TRIB
Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 233 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cosenza al Viale della Repubblica 110 presso lo studio dell'avv.
Allevato Monica, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...]_1 C.F._2
(Cz) il 31/03/1986, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via A. De Gasperi 8 presso lo studio dell'avv. Cavagnetti Anna, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3/03/2025, ha rilevato di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della quale è nato, in Controparte_1
data 11.09.2024, un figlio di nome Essendo cessata tale relazione sentimentale, ha Tes_1
1 chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni: “affidi il figlio minore nato a [...]_1
l'11.9.2024 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17 alle 19, precisamente il martedì e il giovedì, e i fine settimana alterni, il sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica mattina dalle 10 alle 13. Dopo il compimento dei tre anni, il bambino trascorrerà i fine settimana alternati con il padre dal sabato alle 11 alla domenica sera alle 19.30. Durante l'estate del
2025 il piccolo trascorrerà cinque pomeriggi a luglio e cinque pomeriggi ad agosto dalle 17 alle 20 con il padre, una giornata intera dalle 10.30 alle 17, i genitori si accorderanno sui giorni. A Natale 2025 il minore trascorrerà la giornata del 24/12 con la madre e la giornata del
25/12 con il padre dalle 10.30 alle 17, la giornata del 31/12 con la madre e la giornata dell'1/1 con il padre dalle 10.30 alle 17, e così ad anni alterni. Da Pasqua 2026 il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la giornata di Pasqua o di Pasquetta dalle 10.30 alle 19.
Dall'estate 2027 il minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore, il periodo sarà concordato entro il 15/6 di ogni anno. Il , quale contributo al CP_1 mantenimento del figlio minore verserà alla € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese Pt_1 straordinarie preventivamente concordate. La ON percepirà assegno unico Inps per intero.
Tali condizioni, su accordo delle parti, potranno essere modificate nell'interesse del minore e degli impegni lavorativi dei genitori”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 6.03.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 18.04.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE 1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre;
2) Tes_1 stabilire a carico della madre l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 o nella diversa che dovesse essere ritenuta più congrua al suo reddito;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. La madre contribuirà altresì in ragione del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, previo accordo con il padre, nonché al 50% delle spese mediche non mutuabili. IN
SUBORDINE: 3) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Tes_1 collocamento presso la madre secondo le modalità di visita indicate nel presente atto;
4)
Stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 o nella diversa che dovesse essere ritenuta più congrua al suo reddito;
detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà altresì in ragione del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, previo accordo con la madre, nonché al 50% delle spese mediche non mutuabili. 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
2 Fissata l'udienza del 19.05.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 20.05.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei
[...] confronti del figlio minore con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale di udienza del 19.05.2025) di seguito testualmente riportate: “affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- diritto di CP_1
di vedere e tenere con sé il figlio minore (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro
[...] genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore), sino all'iscrizione all'asilo nido nel prossimo mese di settembre, il martedì dalle 15.30 alle 19.00 ed il giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00; a settimane alterne, il sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 15.00; dall'iscrizione all'asilo nido, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 14.00 nel caso di non frequentazione dell'istituto scolastico) alle 18.30; a settimane alterne, come già indicato;
dal compimento del terzo anno di età, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle 14.00 nel caso di non frequentazione dell'istituto scolastico) alle 18.30; a settimane alterne, dal sabato alle 16.00 alla domenica successiva alle 19.00; in occasione delle festività sino al compimento del terzo anno di età, a anni alterni, nelle festività calendarizzate dalle 10.00 alle 20.00; dopo il compimento del terzo anno di età, ad anni alterni, dal 24 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre (ore 20.00) ovvero dal 31 dicembre (ore 10.00) al 2 gennaio (ore 20.00); sempre ad anni alterni, a Pasqua
o Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e nelle altre festività calendarizzate;
nel periodo estivo sino al compimento del terzo anno di età, ulteriori cinque giorni, non consecutivi, a giugno, luglio e agosto dalle 10.00 alle 18.00, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
nel periodo estivo dopo il compimento del terzo anno di età, quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- obbligo di di Controparte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore di
[...]
, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o Pt_1 assegno), della somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre la somma complessiva di euro 400,00, come arretrati dal deposito del ricorso sino alla data odierna;
- ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese
3 straordinarie occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola); - percezione dell'assegno unico erogato per il figlio minore da parte di nella Parte_1 misura del 100%”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore.
L'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 233/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato a [...] in data [...]) riportate in parte Persona_2 motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23/05/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
4