Art. 33.
Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.