Art. 10. 1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall' articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all' articolo 326 del codice penale .
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica).
1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 .
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
"Art. 326 (Rivelazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno".
2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell' articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all' articolo 326 del codice penale .
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica).
1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 .
- Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
"Art. 326 (Rivelazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno".