Art. 12.
Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attivita' e compiti relativi ai token collegati ad attivita' significativi
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attivita'.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di:
a) vigilanza informativa sui token collegati ad attivita' e restrizioni all'emissione di token collegati ad attivita' ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2023/1114 ;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attivita', continuita' dell'attivita';
c) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attivita', politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
f) piano di risanamento e piano di rimborso.
3. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 , in materia di:
a) contenuto e pubblicazione del white paper;
b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attivita', compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
c) comunicazioni di marketing;
d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attivita';
e) procedure di trattamento dei reclami;
f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attivita' e agli emittenti di token collegati ad attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad approvare il piano di cui all' articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 , nonche' ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attivita' nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo.
6. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a limitare l'importo di un token collegato ad attivita' da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attivita' nei casi indicati dall' articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 .
7. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attivita' in violazione dell' articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
8. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114 , e di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.
Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attivita' diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attivita', si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 , e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB. La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall' articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 , quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall' articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114 . La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell' articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 . Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB.
10. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorita' competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/1114 , e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attivita' come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attivita' come significativi all'ABE, alla BCE nonche', nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' articolo 2409 del codice civile :
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
- Si riporta l'articolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».
Vigilanza sugli emittenti di token collegati ad attivita' e compiti relativi ai token collegati ad attivita' significativi
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114 e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilita' patrimoniale e alla sana e prudente gestione, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori di token collegati ad attivita'.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere b), d) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di:
a) vigilanza informativa sui token collegati ad attivita' e restrizioni all'emissione di token collegati ad attivita' ampiamente utilizzati come mezzo di scambio di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2023/1114 ;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attivita', continuita' dell'attivita';
c) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
d) detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attivita', politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
e) esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
f) piano di risanamento e piano di rimborso.
3. Per le finalita' indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alle seguenti lettere a) e f) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalita' di competenza indicate al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 , in materia di:
a) contenuto e pubblicazione del white paper;
b) obbligo di agire in modo corretto, onesto e professionale, nel miglior interesse dei possessori di token collegati ad attivita', compresi i connessi presidi organizzativi e di controllo interno;
c) comunicazioni di marketing;
d) informazione continua dei possessori di token collegati ad attivita';
e) procedure di trattamento dei reclami;
f) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto, con riferimento ai token collegati ad attivita' e agli emittenti di token collegati ad attivita' la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresi', secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad approvare il piano di cui all' articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 , nonche' ad autorizzare l'emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attivita' nei casi indicati dal paragrafo 5 del medesimo articolo.
6. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a limitare l'importo di un token collegato ad attivita' da emettere o a imporre un importo nominale minimo al token collegato ad attivita' nei casi indicati dall' articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 .
7. Se vi e' fondato sospetto che un soggetto offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attivita' in violazione dell' articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
8. Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera i), e 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114 , e di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza, competenza, disponibilita' di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del TUB.
Con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali degli emittenti di token collegati ad attivita' diversi dalle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 5 e 6, del TUB; con riferimento ai requisiti degli esponenti aziendali delle SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus che emettono token collegati ad attivita', si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del TUF.
9. Con riferimento ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 18, paragrafi 2, lettera j), e 5, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114 , e agli articoli 34, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilita', correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del TUB. La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando non sia stata effettuata la notifica prevista dall' articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 , quando sia intervenuta l'opposizione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6, del medesimo regolamento o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' opporsi al progetto di acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dall' articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114 . La Banca d'Italia puo' altresi' sospendere in ogni momento i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle partecipazioni qualificate in un emittente di token collegati ad attivita' quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni sulla base dei quali e' stata effettuata la valutazione della Banca d'Italia sul progetto di acquisizione ai sensi dell' articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 . Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, del TUB.
10. La Banca d'Italia svolge i compiti attribuiti all'autorita' competente dagli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) 2023/1114 , e trasmette le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri per la classificazione dei token collegati ad attivita' come significativi e la domanda di classificazione volontaria dei token collegati ad attivita' come significativi all'ABE, alla BCE nonche', nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 4, comma 2, del medesimo regolamento, alla Banca centrale dello Stato membro interessato.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' articolo 2409 del codice civile :
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».
- Si riportano gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
- Si riporta l'articolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».