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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1188/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCINO ANTONELLA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LE PERA MARIA CARMELA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 17/06/2024, ha adito questo Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore nata a [...] l'[...] dalla relazione more uxorio intercorsa con Persona_1 CP_1
.
[...] A tal fine ha dedotto:
- che, a seguito della cessazione della convivenza tra le parti, avvenuta circa otto mesi dopo la nascita della minore, la ha adito il Tribunale di Castrovillari, il quale, CP_1 con decreto del 21.12.2021, reso nel giudizio r.g. n. 1318/2021, ha disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, sulla base di allegazioni relative a presunti comportamenti del padre ritenuti pregiudizievoli per la crescita della figlia;
- che, in particolare, nell'ambito del predetto giudizio era stato dedotto che il fosse Pt_1 affetto da problematiche psichiatriche e psicologiche, facesse uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e non seguisse le terapie prescritte, circostanze non oggetto di accertamento specifico;
- che il decreto ha altresì disposto che gli incontri tra il padre e la minore avvengano esclusivamente alla presenza dei servizi sociali, incaricati di predisporre un calendario di visite;
R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 2 di 4
- che, tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19 e di successive difficoltà organizzative, tali incontri non si sono regolarmente svolti, determinando un'interruzione prolungata del rapporto padre-figlia;
- che egli, quindi, è stato ingiustamente escluso dalla vita della minore, sussistendo una situazione di alienazione parentale;
- che occorre modificare il decreto in questione prevedendo: l'affidamento condiviso della minore;
la possibilità di pernottamento presso la propria abitazione;
l'autorizzazione a incontrare la figlia due volte a settimana anche in luoghi pubblici;
la riduzione dell'assegno di mantenimento, in considerazione della propria grave situazione economica.
- Che, infatti, egli è in buono stato di salute psico-fisica, privo di dipendenze e pienamente consapevole del proprio ruolo genitoriale, che intende esercitare in modo stabile e responsabile. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con Persona_1 possibilità per il padre di tenere, e vedere la minore due pomeriggi a settimana possibilmente il venerdi e il sabato pomeriggio, ed alternativamente il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, con possibilità di pernottamento della minore, ogni 15 giorni presso la casa del;
Pt_1
2) Modificare il contributo al mantenimento della figlia minore portandolo alla cifra di euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Onerare il a contribuire al 50% delle spese straordinarie necessarie per la salute, Pt_1 lo studio e lo svago della figlia minore, previa esibizione della documentazione comprovante la necessità della spesa.” Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 8/11/24 si è costituita CP_2
, la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per
[...] violazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c., in quanto privo della documentazione obbligatoria (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, piano genitoriale, ecc.); nel merito, si è opposta alla domanda di modifica del decreto del 21.12.2021 di questo Tribunale, ritenendo non sussistenti i presupposti per una revisione delle condizioni ivi stabilite. A tal fine ha dedotto:
- Che il non ha mai adempiuto agli obblighi economici imposti dal decreto del Pt_1
2021, né ha mai intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità disposto dal Tribunale di Castrovillari e successivamente dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto n. 88/2023;
- Che, in tal senso, depongono le relazioni dei servizi sociali e del consultorio familiare di Corigliano Rossano, dalle quali emerge il persistente disinteresse del padre nei confronti della figlia, la sua inadeguatezza genitoriale e la pericolosità di incontri non protetti;
- Che, inoltre, è stata pronunciata dal Tribunale di Castrovillari sentenza penale n. 1199/2024, divenuta irrevocabile, con cui il è stato condannato per il reato di cui Pt_1 all'art. 570-bis c.p., per aver omesso il mantenimento della figlia minore;
- Che anche nel procedimento penale è emerso che il ha mantenuto un Pt_1 comportamento costantemente disinteressato, non ha mai esercitato il diritto di visita se non in rare occasioni sollecitate dai servizi sociali, e ha continuato a svolgere attività lavorativa irregolare, sottraendosi agli obblighi genitoriali. Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di rigettare le domande proposte dal perché Pt_1 improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate con vittoria di spese e competenze. All'udienza di comparizione delle parti è comparsa solamente la resistente e, all'esito della sua audizione, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 10/2/25, sono state confermate le statuizioni contenute nel decreto del 16/12/2021 di questo Tribunale, reso nel giudizio n. 1318/2020 R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 3 di 4
R.G., e rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dalla resistente nella comparsa di risposta.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 23 aprile 2025 fissata per la discussione orale, le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.”) e il giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Nel merito L'art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus. Il procedimento da seguire, peraltro, è il medesimo delineato per il rito unitario e, quindi, non più un giudizio camerale “puro”. Orbene, presupposto per l'attivazione di tale procedimento, è, per consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 710 c.p.c., la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando sensibilmente la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni contenuta nella precedente regolamentazione della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, il ricorso proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Nel caso in esame, il ricorrente non ha invero allegato - e, conseguentemente, provato - la sopravvenienza di «giustificati motivi», intesi come «fatti nuovi sopravvenuti», tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime, sia con riferimento alle modalità di affidamento della minore che con riguardo agli aspetti economici. Per ciò che attiene, infatti, alla richiesta di affido condiviso formulata dal , occorre Pt_1 osservare che le ragioni che avevano indotto il Tribunale nel 2021 a disporre l'affido super- esclusivo alla madre erano da individuarsi nel disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore e nell'omesso versamento del contributo economico per il mantenimento della piccola
Per_1 Il resistente, dunque, al fine di ottenere una modifica della precedente regolamentazione, avrebbe dovuto, innanzitutto, dedurre compiutamente di aver ripreso la frequentazione della minore, secondo le modalità indicate nel decreto del Tribunale (incontri presso i servizi sociali) e poi di aver regolarmente assolto all'obbligo di mantenimento della figlia. Tanto non è stato fatto - ed anzi - dalle difese spiegate dalla resistente è emerso che in seguito al decreto del 16/12/2021 di questo Tribunale, reso nel giudizio n. 1318/2020 R.G., è stata avanzata dalla madre domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, definito con decreto n. decreto n. 88/2023 (versato in atti) con il quale il Tribunale aveva prescritto al , a pena di decadenza dalla responsabilità Pt_1 genitoriale, di intraprendere presso il Consultorio territorialmente competente un percorso di valutazione e sostegno alla responsabilità genitoriale nella prospettiva del ripristino di una buona relazione tra padre e figlia, nonché di provvedere al mantenimento della piccola Per_1 Senonché, il non ha dimostrato né di aver intrapreso e concluso con successo tale Pt_1 percorso né di aver assolto all'obbligo di mantenimento. Si legge, infatti, nella relazione dell'Équipe multidisciplinare del Comune di Corigliano Rossano, redatta all'esito degli incontri padre-figlia, l'opportunità (“risulta poco funzionale alla crescita della minore”, riferiscono gli assistenti sociali) di non fissare ulteriori incontri, fonte di stress per la stessa, “se non dopo che il signor abbia effettivamente avviato un percorso di Pt_1 R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 4 di 4
supporto alla genitorialità che lo porti ad attuare strategie relazionali idonee all'età e ai bisogni della minore.”, con ciò confermando, ancora una volta, un atteggiamento privo di consapevolezza del ruolo genitoriale a lui spettante, per non aver intrapreso il percorso necessario alla ripresa della relazione genitoriale. Né il ha provato, depositando prova dei pagamenti, di aver regolarmente adempiuto Pt_1 all'obbligo di versamento dell'assegno mensile di € 300,00 disposto dal Tribunale, manifestando, anche sotto tale profilo, le medesime criticità che avevano indotto il Tribunale a disporre l'affido super esclusivo alla madre. Ne deriva, in definitiva, che il , sebbene onerato, non ha allegato e provato la Pt_1 sussistenza di sopravvenienze tali da determinare una revisione della regolamentazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo dell'affidamento. Medesime considerazioni valgono con riferimento alla richiesta di riduzione da € 300,00 ad
€ 200,00 dell'importo da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento della minore. Ed infatti, il ricorrente ha chiesto la modifica del quantum da lui dovuto “stante la grave situazione d' indigenza economica, in cui versa da anni”, senza provare, tuttavia, di aver subito una riduzione della propria capacità economica rispetto a quella goduta all'epoca di adozione del decreto di questo Tribunale 16/12/2021; ed invero il non ha specificato quali fossero le sue Pt_1 risorse reddituali nel 2021 e quali sono, invece, le entrate di cui può godere attualmente, impedendo così al Tribunale qualsiasi raffronto. Da ultimo occorre osservare che il non è nemmeno comparso personalmente Pt_1 all'udienza del 17/12/24, senza alcun giustificato motivo (nulla, al riguardo, può ricavarsi dal deposito effettuato dal difensore in data 23/4/25 di un certificato telematico di malattia privo di alcun riferimento a date e a patologie accertate), da ciò potendo ulteriormente desumere l'atteggiamento di disinteresse del ricorrente, il quale, sebbene onerato di comparire in udienza, al fine di consentire al Tribunale l'audizione, come prescritto dall'art. 473 bis 21 c.p.c., non ha inteso presenziare. Da ciò consegue, quindi, il rigetto anche della domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore, non avendo il ricorrente fornito prova della modifica in peius della sua situazione reddituale.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente soccombente ed in favore dell'erario, stante l'ammissione di al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, Controparte_1 giusta delibera del COA di Castrovillari del 11/11/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA il ricorso;
B. CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1
- e, per lei, in favore dell'Erario - delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_1
€ 1.700,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 25 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice dott.ssa Simona Graziuso Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1188/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SCINO ANTONELLA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LE PERA MARIA CARMELA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa Con ricorso depositato in data 17/06/2024, ha adito questo Tribunale al fine Parte_1 di ottenere la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore nata a [...] l'[...] dalla relazione more uxorio intercorsa con Persona_1 CP_1
.
[...] A tal fine ha dedotto:
- che, a seguito della cessazione della convivenza tra le parti, avvenuta circa otto mesi dopo la nascita della minore, la ha adito il Tribunale di Castrovillari, il quale, CP_1 con decreto del 21.12.2021, reso nel giudizio r.g. n. 1318/2021, ha disposto l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, sulla base di allegazioni relative a presunti comportamenti del padre ritenuti pregiudizievoli per la crescita della figlia;
- che, in particolare, nell'ambito del predetto giudizio era stato dedotto che il fosse Pt_1 affetto da problematiche psichiatriche e psicologiche, facesse uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e non seguisse le terapie prescritte, circostanze non oggetto di accertamento specifico;
- che il decreto ha altresì disposto che gli incontri tra il padre e la minore avvengano esclusivamente alla presenza dei servizi sociali, incaricati di predisporre un calendario di visite;
R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 2 di 4
- che, tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19 e di successive difficoltà organizzative, tali incontri non si sono regolarmente svolti, determinando un'interruzione prolungata del rapporto padre-figlia;
- che egli, quindi, è stato ingiustamente escluso dalla vita della minore, sussistendo una situazione di alienazione parentale;
- che occorre modificare il decreto in questione prevedendo: l'affidamento condiviso della minore;
la possibilità di pernottamento presso la propria abitazione;
l'autorizzazione a incontrare la figlia due volte a settimana anche in luoghi pubblici;
la riduzione dell'assegno di mantenimento, in considerazione della propria grave situazione economica.
- Che, infatti, egli è in buono stato di salute psico-fisica, privo di dipendenze e pienamente consapevole del proprio ruolo genitoriale, che intende esercitare in modo stabile e responsabile. Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con Persona_1 possibilità per il padre di tenere, e vedere la minore due pomeriggi a settimana possibilmente il venerdi e il sabato pomeriggio, ed alternativamente il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, con possibilità di pernottamento della minore, ogni 15 giorni presso la casa del;
Pt_1
2) Modificare il contributo al mantenimento della figlia minore portandolo alla cifra di euro 200,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Onerare il a contribuire al 50% delle spese straordinarie necessarie per la salute, Pt_1 lo studio e lo svago della figlia minore, previa esibizione della documentazione comprovante la necessità della spesa.” Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 8/11/24 si è costituita CP_2
, la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per
[...] violazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c., in quanto privo della documentazione obbligatoria (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, piano genitoriale, ecc.); nel merito, si è opposta alla domanda di modifica del decreto del 21.12.2021 di questo Tribunale, ritenendo non sussistenti i presupposti per una revisione delle condizioni ivi stabilite. A tal fine ha dedotto:
- Che il non ha mai adempiuto agli obblighi economici imposti dal decreto del Pt_1
2021, né ha mai intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità disposto dal Tribunale di Castrovillari e successivamente dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto n. 88/2023;
- Che, in tal senso, depongono le relazioni dei servizi sociali e del consultorio familiare di Corigliano Rossano, dalle quali emerge il persistente disinteresse del padre nei confronti della figlia, la sua inadeguatezza genitoriale e la pericolosità di incontri non protetti;
- Che, inoltre, è stata pronunciata dal Tribunale di Castrovillari sentenza penale n. 1199/2024, divenuta irrevocabile, con cui il è stato condannato per il reato di cui Pt_1 all'art. 570-bis c.p., per aver omesso il mantenimento della figlia minore;
- Che anche nel procedimento penale è emerso che il ha mantenuto un Pt_1 comportamento costantemente disinteressato, non ha mai esercitato il diritto di visita se non in rare occasioni sollecitate dai servizi sociali, e ha continuato a svolgere attività lavorativa irregolare, sottraendosi agli obblighi genitoriali. Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di rigettare le domande proposte dal perché Pt_1 improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate con vittoria di spese e competenze. All'udienza di comparizione delle parti è comparsa solamente la resistente e, all'esito della sua audizione, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 10/2/25, sono state confermate le statuizioni contenute nel decreto del 16/12/2021 di questo Tribunale, reso nel giudizio n. 1318/2020 R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 3 di 4
R.G., e rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dalla resistente nella comparsa di risposta.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 23 aprile 2025 fissata per la discussione orale, le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta alle proprie domande, richieste, difese ed eccezioni formulate nei propri atti di parte, scritti difensivi e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.”) e il giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
3. Nel merito L'art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus. Il procedimento da seguire, peraltro, è il medesimo delineato per il rito unitario e, quindi, non più un giudizio camerale “puro”. Orbene, presupposto per l'attivazione di tale procedimento, è, per consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 710 c.p.c., la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando sensibilmente la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni contenuta nella precedente regolamentazione della responsabilità genitoriale. Ciò premesso, il ricorso proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Nel caso in esame, il ricorrente non ha invero allegato - e, conseguentemente, provato - la sopravvenienza di «giustificati motivi», intesi come «fatti nuovi sopravvenuti», tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime, sia con riferimento alle modalità di affidamento della minore che con riguardo agli aspetti economici. Per ciò che attiene, infatti, alla richiesta di affido condiviso formulata dal , occorre Pt_1 osservare che le ragioni che avevano indotto il Tribunale nel 2021 a disporre l'affido super- esclusivo alla madre erano da individuarsi nel disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore e nell'omesso versamento del contributo economico per il mantenimento della piccola
Per_1 Il resistente, dunque, al fine di ottenere una modifica della precedente regolamentazione, avrebbe dovuto, innanzitutto, dedurre compiutamente di aver ripreso la frequentazione della minore, secondo le modalità indicate nel decreto del Tribunale (incontri presso i servizi sociali) e poi di aver regolarmente assolto all'obbligo di mantenimento della figlia. Tanto non è stato fatto - ed anzi - dalle difese spiegate dalla resistente è emerso che in seguito al decreto del 16/12/2021 di questo Tribunale, reso nel giudizio n. 1318/2020 R.G., è stata avanzata dalla madre domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, definito con decreto n. decreto n. 88/2023 (versato in atti) con il quale il Tribunale aveva prescritto al , a pena di decadenza dalla responsabilità Pt_1 genitoriale, di intraprendere presso il Consultorio territorialmente competente un percorso di valutazione e sostegno alla responsabilità genitoriale nella prospettiva del ripristino di una buona relazione tra padre e figlia, nonché di provvedere al mantenimento della piccola Per_1 Senonché, il non ha dimostrato né di aver intrapreso e concluso con successo tale Pt_1 percorso né di aver assolto all'obbligo di mantenimento. Si legge, infatti, nella relazione dell'Équipe multidisciplinare del Comune di Corigliano Rossano, redatta all'esito degli incontri padre-figlia, l'opportunità (“risulta poco funzionale alla crescita della minore”, riferiscono gli assistenti sociali) di non fissare ulteriori incontri, fonte di stress per la stessa, “se non dopo che il signor abbia effettivamente avviato un percorso di Pt_1 R.G. n.° 1188/2024 - Pag. 4 di 4
supporto alla genitorialità che lo porti ad attuare strategie relazionali idonee all'età e ai bisogni della minore.”, con ciò confermando, ancora una volta, un atteggiamento privo di consapevolezza del ruolo genitoriale a lui spettante, per non aver intrapreso il percorso necessario alla ripresa della relazione genitoriale. Né il ha provato, depositando prova dei pagamenti, di aver regolarmente adempiuto Pt_1 all'obbligo di versamento dell'assegno mensile di € 300,00 disposto dal Tribunale, manifestando, anche sotto tale profilo, le medesime criticità che avevano indotto il Tribunale a disporre l'affido super esclusivo alla madre. Ne deriva, in definitiva, che il , sebbene onerato, non ha allegato e provato la Pt_1 sussistenza di sopravvenienze tali da determinare una revisione della regolamentazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo dell'affidamento. Medesime considerazioni valgono con riferimento alla richiesta di riduzione da € 300,00 ad
€ 200,00 dell'importo da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento della minore. Ed infatti, il ricorrente ha chiesto la modifica del quantum da lui dovuto “stante la grave situazione d' indigenza economica, in cui versa da anni”, senza provare, tuttavia, di aver subito una riduzione della propria capacità economica rispetto a quella goduta all'epoca di adozione del decreto di questo Tribunale 16/12/2021; ed invero il non ha specificato quali fossero le sue Pt_1 risorse reddituali nel 2021 e quali sono, invece, le entrate di cui può godere attualmente, impedendo così al Tribunale qualsiasi raffronto. Da ultimo occorre osservare che il non è nemmeno comparso personalmente Pt_1 all'udienza del 17/12/24, senza alcun giustificato motivo (nulla, al riguardo, può ricavarsi dal deposito effettuato dal difensore in data 23/4/25 di un certificato telematico di malattia privo di alcun riferimento a date e a patologie accertate), da ciò potendo ulteriormente desumere l'atteggiamento di disinteresse del ricorrente, il quale, sebbene onerato di comparire in udienza, al fine di consentire al Tribunale l'audizione, come prescritto dall'art. 473 bis 21 c.p.c., non ha inteso presenziare. Da ciò consegue, quindi, il rigetto anche della domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia minore, non avendo il ricorrente fornito prova della modifica in peius della sua situazione reddituale.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente soccombente ed in favore dell'erario, stante l'ammissione di al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, Controparte_1 giusta delibera del COA di Castrovillari del 11/11/24.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA il ricorso;
B. CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1
- e, per lei, in favore dell'Erario - delle spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_1
€ 1.700,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 25 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni