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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. CA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.03.2023 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
EO ZZ che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Controparte_1
Di AN che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 209/22 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 6.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “A. In riforma alla sentenza n.
208/2022 del 22.11.2022, accertata la sussistenza dei fatti dedotti nelle premesse del ricorso introduttivo e la violazione delle previsioni richiamate nonché il diritto per la al risarcimento Parte_1
del danno, condannare il Sig. al risarcimento del Controparte_1
danno determinato in complessivi € 1.899.444,93 o al maggiore o minore accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia
B. In riforma alla sentenza n. 208/2022 del 22.11.2022, in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e Iva di legge di entrambi i giudizi.
ISTANZE ISTRUTTORIE • Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a Vodafone il tabulato telefonico, con numeri “in chiaro”, relativo all'utenza 348.7236934 per il periodo novembre
2019 – aprile 2020 (quando ne era ancora titolare l'odierna ricorrente); • Ci si oppone all'escussione dei testi avversari;
tuttavia, in caso di ammissione si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria;
• Senza inversione dell'onere della prova ammettersi
l'interrogatorio formale del Sig. nonché Controparte_1
l'escussione dei testimoni sulle circostanze di cui al ricorso introduttivo, nonché sulle successive inserite nella memoria di costituzione a seguito di riconvenzionale che qui tutte si riportano, da premettere la formula “Vero che”: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello sez. Lavoro, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigettare il ricorso in appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare l'impugnata pronuncia di primo grado n.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
209/2022 resa dal Tribunale di Vicenza in data 12.5.2022, pubblicata il 29.11.2022 e notificata il 21.2.2023, anche con diverse motivazioni;
- accertare la responsabilità di per lite temeraria Parte_1
ex art. 96 c.p.c. e, di conseguenza, condannare la predetta società al pagamento, in favore del Sig. del risarcimento pari ad CP_1
almeno il 10% della somma dalla stessa richiesta a titolo di risarcimento (id est: € 189.944) od all'importo maggiore o minore che verrà deciso dal Giudicante in via equitativa.
- al pagamento delle spese di lite con IVA, CPA e 15% per spese forfetarie.
Sentenza esecutiva per legge.
In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.03.2023 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda dalla stessa formulata volta ad ottenere la condanna dell'ex dipendente al Controparte_1
pagamento della somma di Euro 1.899.444,93 a titolo di risarcimento dei danni cagionati per violazione degli obblighi di fedeltà e segretezza di cui all'art. 2105 c.c., nonché a titolo di danno morale e all'immagine.
Il Giudice di prime cure ha rilevato la carenza di allegazioni in merito alle condotte asseritamente addebitate al limitate, nella CP_1
sostanza, alla collaborazione da questi prestata, asseritamente ancora in corso di rapporto, nei lavori necessari per l'apertura di un punto vendita di una società concorrente che, dopo le dimissioni, l'aveva assunto e nell'essersi adoperato affinché alcuni colleghi rassegnassero le dimissioni per poter poi essere assunti da tale società concorrente.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha, inoltre, valorizzato la carenza di prova in ordine all'effettiva sussistenza di un danno risarcibile, in particolare sotto il profilo del nesso di causa tra il calo delle vendite denunciato e le condotte attribuite al resistente. Analogamente, ha ritenuto sfornite di prova le pretese riferibili agli asseriti danni d'immagine e morale. Il Tribunale ha, altresì, rigettato la riconvenzionale del diretta ad ottenere CP_1
delle differenze retributive e il risarcimento del danno per mancato riposo.
Propone appello sulla base di tre motivi: Parte_1
a) con il primo motivo censura la decisione del Tribunale di Vicenza per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate in ricorso (prove testimoniali, interrogatorio formale della controparte, acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza che lo stesso aveva in uso all'epoca dei fatti), dedotte al fine di provare l'effettiva violazione dell'art. 2105
c.c. da parte dell'ex dipendente. Lamenta, inoltre, la scelta del primo giudice di non valorizzare la relazione investigativa prodotta da cui emergerebbe l'attività concorrenziale svolta dal in corso di CP_1
rapporto.
b) con il secondo motivo contesta la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova dei danni arrecati dalle condotte addebitate al . Rileva che la società non aveva subito un calo CP_1
di fatturato nel 2020 a causa della pandemia mondiale da Covid19 ma, anzi, aveva visto aumentare il fatturato, salvo che nella zona ove aveva operato il sig. sino alle dimissioni del magio 2020. CP_1
Valorizza il ruolo e le competenze di quest'ultimo, che gli avrebbero consentito di fornire un utile apporto alla creazione di un punto vendita della concorrenza nella medesima zona, e rimarca il deleterio effetto delle dimissioni e della successiva assunzione presso la concorrente – asseritamente provocate dal – di CP_2 CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
alcuni tra i migliori dipendenti in epoca poco precedente o successiva alla data di dimissioni dello stesso . CP_1
c) con il terzo motivo lamenta che il Giudice di primo grado, anche a prescindere della misura del risarcimento indicata in ricorso, avrebbe ben potuto quantificarlo diversamente secondo equità e sostiene che una volta accertata la violazione dell'obbligo di fedeltà, sarebbe automatico il diritto al risarcimento del danno cagionato.
Si è costituito in giudizio il sig. difendendo la sentenza CP_1
gravata, rilevando che solo in grado d'appello la società ha allegato la circostanza che il fatturato totale sarebbe aumentato nel corso dell'anno 2020 e ribadisce la carenza di documentazione a supporto dei dati riferiti al calo del fatturato nei punti vendita della zona ove lo stesso aveva operato e del calo del fatturato aziendale CP_1
derivante dal mancato apporto dei colleghi dimissionari. Ribadisce altresì di non aver operato in favore della prima delle CP_2
dimissioni e di non aver favorito le dimissioni dei colleghi che, come emergente dalle dichiarazioni sottoscritte dagli stessi e prodotte in giudizio, si erano determinati a dare le dimissioni per ragioni diverse, riferibili alle mutate condizioni organizzative del lavoro nel corso del
2020. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I tre motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.1 – Le condotte infedeli imputate al dalla società appellante CP_1
consistono nell'aver collaborato, in data anteriore alle dimissioni, alla gestione dei lavori di apertura di un punto vendita di una società concorrente e nell'aver convinto alcuni tra i migliori colleghi a dare le dimissioni al fine di essere assunti dalla concorrente . CP_2
Tale condotta posta in essere in asserita violazione dell'art. 2105 c.c. avrebbe determinato ingenti danni, patrimoniali, morali e d'immagine, tali da giustificare la pretesa risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo di primo grado.
1.2 – In merito alla prospettata collaborazione nei lavori necessari per l'apertura del nuovo punto vendita di , la società CP_2
originaria ricorrente ha allegato a supporto della propria affermazione gli esiti di una relazione investigativa nell'ambito della quale due fornitori impiegati nei lavori in questione avrebbero riferito del coinvolgimento del . In realtà, dalla lettura della relazione CP_1
investigativa si ricava che avrebbe dichiarato di aver Persona_1
ricevuto l'incarico di eseguire dei lavori presso il negozio di Thiene nel periodo indicato approssimativamente nel mese di aprile/maggio
2020 dal sig. e non dal sig. . In merito Controparte_3 CP_1
a quest'ultimo, si sarebbe limitato a dichiarare di averlo visto entrare nel negozio due volte, dopo l'emergenza Covid e per poco tempo, per controllare i lavori in corso. Il sig. , titolare della ditta “Decor Tes_1
Color” avrebbe, invece, riferito di aver realizzato una parete in cartongesso nel negozio in questione nel periodo aprile maggio 2020 e di aver ricevuto indicazioni su come realizzare il lavoro da CP_1
.
[...]
1.3 – Premesso che la relazione investigativa non contiene dichiarazioni firmate, ma si limita a riportare quanto i due artigiani avrebbero dichiarato (con conseguente scarso valore probatorio),
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
anche a voler valorizzare tali dichiarazioni, si ricaverebbe, al più, un coinvolgimento del nella realizzazione di una parete di CP_1
cartongesso in un negozio che avrebbe poi ospitato un punto vendita della società (non emerge, invece, un diretto CP_2
coinvolgimento in relazione ai lavori eseguiti da Persona_1
posto che lo stesso avrebbe dichiarato di aver ricevuto l'incarico direttamente da . Tuttavia, tale emergenza deve essere CP_2
valutata alla luce del contratto di locazione stipulato da CP_2
ed avente ad oggetto l'immobile ove sono stati eseguiti i lavori di cui si tratta. Il contratto è stato sottoscritto in data 18.06.2020 e, conseguentemente, quand'anche si volesse sostenere che l'intervento del - funzionale alla realizzazione della parete del cartongesso CP_1
- sia da collocare temporalmente prima delle sue dimissioni da
[...]
(in data 20.05.2020), l'attività in parola sarebbe avvenuta Pt_1
prima che tale negozio fosse effettivamente riconducibile alla società concorrente che, nelle more, ben avrebbe potuto anche CP_2
non determinarsi a prenderlo in locazione. Se, di contro,
l'interessamento del in merito alla realizzazione della parete CP_1
di cartongesso fosse avvenuto dopo la stipula del contratto di locazione, o anche nel mese di maggio 2020, ma dopo il giorno 20 (in cui ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato), a maggior ragione non si può parlare di attività svolta in violazione dell'art. 2105
c.c..
La prova orale richiesta sul punto dall'appellante in primo grado non è in grado di fornire ulteriori elementi di prova, atteso che i capitoli formulati sono volti a ottenere conferma di quanto emergente dalla relazione investigativa e, per quanto detto, sono proprio gli elementi raccolti in tale relazione a non essere concludenti circa l'effettività di una condotta concorrenziale e infedele del . Nello specifico, i CP_1
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
capp. 22 e 23 sono diretti ad ottenere conferma di quanto indicato nella relazione e, in particolare, delle dichiarazioni rese da e Per_1
; i capp. 20 e 21 sono generici, non collocati temporalmente e Tes_1
comunque anch'essi funzionali a dimostrare che il avrebbe CP_1
contattato e in vista dei lavori da realizzare nel Per_1 Tes_1
negozio di Thiene che sarebbe divenuto punto vendita di CP_2
Del tutto superflua ed esplorativa è, inoltre, la richiesta di
[...]
acquisizione dei tabulati telefonici del , atteso che dagli stessi CP_1
non è possibile ricavare il contenuto delle conversazioni.
2 – Quanto alla presunta opera di convincimento realizzata dal nei confronti di alcuni valenti colleghi, al fine di indurli a CP_1
rassegnare le dimissioni, si osserva quanto segue.
2.1 – Il capitolo di prova n. 241, funzionale alla dimostrazione dell'assunto, risulta inammissibile perché non specifica quando il avrebbe contattato i colleghi, con quali modalità, in quali CP_1
circostanze e, inoltre, non risulta concludente;
in particolare per i dipendenti e atteso che gli stessi Parte_2 Testimone_2
hanno rassegnato le dimissioni nel marzo 2020, due mesi prima rispetto alla data di dimissioni del . Sul punto si rileva che CP_1
manca del tutto l'allegazione (e, conseguentemente, anche la prova) che l'appellato già nel marzo 2020 avesse maturato la volontà di dimettersi e avesse preso contatto con in vista di una CP_2
futura assunzione presso tale società. Il che rende del tutto
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
inverosimile che il sig. abbia convinto tali dipendenti a CP_1
dimettersi per lavorare presso nel marzo 2020. Sotto CP_2
altro profilo, che coinvolge tutti i quattro dipendenti che cita l'appellante, parte resistente in primo grado ha depositato delle dichiarazioni sottoscritte da tali dipendenti che danno conto delle ragioni a fondamento delle loro dimissioni, del tutto autonome rispetto alla diversa prospettazione della società appellante, e che non coinvolgono il sig. . È ben vero che secondo la giurisprudenza CP_1
di legittimità “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia”
(Cass. sez. II, n. 24976 del 23/10/2017), ma nel caso di specie il carattere indiziario da attribuire a tali dichiarazioni presenta i requisiti della precisione e della concordanza. Tutte le dichiarazioni – provenienti da diversi soggetti – indicano, infatti, quale motivo della decisione di non proseguire il rapporto di lavoro presso Parte_1
[...
un peggioramento delle condizioni di lavoro a seguito di una riorganizzazione aziendale che, pacificamente (la circostanza è ammessa anche dall'appellante) è intervenuta all'inizio del 2020. In aggiunta, si rileva che la difesa della società in primo grado, nella memoria di replica alla riconvenzionale, ha affermato di non poter contestare il contenuto di tali dichiarazioni e, dunque, non ha neppure
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
messo in dubbio la corrispondenza a verità delle motivazioni ivi riportate.
3 – Si rigetta la richiesta di produzione di dichiarazioni che sarebbero state rese – peraltro informalmente e su richiesta del l.r. dell'appellante sig. – da persone informate sui fatti in merito al Pt_5
procedimento penale conseguente ad una querela presentata dal sig. nei confronti del sig. atteso che le stesse sono CP_2 Pt_5
finalizzate ad eludere le preclusioni istruttorie che caratterizzano il rito lavoro e a supplire alla carente e non ammissibile formulazione dei capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo di cui si è già dato conto.
4 – Fermo restando che, in ragione delle suesposte considerazioni, non emerge prova della violazione dell'art. 2105 c.c. da parte del sig.
, si deve ulteriormente affermare che l'eventuale violazione CP_1
dell'obbligo di fedeltà, pur potendo rilevare a fini disciplinari, non necessariamente è sempre fonte di danno per il datore di lavoro che, dunque, è onerato della prova della sua sussistenza e del suo ammontare. Sul punto risulta corretta la decisione di prime cure laddove afferma che non vi sia prova del danno, né della sua ingente quantificazione formulata in ricorso. I dati di fatturato posti a base della richiesta risarcitoria sono stati meramente indicati nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio nelle tabelle riportate a pag. 14 e 15, ma non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto, né è stata formulata alcuna richiesta di prova orale sul punto. Anche il danno morale è privo di prova e, sotto il profilo allegatorio – come rilevato anche dal Tribunale con valutazione pertinente e condivisibile – la società finisce per identificare tale voce di danno con gli effetti pregiudizievoli delle dimissioni del , viste come una sorta di CP_1
tradimento da parte di un dipendente di lungo corso, di grande
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
esperienza, su cui la società faceva affidamento e sull'indimostrato coinvolgimento di quest'ultimo nella scelta di altri quattro colleghi di rassegnare le dimissioni per poi trovare, dopo qualche tempo, nuovo impiego presso . Tuttavia, è del tutto evidente che il CP_2
lavoratore fosse libero di rassegnare le dimissioni e anche di trovare un nuovo impiego presso una società concorrente, vista la pacifica assenza di un patto di non concorrenza post contrattuale.
Analogamente, anche il danno all'immagine – legato all'asserito pregiudizio derivante dal fatto che colleghi e clienti avrebbero visto lavorare il presso una società concorrente – è in realtà la CP_1
naturale conseguenza della legittima scelta del di dimettersi e CP_1
di trovare un nuovo impiego.
5 – Per le ragioni esposte l'appello non può trovare accoglimento.
5.1 – Non si ritiene sussistano gli estremi per affermare la mala fede o la colpa grave nella proposizione dell'impugnazione, sia pur infondata nel merito e, pertanto, non si accoglie la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
5.2 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi Euro
24.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP IO CA IO
~ 12 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cap. 24: “Al contempo, il invitava i colleghi della zona a valutare di lasciare CP_1 [...] per essere impiegati da . Collaboravano con il Sig. nei negozi Pt_1 CP_2 CP_1 vicentini i Sigg.ri , , , e Persona_2 Parte_3 Parte_2 Persona_3 tti dalla proposta del resistente a tutt'ora imp Testimone_2 Parte_4
assunta il 10.01.2017 e dimessa il 14.06.2020 - CP_2 Parte_3 [...]
assunta l'1.08.2007 e dimessa il 16.03.2020 (anche in previsione di cominciare Pt_2 poco dopo, tuttavia la pandemia bloccava l'inizio e) - Persona_3 assunta il 2.11.2015 e dimessa il 16.06.2020 - as Testimone_2 dimesso il 30.03.2020 (anche in previsione di cominciare poco dopo, tuttavia la pandemia bloccava l'inizio della prestazione)”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. CA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 23.03.2023 da elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
EO ZZ che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Controparte_1
Di AN che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 209/22 del Tribunale di Vicenza Corte d'Appello di Venezia
In punto: risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 6.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “A. In riforma alla sentenza n.
208/2022 del 22.11.2022, accertata la sussistenza dei fatti dedotti nelle premesse del ricorso introduttivo e la violazione delle previsioni richiamate nonché il diritto per la al risarcimento Parte_1
del danno, condannare il Sig. al risarcimento del Controparte_1
danno determinato in complessivi € 1.899.444,93 o al maggiore o minore accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia
B. In riforma alla sentenza n. 208/2022 del 22.11.2022, in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e Iva di legge di entrambi i giudizi.
ISTANZE ISTRUTTORIE • Si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a Vodafone il tabulato telefonico, con numeri “in chiaro”, relativo all'utenza 348.7236934 per il periodo novembre
2019 – aprile 2020 (quando ne era ancora titolare l'odierna ricorrente); • Ci si oppone all'escussione dei testi avversari;
tuttavia, in caso di ammissione si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria;
• Senza inversione dell'onere della prova ammettersi
l'interrogatorio formale del Sig. nonché Controparte_1
l'escussione dei testimoni sulle circostanze di cui al ricorso introduttivo, nonché sulle successive inserite nella memoria di costituzione a seguito di riconvenzionale che qui tutte si riportano, da premettere la formula “Vero che”: […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello sez. Lavoro, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- rigettare il ricorso in appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare l'impugnata pronuncia di primo grado n.
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
209/2022 resa dal Tribunale di Vicenza in data 12.5.2022, pubblicata il 29.11.2022 e notificata il 21.2.2023, anche con diverse motivazioni;
- accertare la responsabilità di per lite temeraria Parte_1
ex art. 96 c.p.c. e, di conseguenza, condannare la predetta società al pagamento, in favore del Sig. del risarcimento pari ad CP_1
almeno il 10% della somma dalla stessa richiesta a titolo di risarcimento (id est: € 189.944) od all'importo maggiore o minore che verrà deciso dal Giudicante in via equitativa.
- al pagamento delle spese di lite con IVA, CPA e 15% per spese forfetarie.
Sentenza esecutiva per legge.
In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 23.03.2023 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda dalla stessa formulata volta ad ottenere la condanna dell'ex dipendente al Controparte_1
pagamento della somma di Euro 1.899.444,93 a titolo di risarcimento dei danni cagionati per violazione degli obblighi di fedeltà e segretezza di cui all'art. 2105 c.c., nonché a titolo di danno morale e all'immagine.
Il Giudice di prime cure ha rilevato la carenza di allegazioni in merito alle condotte asseritamente addebitate al limitate, nella CP_1
sostanza, alla collaborazione da questi prestata, asseritamente ancora in corso di rapporto, nei lavori necessari per l'apertura di un punto vendita di una società concorrente che, dopo le dimissioni, l'aveva assunto e nell'essersi adoperato affinché alcuni colleghi rassegnassero le dimissioni per poter poi essere assunti da tale società concorrente.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha, inoltre, valorizzato la carenza di prova in ordine all'effettiva sussistenza di un danno risarcibile, in particolare sotto il profilo del nesso di causa tra il calo delle vendite denunciato e le condotte attribuite al resistente. Analogamente, ha ritenuto sfornite di prova le pretese riferibili agli asseriti danni d'immagine e morale. Il Tribunale ha, altresì, rigettato la riconvenzionale del diretta ad ottenere CP_1
delle differenze retributive e il risarcimento del danno per mancato riposo.
Propone appello sulla base di tre motivi: Parte_1
a) con il primo motivo censura la decisione del Tribunale di Vicenza per non aver ammesso le istanze istruttorie formulate in ricorso (prove testimoniali, interrogatorio formale della controparte, acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza che lo stesso aveva in uso all'epoca dei fatti), dedotte al fine di provare l'effettiva violazione dell'art. 2105
c.c. da parte dell'ex dipendente. Lamenta, inoltre, la scelta del primo giudice di non valorizzare la relazione investigativa prodotta da cui emergerebbe l'attività concorrenziale svolta dal in corso di CP_1
rapporto.
b) con il secondo motivo contesta la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova dei danni arrecati dalle condotte addebitate al . Rileva che la società non aveva subito un calo CP_1
di fatturato nel 2020 a causa della pandemia mondiale da Covid19 ma, anzi, aveva visto aumentare il fatturato, salvo che nella zona ove aveva operato il sig. sino alle dimissioni del magio 2020. CP_1
Valorizza il ruolo e le competenze di quest'ultimo, che gli avrebbero consentito di fornire un utile apporto alla creazione di un punto vendita della concorrenza nella medesima zona, e rimarca il deleterio effetto delle dimissioni e della successiva assunzione presso la concorrente – asseritamente provocate dal – di CP_2 CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
alcuni tra i migliori dipendenti in epoca poco precedente o successiva alla data di dimissioni dello stesso . CP_1
c) con il terzo motivo lamenta che il Giudice di primo grado, anche a prescindere della misura del risarcimento indicata in ricorso, avrebbe ben potuto quantificarlo diversamente secondo equità e sostiene che una volta accertata la violazione dell'obbligo di fedeltà, sarebbe automatico il diritto al risarcimento del danno cagionato.
Si è costituito in giudizio il sig. difendendo la sentenza CP_1
gravata, rilevando che solo in grado d'appello la società ha allegato la circostanza che il fatturato totale sarebbe aumentato nel corso dell'anno 2020 e ribadisce la carenza di documentazione a supporto dei dati riferiti al calo del fatturato nei punti vendita della zona ove lo stesso aveva operato e del calo del fatturato aziendale CP_1
derivante dal mancato apporto dei colleghi dimissionari. Ribadisce altresì di non aver operato in favore della prima delle CP_2
dimissioni e di non aver favorito le dimissioni dei colleghi che, come emergente dalle dichiarazioni sottoscritte dagli stessi e prodotte in giudizio, si erano determinati a dare le dimissioni per ragioni diverse, riferibili alle mutate condizioni organizzative del lavoro nel corso del
2020. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
La causa, dopo un rinvio d'ufficio motivato dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I tre motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.1 – Le condotte infedeli imputate al dalla società appellante CP_1
consistono nell'aver collaborato, in data anteriore alle dimissioni, alla gestione dei lavori di apertura di un punto vendita di una società concorrente e nell'aver convinto alcuni tra i migliori colleghi a dare le dimissioni al fine di essere assunti dalla concorrente . CP_2
Tale condotta posta in essere in asserita violazione dell'art. 2105 c.c. avrebbe determinato ingenti danni, patrimoniali, morali e d'immagine, tali da giustificare la pretesa risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo di primo grado.
1.2 – In merito alla prospettata collaborazione nei lavori necessari per l'apertura del nuovo punto vendita di , la società CP_2
originaria ricorrente ha allegato a supporto della propria affermazione gli esiti di una relazione investigativa nell'ambito della quale due fornitori impiegati nei lavori in questione avrebbero riferito del coinvolgimento del . In realtà, dalla lettura della relazione CP_1
investigativa si ricava che avrebbe dichiarato di aver Persona_1
ricevuto l'incarico di eseguire dei lavori presso il negozio di Thiene nel periodo indicato approssimativamente nel mese di aprile/maggio
2020 dal sig. e non dal sig. . In merito Controparte_3 CP_1
a quest'ultimo, si sarebbe limitato a dichiarare di averlo visto entrare nel negozio due volte, dopo l'emergenza Covid e per poco tempo, per controllare i lavori in corso. Il sig. , titolare della ditta “Decor Tes_1
Color” avrebbe, invece, riferito di aver realizzato una parete in cartongesso nel negozio in questione nel periodo aprile maggio 2020 e di aver ricevuto indicazioni su come realizzare il lavoro da CP_1
.
[...]
1.3 – Premesso che la relazione investigativa non contiene dichiarazioni firmate, ma si limita a riportare quanto i due artigiani avrebbero dichiarato (con conseguente scarso valore probatorio),
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
anche a voler valorizzare tali dichiarazioni, si ricaverebbe, al più, un coinvolgimento del nella realizzazione di una parete di CP_1
cartongesso in un negozio che avrebbe poi ospitato un punto vendita della società (non emerge, invece, un diretto CP_2
coinvolgimento in relazione ai lavori eseguiti da Persona_1
posto che lo stesso avrebbe dichiarato di aver ricevuto l'incarico direttamente da . Tuttavia, tale emergenza deve essere CP_2
valutata alla luce del contratto di locazione stipulato da CP_2
ed avente ad oggetto l'immobile ove sono stati eseguiti i lavori di cui si tratta. Il contratto è stato sottoscritto in data 18.06.2020 e, conseguentemente, quand'anche si volesse sostenere che l'intervento del - funzionale alla realizzazione della parete del cartongesso CP_1
- sia da collocare temporalmente prima delle sue dimissioni da
[...]
(in data 20.05.2020), l'attività in parola sarebbe avvenuta Pt_1
prima che tale negozio fosse effettivamente riconducibile alla società concorrente che, nelle more, ben avrebbe potuto anche CP_2
non determinarsi a prenderlo in locazione. Se, di contro,
l'interessamento del in merito alla realizzazione della parete CP_1
di cartongesso fosse avvenuto dopo la stipula del contratto di locazione, o anche nel mese di maggio 2020, ma dopo il giorno 20 (in cui ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato), a maggior ragione non si può parlare di attività svolta in violazione dell'art. 2105
c.c..
La prova orale richiesta sul punto dall'appellante in primo grado non è in grado di fornire ulteriori elementi di prova, atteso che i capitoli formulati sono volti a ottenere conferma di quanto emergente dalla relazione investigativa e, per quanto detto, sono proprio gli elementi raccolti in tale relazione a non essere concludenti circa l'effettività di una condotta concorrenziale e infedele del . Nello specifico, i CP_1
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
capp. 22 e 23 sono diretti ad ottenere conferma di quanto indicato nella relazione e, in particolare, delle dichiarazioni rese da e Per_1
; i capp. 20 e 21 sono generici, non collocati temporalmente e Tes_1
comunque anch'essi funzionali a dimostrare che il avrebbe CP_1
contattato e in vista dei lavori da realizzare nel Per_1 Tes_1
negozio di Thiene che sarebbe divenuto punto vendita di CP_2
Del tutto superflua ed esplorativa è, inoltre, la richiesta di
[...]
acquisizione dei tabulati telefonici del , atteso che dagli stessi CP_1
non è possibile ricavare il contenuto delle conversazioni.
2 – Quanto alla presunta opera di convincimento realizzata dal nei confronti di alcuni valenti colleghi, al fine di indurli a CP_1
rassegnare le dimissioni, si osserva quanto segue.
2.1 – Il capitolo di prova n. 241, funzionale alla dimostrazione dell'assunto, risulta inammissibile perché non specifica quando il avrebbe contattato i colleghi, con quali modalità, in quali CP_1
circostanze e, inoltre, non risulta concludente;
in particolare per i dipendenti e atteso che gli stessi Parte_2 Testimone_2
hanno rassegnato le dimissioni nel marzo 2020, due mesi prima rispetto alla data di dimissioni del . Sul punto si rileva che CP_1
manca del tutto l'allegazione (e, conseguentemente, anche la prova) che l'appellato già nel marzo 2020 avesse maturato la volontà di dimettersi e avesse preso contatto con in vista di una CP_2
futura assunzione presso tale società. Il che rende del tutto
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
inverosimile che il sig. abbia convinto tali dipendenti a CP_1
dimettersi per lavorare presso nel marzo 2020. Sotto CP_2
altro profilo, che coinvolge tutti i quattro dipendenti che cita l'appellante, parte resistente in primo grado ha depositato delle dichiarazioni sottoscritte da tali dipendenti che danno conto delle ragioni a fondamento delle loro dimissioni, del tutto autonome rispetto alla diversa prospettazione della società appellante, e che non coinvolgono il sig. . È ben vero che secondo la giurisprudenza CP_1
di legittimità “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia”
(Cass. sez. II, n. 24976 del 23/10/2017), ma nel caso di specie il carattere indiziario da attribuire a tali dichiarazioni presenta i requisiti della precisione e della concordanza. Tutte le dichiarazioni – provenienti da diversi soggetti – indicano, infatti, quale motivo della decisione di non proseguire il rapporto di lavoro presso Parte_1
[...
un peggioramento delle condizioni di lavoro a seguito di una riorganizzazione aziendale che, pacificamente (la circostanza è ammessa anche dall'appellante) è intervenuta all'inizio del 2020. In aggiunta, si rileva che la difesa della società in primo grado, nella memoria di replica alla riconvenzionale, ha affermato di non poter contestare il contenuto di tali dichiarazioni e, dunque, non ha neppure
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
messo in dubbio la corrispondenza a verità delle motivazioni ivi riportate.
3 – Si rigetta la richiesta di produzione di dichiarazioni che sarebbero state rese – peraltro informalmente e su richiesta del l.r. dell'appellante sig. – da persone informate sui fatti in merito al Pt_5
procedimento penale conseguente ad una querela presentata dal sig. nei confronti del sig. atteso che le stesse sono CP_2 Pt_5
finalizzate ad eludere le preclusioni istruttorie che caratterizzano il rito lavoro e a supplire alla carente e non ammissibile formulazione dei capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo di cui si è già dato conto.
4 – Fermo restando che, in ragione delle suesposte considerazioni, non emerge prova della violazione dell'art. 2105 c.c. da parte del sig.
, si deve ulteriormente affermare che l'eventuale violazione CP_1
dell'obbligo di fedeltà, pur potendo rilevare a fini disciplinari, non necessariamente è sempre fonte di danno per il datore di lavoro che, dunque, è onerato della prova della sua sussistenza e del suo ammontare. Sul punto risulta corretta la decisione di prime cure laddove afferma che non vi sia prova del danno, né della sua ingente quantificazione formulata in ricorso. I dati di fatturato posti a base della richiesta risarcitoria sono stati meramente indicati nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio nelle tabelle riportate a pag. 14 e 15, ma non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto, né è stata formulata alcuna richiesta di prova orale sul punto. Anche il danno morale è privo di prova e, sotto il profilo allegatorio – come rilevato anche dal Tribunale con valutazione pertinente e condivisibile – la società finisce per identificare tale voce di danno con gli effetti pregiudizievoli delle dimissioni del , viste come una sorta di CP_1
tradimento da parte di un dipendente di lungo corso, di grande
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esperienza, su cui la società faceva affidamento e sull'indimostrato coinvolgimento di quest'ultimo nella scelta di altri quattro colleghi di rassegnare le dimissioni per poi trovare, dopo qualche tempo, nuovo impiego presso . Tuttavia, è del tutto evidente che il CP_2
lavoratore fosse libero di rassegnare le dimissioni e anche di trovare un nuovo impiego presso una società concorrente, vista la pacifica assenza di un patto di non concorrenza post contrattuale.
Analogamente, anche il danno all'immagine – legato all'asserito pregiudizio derivante dal fatto che colleghi e clienti avrebbero visto lavorare il presso una società concorrente – è in realtà la CP_1
naturale conseguenza della legittima scelta del di dimettersi e CP_1
di trovare un nuovo impiego.
5 – Per le ragioni esposte l'appello non può trovare accoglimento.
5.1 – Non si ritiene sussistano gli estremi per affermare la mala fede o la colpa grave nella proposizione dell'impugnazione, sia pur infondata nel merito e, pertanto, non si accoglie la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
5.2 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
− Rigetta l'appello;
− Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi Euro
24.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,
IVA e c.p.a. come per legge;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP IO CA IO
~ 12 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cap. 24: “Al contempo, il invitava i colleghi della zona a valutare di lasciare CP_1 [...] per essere impiegati da . Collaboravano con il Sig. nei negozi Pt_1 CP_2 CP_1 vicentini i Sigg.ri , , , e Persona_2 Parte_3 Parte_2 Persona_3 tti dalla proposta del resistente a tutt'ora imp Testimone_2 Parte_4
assunta il 10.01.2017 e dimessa il 14.06.2020 - CP_2 Parte_3 [...]
assunta l'1.08.2007 e dimessa il 16.03.2020 (anche in previsione di cominciare Pt_2 poco dopo, tuttavia la pandemia bloccava l'inizio e) - Persona_3 assunta il 2.11.2015 e dimessa il 16.06.2020 - as Testimone_2 dimesso il 30.03.2020 (anche in previsione di cominciare poco dopo, tuttavia la pandemia bloccava l'inizio della prestazione)”