Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 125
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari, considerando che l'avviso di intimazione dell'ente impositore, pur interrompendo la prescrizione, non era un atto tipizzato ai fini dell'impugnazione obbligatoria secondo l'art. 19 del D.Lgs. 546/92. Pertanto, la prescrizione era maturata prima della notifica della cartella.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti tributari

    Il giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che alla data della notifica dell'avviso di intimazione, i crediti tributari fossero ampiamente prescritti. L'intimazione di pagamento dell'ente impositore non è equiparabile all'avviso di mora ex art. 19 lett. e) D.Lgs. 546/92, ma è un atto preliminare all'iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 125
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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