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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 631/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceglie Messapica - Via E. De Nicola N. 2 72013 Ceglie Messapica BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N. 72 74121 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente1. - P.IVA1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024-86174 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso introduttivo, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. atto 2024/86174, notificato il 24.1.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha comunicato l'iscrizione di fermo amministrativo sulla sua autovettura, Marca auto classe A 200, targata Targa_1, per il mancato pagamento della complessiva somma di
€ 2443,9, portata da tre cartelle.
In particolare, il provvedimento si riferisce:
all'avviso di accertamento n. 50, emesso dal Comune di Ceglie Messapica per IMU 2017, a titolo di interessi;
alla cartella di pagamento n. 10620200013918485501, emessa per IMU anno 2012 e 2013, ente creditore il Comune di Taranto, che sarebbe stata notificata il 26.7.2024;
alla cartella di pagamento n. 10620240015832702000, notificata il 30.5.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con le memorie, ha eccepito: la sua carenza di legittimazione passiva;
nonché la tardività dell'opposizione, non essendo stata impugnata la cartella di pagamento n.10620200013918485501.
SI è costituito anche il Comune di Taranto e il Comune di Ceglie Messapica, ciascuno dei quali ha insistito per la legittimità del loro operato e la debenza delle somme di rispettiva spettanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si riporta il principio affermato in materia dalla Corte di Cassazione civile sez. trib., con la sentenza 25/10/2024, n.27737: “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.
Il preavviso di fermo amministrativo trova il suo fondamento:
a)nell'avviso di accertamento n. 50, emesso dal Comune di Ceglie Messapica per IMU 2017, che il ricorrente assume esser stato pagato;
b)nella cartella di pagamento n. 10620200013918485501, emessa per IMU anno 2012 e 2013 dal
Comune di Taranto, che si assume esser mai stata regolarmente notificata;
c)nella cartella di pagamento n. 10620240015832702000, che si assume esser stata annullata con la sentenza 1764/24.
A proposito della cartella di pagamento n. 10620200013918485501, emessa per IMU anno 2012 e 2013 dal Comune di Taranto rileva il ricorrente che la proprietaria dell'ammezzato sito alla
Indirizzo_1 era la madre, signora de Nominativo_1, deceduta nell'agosto del 2023. Comunque, relativamente all'IMU 2012, il ricorrente ha ricevuto la richiesta di pagamento e ha pagato, come si evince dalla ricevuta in atti.
Afferma di non aver ricevuto la richiesta di pagamento per l'IMU del 2013 e, tanto meno, la notifica della cartella di pagamento n. 10620200013918485501.
Il Comune, per provare il contrario, ha prodotto un avviso di ricevimento in cui si attesta il primo tentativo di consegna e di notifica della cartella di pagamento n.10620200013918485501, all'indirizzo in cui il Difensore_1 risulta residente;
la notifica è stata tentata il 23.11.2023 e l'atto è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Sul punto, si osserva che, a mente dell'art. 149 c.p.c., per eseguire correttamente la notifica a mezzo posta occorre che il documento venga inviato in piego raccomandato con avviso di ricevimento, allegato all'originale.
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa, è prevista la compilazione e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). La Cad, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 890 del 1982, va spedita in busta chiusa,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che, per provare il perfezionamento delle formalità della notifica, occorre produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della
CAD, esitato, o tornato al mittente. In materia, la Suprema Corte di Cassazione civile sez., con la recente sentenza del 11/07/2022, n.21900 ha affermato il seguente principio: “Per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2”.
Quanto, invece, all'avviso di accertamento del Comune di Ceglie Messapica, è in atti la prova del pagamento di € 523,00 a titolo di IMU 2017 e la ricevuta di pagamenti di € 19,13 a titolo di interessi sino al giorno del pagamento, avvenuto in data 4.4.205, interessi quantificati in tal misura dallo stesso
Comune con nota del responsabile dell'ufficio tributi in data 1.4.2025.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 10620240015832702000 - notificata il 30.5.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di € 658,93, a titolo di contributo unificato (partita di credito n.
006797/2023), il ricorrente precisa con proprie memorie che il giudizio si è concluso con la sentenza di annullamento n. 1764/2025 emessa da Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia. Tuttavia, per un errore di caricamento del file, tale sentenza non risulta allegata, posto che il file denominato “sentenza n.
1764/2025) contiene un atto processuale di un giudizio non inerente il presente processo.
A ogni buon conto, nulla è dovuto in relazione all'avviso emesso dal Comune di Ceglie Messapica e nulla
è la notifica della cartella esattoriale in mancanza della produzione della CAD: difatti, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, munito dell'attestazione di conformità all' originale, non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (tra le tante, Cass.ord. 20978 del 26/07/2024, Cass.S.U.10012/2021).
Stante l'accertata inesistenza (quanto meno parziale) del credito, il preavviso di fermo amministrativo non può conservare la sua validità in relazione all'eventuale unica voce di credito ancora dovuta dal contribuente. Come di recente affermato in alcune pronunce di merito, “il vizio parziale dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, conseguenziale all'inesistenza di parte del credito portato dalle cartelle di pagamento poste alla sua base, può interessare l'atto nella sua interezza” (Tribunale di
Brindisi, con la sent. n. 1045/2021). Tale pronuncia ha condiviso quanto già espresso dal Tribunale di
Frosinone nella sentenza n. 111/2020 secondo cui “...Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" (cfr. Comm. Trib.Milano sent. n.
3958/35/2016: “considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso,
è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalla tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali
è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza..(..)..va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato.”.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La complessità in fatto della vicenda in esame consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
la CGT, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 631/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceglie Messapica - Via E. De Nicola N. 2 72013 Ceglie Messapica BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N. 72 74121 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre N. 6 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente1. - P.IVA1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024-86174 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso introduttivo, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. atto 2024/86174, notificato il 24.1.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha comunicato l'iscrizione di fermo amministrativo sulla sua autovettura, Marca auto classe A 200, targata Targa_1, per il mancato pagamento della complessiva somma di
€ 2443,9, portata da tre cartelle.
In particolare, il provvedimento si riferisce:
all'avviso di accertamento n. 50, emesso dal Comune di Ceglie Messapica per IMU 2017, a titolo di interessi;
alla cartella di pagamento n. 10620200013918485501, emessa per IMU anno 2012 e 2013, ente creditore il Comune di Taranto, che sarebbe stata notificata il 26.7.2024;
alla cartella di pagamento n. 10620240015832702000, notificata il 30.5.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con le memorie, ha eccepito: la sua carenza di legittimazione passiva;
nonché la tardività dell'opposizione, non essendo stata impugnata la cartella di pagamento n.10620200013918485501.
SI è costituito anche il Comune di Taranto e il Comune di Ceglie Messapica, ciascuno dei quali ha insistito per la legittimità del loro operato e la debenza delle somme di rispettiva spettanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI
In relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si riporta il principio affermato in materia dalla Corte di Cassazione civile sez. trib., con la sentenza 25/10/2024, n.27737: “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore.
Il preavviso di fermo amministrativo trova il suo fondamento:
a)nell'avviso di accertamento n. 50, emesso dal Comune di Ceglie Messapica per IMU 2017, che il ricorrente assume esser stato pagato;
b)nella cartella di pagamento n. 10620200013918485501, emessa per IMU anno 2012 e 2013 dal
Comune di Taranto, che si assume esser mai stata regolarmente notificata;
c)nella cartella di pagamento n. 10620240015832702000, che si assume esser stata annullata con la sentenza 1764/24.
A proposito della cartella di pagamento n. 10620200013918485501, emessa per IMU anno 2012 e 2013 dal Comune di Taranto rileva il ricorrente che la proprietaria dell'ammezzato sito alla
Indirizzo_1 era la madre, signora de Nominativo_1, deceduta nell'agosto del 2023. Comunque, relativamente all'IMU 2012, il ricorrente ha ricevuto la richiesta di pagamento e ha pagato, come si evince dalla ricevuta in atti.
Afferma di non aver ricevuto la richiesta di pagamento per l'IMU del 2013 e, tanto meno, la notifica della cartella di pagamento n. 10620200013918485501.
Il Comune, per provare il contrario, ha prodotto un avviso di ricevimento in cui si attesta il primo tentativo di consegna e di notifica della cartella di pagamento n.10620200013918485501, all'indirizzo in cui il Difensore_1 risulta residente;
la notifica è stata tentata il 23.11.2023 e l'atto è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Sul punto, si osserva che, a mente dell'art. 149 c.p.c., per eseguire correttamente la notifica a mezzo posta occorre che il documento venga inviato in piego raccomandato con avviso di ricevimento, allegato all'originale.
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa, è prevista la compilazione e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). La Cad, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 890 del 1982, va spedita in busta chiusa,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che, per provare il perfezionamento delle formalità della notifica, occorre produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della
CAD, esitato, o tornato al mittente. In materia, la Suprema Corte di Cassazione civile sez., con la recente sentenza del 11/07/2022, n.21900 ha affermato il seguente principio: “Per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2”.
Quanto, invece, all'avviso di accertamento del Comune di Ceglie Messapica, è in atti la prova del pagamento di € 523,00 a titolo di IMU 2017 e la ricevuta di pagamenti di € 19,13 a titolo di interessi sino al giorno del pagamento, avvenuto in data 4.4.205, interessi quantificati in tal misura dallo stesso
Comune con nota del responsabile dell'ufficio tributi in data 1.4.2025.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 10620240015832702000 - notificata il 30.5.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di € 658,93, a titolo di contributo unificato (partita di credito n.
006797/2023), il ricorrente precisa con proprie memorie che il giudizio si è concluso con la sentenza di annullamento n. 1764/2025 emessa da Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia. Tuttavia, per un errore di caricamento del file, tale sentenza non risulta allegata, posto che il file denominato “sentenza n.
1764/2025) contiene un atto processuale di un giudizio non inerente il presente processo.
A ogni buon conto, nulla è dovuto in relazione all'avviso emesso dal Comune di Ceglie Messapica e nulla
è la notifica della cartella esattoriale in mancanza della produzione della CAD: difatti, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, munito dell'attestazione di conformità all' originale, non essendo, a tal fine, sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (tra le tante, Cass.ord. 20978 del 26/07/2024, Cass.S.U.10012/2021).
Stante l'accertata inesistenza (quanto meno parziale) del credito, il preavviso di fermo amministrativo non può conservare la sua validità in relazione all'eventuale unica voce di credito ancora dovuta dal contribuente. Come di recente affermato in alcune pronunce di merito, “il vizio parziale dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, conseguenziale all'inesistenza di parte del credito portato dalle cartelle di pagamento poste alla sua base, può interessare l'atto nella sua interezza” (Tribunale di
Brindisi, con la sent. n. 1045/2021). Tale pronuncia ha condiviso quanto già espresso dal Tribunale di
Frosinone nella sentenza n. 111/2020 secondo cui “...Il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l'intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali "considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" (cfr. Comm. Trib.Milano sent. n.
3958/35/2016: “considerata la unitarietà dell'atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso,
è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalla tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali
è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza..(..)..va quindi accolto il ricorso ed annullato il preavviso di fermo impugnato.”.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La complessità in fatto della vicenda in esame consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
la CGT, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.