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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 630/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALEOTTI SARAH, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in VIA FRATELLI CERVI 25 20067 TRIBIANO ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. TURRI SILVANA Parte_2
e dall'avv. CERRI CLARISSA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE
REGINA MARGHERITA 41 20122 MILANO resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la richiesta preliminari nel merito del OR di rigetto del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio presentata dalla Parte_2 ORa e per l'effetto, attesa la totale infondatezza e la pretestuosità della richiesta Pt_1 avversa condannare il OR al pagamento delle spese di lite anche ai sensi Parte_2 dell'art.96 c.p.c. in favore della ORa ciò anche atteso il contegno processuale tenuto Pt_1 dallo stesso.
2) Rigettare nel merito le domande avanzate dal OR nei propri atti difensivi Parte_2
3) Rigettare le istanze istruttorie del OR Parte_2
pagina 1 di 9 4) Accogliere tutte le domande così come già formulate dalla ORa ovvero Pt_1
Si disponga, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 879/2016 fermo restando quanto non specificatamente oggetto di modifica le seguenti condizioni
1) l'obbligo del OR di corrispondere a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento delle figlie ed la somma mensile di €. 1300 o quella Per_1 Per_2 maggior/minore somma che il Collegio riterrà giusta, equa ed aderente sia alle reali ed intervenute necessità delle figlie ed sia alle reali ed accresciute capacità Per_1 Per_2 retributive/economiche/patrimoniali del OR . Assegno soggetto alla Parte_2 rivalutazione secondo gli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie così come da protocollo di intesa del Tribunale di Milano.
2) Disporre il diritto della ORa a percepire per intero l'Assegno Unico Pt_1
3) Nella già prevista spesa al 50% per lo svolgimento di 1'attività sportiva extra scolastica per ciascuna figlia specificare anche dovuto il 50% delle spese di vestiario ed attrezzatura necessaria allo svolgimento della attività
4) Disporre il contributo del 50% a carico del OR relativamente alle spese per il Parte_2 conseguimento della patente delle figlie
5) Disporre il contributo al 50% delle spese relative alle dotazioni informatiche diventati indispensabili strumenti di studio (pc, tablet, programmi, abbonamento internet etc) nonché delle spese relative ai trasporti (o benzina) per raggiungere la scuola e l'università ivi compreso l'acquisto di un'auto e il pagamento delle spese ad essa relative (es: benzina, assicurazione, bollo, manutenzione)
6) Attesa l'età delle figlie e le intervenute necessità di quest'ultime, disporre il contributo al 50% di tutte le spese relative alle vacanze estive (nella misura di una settimana) che le figlie faranno da sole con gli amici
7) Disporre che il OR concordi entro il 31/01 di ogni anno il periodo delle proprie Parte_2 ferie in modo che la ORa (che deve organizzare la vacanza per 5 persone) possa Pt_1 valutare le migliori offerte per tempo e prevedendo altresì l'alternanza nel mese di agosto nel modo che taluno un anno abbia i primi 15 giorni l'altro i secondi 15 giorni e viceversa l'anno successivo
8) In ogni caso, atteso il gravoso onere della anticipazione delle spese straordinarie disporre che queste siano anticipate dal OR e rifuse al 50% dalla ORa entro 7 giorni Parte_2 Pt_1 dalla richiesta. Laddove comunque anticipate dalla ORa disporre che siano rifuse al Pt_1 OR al 50% entro 7 giorni dalla richiesta. Parte_2
9) Disporre che per eventuali questioni non specificate si faccia riferimento al Protocollo di
Milano, in particolare per il silenzio assenso, considerato che non risponde mai celermente alle proposte della Signora Pt_1
10) disporre per quanto assunto in atti e ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. le misure tipiche afflittive che riterrà opportune al caso di specie.
pagina 2 di 9 11) Condannare per tutti i motivi esposti in narrativa il OR alle spese processuali Parte_2
e di lite che riterrà giuste ed eque anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Conclusioni di parte resistente
“I. In via principale nel merito: in parziale modifica delle disposizioni di cui all'ordinanza riservata del 24.7.2024, ferme le restanti condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 879/2016 pubblicata il 25.10.2016 dal Tribunale di Lodi, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 3631/2015 tra le parti, disporre, con decorrenza dall'udienza del 25 giugno 2024, che:
a). il contributo ordinario al mantenimento mensile in favore delle figlie ed che il Per_1 Per_2 OR deve corrispondere alla ORa venga ridotto in misura proporzionale Parte_2 Pt_1 all'aumento dei redditi di quest'ultima e, segnatamente, determinarlo nella misura di € 600,00 mensili, ovvero, in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
ferma restando la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
b). l'AUU venga percepito interamente dalla ORa Pt_1
II. In via subordinata nel merito: confermare le statuizioni di cui all'ordinanza del 24.7.2024 emessa dal GD dott.ssa Cappello nel presente procedimento.
III. In via istruttoria, occorrendo: […]
IV. Spese di lite: attesa l'omessa dichiarazione dell'ulteriore attività lavorativa di reperibilità per di Milano, da parte della ORa condannare quest'ultima alla CP_1 Pt_1 rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del OR , anche in Parte_2 quota percentuale rispetto al quantum, rimettendosi, comunque, a giustizia circa la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la grave omissione della ricorrente, come sopra diffusamente illustrata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 di , di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza di Parte_2 divorzio n. 879/2016 emessa dal Tribunale di Lodi in data 25.10.2016.
1.1. In particolare, con ricorso depositato in data 29.3.2024 ha domandato Parte_1
l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie da euro 550,00 a euro 1.300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (con specificazioni riguardanti alcune voci di spese pagina 3 di 9 straordinarie) da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta, il diritto a percepire integralmente l'assegno unico nonché l'obbligo del resistente di comunicare alla ricorrente entro il 31/1 di ogni anno il periodo delle proprie ferie. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- I coniugi hanno contratto matrimonio nel 2000 e dalla relativa unione Parte_3 sono nate le figlie (nata il [...]) e la figlia (nata il [...]); Per_1 Per_2
- Nel 2013 interveniva la separazione consensuale e nel 2015 veniva instaurato giudizialmente il divorzio poi definito mediante condizioni congiunte dal seguente contenuto: affido condiviso delle figlie minori alla madre con collocamento presso la stessa, regolamentazione delle visite paterne, contributo paterno per il mantenimento delle figli pari a euro 550,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, al 50% delle spese relative alla mensa e all'autobus, con diritto della madre a percepire integralmente gli assegni familiari;
- in ragione del decorso di 8 anni dalla pronuncia di divorzio vi sono nuove e accresciute necessità di spesa delle figlie;
- la sig.ra è divenuta madre di un altro figlio, , di 8 anni;
Pt_1 Per_3
- vi è un'accresciuta capacità economica/retributiva del sig. , il quale arriva a un Parte_2 reddito di oltre euro 75.000,0 annui;
- è venuto meno l'onere a carico del sig. di pagare la mensa scolastica (pari a Parte_2 euro 100,00 mensili) non più frequentata dalle figlie, con maggior onere di spesa alimentare a carico ella madre;
- il sig. percepisce il 50% dell'assegno unico mensile. Parte_2
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 24.5.2024 si è costituito Parte_2
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la condanna di parte resistente ex art.
[...]
96 c.p.c. A fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- il resistente ha dovuto promuovere un procedimento monitorio in quanto la sig.ra Pt_1 ha omesso il pagamento del 50% delle rate del mutuo cointestato;
- non sussiste alcuna rilevante modifica fattuale rispetto al divorzio;
- gli ex coniugi sono entrambi dipendenti di ALER Milano con redditi pressochè equipollenti;
- le condizioni economiche del resistente risultano peggiorate in quanto onerato della contribuzione dei propri anziani e malati genitori;
- l'incarico di quadro direttivo scadrà il 30.6.2024 con rinnovo al massimo al 31.12.2024;
- l'indennità riconosciuta al resistente ammonta a euro 4.275,00 mensili, non suscettibile di catti di anzianità finchè ricoprirà il ruolo di quadro direttivo;
- l'immobile di è stato acquisto dal sig. nel gennaio 2018 per poter Parte_4 Parte_2 ospitare le figlie, sottoscrivendo un mutuo venticinquennale con rata mensile di euro
1.000,00;
pagina 4 di 9 - l'assegno unico spetta a ciascun genitore al 50% come previsto dalla legge;
- la sig.ra è proprietaria, unitamente al sig. di una villetta su due piani Pt_1 Pt_5 acquistata al prezzo di euro 285.000,00, nonché di un appartamento acquisto in data
28.3.2022 per il prezzo di euro 213.373,40 e concesso in locazione per un importo annuo pari a euro 10.000,00;
- diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente il padre rispetta i tempi di visita delle figlie.
1.3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., in data 25.6.2024 è stata celebrata la prima udienza avanti al Giudice relatore, che ha sentito le parti esperendo il tentativo di conciliazione;
il sig. si è dichiarato disponibile al versamento dell'AU Parte_2 integralmente a favore della sig.ra e ha dichiarato quanto segue “non usufruirò dei rinnovi Pt_1 contrattuali in virtù dello stipendio che ad oggi percepisco. Questa situazione non è stabile ed è
a termine. Su 12 mensilità ad oggi percepisco circa 3.800,00 euro netti al mese. Potrei avere un premio di 7.000,00 euro (che verrà tassato al 43%) ma è subordinato all'esito della riunione e comunque lo stesso va commisurato a quello che avrei preso”; il Giudice ha poi formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento delle figlie ed un contributo mensile pari a euro 850,00 Per_1 Per_2 complessivi (con decorrenza dal momento della domanda) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
AU percepito integralmente dalla sig.ra il sig. ha accettato la proposta, di contro la sig.ra ha dichiarato di essere Pt_1 Parte_2 Pt_1 disponibile ad accettare il maggior importo di euro 1.000,00; il Giudice ha invitato il sig.
a depositare copia della CU 2024 riferita ai redditi 2023, delle ultime 6 buste paga Parte_2 nonché della documentazione esibita dal difensore di parte resistente nel corso dell'udienza, riservandosi all'esito di provvedere.
1.4. Con ordinanza del 24.7.2024, il Presidente relatore ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“1) a modifica della sentenza di divorzio n. 879/2016 del Tribunale di Lodi, dispone l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a euro 900,00 mensili (450,00 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dalla domanda;
2) dispone che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_1
1.5. All'esito della successiva udienza del 4.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Collegio con ordinanza del 7.3.2025 ha rimesso la causa in istruttoria ritenendo di dover sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione la sopravvenienza rappresentata da parte resistente nelle note conclusive depositate in data 21.11.2024 (relativa all'asserita attività svolta da parte della sig.ra a partire da giugno 2024 consistente nell'attività esercitata su base Pt_1 volontaria comportante una retribuzione supplementare di circa euro 1.400,00 mensili).
1.6. Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 2.4.2025 il Presidente relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
pagina 5 di 9
2. La domanda di modifica del contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
La sig.ra ha chiesto, a modifica della sentenza di divorzio n. 879/2016, l'aumento del Pt_1 contributo paterno per il mantenimento delle figlie da euro 550,00 a euro 1.300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (con specificazioni riguardanti alcune voci di spese straordinarie) da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta, il diritto a percepire integralmente l'assegno unico.
Di contro il sig. ha chiesto che con decorrenza dall'udienza del 25.6.2024 venga Parte_2 disposto un contributo paterno per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con diritto della sig.ra a percepire integralmente l'assegno unico. Pt_1
La sentenza di divorzio n. 879/2016, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 25.10.2016, recependo le condizioni congiuntamente concordate tra le parti e confermando i provvedimenti vigenti all'epoca della separazione con riguardo all'affido condiviso e al collocamento delle minori presso la madre, ha così statuito in ordine al mantenimento della prole: “L'assegno di mantenimento delle minori a carico del sig. dagli attuali 500,00 euro mensili passerà Parte_2 ad euro 550,00 con decorrenza dalla data del rogito di compravendita della casa coniugale
(entro il 15.10.2016 ndr). A carico del sig. vi è inoltre il 50% delle spese extra: Parte_2 scolastiche pubbliche (da intendersi tasse, libri, materiale didattico e gite); mediche (non coperte dal servizio sanitario) e dentistiche previamente concordate;
un'attività sportiva per ciascuna figlia da concordare. Tutte le spese dovranno essere concordate. La mensa scolastica e l'autobus al 50%. L'assegno di mantenimento verrà versato entro il giorno 4 del mese e le spese extra entro il giorno 15 del mese successivo con ricevute intestate alle figlie”.
La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato “rebus sic stantibus”; tale pronuncia può essere modificata laddove
“sopravvengano giustificati motivi” (art. 9 l. 898/70). Pertanto, per modificare le statuizioni economiche contenute in una sentenza di divorzio non è sufficiente la sopravvenienza di fatti nuovi, ma è necessario che ricorrano altresì “giustificati motivi” (Cass. civ. 21874/2014).
Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti giustificati motivi sopravvenuti che giustificano, a parere del collegio, la modifica delle condizioni di divorzio nei termini che seguono: con decorrenza da luglio 2024 il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento delle Parte_2 Pt_1 figlie il contributo di euro 700,00 mensili (350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con diritto della sig.ra Pt_1
a percepire integralmente l'assegno unico. Il Collegio ritiene, infatti, di modificare l'ordinanza del 24.7.2024, in quanto successivamente all'emissione di tale provvedimento sono emerse ulteriori sopravvenienze che giustificano una diversa quantificazione del contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non pagina 6 di 9 necessita di specifica dimostrazione, ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. ordinanza, n. 11724 del 4 maggio 2023; Cass., n. 13664/2022);
- nel caso di specie deve essere valorizzato il decorso di 8 anni dalla pronuncia del divorzio e il conseguente automatico accrescimento delle esigenze delle figlie (oggi Per_1 diciannovenne non economicamente autosufficiente, frequentando ancora l'ultimo anno del liceo) ed (che compirà 13 anni a settembre); Per_2
- sussiste un miglioramento della condizione economica del sig. : ad oggi, tenuto Parte_2 conto della documentazione reddituale depositata dal resistente, lo stesso ha assunto il ruolo di quadro direttivo presso ALER Milano a partire da gennaio 2023, percependo una retribuzione lorda pari a complessivi euro 66.301,23 (pari a euro 43.841,39 netti, cfr. CU
2024 e buste paga gennaio-febbraio 2024, nonché dichiarazioni del sig. rese Parte_2 all'udienza del 25.6.2024; cfr. anche doc. 26), migliorativa rispetto ai redditi percepiti negli anni precedenti (pari a circa 55-56.000 euro lordi e pertanto circa 38.000 euro netti, cfr. CU 2021-2022-2023); a tal fine deve essere presa in considerazione l'attuale condizione economica del sig. , non avendo questi documentato la cessazione Parte_2 dell'incarico di quadro direttivo né la temporaneità del miglioramento retributivo;
- la condizione lavorativa e la retribuzione percepita dalla sig.ra risulta ad oggi Pt_1 nettamente migliorata rispetto alla separazione: la ricorrente, dipendente ALER, percepisce una retribuzione pari a circa 54-55.000,00 lordi (ovvero circa euro 37.000,00 netti, cfr. dichiarazioni dei redditi 2021-2022-2023) e da luglio 2024 percepisce una retribuzione supplementare di euro 1.400,00 mensili per l'attività esercitata su base volontaria;
a tal fine appare privo di pregio quanto dedotto da parte ricorrente in merito alla natura transitoria di tale attività supplementare, in quanto allo stato (come dichiarato dallo stesso datore di lavoro del 21.3.2025, doc. 66 parte ricorrente), la sig.ra Pt_1 percepisce da luglio 2024 un'indennità supplementare di reperibilità da oltre 11 mesi, non potendo rilevare che il datore di lavoro abbia dichiarato che “in caso di trasferimento ad altro ruolo questa indennità sarà revocata”, in quanto evento futuro e incerto e dovendo il Collegio decidere allo stato dei fatti;
- non può essere considerata quale sopravvenienza la nascita del figlio in data Per_3
7.9.2015, in quanto il minore è nato anteriormente al divorzio, che peraltro viene mantenuto anche dal padre sig. con cui la sig.ra ha contratto nuovo Pt_5 Pt_1 matrimonio nel 2017 (il quale percepisce, secondo quanto riportato dalla ricorrente, una pagina 7 di 9 retribuzione pari a circa euro 1.900,00 per 14 mensilità ma risulta gravato dall'onere di mantenimento di altro figlio maggiorenne per euro 400,00 mensili);
- le figlie non frequentano più la mensa scolastica (il cui onere, pari a complessivi euro
200,00 mensili, gravava sulle parti al 50% extra assegno ordinario secondo gli accordi assunti in sede di divorzio), conseguentemente la sig.ra risulta gravata da maggiori Pt_1 oneri di spesa alimentare per le figlie;
- il sig. deduce di essere gravato di maggiori spese per la cura dei genitori Parte_2 malati, tuttavia lo stesso non produce alcuna documentazione a supporto di tali esborsi;
- entrambe le parti negli anni hanno acquistato immobili e sono gravati da rate di mutuo per l'acquisto degli stessi, pertanto tali circostanze devono ritenersi neutrali ed equivalenti.
Per quanto attiene all'assegno unico lo stesso verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1 tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso, nel corso dell'udienza del 25.6.2024, da parte del resistente.
3. La domanda di modifica delle visite paterne con riguardo a Per_2
Parte ricorrente ha poi chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio, l'obbligo del ricorrente entro il 31/1 di ogni anno di comunicare il periodo delle proprie ferie in modo che la ORa
(che deve organizzare la vacanza per 5 persone) possa valutare le migliori offerte per Pt_1 tempo, prevedendo altresì l'alternanza nel mese di agosto nel modo che taluno un anno abbia i primi 15 giorni l'altro i secondi 15 giorni e viceversa l'anno successivo.
Parte resistente non ha specificamente preso posizione sul punto, chiedendo tuttavia il rigetto di tutte le domande della ricorrente.
Per quanto attiene alle vacanze estive la sentenza di divorzio si limita a prevedere che il padre vedrà le figlie tre settimane durante il periodo estivo.
Ritiene il Collegio, tenuto conto dei normali tempi organizzativi delle ferie estive basati sulle disponibilità lavorative, che le parti debbano comunicarsi reciprocamente i propri periodi di ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Per quanto attiene alla richiesta di alternanza di 15 giorni di vacanze estive nel mese di agosto, ritiene il Collegio non meritevole di accoglimento la domanda in quanto il sig. Parte_2 potrebbe non godere di 15 giorni consecutivi di ferie ad agosto. Pertanto, il padre, come previsto in sede di divorzio, potrà vedere la figlia (essendo divenuta maggiorenne) Per_2 Per_1 per tre settimane durante il periodo estivo, di cui due consecutive, salvo diverso accordo tra le parti.
4. Spese di lite
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte ricorrente per 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3. In ragione della parziale pagina 8 di 9 reciproca soccombenza tra le parti non possono trovare accoglimento le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede
1. A modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 879/2016 del Tribunale di
Lodi, dispone l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a euro 700,00 mensili (350,00 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano, con decorrenza da luglio 2024;
2. Dispone che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
3. Dispone che le parti si comunichino reciprocamente i propri periodi di ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
4. Dispone che il padre potrà vedere la figlia per tre settimane durante il periodo Per_2 estivo, di cui due consecutive, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Condanna a rimborsare in favore di 2/3 Parte_1 Parte_2 delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 e pertanto euro 2.666,67 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa il restante 1/3 tra le parti.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ada Cappello presidente rel. dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 630/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALEOTTI SARAH, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in VIA FRATELLI CERVI 25 20067 TRIBIANO ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. TURRI SILVANA Parte_2
e dall'avv. CERRI CLARISSA, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIALE
REGINA MARGHERITA 41 20122 MILANO resistente e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
“1) Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la richiesta preliminari nel merito del OR di rigetto del ricorso di modifica delle condizioni di divorzio presentata dalla Parte_2 ORa e per l'effetto, attesa la totale infondatezza e la pretestuosità della richiesta Pt_1 avversa condannare il OR al pagamento delle spese di lite anche ai sensi Parte_2 dell'art.96 c.p.c. in favore della ORa ciò anche atteso il contegno processuale tenuto Pt_1 dallo stesso.
2) Rigettare nel merito le domande avanzate dal OR nei propri atti difensivi Parte_2
3) Rigettare le istanze istruttorie del OR Parte_2
pagina 1 di 9 4) Accogliere tutte le domande così come già formulate dalla ORa ovvero Pt_1
Si disponga, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 879/2016 fermo restando quanto non specificatamente oggetto di modifica le seguenti condizioni
1) l'obbligo del OR di corrispondere a titolo di concorso al Parte_2 mantenimento delle figlie ed la somma mensile di €. 1300 o quella Per_1 Per_2 maggior/minore somma che il Collegio riterrà giusta, equa ed aderente sia alle reali ed intervenute necessità delle figlie ed sia alle reali ed accresciute capacità Per_1 Per_2 retributive/economiche/patrimoniali del OR . Assegno soggetto alla Parte_2 rivalutazione secondo gli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie così come da protocollo di intesa del Tribunale di Milano.
2) Disporre il diritto della ORa a percepire per intero l'Assegno Unico Pt_1
3) Nella già prevista spesa al 50% per lo svolgimento di 1'attività sportiva extra scolastica per ciascuna figlia specificare anche dovuto il 50% delle spese di vestiario ed attrezzatura necessaria allo svolgimento della attività
4) Disporre il contributo del 50% a carico del OR relativamente alle spese per il Parte_2 conseguimento della patente delle figlie
5) Disporre il contributo al 50% delle spese relative alle dotazioni informatiche diventati indispensabili strumenti di studio (pc, tablet, programmi, abbonamento internet etc) nonché delle spese relative ai trasporti (o benzina) per raggiungere la scuola e l'università ivi compreso l'acquisto di un'auto e il pagamento delle spese ad essa relative (es: benzina, assicurazione, bollo, manutenzione)
6) Attesa l'età delle figlie e le intervenute necessità di quest'ultime, disporre il contributo al 50% di tutte le spese relative alle vacanze estive (nella misura di una settimana) che le figlie faranno da sole con gli amici
7) Disporre che il OR concordi entro il 31/01 di ogni anno il periodo delle proprie Parte_2 ferie in modo che la ORa (che deve organizzare la vacanza per 5 persone) possa Pt_1 valutare le migliori offerte per tempo e prevedendo altresì l'alternanza nel mese di agosto nel modo che taluno un anno abbia i primi 15 giorni l'altro i secondi 15 giorni e viceversa l'anno successivo
8) In ogni caso, atteso il gravoso onere della anticipazione delle spese straordinarie disporre che queste siano anticipate dal OR e rifuse al 50% dalla ORa entro 7 giorni Parte_2 Pt_1 dalla richiesta. Laddove comunque anticipate dalla ORa disporre che siano rifuse al Pt_1 OR al 50% entro 7 giorni dalla richiesta. Parte_2
9) Disporre che per eventuali questioni non specificate si faccia riferimento al Protocollo di
Milano, in particolare per il silenzio assenso, considerato che non risponde mai celermente alle proposte della Signora Pt_1
10) disporre per quanto assunto in atti e ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. le misure tipiche afflittive che riterrà opportune al caso di specie.
pagina 2 di 9 11) Condannare per tutti i motivi esposti in narrativa il OR alle spese processuali Parte_2
e di lite che riterrà giuste ed eque anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Conclusioni di parte resistente
“I. In via principale nel merito: in parziale modifica delle disposizioni di cui all'ordinanza riservata del 24.7.2024, ferme le restanti condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 879/2016 pubblicata il 25.10.2016 dal Tribunale di Lodi, nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 3631/2015 tra le parti, disporre, con decorrenza dall'udienza del 25 giugno 2024, che:
a). il contributo ordinario al mantenimento mensile in favore delle figlie ed che il Per_1 Per_2 OR deve corrispondere alla ORa venga ridotto in misura proporzionale Parte_2 Pt_1 all'aumento dei redditi di quest'ultima e, segnatamente, determinarlo nella misura di € 600,00 mensili, ovvero, in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
ferma restando la suddivisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte
d'Appello di Milano;
b). l'AUU venga percepito interamente dalla ORa Pt_1
II. In via subordinata nel merito: confermare le statuizioni di cui all'ordinanza del 24.7.2024 emessa dal GD dott.ssa Cappello nel presente procedimento.
III. In via istruttoria, occorrendo: […]
IV. Spese di lite: attesa l'omessa dichiarazione dell'ulteriore attività lavorativa di reperibilità per di Milano, da parte della ORa condannare quest'ultima alla CP_1 Pt_1 rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del OR , anche in Parte_2 quota percentuale rispetto al quantum, rimettendosi, comunque, a giustizia circa la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la grave omissione della ricorrente, come sopra diffusamente illustrata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 di , di modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza di Parte_2 divorzio n. 879/2016 emessa dal Tribunale di Lodi in data 25.10.2016.
1.1. In particolare, con ricorso depositato in data 29.3.2024 ha domandato Parte_1
l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie da euro 550,00 a euro 1.300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (con specificazioni riguardanti alcune voci di spese pagina 3 di 9 straordinarie) da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta, il diritto a percepire integralmente l'assegno unico nonché l'obbligo del resistente di comunicare alla ricorrente entro il 31/1 di ogni anno il periodo delle proprie ferie. A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- I coniugi hanno contratto matrimonio nel 2000 e dalla relativa unione Parte_3 sono nate le figlie (nata il [...]) e la figlia (nata il [...]); Per_1 Per_2
- Nel 2013 interveniva la separazione consensuale e nel 2015 veniva instaurato giudizialmente il divorzio poi definito mediante condizioni congiunte dal seguente contenuto: affido condiviso delle figlie minori alla madre con collocamento presso la stessa, regolamentazione delle visite paterne, contributo paterno per il mantenimento delle figli pari a euro 550,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, al 50% delle spese relative alla mensa e all'autobus, con diritto della madre a percepire integralmente gli assegni familiari;
- in ragione del decorso di 8 anni dalla pronuncia di divorzio vi sono nuove e accresciute necessità di spesa delle figlie;
- la sig.ra è divenuta madre di un altro figlio, , di 8 anni;
Pt_1 Per_3
- vi è un'accresciuta capacità economica/retributiva del sig. , il quale arriva a un Parte_2 reddito di oltre euro 75.000,0 annui;
- è venuto meno l'onere a carico del sig. di pagare la mensa scolastica (pari a Parte_2 euro 100,00 mensili) non più frequentata dalle figlie, con maggior onere di spesa alimentare a carico ella madre;
- il sig. percepisce il 50% dell'assegno unico mensile. Parte_2
1.2. Con comparsa di costituzione depositata in data 24.5.2024 si è costituito Parte_2
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la condanna di parte resistente ex art.
[...]
96 c.p.c. A fondamento delle proprie difese il resistente ha dedotto quanto segue:
- il resistente ha dovuto promuovere un procedimento monitorio in quanto la sig.ra Pt_1 ha omesso il pagamento del 50% delle rate del mutuo cointestato;
- non sussiste alcuna rilevante modifica fattuale rispetto al divorzio;
- gli ex coniugi sono entrambi dipendenti di ALER Milano con redditi pressochè equipollenti;
- le condizioni economiche del resistente risultano peggiorate in quanto onerato della contribuzione dei propri anziani e malati genitori;
- l'incarico di quadro direttivo scadrà il 30.6.2024 con rinnovo al massimo al 31.12.2024;
- l'indennità riconosciuta al resistente ammonta a euro 4.275,00 mensili, non suscettibile di catti di anzianità finchè ricoprirà il ruolo di quadro direttivo;
- l'immobile di è stato acquisto dal sig. nel gennaio 2018 per poter Parte_4 Parte_2 ospitare le figlie, sottoscrivendo un mutuo venticinquennale con rata mensile di euro
1.000,00;
pagina 4 di 9 - l'assegno unico spetta a ciascun genitore al 50% come previsto dalla legge;
- la sig.ra è proprietaria, unitamente al sig. di una villetta su due piani Pt_1 Pt_5 acquistata al prezzo di euro 285.000,00, nonché di un appartamento acquisto in data
28.3.2022 per il prezzo di euro 213.373,40 e concesso in locazione per un importo annuo pari a euro 10.000,00;
- diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente il padre rispetta i tempi di visita delle figlie.
1.3. All'esito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., in data 25.6.2024 è stata celebrata la prima udienza avanti al Giudice relatore, che ha sentito le parti esperendo il tentativo di conciliazione;
il sig. si è dichiarato disponibile al versamento dell'AU Parte_2 integralmente a favore della sig.ra e ha dichiarato quanto segue “non usufruirò dei rinnovi Pt_1 contrattuali in virtù dello stipendio che ad oggi percepisco. Questa situazione non è stabile ed è
a termine. Su 12 mensilità ad oggi percepisco circa 3.800,00 euro netti al mese. Potrei avere un premio di 7.000,00 euro (che verrà tassato al 43%) ma è subordinato all'esito della riunione e comunque lo stesso va commisurato a quello che avrei preso”; il Giudice ha poi formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Pt_1 mantenimento delle figlie ed un contributo mensile pari a euro 850,00 Per_1 Per_2 complessivi (con decorrenza dal momento della domanda) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
AU percepito integralmente dalla sig.ra il sig. ha accettato la proposta, di contro la sig.ra ha dichiarato di essere Pt_1 Parte_2 Pt_1 disponibile ad accettare il maggior importo di euro 1.000,00; il Giudice ha invitato il sig.
a depositare copia della CU 2024 riferita ai redditi 2023, delle ultime 6 buste paga Parte_2 nonché della documentazione esibita dal difensore di parte resistente nel corso dell'udienza, riservandosi all'esito di provvedere.
1.4. Con ordinanza del 24.7.2024, il Presidente relatore ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“1) a modifica della sentenza di divorzio n. 879/2016 del Tribunale di Lodi, dispone l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a euro 900,00 mensili (450,00 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dalla domanda;
2) dispone che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_1
1.5. All'esito della successiva udienza del 4.12.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Collegio con ordinanza del 7.3.2025 ha rimesso la causa in istruttoria ritenendo di dover sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione la sopravvenienza rappresentata da parte resistente nelle note conclusive depositate in data 21.11.2024 (relativa all'asserita attività svolta da parte della sig.ra a partire da giugno 2024 consistente nell'attività esercitata su base Pt_1 volontaria comportante una retribuzione supplementare di circa euro 1.400,00 mensili).
1.6. Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 2.4.2025 il Presidente relatore ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
pagina 5 di 9
2. La domanda di modifica del contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
La sig.ra ha chiesto, a modifica della sentenza di divorzio n. 879/2016, l'aumento del Pt_1 contributo paterno per il mantenimento delle figlie da euro 550,00 a euro 1.300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (con specificazioni riguardanti alcune voci di spese straordinarie) da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta, il diritto a percepire integralmente l'assegno unico.
Di contro il sig. ha chiesto che con decorrenza dall'udienza del 25.6.2024 venga Parte_2 disposto un contributo paterno per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con diritto della sig.ra a percepire integralmente l'assegno unico. Pt_1
La sentenza di divorzio n. 879/2016, pubblicata dal Tribunale di Lodi in data 25.10.2016, recependo le condizioni congiuntamente concordate tra le parti e confermando i provvedimenti vigenti all'epoca della separazione con riguardo all'affido condiviso e al collocamento delle minori presso la madre, ha così statuito in ordine al mantenimento della prole: “L'assegno di mantenimento delle minori a carico del sig. dagli attuali 500,00 euro mensili passerà Parte_2 ad euro 550,00 con decorrenza dalla data del rogito di compravendita della casa coniugale
(entro il 15.10.2016 ndr). A carico del sig. vi è inoltre il 50% delle spese extra: Parte_2 scolastiche pubbliche (da intendersi tasse, libri, materiale didattico e gite); mediche (non coperte dal servizio sanitario) e dentistiche previamente concordate;
un'attività sportiva per ciascuna figlia da concordare. Tutte le spese dovranno essere concordate. La mensa scolastica e l'autobus al 50%. L'assegno di mantenimento verrà versato entro il giorno 4 del mese e le spese extra entro il giorno 15 del mese successivo con ricevute intestate alle figlie”.
La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato “rebus sic stantibus”; tale pronuncia può essere modificata laddove
“sopravvengano giustificati motivi” (art. 9 l. 898/70). Pertanto, per modificare le statuizioni economiche contenute in una sentenza di divorzio non è sufficiente la sopravvenienza di fatti nuovi, ma è necessario che ricorrano altresì “giustificati motivi” (Cass. civ. 21874/2014).
Nel caso di specie devono ritenersi sussistenti giustificati motivi sopravvenuti che giustificano, a parere del collegio, la modifica delle condizioni di divorzio nei termini che seguono: con decorrenza da luglio 2024 il sig. verserà alla sig.ra per il mantenimento delle Parte_2 Pt_1 figlie il contributo di euro 700,00 mensili (350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, con diritto della sig.ra Pt_1
a percepire integralmente l'assegno unico. Il Collegio ritiene, infatti, di modificare l'ordinanza del 24.7.2024, in quanto successivamente all'emissione di tale provvedimento sono emerse ulteriori sopravvenienze che giustificano una diversa quantificazione del contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
A tale conclusione il Collegio perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non pagina 6 di 9 necessita di specifica dimostrazione, ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. ordinanza, n. 11724 del 4 maggio 2023; Cass., n. 13664/2022);
- nel caso di specie deve essere valorizzato il decorso di 8 anni dalla pronuncia del divorzio e il conseguente automatico accrescimento delle esigenze delle figlie (oggi Per_1 diciannovenne non economicamente autosufficiente, frequentando ancora l'ultimo anno del liceo) ed (che compirà 13 anni a settembre); Per_2
- sussiste un miglioramento della condizione economica del sig. : ad oggi, tenuto Parte_2 conto della documentazione reddituale depositata dal resistente, lo stesso ha assunto il ruolo di quadro direttivo presso ALER Milano a partire da gennaio 2023, percependo una retribuzione lorda pari a complessivi euro 66.301,23 (pari a euro 43.841,39 netti, cfr. CU
2024 e buste paga gennaio-febbraio 2024, nonché dichiarazioni del sig. rese Parte_2 all'udienza del 25.6.2024; cfr. anche doc. 26), migliorativa rispetto ai redditi percepiti negli anni precedenti (pari a circa 55-56.000 euro lordi e pertanto circa 38.000 euro netti, cfr. CU 2021-2022-2023); a tal fine deve essere presa in considerazione l'attuale condizione economica del sig. , non avendo questi documentato la cessazione Parte_2 dell'incarico di quadro direttivo né la temporaneità del miglioramento retributivo;
- la condizione lavorativa e la retribuzione percepita dalla sig.ra risulta ad oggi Pt_1 nettamente migliorata rispetto alla separazione: la ricorrente, dipendente ALER, percepisce una retribuzione pari a circa 54-55.000,00 lordi (ovvero circa euro 37.000,00 netti, cfr. dichiarazioni dei redditi 2021-2022-2023) e da luglio 2024 percepisce una retribuzione supplementare di euro 1.400,00 mensili per l'attività esercitata su base volontaria;
a tal fine appare privo di pregio quanto dedotto da parte ricorrente in merito alla natura transitoria di tale attività supplementare, in quanto allo stato (come dichiarato dallo stesso datore di lavoro del 21.3.2025, doc. 66 parte ricorrente), la sig.ra Pt_1 percepisce da luglio 2024 un'indennità supplementare di reperibilità da oltre 11 mesi, non potendo rilevare che il datore di lavoro abbia dichiarato che “in caso di trasferimento ad altro ruolo questa indennità sarà revocata”, in quanto evento futuro e incerto e dovendo il Collegio decidere allo stato dei fatti;
- non può essere considerata quale sopravvenienza la nascita del figlio in data Per_3
7.9.2015, in quanto il minore è nato anteriormente al divorzio, che peraltro viene mantenuto anche dal padre sig. con cui la sig.ra ha contratto nuovo Pt_5 Pt_1 matrimonio nel 2017 (il quale percepisce, secondo quanto riportato dalla ricorrente, una pagina 7 di 9 retribuzione pari a circa euro 1.900,00 per 14 mensilità ma risulta gravato dall'onere di mantenimento di altro figlio maggiorenne per euro 400,00 mensili);
- le figlie non frequentano più la mensa scolastica (il cui onere, pari a complessivi euro
200,00 mensili, gravava sulle parti al 50% extra assegno ordinario secondo gli accordi assunti in sede di divorzio), conseguentemente la sig.ra risulta gravata da maggiori Pt_1 oneri di spesa alimentare per le figlie;
- il sig. deduce di essere gravato di maggiori spese per la cura dei genitori Parte_2 malati, tuttavia lo stesso non produce alcuna documentazione a supporto di tali esborsi;
- entrambe le parti negli anni hanno acquistato immobili e sono gravati da rate di mutuo per l'acquisto degli stessi, pertanto tali circostanze devono ritenersi neutrali ed equivalenti.
Per quanto attiene all'assegno unico lo stesso verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1 tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso, nel corso dell'udienza del 25.6.2024, da parte del resistente.
3. La domanda di modifica delle visite paterne con riguardo a Per_2
Parte ricorrente ha poi chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio, l'obbligo del ricorrente entro il 31/1 di ogni anno di comunicare il periodo delle proprie ferie in modo che la ORa
(che deve organizzare la vacanza per 5 persone) possa valutare le migliori offerte per Pt_1 tempo, prevedendo altresì l'alternanza nel mese di agosto nel modo che taluno un anno abbia i primi 15 giorni l'altro i secondi 15 giorni e viceversa l'anno successivo.
Parte resistente non ha specificamente preso posizione sul punto, chiedendo tuttavia il rigetto di tutte le domande della ricorrente.
Per quanto attiene alle vacanze estive la sentenza di divorzio si limita a prevedere che il padre vedrà le figlie tre settimane durante il periodo estivo.
Ritiene il Collegio, tenuto conto dei normali tempi organizzativi delle ferie estive basati sulle disponibilità lavorative, che le parti debbano comunicarsi reciprocamente i propri periodi di ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Per quanto attiene alla richiesta di alternanza di 15 giorni di vacanze estive nel mese di agosto, ritiene il Collegio non meritevole di accoglimento la domanda in quanto il sig. Parte_2 potrebbe non godere di 15 giorni consecutivi di ferie ad agosto. Pertanto, il padre, come previsto in sede di divorzio, potrà vedere la figlia (essendo divenuta maggiorenne) Per_2 Per_1 per tre settimane durante il periodo estivo, di cui due consecutive, salvo diverso accordo tra le parti.
4. Spese di lite
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza tra le parti, le spese di lite – liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022 – devono essere poste a carico di parte ricorrente per 2/3 e compensate tra le parti per il restante 1/3. In ragione della parziale pagina 8 di 9 reciproca soccombenza tra le parti non possono trovare accoglimento le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede
1. A modifica delle condizioni di divorzio statuite con la sentenza n. 879/2016 del Tribunale di
Lodi, dispone l'aumento del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a euro 700,00 mensili (350,00 per figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della
Corte d'Appello di Milano, con decorrenza da luglio 2024;
2. Dispone che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
3. Dispone che le parti si comunichino reciprocamente i propri periodi di ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti;
4. Dispone che il padre potrà vedere la figlia per tre settimane durante il periodo Per_2 estivo, di cui due consecutive, salvo diverso accordo tra le parti;
5. Condanna a rimborsare in favore di 2/3 Parte_1 Parte_2 delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro 4.000,00 e pertanto euro 2.666,67 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
compensa il restante 1/3 tra le parti.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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