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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9822 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6632/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Monaci presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Karin Gaia Baratto presso la quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 20.5.2006
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 322, volume R01, parte II, serie A, anno 2006).
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...] (c.f. ), maggiorenne non Persona_1 C.F._3 autonoma economicamente;
- , nato a [...] il [...] (c.f. ), minorenne. Per_2 Parte_3 C.F._4
FATTO
- Con ricorso 19.2.2025, notificato il 17.3.2025, il signor si è rivolto al Tribunale di Milano Parte_2 per chiedere la separazione personale dei coniugi;
- con provvedimento 10.3.2025 il Presidente, dr.ssa Cattaneo, ha fissato la comparizione personale delle parti davanti al Got, dr.ssa Serpico, per il 26.5.2025, con termine al 20.5.2025 per la costituzione in giudizio della signora Pt_1
- con comparsa 20.5.2025 la signora si è regolarmente costituita in giudizio e, all'udienza Pt_1
26.5.2025, le parti hanno concordemente chiesto “un rinvio per potersi rivolgere ad un mediatore familiare”; rinvio concesso dal Got al 29.9.2025;
- le parti, nelle more, si sono quindi rivolte al mediatore dr. per svolgere un percorso di Per_3 mediazione famigliare nella speranza di raggiungere un accordo;
pagina 2 di 9 - all'udienza 29.9.2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo del percorso di mediazione nel frattempo svolto;
e, dopo ampia discussione, il Got “preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa rimette le parti avanti alla Presidente dott.ssa Cattaneo per quanto di sua competenza”;
- con provvedimento 9.10.2025 il Presidente, dr.ssa Cattaneo, ha quindi fissato udienza del 9.12.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, richiamando “l'art. 473-bis.17 c.p.c. quanto al deposito di ulteriori difese”; le parti hanno quindi depositato nei termini le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.;
- all'udienza 9.10.2025 le parti hanno raggiunto un complessivo accordo di separazione e il Giudice ha disposto di “procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.”, concedendo “termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 17.12.2025 ore 12.00 con le quali le parti dovranno rinunciare, se non già depositata, al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. ed eventualmente rinunciare all'impugnazione della sentenza, confermare che non intendono riconciliarsi e depositare gli accordi sottoscritti dalle parti e dispone che le parti depositino altresì la bozza di sentenza di separazione”;
- con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno congiuntamente dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, hanno confermato di aver già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, III comma c.p.c. e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate all'udienza del 9.12.2025, così come di seguito integrate e riportate:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_1 [...]
ex art. 151, 1° comma c.c.; Parte_2
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 madre a Milano, via San Calocero n. 4 dove manterrà la residenza anagrafica unitamente alla sorella
, maggiorenne ma non autonoma economicamente e anch'essa convivente con la madre;
Per_1
pagina 3 di 9 3) il padre potrà frequentare liberamente il figlio , tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo, Per_2 previo accordo diretto con il figlio e comunicazione alla madre. Con riferimento ai periodi di vacanza scolastica, i genitori assumeranno accordi tra loro, sempre tenuto conto delle esigenze del figlio;
4) la casa famigliare sita in Milano, via San Calocero n.
4 - intestata per la nuda proprietà alla soc.
' con usufrutto suddiviso al 50% tra la soc. ' e la signora CP_1 CP_1 Parte_4
(madre del signor ) concessa in comodato gratuito - resta assegnata alla signora in Parte_2 Pt_1 ragione della convivenza con i figli ( minorenne e maggiorenne ma non autonoma Per_2 Per_1 economicamente), completa dei mobili e arredi in essa contenuti.
Relativamente a tale casa le parti concordano che il signor continuerà a farsi carico Parte_2 integrale delle spese condominiali ordinarie dell'immobile e che la signora terrà a proprio Pt_1 esclusivo carico le sole spese relative alla Tari e alle utenze. Resta inteso che le spese straordinarie dell'immobile rimarranno a carico della proprietà, come sino ad ora avvenuto;
5) il signor , con decorrenza dal mese di dicembre 2025, contribuirà al mantenimento dei Parte_2 figli mediante il versamento di un assegno pari ad € 1.600,00 mensili (€ 800,00 per ciascun figlio); assegno da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da Pt_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita (base dicembre 2025 prima rivalutazione dicembre 2026);
6) il signor , con decorrenza dal mese di dicembre 2025, terrà a proprio carico nella Parte_2 misura del 70% le spese straordinarie per i figli così come individuate e con le modalità previste dalle
Linee Guida del Tribunale di Milano (Ed. giugno 2025) che di seguito si trascrivono, con le precisazioni ed eccezioni che seguono e che vengono espressamente indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
pagina 4 di 9 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 5 di 9 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano espressamente quanto segue:
- il signor si farà carico nella misura del 100% delle spese scolastiche dei figli, compresa Parte_2
l'università privata frequentata dalla figlia a far tempo dall'anno accademico 2025/2026; Per_1
- il signor , in ragione dell'assicurazione sanitaria a lui intestata e di cui beneficiano anche Parte_2
i figli, si farà carico nella misura del 100% delle spese mediche di questi ultimi;
- le parti suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese relative al supporto psicologico e alle ripetizioni scolastiche del figlio;
Per_2
7) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
8) le parti concordano che, a sistemazione dei reciproci rapporti economici, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a Parte_2 trasferire gratuitamente alla signora che accetta, l'usufrutto a sé intestato delle unità Pt_1 immobiliari facenti parte del complesso immobiliare sito in Niardo (BS), via Molini, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Le parti, quindi, all'atto del predetto trasferimento chiederanno di poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 l. 74/1987.
Dette unità immobiliari sono così identificate:
pagina 6 di 9 a) in ragione dell'intero dell'appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere, un balcone ed un terrazzo al primo piano con annessa corte esclusiva al piano terra, il tutto collegato da scala esterna, piano terra confinante con subalterno 3 della particella 5915, per due lati, particelle 1594, 5661 e 5913, primo piano confinante con subalterno 3, per due lati, della particella 5915 ed unità immobiliare di cui alla successiva lettera b). Il tutto con i seguenti dati catastali: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Brescia – Territorio – Servizi Catastali,
Catasto Fabbricati del Comune di Niardo (BS), foglio 4, particella 5915, subalterno 4, Via Molini SNC piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, R.C. Euro 271,14 (classamento e rendita proposti - D.M.
701/94 -);
b) in ragione dell'intero del locale autorimessa con annessa corte pertinenziale, il tutto posto al piano seminterrato confinante con subalterno 2 della particella 5915, unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) ed unità immobiliare di cui alla successiva lettera c) e con i seguenti dati catastali: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio - Servizi Catastali, Catasto
Fabbricati del Comune di Niardo (BS), foglio 4, particella 5915, subalterno 1, Via Molini SNC piano
S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 39 mq.. R.C. Euro 88,62 (classamento e rendita proposti -
D.M. 701/94 -);
c) in ragione della quota di un terzo dell'intero dell'appezzamento di terreno confinante con subalterni
1 e 2 della particella 5915, particelle 5620, 5661, 5912, 5913 e Via Molini e con i seguenti dati catastali: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio - Servizi Catastali, Catasto
Terreni del Comune di Niardo (BS), foglio 9, particella 5663, prato, classe 2, are 01.45, R.D. Euro
0,49, R.A. Euro 0,37.
Ed in ogni caso, come meglio descritte nell'atto di compravendita in data 5.8.2014 a cura del notaio rep. n. 21328 e raccolta n. 9148, registrato a Brescia 2 l'8.8.2014 al n. Persona_4
18383 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria di Breno l'11.8.2014 al n. 4469/3493.
Le parti concordano che l'atto definitivo di trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a cura del notaio scelto di comune accordo tra le parti e con spese a carico di queste ultime nella misura del 50% ciascuno.
Per effetto di tale trasferimento la signora diventerà piena proprietaria delle suddette unità Pt_1 immobiliari in Niardo;
entro il termine previsto per l'indicato trasferimento, il signor Parte_2 preleverà dalle citate unità immobiliari i propri oggetti ed effetti personali. pagina 7 di 9 Con gli indicati adempimenti, risulta definita tra le parti ogni questione, anche creditoria/debitoria relativamente a tale immobile;
9) per quanto possa occorrere i coniugi si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore
; Per_2
10) spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LPF”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei Per_2 contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in Milano, il 20.5.2006 (atto trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 322, volume R01, parte II, serie A, anno
2006);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 8 di 9 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Monaci presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
pagina 1 di 9 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Karin Gaia Baratto presso la quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 20.5.2006
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 322, volume R01, parte II, serie A, anno 2006).
In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...] (c.f. ), maggiorenne non Persona_1 C.F._3 autonoma economicamente;
- , nato a [...] il [...] (c.f. ), minorenne. Per_2 Parte_3 C.F._4
FATTO
- Con ricorso 19.2.2025, notificato il 17.3.2025, il signor si è rivolto al Tribunale di Milano Parte_2 per chiedere la separazione personale dei coniugi;
- con provvedimento 10.3.2025 il Presidente, dr.ssa Cattaneo, ha fissato la comparizione personale delle parti davanti al Got, dr.ssa Serpico, per il 26.5.2025, con termine al 20.5.2025 per la costituzione in giudizio della signora Pt_1
- con comparsa 20.5.2025 la signora si è regolarmente costituita in giudizio e, all'udienza Pt_1
26.5.2025, le parti hanno concordemente chiesto “un rinvio per potersi rivolgere ad un mediatore familiare”; rinvio concesso dal Got al 29.9.2025;
- le parti, nelle more, si sono quindi rivolte al mediatore dr. per svolgere un percorso di Per_3 mediazione famigliare nella speranza di raggiungere un accordo;
pagina 2 di 9 - all'udienza 29.9.2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo del percorso di mediazione nel frattempo svolto;
e, dopo ampia discussione, il Got “preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa rimette le parti avanti alla Presidente dott.ssa Cattaneo per quanto di sua competenza”;
- con provvedimento 9.10.2025 il Presidente, dr.ssa Cattaneo, ha quindi fissato udienza del 9.12.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, richiamando “l'art. 473-bis.17 c.p.c. quanto al deposito di ulteriori difese”; le parti hanno quindi depositato nei termini le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.;
- all'udienza 9.10.2025 le parti hanno raggiunto un complessivo accordo di separazione e il Giudice ha disposto di “procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.”, concedendo “termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 17.12.2025 ore 12.00 con le quali le parti dovranno rinunciare, se non già depositata, al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. ed eventualmente rinunciare all'impugnazione della sentenza, confermare che non intendono riconciliarsi e depositare gli accordi sottoscritti dalle parti e dispone che le parti depositino altresì la bozza di sentenza di separazione”;
- con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno congiuntamente dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, hanno confermato di aver già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, III comma c.p.c. e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate all'udienza del 9.12.2025, così come di seguito integrate e riportate:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_1 [...]
ex art. 151, 1° comma c.c.; Parte_2
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 madre a Milano, via San Calocero n. 4 dove manterrà la residenza anagrafica unitamente alla sorella
, maggiorenne ma non autonoma economicamente e anch'essa convivente con la madre;
Per_1
pagina 3 di 9 3) il padre potrà frequentare liberamente il figlio , tenuto conto delle esigenze di quest'ultimo, Per_2 previo accordo diretto con il figlio e comunicazione alla madre. Con riferimento ai periodi di vacanza scolastica, i genitori assumeranno accordi tra loro, sempre tenuto conto delle esigenze del figlio;
4) la casa famigliare sita in Milano, via San Calocero n.
4 - intestata per la nuda proprietà alla soc.
' con usufrutto suddiviso al 50% tra la soc. ' e la signora CP_1 CP_1 Parte_4
(madre del signor ) concessa in comodato gratuito - resta assegnata alla signora in Parte_2 Pt_1 ragione della convivenza con i figli ( minorenne e maggiorenne ma non autonoma Per_2 Per_1 economicamente), completa dei mobili e arredi in essa contenuti.
Relativamente a tale casa le parti concordano che il signor continuerà a farsi carico Parte_2 integrale delle spese condominiali ordinarie dell'immobile e che la signora terrà a proprio Pt_1 esclusivo carico le sole spese relative alla Tari e alle utenze. Resta inteso che le spese straordinarie dell'immobile rimarranno a carico della proprietà, come sino ad ora avvenuto;
5) il signor , con decorrenza dal mese di dicembre 2025, contribuirà al mantenimento dei Parte_2 figli mediante il versamento di un assegno pari ad € 1.600,00 mensili (€ 800,00 per ciascun figlio); assegno da corrispondersi alla signora in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da Pt_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita (base dicembre 2025 prima rivalutazione dicembre 2026);
6) il signor , con decorrenza dal mese di dicembre 2025, terrà a proprio carico nella Parte_2 misura del 70% le spese straordinarie per i figli così come individuate e con le modalità previste dalle
Linee Guida del Tribunale di Milano (Ed. giugno 2025) che di seguito si trascrivono, con le precisazioni ed eccezioni che seguono e che vengono espressamente indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale.
pagina 4 di 9 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
pagina 5 di 9 Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano espressamente quanto segue:
- il signor si farà carico nella misura del 100% delle spese scolastiche dei figli, compresa Parte_2
l'università privata frequentata dalla figlia a far tempo dall'anno accademico 2025/2026; Per_1
- il signor , in ragione dell'assicurazione sanitaria a lui intestata e di cui beneficiano anche Parte_2
i figli, si farà carico nella misura del 100% delle spese mediche di questi ultimi;
- le parti suddivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese relative al supporto psicologico e alle ripetizioni scolastiche del figlio;
Per_2
7) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
8) le parti concordano che, a sistemazione dei reciproci rapporti economici, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a Parte_2 trasferire gratuitamente alla signora che accetta, l'usufrutto a sé intestato delle unità Pt_1 immobiliari facenti parte del complesso immobiliare sito in Niardo (BS), via Molini, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Le parti, quindi, all'atto del predetto trasferimento chiederanno di poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 l. 74/1987.
Dette unità immobiliari sono così identificate:
pagina 6 di 9 a) in ragione dell'intero dell'appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, due camere, un balcone ed un terrazzo al primo piano con annessa corte esclusiva al piano terra, il tutto collegato da scala esterna, piano terra confinante con subalterno 3 della particella 5915, per due lati, particelle 1594, 5661 e 5913, primo piano confinante con subalterno 3, per due lati, della particella 5915 ed unità immobiliare di cui alla successiva lettera b). Il tutto con i seguenti dati catastali: Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Brescia – Territorio – Servizi Catastali,
Catasto Fabbricati del Comune di Niardo (BS), foglio 4, particella 5915, subalterno 4, Via Molini SNC piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, R.C. Euro 271,14 (classamento e rendita proposti - D.M.
701/94 -);
b) in ragione dell'intero del locale autorimessa con annessa corte pertinenziale, il tutto posto al piano seminterrato confinante con subalterno 2 della particella 5915, unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) ed unità immobiliare di cui alla successiva lettera c) e con i seguenti dati catastali: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio - Servizi Catastali, Catasto
Fabbricati del Comune di Niardo (BS), foglio 4, particella 5915, subalterno 1, Via Molini SNC piano
S1, categoria C/6, classe 2, consistenza 39 mq.. R.C. Euro 88,62 (classamento e rendita proposti -
D.M. 701/94 -);
c) in ragione della quota di un terzo dell'intero dell'appezzamento di terreno confinante con subalterni
1 e 2 della particella 5915, particelle 5620, 5661, 5912, 5913 e Via Molini e con i seguenti dati catastali: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio - Servizi Catastali, Catasto
Terreni del Comune di Niardo (BS), foglio 9, particella 5663, prato, classe 2, are 01.45, R.D. Euro
0,49, R.A. Euro 0,37.
Ed in ogni caso, come meglio descritte nell'atto di compravendita in data 5.8.2014 a cura del notaio rep. n. 21328 e raccolta n. 9148, registrato a Brescia 2 l'8.8.2014 al n. Persona_4
18383 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria di Breno l'11.8.2014 al n. 4469/3493.
Le parti concordano che l'atto definitivo di trasferimento verrà effettuato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione a cura del notaio scelto di comune accordo tra le parti e con spese a carico di queste ultime nella misura del 50% ciascuno.
Per effetto di tale trasferimento la signora diventerà piena proprietaria delle suddette unità Pt_1 immobiliari in Niardo;
entro il termine previsto per l'indicato trasferimento, il signor Parte_2 preleverà dalle citate unità immobiliari i propri oggetti ed effetti personali. pagina 7 di 9 Con gli indicati adempimenti, risulta definita tra le parti ogni questione, anche creditoria/debitoria relativamente a tale immobile;
9) per quanto possa occorrere i coniugi si scambiano il consenso al rilascio e al rinnovo di carta d'identità, nonché all'emissione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore
; Per_2
10) spese di lite compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 LPF”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei Per_2 contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in Milano, il 20.5.2006 (atto trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n. 322, volume R01, parte II, serie A, anno
2006);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 8 di 9 4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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