Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 04/03/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2025, proposto da
NR UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
– alla sentenza n. 482/2024, depositata il 22.02.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 3493/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, e per l’effetto condanna il MIM ad erogare in favore della parte ricorrente l’importo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore, maggiorato di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo; – alla sentenza n. 2676/2024, depositata il 22.10.2024 dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 2947/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale
“accerta il diritto di EN EL, con riferimento all’a.s. 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione di EN EL, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa OS RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista dell’odierna camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta corresponsione solo parziale delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato in ottemperanza (sentenza n. 482/2024 Trib. Torino), mentre rimane non eseguita la sentenza n. 2676/2024 Trib. Torino, per cui è stata chiesta l'ottemperanza nel medesimo
Ricorso, e ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso limitatamente all’esecuzione di quest’ultima;
Ritenuto pertanto che limitatamente all’esecuzione della sentenza n. 482/2024 Trib. Torino vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; mentre per la sentenza n. 2676/2024 Trib. Torino vada ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, ritenuto di provvedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo parzialmente e successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto di provvedere, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ritenuto, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in relazione alla sentenza n. 2676/2024 nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina Commissario ad acta la persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 2) di questa sentenza;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 800,00 (ottocento/--), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS RN, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS RN |
IL SEGRETARIO