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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 23/01/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE AS, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9001/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Cri.le.ri. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000401 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18511/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società CRI.LE.RI. s.r.l. unipersonale impugna, nei confronti del Comune di Casoria e della Publiservice
s.r.l., l'intimazione di pagamento n. 55622500000401, data emissione 24/02/2025, notificato il 26/03/2025, per l'importo di euro 14.121,49 a titolo di IMU anno 2017 per immobili di Indirizzo_1, categorie uffici autorimesse e magazzini (comprensivo di sanzioni ed interesse).
Come è dato rilevare dalla copia del ricorso esibita dalla resistente, a sostegno della propria impugnazione la società deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica atti presupposti;
2) carenza di motivazione per non essere indicati neanche gli importi.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « a. In via preliminare si chiede a codesta on.
Commissione disporre l'immediata sospensione della riscossione di “eccezionale urgenza” per i motivi appresso addotti: US ON UR a) Il ricorso appare fondato , come appare dai motivi posti a base dello stesso e dai precedenti pronunciamenti giurisprudenziali PERICULUM IN MORA b) Sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto la pretesa dell'Ufficio Comunale risulta palesemente abnorme considerato che il contribuente versa in una situazione economica fortemente disagiata a) Si chiede l'annullamento totale dell'avviso in oggetto in quanto affetto da vizi propri , incompleto e non esaustivo per determinare l'imponibile per la tassazione IMU b. Si chiede in subordine di rideterminare il calcolo del tributo su elementi certi e chiari. - 3 - c. Si chiede di condannare il Comune Casoria al pagamento delle spese inerenti il presente ricorso, anche in considerazione della obbligatorietà di consulenza».
Si è costituita Publiservizi, la quale deduce preliminarmente che è pendente altro ricorso avverso il medesimo atto rubricato sub RG 8995/2025; allega poi la regolare notifica del presupposto accertamento, nelle mani della stessa odierna ricorrente;
deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta
Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, 3 di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e respingere il ricorso avversario accogliendo tutte le richieste formulate nel presente atto anche in merito alla irricevibilità. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
Quanto sopra affermato e richiesto si indica sin d'ora l'elenco degli atti e dei documenti che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.lgs. 546/1992):
1. ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli;
2. intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2 del
D.P.R. 602/1973 n. 55622500000401; 3. avviso di accertamento esecutivo omesso pagamento IMU 2017
n. 40402200000301».
Non si è costituito il Comune di Casoria, ancorché ritualmente intimato.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non ha depositato, nel fascicolo processuale, né in formato elettronico, né in formato cartaceo, il proprio ricorso. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
L'omissione non appare in alcun modo sanabile, essendo finanche prevista, dal citato comma 2, la irrilevanza della costituzione in giudizio della parte intimata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
La valutazione prognostica degli atti induce la Corte a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE AS, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9001/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Cri.le.ri. Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000401 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18511/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società CRI.LE.RI. s.r.l. unipersonale impugna, nei confronti del Comune di Casoria e della Publiservice
s.r.l., l'intimazione di pagamento n. 55622500000401, data emissione 24/02/2025, notificato il 26/03/2025, per l'importo di euro 14.121,49 a titolo di IMU anno 2017 per immobili di Indirizzo_1, categorie uffici autorimesse e magazzini (comprensivo di sanzioni ed interesse).
Come è dato rilevare dalla copia del ricorso esibita dalla resistente, a sostegno della propria impugnazione la società deduce i seguenti motivi: 1) omessa notifica atti presupposti;
2) carenza di motivazione per non essere indicati neanche gli importi.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « a. In via preliminare si chiede a codesta on.
Commissione disporre l'immediata sospensione della riscossione di “eccezionale urgenza” per i motivi appresso addotti: US ON UR a) Il ricorso appare fondato , come appare dai motivi posti a base dello stesso e dai precedenti pronunciamenti giurisprudenziali PERICULUM IN MORA b) Sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile in quanto la pretesa dell'Ufficio Comunale risulta palesemente abnorme considerato che il contribuente versa in una situazione economica fortemente disagiata a) Si chiede l'annullamento totale dell'avviso in oggetto in quanto affetto da vizi propri , incompleto e non esaustivo per determinare l'imponibile per la tassazione IMU b. Si chiede in subordine di rideterminare il calcolo del tributo su elementi certi e chiari. - 3 - c. Si chiede di condannare il Comune Casoria al pagamento delle spese inerenti il presente ricorso, anche in considerazione della obbligatorietà di consulenza».
Si è costituita Publiservizi, la quale deduce preliminarmente che è pendente altro ricorso avverso il medesimo atto rubricato sub RG 8995/2025; allega poi la regolare notifica del presupposto accertamento, nelle mani della stessa odierna ricorrente;
deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta
Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contrariis reiectis, 3 di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'atto impugnato e respingere il ricorso avversario accogliendo tutte le richieste formulate nel presente atto anche in merito alla irricevibilità. Con rifusione di spese ed onorari di causa e con espressa riserva di depositare memorie e documenti ed integrare i motivi.
Quanto sopra affermato e richiesto si indica sin d'ora l'elenco degli atti e dei documenti che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.lgs. 546/1992):
1. ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli;
2. intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2 del
D.P.R. 602/1973 n. 55622500000401; 3. avviso di accertamento esecutivo omesso pagamento IMU 2017
n. 40402200000301».
Non si è costituito il Comune di Casoria, ancorché ritualmente intimato.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo depositato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non ha depositato, nel fascicolo processuale, né in formato elettronico, né in formato cartaceo, il proprio ricorso. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
L'omissione non appare in alcun modo sanabile, essendo finanche prevista, dal citato comma 2, la irrilevanza della costituzione in giudizio della parte intimata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
La valutazione prognostica degli atti induce la Corte a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio