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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Sebastiano Napolitano Presidente dott. Arturo Avolio Est. dott. Anselmo Del Fiacco riunita in camera di consiglio il 27 novembre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianlivio Fasciano, Gemma Trombetta e Maria Parte_1
LA Del Sorbo,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani e Andrea Polito,
APPELLATO
OGGETTO: contratto a termine – nullità testuale per violazione della procedura di assunzione – società in house.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 19.4.2024, la parte in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.
7127 del 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda dell'attore.
Questi, con il ricorso introduttivo del primo grado, ha premesso di aver lavorato, in forza di un contratto a tempo determinato oggetto di plurime proroghe, alle dipendenze della che si CP_1 occupa della gestione di servizi per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza dell'ente regionale.
Ha allegato di aver proseguito senza soluzione di continuità fino alla estromissione dal posto di lavoro, comunicatale verbalmente il 14 febbraio del 2022 e formalizzata con lettera A/R del
Presidente della Società pervenuta il 16.2.2022.
Ha precisato che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata motivata con l'asserita nullità della sua assunzione, disposta in difetto dell'espletamento di procedura selettiva in contrasto con i criteri di reclutamento del personale previsti dall'art. 18, co.2, del D.L. 2008, n.112, nonché dall'art. 35 D.lgs.
165/2001.
Ha censurato il provvedimento datoriale in quanto adottato da organo non legittimato. Ha allegato che la propria assunzione sarebbe avvenuta in conformità alle previsioni del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, all'esito di una selezione comparativa per titoli e colloquio.
Ha, poi, censurato la illegittimità delle proroghe in quanto disposte per soddisfare esigenze prive del carattere della temporaneità e straordinarietà ed in particolare per colmare un vuoto di organico;
in quanto disposte per ben sette volte dal 31 dicembre 2018 sino al 30.06.2022; in violazione della clausola di contingentamento posta dall'art. 23, comma 1, del D.lgs 81/2015.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro:
di accertare la validità del rapporto di lavoro di natura subordinata dal 6.8.2018;
di accertare la nullità del termine apposto al contratto e dei successivi rinnovi per violazione dei requisiti e dei limiti di legge con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato a decorrere dal 6.8.2018;
di accertare la nullità del recesso datoriale del 17.2.2022 e di condannare la resistente alla riammissione in servizio della Pt_1
di condannare la al risarcimento del danno pari alle retribuzioni fino alla riammissione CP_1 in servizio e al pagamento dell'indennità pari a 12 mensilità ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81 del 2015;
in via subordinata, di accertare l'insussistenza di una giusta causa recesso e la sussistenza del dritto al risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato.
La sentenza di primo grado, in particolare, ha ritenuto la nullità del contratto di lavoro in quanto nato al di fuori della procedura comparativa imposta dalla legge. Sul punto ha ritenuto che il lavoratore non avesse sufficientemente allegato e, comunque, provato, i fatti sui quali ha fondato la domanda di accertamento della validità del rapporto. Questo, al contrario, sarebbe nato all'esito di una scelta intuitu personae del dirigente adottata in via di urgenza. Dichiarata la nullità del rapporto, il giudice del primo grado ne ha fatto discendere l'impossibilità di esaminare la domanda di accertamento della intervenuta conversione del rapporto e l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Con l'atto di appello la ha impugnato la sentenza del tribunale di Napoli articolando i seguenti Pt_1 motivi di impugnazione:
- Non sussisterebbero lacune assertive nella prospettazione attorea e, comunque, l'onere di allegazione e prova della nullità incomberebbe in capo al datore di lavoro;
- Non sussisterebbe, comunque, la eccepita nullità del contratto in quanto nato all'esito di regolare procedura comparativa;
- Il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per nullità della clausola appositiva del termine e per violazione della normativa sulle proroghe e sulla durata del rapporto a tempo determinato;
- Il giudice del primo grado avrebbe errato nel disconoscere, comunque, il diritto al risarcimento del danno.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
La lavoratrice ha, innanzitutto, spiegato una domanda di accertamento della validità e della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
A fronte di tale petitum il datore di lavoro ha articolato un'eccezione di nullità del contratto a termine stipulato con la Pt_1
La regola generale in tema di onere probatorio si rinviene nell'art. 2697 c.c. che ripartisce e distribuisce il rischio della prova tra le parti, e impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto per cui si agisce, e al convenuto i fatti costituenti le proprie eccezioni.
Nel caso de quo, quindi, alla spettava la prova dell'esistenza di un contratto di lavoro a Pt_1 termine, circostanza, del resto, incontestata, e al datore di lavoro la allegazione di elementi di nullità, del resto rilevabili d'ufficio dal giudice ove emergenti dagli atti.
Orbene, nel caso de quo, a fronte della domanda di accertamento della esistenza di un valido contratto di lavoro, la avrebbe dovuto allegare e addurre gli elementi dai quali trarre la nullità CP_1 del rapporto stesso.
Il datore di lavoro ha pienamente assolto all'onere di allegazione eccependo la nullità testuale del contratto per violazione di una norma imperativa, la quale espressamente collega alla sua violazione la nullità del contratto.
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, tra le quali, incontestatamente rientra la (d.lgs. 175 del 2016), all'art. 19, comma 2, prevede, infatti, che “Le società a CP_1 controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
L'art. 35 cit., cui la norma rinvia, in particolare, prevede che le procedure di reclutamento del personale si deve conformare a principi di pubblicità e imparzialità. Le procedure devono assicurare meccanismi oggettivi e trasparenti, al fine di verificare, per il tramite di commissioni tecniche, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati.
L'art. 19 del T.u., poi, al comma 4, contempla le conseguenze della violazione di siffatte procedure:
“i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”; rimangono salvi solo gli effetti dell'articolo 2126 del Codice civile, ai fini retributivi.
La a compiutamente allegato che la sarebbe stata assunta in violazione della CP_1 Pt_1 normativa de qua, al di fuori, cioè, di una procedura comparativa.
Incombeva sulla stessa l'onere di introdurre in giudizio gli elementi idonei a sostenere l'eccezione.
Orbene, nel caso di quo il fatto da provare è un fatto negativo.
Come, anche di recente, ribadito dalla Suprema corte (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757),
l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nel caso in esame rileva, innanzitutto, il contratto del 31.7.2018, nel quale, sebbene si dia atto dell'iscrizione della nella 'long list' della società, viene, anche, precisato che la selezione Pt_1 della lavoratrice è avvenuta per opera del Presidente della Fondazione e non, quindi, da una
Commissione tecnica. L'utilizzo dell'espressione “in via di urgenza”, del resto, conferma la bontà di tale lettura: la necessità di un immediato impiego della lavoratrice avrebbe giustificato la deroga alla ordinaria procedura.
Il “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni della società ”, adottato ai sensi dell'art. 19, co. 2, d.lgs. CP_1
175 del 2016, prevede, all'art. 5, che l'inserimento dei candidati nella “long ovvero short list” sia un passaggio preliminare rispetto alla selezione comparativa. Il fatto, quindi, che la vi sia inserita Pt_1 non è sufficiente ad attestare il rispetto della procedura. Questa, invece, si sostanzia nell'accertamento delle “competenze tecniche” e del “profilo psico-attitudinale del candidato” e prevede come essenziale la valutazione di una Commissione appositamente nominata. Tale previsione non avrebbe senso se non interpretata nel senso della natura tecnica di tale organo, in linea con la normativa primaria la quale, all'art. 35, co. 3, lett. e), del d.lgs. 165 del 2001 (cui rinvia il citato T.U.), prevede la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. Inoltre, anche l'avviso per la costituzione della lista, del
15.6.2017, prevedeva esplicitamente, la nomina di una Commissione di valutazione dei curricula, con la partecipazione di un membro esterno onde, evidentemente, garantire l'imparzialità della comparazione.
Orbene, nel caso de quo è provato che la scelta non è stata fatta dalla Commissione tecnica ma dall'Organo di vertice della Fondazione.
Il fatto che questo non sia un organo tecnico appositamente preposto alla selezione, e la mancanza di alcuna indicazione circa la valutazione comparativa, costituiscono rispettivamente, un “fatto positivo contrario” e una presunzione grave e precisa, circa l'esistenza del fatto negativo del mancato espletamento della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento.
Ne consegue, ai sensi del citato art. 35, co. 4, la nullità, di natura testuale, del contratto di lavoro a termine;
nullità che, del resto, anche in assenza dell'esplicita previsione, sarebbe sussistita sotto la forma dell'invalidità virtuale per violazione di norma imperativa.
Né del resto può ritenersi che occorrerebbe una sentenza estintiva del rapporto di lavoro.
Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, prevede in effetti che, se l'assunzione sia avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, le sentenze del giudice ordinario hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
In disparte la circostanza che, nel caso de quo, non si verte in materia di pubblico impiego e che si applica la normativa speciale del T.u. citato, la norma dell'art. 63 non, comunque, essere intesa nel senso di escludere le comuni regole riguardanti la nullità dei rapporti di lavoro, quando esistente, la quale, stante la sottoposizione al diritto privato comune, mantiene le proprie caratteristiche di invalidità destinata ad operare di diritto e senza necessità di pronuncia costitutiva, sicché in tali casi la statuizione ha natura meramente dichiarativa e la parte, anche prima ed al di fuori del giudizio, ha diritto a rifiutare l'esecuzione del contratto nullo (Cass. 16785 del 2023).
Alla nullità del contratto consegue l'impossibilità di far derivare conseguenze risarcitorie (al di fuori della tutela di cu all'art. 2126 c.c.).
L'esecutore di una prestazione in forza di un contratto nullo non può perciò pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto dell'art. 2126 c.c. comunque non può neutralizzare sostanzialmente l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto (Cass. 20102 del 2022).
L'appello, pertanto, va rigettato.
La opinabilità delle ragioni giuridiche giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
compensa le spese;
dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Sebastiano Napolitano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Sebastiano Napolitano Presidente dott. Arturo Avolio Est. dott. Anselmo Del Fiacco riunita in camera di consiglio il 27 novembre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianlivio Fasciano, Gemma Trombetta e Maria Parte_1
LA Del Sorbo,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Luciani e Andrea Polito,
APPELLATO
OGGETTO: contratto a termine – nullità testuale per violazione della procedura di assunzione – società in house.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 19.4.2024, la parte in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.
7127 del 2023 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda dell'attore.
Questi, con il ricorso introduttivo del primo grado, ha premesso di aver lavorato, in forza di un contratto a tempo determinato oggetto di plurime proroghe, alle dipendenze della che si CP_1 occupa della gestione di servizi per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza dell'ente regionale.
Ha allegato di aver proseguito senza soluzione di continuità fino alla estromissione dal posto di lavoro, comunicatale verbalmente il 14 febbraio del 2022 e formalizzata con lettera A/R del
Presidente della Società pervenuta il 16.2.2022.
Ha precisato che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata motivata con l'asserita nullità della sua assunzione, disposta in difetto dell'espletamento di procedura selettiva in contrasto con i criteri di reclutamento del personale previsti dall'art. 18, co.2, del D.L. 2008, n.112, nonché dall'art. 35 D.lgs.
165/2001.
Ha censurato il provvedimento datoriale in quanto adottato da organo non legittimato. Ha allegato che la propria assunzione sarebbe avvenuta in conformità alle previsioni del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, all'esito di una selezione comparativa per titoli e colloquio.
Ha, poi, censurato la illegittimità delle proroghe in quanto disposte per soddisfare esigenze prive del carattere della temporaneità e straordinarietà ed in particolare per colmare un vuoto di organico;
in quanto disposte per ben sette volte dal 31 dicembre 2018 sino al 30.06.2022; in violazione della clausola di contingentamento posta dall'art. 23, comma 1, del D.lgs 81/2015.
Tanto premesso, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro:
di accertare la validità del rapporto di lavoro di natura subordinata dal 6.8.2018;
di accertare la nullità del termine apposto al contratto e dei successivi rinnovi per violazione dei requisiti e dei limiti di legge con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato a decorrere dal 6.8.2018;
di accertare la nullità del recesso datoriale del 17.2.2022 e di condannare la resistente alla riammissione in servizio della Pt_1
di condannare la al risarcimento del danno pari alle retribuzioni fino alla riammissione CP_1 in servizio e al pagamento dell'indennità pari a 12 mensilità ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81 del 2015;
in via subordinata, di accertare l'insussistenza di una giusta causa recesso e la sussistenza del dritto al risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato.
La sentenza di primo grado, in particolare, ha ritenuto la nullità del contratto di lavoro in quanto nato al di fuori della procedura comparativa imposta dalla legge. Sul punto ha ritenuto che il lavoratore non avesse sufficientemente allegato e, comunque, provato, i fatti sui quali ha fondato la domanda di accertamento della validità del rapporto. Questo, al contrario, sarebbe nato all'esito di una scelta intuitu personae del dirigente adottata in via di urgenza. Dichiarata la nullità del rapporto, il giudice del primo grado ne ha fatto discendere l'impossibilità di esaminare la domanda di accertamento della intervenuta conversione del rapporto e l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno.
Con l'atto di appello la ha impugnato la sentenza del tribunale di Napoli articolando i seguenti Pt_1 motivi di impugnazione:
- Non sussisterebbero lacune assertive nella prospettazione attorea e, comunque, l'onere di allegazione e prova della nullità incomberebbe in capo al datore di lavoro;
- Non sussisterebbe, comunque, la eccepita nullità del contratto in quanto nato all'esito di regolare procedura comparativa;
- Il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per nullità della clausola appositiva del termine e per violazione della normativa sulle proroghe e sulla durata del rapporto a tempo determinato;
- Il giudice del primo grado avrebbe errato nel disconoscere, comunque, il diritto al risarcimento del danno.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato.
La lavoratrice ha, innanzitutto, spiegato una domanda di accertamento della validità e della sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
A fronte di tale petitum il datore di lavoro ha articolato un'eccezione di nullità del contratto a termine stipulato con la Pt_1
La regola generale in tema di onere probatorio si rinviene nell'art. 2697 c.c. che ripartisce e distribuisce il rischio della prova tra le parti, e impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto per cui si agisce, e al convenuto i fatti costituenti le proprie eccezioni.
Nel caso de quo, quindi, alla spettava la prova dell'esistenza di un contratto di lavoro a Pt_1 termine, circostanza, del resto, incontestata, e al datore di lavoro la allegazione di elementi di nullità, del resto rilevabili d'ufficio dal giudice ove emergenti dagli atti.
Orbene, nel caso de quo, a fronte della domanda di accertamento della esistenza di un valido contratto di lavoro, la avrebbe dovuto allegare e addurre gli elementi dai quali trarre la nullità CP_1 del rapporto stesso.
Il datore di lavoro ha pienamente assolto all'onere di allegazione eccependo la nullità testuale del contratto per violazione di una norma imperativa, la quale espressamente collega alla sua violazione la nullità del contratto.
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, tra le quali, incontestatamente rientra la (d.lgs. 175 del 2016), all'art. 19, comma 2, prevede, infatti, che “Le società a CP_1 controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
L'art. 35 cit., cui la norma rinvia, in particolare, prevede che le procedure di reclutamento del personale si deve conformare a principi di pubblicità e imparzialità. Le procedure devono assicurare meccanismi oggettivi e trasparenti, al fine di verificare, per il tramite di commissioni tecniche, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati.
L'art. 19 del T.u., poi, al comma 4, contempla le conseguenze della violazione di siffatte procedure:
“i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli”; rimangono salvi solo gli effetti dell'articolo 2126 del Codice civile, ai fini retributivi.
La a compiutamente allegato che la sarebbe stata assunta in violazione della CP_1 Pt_1 normativa de qua, al di fuori, cioè, di una procedura comparativa.
Incombeva sulla stessa l'onere di introdurre in giudizio gli elementi idonei a sostenere l'eccezione.
Orbene, nel caso di quo il fatto da provare è un fatto negativo.
Come, anche di recente, ribadito dalla Suprema corte (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9757),
l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nel caso in esame rileva, innanzitutto, il contratto del 31.7.2018, nel quale, sebbene si dia atto dell'iscrizione della nella 'long list' della società, viene, anche, precisato che la selezione Pt_1 della lavoratrice è avvenuta per opera del Presidente della Fondazione e non, quindi, da una
Commissione tecnica. L'utilizzo dell'espressione “in via di urgenza”, del resto, conferma la bontà di tale lettura: la necessità di un immediato impiego della lavoratrice avrebbe giustificato la deroga alla ordinaria procedura.
Il “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni della società ”, adottato ai sensi dell'art. 19, co. 2, d.lgs. CP_1
175 del 2016, prevede, all'art. 5, che l'inserimento dei candidati nella “long ovvero short list” sia un passaggio preliminare rispetto alla selezione comparativa. Il fatto, quindi, che la vi sia inserita Pt_1 non è sufficiente ad attestare il rispetto della procedura. Questa, invece, si sostanzia nell'accertamento delle “competenze tecniche” e del “profilo psico-attitudinale del candidato” e prevede come essenziale la valutazione di una Commissione appositamente nominata. Tale previsione non avrebbe senso se non interpretata nel senso della natura tecnica di tale organo, in linea con la normativa primaria la quale, all'art. 35, co. 3, lett. e), del d.lgs. 165 del 2001 (cui rinvia il citato T.U.), prevede la “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. Inoltre, anche l'avviso per la costituzione della lista, del
15.6.2017, prevedeva esplicitamente, la nomina di una Commissione di valutazione dei curricula, con la partecipazione di un membro esterno onde, evidentemente, garantire l'imparzialità della comparazione.
Orbene, nel caso de quo è provato che la scelta non è stata fatta dalla Commissione tecnica ma dall'Organo di vertice della Fondazione.
Il fatto che questo non sia un organo tecnico appositamente preposto alla selezione, e la mancanza di alcuna indicazione circa la valutazione comparativa, costituiscono rispettivamente, un “fatto positivo contrario” e una presunzione grave e precisa, circa l'esistenza del fatto negativo del mancato espletamento della procedura prevista dalla legge e dal Regolamento.
Ne consegue, ai sensi del citato art. 35, co. 4, la nullità, di natura testuale, del contratto di lavoro a termine;
nullità che, del resto, anche in assenza dell'esplicita previsione, sarebbe sussistita sotto la forma dell'invalidità virtuale per violazione di norma imperativa.
Né del resto può ritenersi che occorrerebbe una sentenza estintiva del rapporto di lavoro.
Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, prevede in effetti che, se l'assunzione sia avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, le sentenze del giudice ordinario hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
In disparte la circostanza che, nel caso de quo, non si verte in materia di pubblico impiego e che si applica la normativa speciale del T.u. citato, la norma dell'art. 63 non, comunque, essere intesa nel senso di escludere le comuni regole riguardanti la nullità dei rapporti di lavoro, quando esistente, la quale, stante la sottoposizione al diritto privato comune, mantiene le proprie caratteristiche di invalidità destinata ad operare di diritto e senza necessità di pronuncia costitutiva, sicché in tali casi la statuizione ha natura meramente dichiarativa e la parte, anche prima ed al di fuori del giudizio, ha diritto a rifiutare l'esecuzione del contratto nullo (Cass. 16785 del 2023).
Alla nullità del contratto consegue l'impossibilità di far derivare conseguenze risarcitorie (al di fuori della tutela di cu all'art. 2126 c.c.).
L'esecutore di una prestazione in forza di un contratto nullo non può perciò pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto dell'art. 2126 c.c. comunque non può neutralizzare sostanzialmente l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto (Cass. 20102 del 2022).
L'appello, pertanto, va rigettato.
La opinabilità delle ragioni giuridiche giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
compensa le spese;
dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Sebastiano Napolitano