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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. RI RI RR Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 211/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1213/2024 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dell'avv. Antongiulio Colonna che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott. RI RI RR, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna sezione lavoro rigettava i ricorsi riuniti proposti da e che avevano Parte_1 Parte_1 ad oggetto l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. 317.20.23.2 e 146/23/2
1 emesse dall' di in data 18.04.2023. Controparte_1 CP_1
2 Proponevano appello e Parte_1 Parte_2
non si costituiva.
[...]
In data 30 ottobre 2025 gli appellanti depositavano atto di rinuncia agli atti e Par all'azione notificato a in pari data e accettazione della rinuncia da parte dello stesso.
In particolare dichiaravano “di rinunciare agli atti e alle domande del procedimento rubricato sub n. 211/2025 R.G. pendente avanti l'intestata Corte d'Appello, a spese compensate, con preghiera di dichiararsi l'estinzione del giudizio”. Par
dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate.
La causa veniva decisa all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante rinuncia agli atti e la sua accettazione, accettazione che peraltro non sarebbe necessaria stante la contumacia di parte appellata, deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello.
Le spese giudiziali devono essere compensate.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 211/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Compensa le spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.RI RI RR
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. RI RI RR Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 211/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1213/2024 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2025 da:
Parte_1
[...] elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec dell'avv. Antongiulio Colonna che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott. RI RI RR, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna sezione lavoro rigettava i ricorsi riuniti proposti da e che avevano Parte_1 Parte_1 ad oggetto l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni n. 317.20.23.2 e 146/23/2
1 emesse dall' di in data 18.04.2023. Controparte_1 CP_1
2 Proponevano appello e Parte_1 Parte_2
non si costituiva.
[...]
In data 30 ottobre 2025 gli appellanti depositavano atto di rinuncia agli atti e Par all'azione notificato a in pari data e accettazione della rinuncia da parte dello stesso.
In particolare dichiaravano “di rinunciare agli atti e alle domande del procedimento rubricato sub n. 211/2025 R.G. pendente avanti l'intestata Corte d'Appello, a spese compensate, con preghiera di dichiararsi l'estinzione del giudizio”. Par
dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate.
La causa veniva decisa all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante rinuncia agli atti e la sua accettazione, accettazione che peraltro non sarebbe necessaria stante la contumacia di parte appellata, deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello.
Le spese giudiziali devono essere compensate.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 211/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Compensa le spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.RI RI RR
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