Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 23/01/2026, n. 974
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito del ricorso stesso nel fascicolo processuale, sia in formato elettronico che cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito del ricorso stesso nel fascicolo processuale, sia in formato elettronico che cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

  • Inammissibile
    Periculum in mora

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito del ricorso stesso nel fascicolo processuale, sia in formato elettronico che cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

  • Inammissibile
    Richiesta subordinata di rideterminazione del tributo

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito del ricorso stesso nel fascicolo processuale, sia in formato elettronico che cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e compensato interamente tra le parti le spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 23/01/2026, n. 974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 974
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo