Art. 7.
Il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , e' sostituito dal seguente:
"13. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26 , e' sostituita dalla seguente:
"b) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali; "".
Il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , e' sostituito dal seguente:
"13. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26 , e' sostituita dalla seguente:
"b) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali; "".