Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
6708/2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 04/03/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. MOSCATELLI GIUSEPPINA
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: Liquidazione I.P.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda – allo stato – appare infondata.
L'odierno ricorrente chiede il riconoscimento dell'I.P.S. in proprio favore, con condanna dell' al pagamento dell'indennità con gli accessori, in subordine CP_1 chiede la condanna al risarcimento dei danni a carico della Provincia di Foggia nel caso in cui il mancato pagamento sia dovuto alla mancata regolarizzazione contributiva.
Invero, ai fini del riconoscimento dell' per i dipendenti non di ruolo vige la Pt_2 previsione di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 1, che prevede che "l'iscrizione obbligatoria all'AD (ora , n.d.r.) ai fini del trattamento di previdenza, è CP_1 estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal
Ministero del tesoro”.
L' ha contestato tale elemento fattuale, così rendendo necessario che l'istante CP_1 ne desse prova.
Pertanto questo Giudice, con ordinanza resa il 7.3.2024 ha così disposto:
“considerato che il ricorso non è editabile e che nella memoria va chiarito CP_1 il seguente periodo: “Trattasi di contribuzione ampiamente prescritta In forza di quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 11, comma 4 L. n. 152/1968
: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'AD ai fini del trattamento di previdenza, e estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti diruolo principi costituzionali e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, omologandola al t.f.r. disciplinato dall'art. 2120, c.c. Secondo una configurazione infine espressamente recepita dal legislatore con l'art. 2, comma 5, legge n. 335 del 1995, è consentita nel caso in cui si accerti che il servizio non di ruolo
è stato prestato con modalità operative identiche al servizio di ruolo, in quanto ciò comporta che il primo deve ritenersi connotato dalle identiche caratteristiche del secondo e, quindi, che e stato reso per assicurare lo svolgimento di servizi di carattere permanente.”
P.Q.M.
Il GL
DISPONE
Il deposito del ricorso ex art. 414 cpc in forma editabile (anche word) e il chiarimento nelle note delle deduzioni dell' ”. CP_1
Nelle note di t.s. l'istante ha ribadito che il diritto all' deriverebbe dalle Pt_2 sentenze del TAR che lo hanno riconosciuto come dipendente a tempo indeterminato non di ruolo della provincia a decorrere dal 1.7.1987.
Tale assunto è però errato in quanto è evidente che anche all'assunzione a tempo indeterminato non in ruolo non consegue in via automatica sic et simpliciter il diritto all' secondo la norma già citata, che invece richiede espressamente il quid pluris Pt_2 rappresentato dall'adibizione a “servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza”. Quindi la titolarità del diritto all' non coincide automaticamente con la mera Pt_2 dipendenza dall'ente locale non di ruolo così come sostiene il ricorrente ma richiede un elemento ulteriore.
Esso non può certo rilevarsi sulla base delle sentenze amministrative che nulla hanno accertato e dichiarato a riguardo poiché il riconoscimento ope judicis della natura
Pag. 2 di 3 di rapporto di pubblico impiego non di ruolo non comporta alcun valutazione sulla tipologia di servizi espletati in favore della P.A. datrice di lavoro.
Anche l'avvenuto riconoscimento della rendita vitalizia all'esito del giudizio ad acta non rileva: la rendita è costituita invece del trattamento pensionistico non erogabile per mancato versamento della contribuzione. E' evidente che i presupposti per il riconoscimento del trattamento pensionistico agognato e non erogabile sono ben diversi da quelli dell' di cui si discute. Pt_2
Tant'è vero che originariamente era diversi anche gli istituti percettori della contribuzione (per es. AD per IPS, CPDEL per pensioni etc.).
Il motivo di diniego dell'indennità assorbe tutte le altre questioni.
Tra di esse anche la domanda di risarcimento del danno a carico della provincia, non potendosi configurare alcuna lesione per il mancato versamento di contribuzione in carenza di accertamento del diritto all'indennità pretesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato il 26/07/2023, nella causa
[...] CP_1 iscritta al n. 6708/2023 R.G.A.C. così provvede: rigetta la domanda;
condanna il sig.
alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 2.000,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario, IVA e CAP come per legge, in favore di ciascuno dei due resistenti.
Foggia, 04/03/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
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