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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 859/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1866/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Contrada Cannetiello N 30 84043 Agropoli SA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005795226000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso cartella di pagamento n. 10020250005795226000 relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro
196,31.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, la decadenza dell'ente impositore oltre la prescrizione triennale del tributo.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di valida instaurazione del contraddittorio.
Dall'esame del fascicolo processuale non risulta depositata dal ricorrente alcuna prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, come prescritto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, il deposito entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso della prova della sua notifica.
Tale adempimento costituisce presupposto indefettibile per la regolare instaurazione del contraddittorio e per la valida costituzione del rapporto processuale.
La mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore non sana tale omissione, non potendo la conoscenza di fatto dell'atto sostituire la rituale notificazione, né potendo il giudice procedere all'esame del merito in assenza di regolare instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni questione di merito dedotta dal ricorrente. In considerazione della mancata costituzione della parte resistente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla le spese
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1866/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Contrada Cannetiello N 30 84043 Agropoli SA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005795226000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso cartella di pagamento n. 10020250005795226000 relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro
196,31.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento, la decadenza dell'ente impositore oltre la prescrizione triennale del tributo.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata per la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di valida instaurazione del contraddittorio.
Dall'esame del fascicolo processuale non risulta depositata dal ricorrente alcuna prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, come prescritto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, il deposito entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso della prova della sua notifica.
Tale adempimento costituisce presupposto indefettibile per la regolare instaurazione del contraddittorio e per la valida costituzione del rapporto processuale.
La mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore non sana tale omissione, non potendo la conoscenza di fatto dell'atto sostituire la rituale notificazione, né potendo il giudice procedere all'esame del merito in assenza di regolare instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni questione di merito dedotta dal ricorrente. In considerazione della mancata costituzione della parte resistente, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla le spese