartella opposta.
Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 17.10.2025 Il Presidente