CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2344/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10507/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052496062209895060 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2434/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Municipia S.p.a. e al Comune di Giugliano, in data 9.5.2025, il ricorrente impugnava la iscrizione di fermo amministrativo n. 202574052496062209895060, notificata in data
6.4.2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU, anni d'imposta 2017 e 2018, per l'importo di
€ 2.057,17. Eccepiva l'istante l'illegittimità della gravata iscrizione, atteso che la Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli, sez. 23 pronunciava sentenza di annullamento n. 11104/2022 rispetto ai prodromici avvisi di accertamento IMU n. 3128 (2017) e n. 2914 (2018).
Benché ritualmente citati, come attestano le notifiche a mezzo pec in data 9.5.2025, Municipia S.p.a. e il
Comune di Giugliano, omettevano di depositare proprie controdeduzioni nel termine prescritto dall'art. 23
D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 9.2.206, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del
Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata iscrizione di fermo amministrativo in data 6.4.2025, e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 9.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs.
546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata iscrizione, per insistenza del presupposto tributario, essendo stata annullata – a suo dire – la pretesa fiscale relativa all'IMU, anni d'imposta 2017 e 2018, per effetto della sentenza n. 11104/2022, resa dalla CGT di primo grado di Napoli. La doglianza è solo parzialmente fondata. Osserva la Corte che, sulla scorta della mera lettura della menzionata sentenza, si evince l'avvenuto annullamento del solo avviso di accertamento IMU n. 2914 per l'anno d'imposta 2018, con contestuale rigetto della domanda relativamente all'anno d'imposta 2017. Ne deriva, pertanto, che l'odierno fermo amministrativo risulta ampiamente giustificato dall'attuale sussistenza della pretesa tributaria afferente all'anno d'imposta 2017, con conseguente parziale fondatezza del ricorso in oggetto, limitatamente alla sola somma pretesa per l'anno 2018.
Il parziale accoglimento del ricorso pienamente giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.,.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di
Municipia S.p.a. e de Comune di Giugliano, con ricorso ritualmente notificato in data 9.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la gravata iscrizione relativamente alla sola pretesa afferente all'anno d'imposta 2018; b) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Napoli, nella Camera di
Consiglio, il 9.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10507/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052496062209895060 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2434/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Municipia S.p.a. e al Comune di Giugliano, in data 9.5.2025, il ricorrente impugnava la iscrizione di fermo amministrativo n. 202574052496062209895060, notificata in data
6.4.2025, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU, anni d'imposta 2017 e 2018, per l'importo di
€ 2.057,17. Eccepiva l'istante l'illegittimità della gravata iscrizione, atteso che la Corte di Giustizia
Tributaria di Napoli, sez. 23 pronunciava sentenza di annullamento n. 11104/2022 rispetto ai prodromici avvisi di accertamento IMU n. 3128 (2017) e n. 2914 (2018).
Benché ritualmente citati, come attestano le notifiche a mezzo pec in data 9.5.2025, Municipia S.p.a. e il
Comune di Giugliano, omettevano di depositare proprie controdeduzioni nel termine prescritto dall'art. 23
D.Lgs. 546/1992.
Alla pubblica udienza del 9.2.206, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del
Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata iscrizione di fermo amministrativo in data 6.4.2025, e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 9.5.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs.
546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata iscrizione, per insistenza del presupposto tributario, essendo stata annullata – a suo dire – la pretesa fiscale relativa all'IMU, anni d'imposta 2017 e 2018, per effetto della sentenza n. 11104/2022, resa dalla CGT di primo grado di Napoli. La doglianza è solo parzialmente fondata. Osserva la Corte che, sulla scorta della mera lettura della menzionata sentenza, si evince l'avvenuto annullamento del solo avviso di accertamento IMU n. 2914 per l'anno d'imposta 2018, con contestuale rigetto della domanda relativamente all'anno d'imposta 2017. Ne deriva, pertanto, che l'odierno fermo amministrativo risulta ampiamente giustificato dall'attuale sussistenza della pretesa tributaria afferente all'anno d'imposta 2017, con conseguente parziale fondatezza del ricorso in oggetto, limitatamente alla sola somma pretesa per l'anno 2018.
Il parziale accoglimento del ricorso pienamente giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.,.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti di
Municipia S.p.a. e de Comune di Giugliano, con ricorso ritualmente notificato in data 9.5.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie parzialmente il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la gravata iscrizione relativamente alla sola pretesa afferente all'anno d'imposta 2018; b) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Napoli, nella Camera di
Consiglio, il 9.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete