Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 859
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica del presupposto avviso di accertamento

    Il ricorso è inammissibile per difetto di valida instaurazione del contraddittorio, non essendo stata depositata dal ricorrente la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, come prescritto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992. Tale omissione non è sanata dalla mancata costituzione della controparte.

  • Inammissibile
    Decadenza e prescrizione del tributo

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida instaurazione del contraddittorio, con assorbimento di ogni questione di merito dedotta dal ricorrente, incluse quelle relative alla decadenza e prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 859
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 859
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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